Art. 18 of the federal spirits law; compensation for distilleries affected by the monopoly; scope of compensable loss. The right to compensation presupposes that the distillery was already established and in operation before the decisive date. Compensation is limited to the diminution in value of the buildings and apparatus used for distillation; consequential business losses, loss of clientele, and other indirect damage are excluded. A claim for compensation does not preserve a right to indemnity for non-monopolized materials, and the burden of proving the factual prerequisites and any additional depreciation rests on the claimant. Where the administration's own statements and the evidentiary record show that the distillery was operating and that the materials fell within the monopoly regime, objections to entitlement fail (consid. 3-6).
B. Civilrechtspflege. arate flnb feine fe!bftlinbigen mntagen mit eigenem ?Yl:uneffett, fonbern nur unfe!oftänbige !Seftanbtl)eUe be einl)eiUid)en eitung " nene . SDer Umftanb bann gar, baB bie etenl)onanlage einen mo efbral)t ftatt eine einfad)en erl)aHen l)at, oegrünbet offenbar feine lBermcl)rung ber oeftel)enben mnlagen. 2. SDanad) tönnte bie lBerred)nung ber illCel)t:foften ber ele" l)onanlage auf !Saufonto nur bann gutgel)eiBen iUerben, iUenn )jer (:ttfa be e(egra'Pl)en burd) ba6 eIC'Pl)on eine iUefentlid)e lBeroefferung im ntereffe be !Setrteoe aur g;oIge l)ätte, iUenn 4l1fo bie rfananlage nid)t nur eine foldje fonbern aud) eine iUe" fentHd)e lBeroefferung ber bejtel)enben mntagen iUäre. :tJte fann inbeB nid)t al ermiefen erad)tet merben. 6 mag rid)tig fein, baf3 bie eIC'Pl)onantage gegenüoer bem eregra'Pl)en geiUtffe lBor" tl)cile, tnnbefonbere rMfid)tnd) ber Ieid)tern !Sebienung, barbtetet. mein a15 wefentnd) tann bie er3iefte lBeroejferung bod) nid)t lieaeid)net iUerben. SDer iRuneffeft ber alten unb ber neuen mnlage l1nb iUefentHd) Oie gleid)cn unb menn bie elenl)onanrage einer" ieit Ieid)ter 3u l)anbl)aben iit aI ber e egra'Pl), fo l)atte bagegen retterer, mie ber !Sunbenratl) l)erl odjeot, ben lBortl)eil einer id)e" rem .R:ontroUe ber ?Yl:ad)rid)tenübermittelung. SDte I on ber 5Sal)n" :l)erma tung l)erl orgel)obene lBorfd)rift, baf3 iUid)tige te1C'Pl)onifd)e illCefbungen iUörtfid) in ein .R:ontror6ud) ein3utragen unb 3UrM" 3umeIben feten, gleid)t offenbar bie in biefer ffitd)tung 3um ?Yl:ad)" tl)etfe be efC'Pl)on beftel)enbe SDifferena nid)t au . 1ffiie alfo )on einem mefentlid)en ted)nifd)en lBorauge be efenl)on Mr hem efegra'Pl)en nid)t gefnrod)en iUerben tann, 10 jinb benn lud) bie illCel)rcmnragen, iUeId)e bie nfül)rung be6 e C'P90n erfor" herte, nict)t iel)r erl)ebUd). :tJemnad) 9at ba !Sunbengerid)t erfannt: SDa I om fd)roeiaerifct)en .'Bunbeßratl)e gefteUte 5Segel)renmirb gutgel)eiten unb e fft bemnt'tct) bie UetHbergoal)ngefeUfd)aft uer" .j)fHd)tet, bie .R:often ber e(C'Pl)onan age mit 2168 g;r. 55 tß. 4lU bem in bie mftiuen ber !St!an3 für 1888 eingefteUten !Sau" fonto dU entfernen, iUogegen bie .R:often ber oefeitigten elegra l)enfeitung bemfeloen 3ugered)net iUerben fönnen. VI. Gebrannte Wasser. N° 90. . 647 VI. Gebrannte Wasser. -Spiritueux. 90. Sentenza del 6 lllglio 1889, nella c.ausa Vidni e Comp' c.ontro la Con edet'azione svizzera. . A. Con suo preavviso deI 20 ultimo scorso maggio il Giu- diee federale delegato all'istruttoria della causa ha tabilito quanta segue :
della legge federale 23 dicembre 1886 suHe bevande spiri- tose, il preavviso fa precipuamente capo aHa dicrnarazione ehe xv --1889 42
B. Civilrechtsptlege. l' Amministrazione federale delle bevande spiritose ha fatta eon suo officio deI 18 p. p. maggio in risposta ad analoga in- terpellanza deI giudice istruttore, ma l'argomento non regge t inquantoeM la diehiarazione medesima non signifiehi punto r eome si e supposto erroneamente, affermazione deI quesito- se la distillazione di vinaecie ottenute da nve sehiaeciate eon l'aggiunta di zueehero sia stata dal Iegislatore federale mo- nopolizzata
ma diea inveee espressamente, sulla seorta della circolare 5 febbraio 1889 dei Consiglio federale ai governi eantonali, doversi litenere eome sottoposta a monopolio la. distillazione di vinaecie miste a zueehero. D'onde la illazione ehe gli attoli non possono invoeare asostegno della loro do- manda l'articolo 18 della prefata legge federale sulle bevande spmtose, pereM non hanno distillato materie la cui distilla- zione sia sottoposta aHa legislazione federale, tale non es- sendo invero la. semplice eombinazione di zueehero eon uve schiaeciate. La loro domanda deve respingersi deI resto anche per la ragione ehe Vicini e Compi non hanno provato di aver distillato materie soggette a monopoliQ fino al 25 ot- tobre 1885: le prove, segnatamente il vago ed ineerto dichia- rato 21 marzo 1889 deI Munieipio di Mendrisio, e gl'indizi enunciati al riguardo nel preavvisQ deI giudiee istruttore ten- dono bensl a far supporre ehe la distillelia Vicini sia giß. stata in servizio prima deI 25 ottobre 1885, ma non climostrano punto ehe vi siano state distillate matelie monopolizzate fino a questo giorno, eüme vuole eategorieamente la legge. Da ultimo e subordinatamente, eioe per il easo in eui la Corte volesse nondimeno aggiudieare agli attori l'indennizzo pro- posto dal giudiee delegato, sull'ammontar deI quale non sol- leva alcuna eontestazione, il rappresentante l'amministrazione eouvenuta insiste percM non vengano assunti ad ogni modo nel testo della sentenza definitiva, pereM non neeessari in eODcreto e di possibile pregiudizio per l'avvenire, i eonside- randi deI preavviso ehe hanno rifelimento, da una parte, alla qualita e composizione delle materie distillate da Vicini e O. ed alla relativa dichiarazione delI' Amministrazione federale, e dall'altra, aHa qnestione, se basti per sQddisfare alle eondi- VI. Gebrannte Wasser. N° 90.
zioni dell'art. 18, 3°, leg. cit. ehe le distillerie di em SI tratta siano state tali da prestaJ.'si effettivamente alla fabbri- cazione di bevande spiritose soggette a monopolio. Premessi in falto ed in diritto i seguenti ragionamenti:
Poiche ne l'una ne l'altra delle parti in lite ha diehia- rato di aeeettare il preavviso dei gindiee istruttore rivivono senza piu i ie?rsi ehe amendue interposero eontro il giudizio della CommlsslOne federale di stima ed e d'uopo esaminare partitamente, in questa sede, le domande nei medesimi for- molate. La ditta Vieini e Comp; si riassume in argomento 4: eonfermando puramente e semplicemente le eonclusioni della sua primitiva domanda d'indennizzo dell'l1 dieembre 1881, nonehe .Ie altre due eonseguenti esposte nella sua pro- test deI lugho 1888 alI' Amministrazione degli alcool e figu- ranti a verbale della Commissione di stima e ehiedendo infine: ' 1 Che l'amministrazione degli alcool venga eondannata al pagamento di franchi 74 383 cent. 50, oltre le spese; TI. Che il tribunale federale si pronunci sulla vertenza dei 400 quintali di vinaccia, dei quali Ie venne inibita la clistilIa- zione, produeendole un danno di franehi 3200. . Lnamministrazione federale delle bevande spiritose, pur diehiarando eventuaimente ehe non impugna nel suo ammon- tare (di franehi 8517) il giudizio delIa Commissione di stima, ne domanda tuttavia l'annullazione perehe non si ritiene in massima tenuta alla eorrisponsione di quaisiasi risareimento verso la ditta attriee ed appoggia qnesta sua argomentazione, da una parte, all'asserto ehe la distilleria in litigio non sa- rebbe stata esercitata prima deI 25 ottobre 1885 e fino a questo punto e, dall'altra, a cib ehe non vi si sarebbero distil- late in ogni easo delle materie 1110nopolizzate. 2° Per cio ehe riguarda innanzi tntto il ricorso dell'ammi- nistmzione federale, giova osservare ehe amenclue le parti consentono acehe la quistione dell'obbligo al risarcimento venga risoluta nell'attuale proeedura. Bastera quindi riehia- mare senz'altro, a questo proposito, cio ehe il giudice istrut- tore ha esposto nel 3
eonsideranclo deI sno preavviso.
B. Civilrechtspflege. 30 Quanto alla prima delle suenunciate obbiezioni della eonvenuta eben vero ehe, per l'art. 18, 3 della legge fede- rale 23 dieembre 1886 sulle bevande spiritose, il diritto ad un'indemnita e limitato a quei proprietari 1e eui distillerie sono state stabilite avanli e fino alla data stessa, ma e vero altre SI ehe le cireostanze addotte dal giudiee istruttore ne1 ripetuto suo preavviso (eonsid. 4° e 5°), -eombinate eoi mezzi probatori da Vicini e Ci gia presentati aHa eommissione di stima e eonla diehiarazione fatta dinanzi a questa da parte di chi rappresentava l'amministrazione degli aleoo1,. esistere eioe la distilleria degli attori gia da oltre 10 anni, -eosti- tuiseono una eonvineente prova di cio ehe detta distilleria non fu messa in servizio soltanto dopo il 25 ottobre 1885, ma stabilita gia ed esercita assai tempo prima di questa clata. E ehe nel frattempo, eioe prima deI 25 ottobre 1885, si sia per avventura siffattamente interrotto l' esercizio della distilleria Vieini cla doversi ritenere ehe si volesse eessarlo affatto, non fu dal eonvenuto fiseo tampoeo positivamente asserito, meno aneom provato. 40 Circa Ia seeonda obbiezione sollevata clall'amministra- zione federale delle bevande spiritose e relativa alla qualita delle materie distillate dagli attori, preseindenclo anehe dal quesito se la distillazione di materie monopolizzate avanti il 25 ottobre 1885 sia 0 non sia cla eonsiderarsi, -in tesi ge- nerale, -eome una eondizione inclispensabile deI diritto ad indennizzo. e mestieri ammettere eo1 giudiee istruttore (eonsid. 70 deI suo 'preavviso) eome provato ehe le materie distillate da Vicini e Ci gia prima eome dopo il 25 ottobre 1885 erano tali veramente da eadere, giusta la cliehiarazione dell'amministra- zione deali alcool in risposta all'interpellanza 14 maggio 1889 deI giuili'ee istruttore, sotto la sanzione deH'art. 1
della gia eitata legge federale sulle bevande spiritose. Anene a questo riguardo bastera ehe si riehiamino i fatti gia espostI nel prenv viso deI giudiee istruttore, eome pure in partieo1are la eu- eostanza deI non avere Ia parte eonvenuta impugnato eome- ehessia ehe la distilleria in diseorso producesse effettivamente siffatte materie ai 23 luglio 1887, data dell'apposizione dei sigilli alla medesima, mentre inveee davanti aHa eommissione VI. Gebrannte Wasser. N° 90.
di stima, eombattenclo 1a clomanda d'indennizzo per impedita distillazione di 400 quintali cli vinaceie, essa ha sostenuto pre- cisamente il contrario. Che se nella udienza cl' oggi la eonvenuta ha rilevato, essersi dal giudiee istruttore erroneamente interpretata la sua diehia- razione deI 15 p. p. maggio, fa cl'uopo osservare ehe la cli- ehiarazione medesima non poteva rieevere in realta una inter- pretazione diversa da quella al11messa dal giucliee istruttore. L'amministrazione degli aleool, deI resto, avrebbe dovuto diehiarare. gia clinanzi alla Commissione di stima, sull' esordio eioe della lite, e in moclo assolutamente ehiaro e preciso, ehe a suo giudizio le materie designate eostantel11ente dagli attori quale prodotto della 10m clistilleria non erano ne sono punto soggette a monopolio, perehe di tal guisa si avrebbe natural- mente evitato l'intero litigio. J Ia oltreehe non ha mai fatto una tale diehiarazione, la eonvenuta ha anzi, eome fu gia rile- vato piu sopra, presso la Commissione di stima giustmeato la ehiusura elello stabilimento Vieini appunto eol dire espressa- mente ehe vi si distillavano materie soggette a monopolio. Lo stesso appare inoltre dalla surriferita sua diehiarazione al giudiee istuttore, la quale non avrebbe piu alcun eomprensi- bile signifieato, qualora la eomenuta avesse voluto impugnare ehe le materie in querela fossero sottoposte aHa 1egis1azione federale, ossia al monopolio. E l'una e l'altra clelle eeeezioni messe innanzi dalla eonve- nuta asostegno deI suo ricorso appaiono pertanto eome de- stituite di fondamento. 5° Le domallde 0 pretese ehe gli atlari ha1l1w fonnulato clinanzi alla COl11missione di stima e eonfermato quindi nel loro ricorso al tribunale feclerale si riassumono nelle cinque seguenti poste: a) franehi 9883 cent. a per deprezzamento clegli attrezzi ehe servivano aHa distilleria; b) frauehi 4000 per deprezzal11ento deI magazzino servente alla distilleria; c) franehi 4500 per cleprezzamento deI muliuo ove esisteva la distilleria; cl) frauchi 8000 per la perdita risultante dalla ordinata
61 2 B. Civilrechtspllege. sospensione di Iavoro nell'annata 1887 a 88 e altrettanti per quella sofferta in conseguenza della stessa causa durante l'anno 1888-1889; e) franchi 40000 per l'assoluta cessazione dell'azienda, il conseguente annientamento di tutta la elientela, ece. f) franehi 3200 per danni proeedenti dal divieto didistillare circa 400 quintali di vinaceie, materia non soggetta a mono- polio. 6° All'ammissione delle pretese mentovate sotto Ie lettere d ed e (franchi 8000 franchi 40000) sta contro, come fe- cero osservare a buon diritto la Commissione di stima e il giudiee istruttore e come fu gia diehiarato nella sentenza
giugno 1889 di questa Corte sulla causa N eukomm, il po- sitivo prescritto dell'art. 1881 della legge iederale 23 dicem- bre 1886 ehe garantisce ai proprietari cU distillerie un inden-. nizzo unieamente per 10 scemo di valore patito dai 101'0 edifizi e apparecchi serventi alla distillazione, escludendo invece qualsiasi altro titolo a risarcimento, combinato eOD quello deI 2° di detto artieolo ehe v1eta di portare in eonto il profitto preeedentemente avuto dalla distillazione. Parimente per cio ehe riguarda la pretesa di franehi 4500 (lettera c) per deprezzamento deI muUno, eoneiossiache questo sia evidentemente indipendente dalla distilleria (art. 18, 1 cit.) e non sia provato deI resto dagli atti di causa ehe abbia scemato di valOl'e in conseguenza dell'attuazione della legge sul monopolio delle bevande spiritose. Quest'ultima ragione si attaglia eziandio alle pretese dei franehi 9883 cent. 80 e franehi 4000 (lettera a e b) per de- prezzamento degIi attrezzi edel magazzüw nel senso ehe avendo gli attori rinunciato alla proposta perizia eon accesso in luogo, si sono privati col fatto propdo dei soli mezzi di prova sulla cui seorta avrebbero dovuto e potuto constatare, al caso, se l' esecuzione dell' art. 1
della legge sulle bevande spiritose abbia 0 non abbia eagionato agli oggetti ed al fab- brieato in discorso uno seemo di vaIOl'e superiore a quello rieonosciuto dalla Commissione di stima e da! giudiee istrut- tore, Cosl pure non fu provato ne in sufficiente modo offerto VI. Gebrannte Wasser .. N° 90.
di provare ehe gli attori possedessero un numero di botti su- periore a quello preso in eonsiderazione dalla Commissione 4i stima. TI fatto infine dell'avere gli attori Vieini domandato e eon- segnito, come si rileva dal fin. qui detto, un indennizzo in -virtu dell'art. 18 della legge federale23 dicembre 1885 eosti- tuisse, a tenore di questa (ibidem 3), una impllcita rinuncia aHa fabbricazione permessa dall'art. 32 bis della costituzione federale e toglie 101'0 pertanto il diritto di chiedere risarci- mento per cio ehe fu 101'0 inibito di distillare materie (vinac- de) non monopolizzate. Ne monta che gli attod abbiano inol- trato la 101'0 domanda di risarcimento solamente 1'11 dicembre 1.887, eioe dopo che si era 101'0 intimato il divieto di cni dianzi, coneiossiache la domanda stessa,del pari che la decor- renza degli interessi sulla somma aggiudieata a' suoi autori, debba essere riportata al giorno in cui venne ordinata la chiu- sura 0 cessazione della distilleria egli attori abbiano eviden- temente avuto gia fin d'allora l'intendimento di formolarla, llla non abbiano potuto tradurlo si tosto in atto per la ra- gione che non era peranco stata promulgata l'ordinanza deI tribunale feder ale destinata a regolare la procedura da se- guirsi in argomento. E inoltre da osservarsi ad abbondanza, ehe il surriehiamato diritto di chiedere risarcimento non po- trebbe guari farsi valere nell'attuale procedimento, perche non ha nulla a ehe fare col ripetuto art. 18 deHa legge fede- rale, sibbene -al caso -in separata sede di giudizio. Allche il ricOl'so della ditta Vicini appare quindi come in- fondato, eppero il tribunale federale pronuncia : Il preavviso 20 maggio 1889 deI giudiee delegato all'istru- .zione della causa, dispositivi 1
e 20, e eonfermato ed eretto in giudizio definitivo.