Art. 113 No. 1 BV; Art. 56 Abs. 1 OG; competence conflicts between the Confederation and a canton arise only upon a formal, final federal decision that definitively asserts or denies federal competence in the specific case. General guidelines, preparatory measures, or the opening of an investigation do not suffice. In criminal matters, judicial review of jurisdiction is premature until the procedural decisions contemplated by the federal criminal procedure have been issued. A request becomes moot where the challenged measure no longer produces a justiciable practical interest, such as after uncontested execution or acknowledgment of competence by the parties.
268 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
renung be5 )8unbe5gefene5 fiegt in bi eIer m:nnanme jebenfa nid)t,
ba ntd)t etn a bie 1R:ed)te gutgUiuotger :vritter, bie mit bem 1R:e:o
futtenten im medrauen auf ben beröffenHid)ten ertd)t50efd) u
berl anbeft l ätten, in rage ftegen. :Jft affo Me gebad)te fantonafe
ntfd)eibung bem ounbe5gertd)trtd)en Urtgeife 09ne 1.leiterß U
runbe 3u regen, 10 ift trar, ba bie efd)roerbe atß unoegrünbet
auge 1.Jiefen 1.Jerben mu ! ba ja im aUe bel' Unroirffamfeit ber
:Jal rgeuuug bel' 1R:efuttent fein red)tlid)e :vomiaH fortll.Jäl renb
am m509norte fetnc5 mater5, im Jtauton m:argau, 9atte. Uebri:o
genß ltläre im borliegenben 1JaUe bie efd) 1.Jerbe aud) bej3 aTh ab
uroetfeu, roeil, fdbft 1.Jenn ber 1R:efuttent ll.Jtdjam für boUjä9ri9
märe crträrt 1.Jorben, bod) uid)t feftfUinbe, ba13 er ur Beit ber
Jt agean9coung feinen ferten m509nfi1J im Jtanton m5aabt 9atte.
m:Uerbingß ie(t er fid) bama 5 t9atfiid)Hd) feit einigen Wconaten
in 1J0rfier, Jtanton5 m5aabt, auf unb l atte bort feine m:uß 1.leiß
tlatliere l interlegt; aUein ltleitere Umftänbe, au roeld)en auf feine
m:'6fid)t gefd) offen ll.Jerben fönnte, bort9tn tn bauernbel' m5eife ben
WCttteItJunft feiner '6ürgerftd)en Jtftena au berfegen, finb nid)t
angefÜl t't; eß Hegt ntd)t bor, bag er oeiftltefß 1.leife bort b luernbe
efd)äfttgung, eine fene m:nfteUung unb bergfeid)en gefunben l ätte.
:Jm egentneif fd)eint nad) ben Umftiinben bic m:nnal me nal e a
u
liegen, baß bel' 1R:efurrent im Jtanton m5aabt nur l,)orü'6ergenenb
. l,)or bel' il m brol enben materid)aftnnage bel' 1R:efurnoetragten 6d)ut?
fud)en 1.JoUte, onne bod) feinen frünern m5ol nft:iJ tn bel' S)etmatl
bauernb aufge'6en au moUen.
3. ad) bel' natur bel' efd)roerbe red)tfertigt e fid), bem
1R:efurrenten bie eoa9 ung einer erid)tßge'6ünr aufauerfegen.
:vemnad) at ba unbengerid)t
edannt:
:vie efd) 1.lerbe roirb aIß unuegrünbet augeroiefen.
und Kantonen.
37. Sentenza del 19 aprile 1890 nella causa Ticino
contro Consiglio federale.
A. Prendendo argomento da un ricorso ehe gli avevano presentato nel dieembre 1889 dei eittadini ticinesi esclusi dal diritto di prender parte alle elezioni eomnnali di Loearno deI
maggio di quello stesso anno, e da un gran numero di riclami e proteste pervenutegli a riguardo di radiazioni e inserizioni di eittadini nei eataloghi eivici di pareeehi eomuni deI eantone Tieino, ordinati dai rispettivi eommissari di go- verno in vista delle imminenti nomine dei deputati a quel Gran Oonsiglio, il Consiglio federale indirizzava il 26 feb- braio 1889 al governo tieinese un ufficio in eui esponeva le norme seeondo Ie quali intendeva deeidere i rieorsi ehe do- vessero, in merito alle ridette radiazioni ed inserizioni, venir portati fino a Iui. E per essere in grado di prendere le sue decisioni definitive il 1
marzo sueeessivo, vale a dire aneora due giorni prima degl'indetti eomizi, esso 10 invitava a fargli sapere, al piu tardi pel 28 febbraio, in qual modo avrebbe risolto, a sua volta, i rieorsi pendenti in sede eantonale. B. Il governo tieinese rispondeva il domani, eon tele- gramma e eon lettere, eontestando nel sostanziale la compe- tenza delle autorita federali a statuire sui rieorsi in questione prima della decisione definitiva di quelle eantonali, e rieono- seendo alle prime soltanto la faeolta d'intervenire ad elezione eompiuta per annullarla, quando eonstasse di una violazione di diritti eonstituzionali dei cittadini. Insisteva ad UD tempo sull'opinione ehe della interpretazione e applieazione di leggi eantonali soli eompetenti sono i cantoni, e presentava subor- dinatamente, a mero titolo di deferenza, le proprie osserva- zioni sulle norme come sopra esposte dal Consiglio federale. C. In presenza di questo riscontro e deI numero sempre
270 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. piu ereseente di rieorsi direttigli giornalmente da cittadini d'ogni parte deI eantone ehe si pretendevano Iesi nel Ioro diritno di voto, il Consiglio federale rieonoseeva addi 1° marzo ehe non sarebbe in grado di pronuneiare sui medesimi, non potendo entro questo termine intendere il governo deI ean- tone Ticino raceogliere gli elementi della eausa,avvegnache, per la magglOr parte di questi rieorsi ricevuti in via telegra- fica, esso non possegga nemmeno Ia decisione deI Consiglio di Stato. Parendogli pero d'altra parte desiderabile di poter prendere una decisione sui ricorsi in questione subito dopo la votazione, al quale seopo e d'uopo anzitutto avere a disposizione tutte le informazioni necessarie, e ehe il governo deI Ticino, come pure i ricorrenti, vengano uditi -ove oc- corra, -in proposito, esso decideva l'indomani :
ordinare immediatamente la dissoluzione di ogni attruppa- mento, dandone comunicazione ad un tempo al ?onsiglio di Stato ed al comitato liberale ticinesi. Essendosi pOl constatato ehe la eompagnia levata dal governo e aecantonata a Locarno non era composta in modo affatto regolare, fu licenziata per ordine dell' Autorita federale, Ia quale eomandava simultanea- mente di picehetto un reggimento di milizie zurighesi. E. Informato di varii disordini prodottisi 10 stesso giorno e l'indomani a Lugano, Loearno, Intragna e altrove, il Consiglio federale prendeva ai 7 marzo una decisione deI tenore se- guente: In applicazione degli articoli 4, 6, 11 e seguenti della Iegge 27 agosto 1851 sulla procedura penale fedemIe e degli arti- eoli 32, 36 e 37 della legge 27 giugno 1874 sull'organizza- zione giudiziaria federale ; Visti i rapporti e le proposte deI Commissario federale nel Ticino; Sul preavviso deI suo Dipartimento di giustizia e polizia; decreta: 10 Un'istruzione penale federale sara aperta per la eon- statazione dei reati ehe hanno lllotivato gli avvenimenti relativi alle elezioni 3 marzo corrente dei deputati al Gran Consiglio deI eantone Ticino, 0 ehe ne furono Ia conseguenza, e per Ia seoperta degli autori di questi atti. 20 Il sig. eonsigliere nazionale Bezzola, a Coira, e nomi- nato procuratore genel'ale della Confederazione e assume tutte le funzioni attribnite a tale offieio dalle leggi federali. 30 TI sig. proeuratore generale Bezzola prestera giura- mento in conformita ecc., eec. 40 Egli e invitato a reearsi immediatamente nel cantone Ticino e ad ordinare, dopo essersi reso eonto degli avveni- lllenti un'inchiesta penale giusta gli artieoli 19 e 21 della proeedura penale federale, eome pure a far designare dalla Camera d'aceusa federale un giudiee istruttore a sensi del- l'art. 36 della legge organica giudiziaria federale. 50 Questa decisione sani eomunieata al governo deI ean- tone Ticino, eon invito ad appoggiare, nei limiti deI possi-
272 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung bile, il proeuratore generale nell'esercizio delle sue funzioni , ed a eorrfidargli, per quell'uso ehe eredera deI caso, gli atti in sua possessione. Onde appoggiare efficacemente l'istruzione federale, qua 10ra se ne sentisse il bisogno, il Consiglio federale ordinava simultaneamente Ia ehiamata sotto le armi cli uno dei batta glioni deI surriferito reggimento zurighese e licenziava invece i quadri di quello ticinese in servizio a Bellinzona. F. I disordini avvenuti il 5 marzo a Lugano avevano avuto per conseguenza la earcerazione di alcuni prevenuti di parte eonservatrice, che venivano pero tosto rimessi a piede libero, sopra domanda deI governo cantonale, per ordine deI commis- sario federale. Arrestatosi poco dopo anche certo Belloni (liberale), sotto l'incolpazione di aver percosso in rissa l'avvo cato SoIdati e un Molinari, se ne chiese parimenti al commis- sario federale Ia scarcerazione. Questi ritenne difatti l'istanza giustificata e fece i passi necessari tanto presso il governo. quanto presso il suo luogotenente in Lugano e il procurator generale deI cantone, ma, incontrate parecchie difticolta fini coH'impartire al comandante delle truppe zurighesi allora giunte in Lugano, l'ordine di mettere il Belloni in Iib:rta con Ia forza. G. Radunatosi il nuovo Gran Consiglio ticinese per la sua costituzione, la maggioranza delle commissioni per la verifica dei poteri proponeva di deferire al giudice penale eantonale quei municipi che ammisero iI 3 marzo a votare dei cittadini statine esclusi con decreti commissariali 0 governativi; la mi oranza invece s chiariva d'avviso, dovere iI Gran Consiglio, m presenza deIl'mtervento federale nelle questioni pendenti in merito al diritto di voto, soprassedere ad ogni decisione sull'argomento. Informatone dal eommissalio federale il Con siglio federale significava a quest'ultimo, con telegrana deI 16 marzo, litener esso inammissibile ehe parallelamente al- l'inehiesta penale federale gia ordinata si potessero deferire al giudice penale cantonale i fatti eontemplati neUe proposte delle commissioni deI Gran Consiglio, e l'invitava ad agire di eonseguenza, previa eomunicazione deI suo modo di vedere al governo ticinese ed al procuratore generale della Confedera- H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37.
. one. TI governo ticinese rispondeva al commissario federale 21 II'hi he non verrebbe dato seguito, pel momento, a e ll1C este (decretate nel frattempo dal Gran ConsigIio) contro i municipi in discorso, ma ehe si limiterebbe a sollevare anche su questo punto un conflitto di competenza presso il Tribunale f eral , H. Nel frattempo erano pur giunti nel eantone TlCmo: il sig, professore Dre A, Schneider, di Zurigo, chiamato il 7 marzo dal Consiglio federale a supplire il cOlnmissario federale sig. Borel nella missione di delegato all'istruttoria dei ricorsi di quei cittadini che nelle elezioni deI 3 detto marzo erano stati privati deI diritto di voto; il proeuratore generale della Confederazione, sig. Bezzola, ed il giudice istruttore federale, sig, Dedual, accompagnati dai rispettivi segretari, ed a:evano incominciato le loro inchieste. Quella penale fu posCla, con decreto 25 marzo deI Consiglio federale, estesa anche ai easi in cui autorita e privati hanno tentato d'influire sugli elet- tori in occasione delle elezioni di cui sopra, con regali, pro- messe minaccie od inthnidazioni ed i rispettivi elettori , . . hann,O ricevuto dei regali 0 qualehe vantagglO m compenso deI Ioro voto. L'inchiesta amministrativa approdo ad un par- ticolareggiato rapporto deI sig. Schneider. in data deI 1
giu- gno 1889; quella penale non e ancora chiusa, ahnenD per quanta consta all'infro Tribunale. ,
274 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. riceveva dal sig. professore Dre König, di Berna, quale procu- ratore deI Consiglio di Stato deI cantone Ticino, una memoria 16 marzo antecedente, colla quale si dichiarava di sollevare , sulla scorta degli articoli 113 della costituzione federale e 56 della legge organica giudiziaria federale, un formale con- lIitto di competenza, e si domandava piacessegli pronunciare: ) 1
Che il Consiglio federale non e cOlnpetente a conoscere dei ricorsi di cittadini ticinesi, aventi per oggetto il 101'0 diritto di voto, in tema di elezioni cantonaIi, ne ad ordinare inchieste in argomento, ma che -esaurite le istanze can- tonali -e lecito soltanto il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. 2
Che il Consiglio federale non e competente a decre- tare inchieste penali, a cura di funzionari federali, circa a ) reati ehe furono commessi in occasione delle elezioni can- tonali al Gran Consiglio e non appaiono ne quali delitti poli- tici, ne come causa 0 conseguenza di un intervento armato costituzionalmente ordinato. 3
Che devesi quindi annullare l'inchiesta penale aperta, in virtiI dei decreti 7 e 25 marzo deI Consiglio federale, dal procuratore generale della Confederazione sig. Bezzola, dal giudice istruttore federale sig. Dedual, in meritfl ai reati nei decreti stessi enumerati, e riconoscere invece aI riguardo la competenza deI cantone Ticino. 4
Che il Consiglio federale non ha competenza per proi- bire od impedire un'inchiesta penale decretata dal Gran ) Consiglio deI cantone Ticino contro quelle municipalita che hanno ammesso a votare dei cittadini esclusi da tale diritto per deeisione dei commissari distrettuali 0 deI governo. 50 Che Ia vioIenta scarcerazione deI Belloni, ordinata dal eommissario federale, e illegale e dev'essere annullata. j/. Comunieata la surriferita memoria König al Consiglio federale, questo rispondeva il 7 giugno eontestando avantutto, in tesi generale e preliminare, per cio ehe riguarda Ia prima conciusione della memoria stessa, ehe nel caso particolare si tratti di un vero eonflitto di eompetenza, a sensi degli invocati articoli 113, N° 1, della eostituzione federale, e 56, 1, della legge organica giudiziaria federale, conciossiache iI 11. Kompetenzkouflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37.
verno ticinese non eontesti a tutte indistintamente le auto- g?t' federali l'attributo di statuire sui ricorsi in questione, ma na .., . ltanto a quella eseeutiva e sotto espheIta nserva mvece :lla relativa competenza di quella giudiziaria. uanto. ane inchieste penali (eonclusioni 2" e 3' deI rieorso), il Conslgno federale accompagnava un'eccezione dilatoria tendente a dire e a far ammettere ehe non essendosi ancora tnasnesso dal proeuratore generale l'ineartamento di watte lnchiente col proprio preavviso alla Camera d'aecusa federale, ne deelso quindi da questa se siavi luono rie?noscere 0 ne gare Ia co petenza delle assise federah, il Tnbnale federaI non uo ritenersi per aneo investito della relatIva eontestanone. C.lrna Ie eonclusioni N° 4 e 5 deI gravame ricorrente, il Conslglio federale si limita infine a far rimarcare : avere l'autorita fe- derale i1 diritto di aprire un' inchiesta sui clelitti soggenti, secondo lei, aHa giurisdizione federale, pe.r :onseguena lngIea e naturale quello di proibire alle autonta canto nah d lllVO- carne una penale in merito agli stessi avvenimen , ed. essere la searcerazione Belloni stata ordinata dal commlssano fede- rale in circostanze politiehe gia sovranamente anpnezzat d approvate clall' Assemblea federale. Riassumendosl, il Conslglio federale domandava pertanto al Tribunale federale : 1
Di non entrare in materia, per causa d'incompetenza, sulle eonclusioni di diritto pubblico formulate dal Consiglio di Stato circa il diritto di voto. 20 Di non entrare in materia, pel momento, sulle conclu- sioni risguardanti le inchieste penali federali. 30 Di respingere come destituite di fondamento le conclu- sioni N° 4 e 5 relative alle inchleste simultanee della Confe- derazione edel eantone ed alla critica della scarcerazione Belloni. N. N elle ulteriori 101"0 memorie di replica e duplica, il go- verno ticinese ed il Consiglio federale si lieonfermavano nelle rispettive conclusioni d'ordine e di merito suenunciate, alle- gando in sostanza -a sostegno delle medesinle - Ie argo- mentazioni gia precedentemente addotte. TI gnvnrno .ricorrnnt si appliea pero inoltre a refuta.re le due prehmman eecezlOm deI convenuto desunte dal testo dagli articoli 113, "No 1, della ,
276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschmtt. Bundesverfassung. C?st!tuzione federale, e risp. 56, 1, della legge organica giudi- zlana, e 31 della proeedura penale federale e tendenti a a di hi '1. r c arnre. da una parte. ehe non ricorrono in concreto gli estrmllI di un vero conflitto di competenza dall'altra che . reclami reiativi alle inchieste penaIi sono pnematuri. 1 Premessi. in atto ed in diritto i seguenti mgionamenti. Sulla pnma conclusl:one deZ ricorso:
Fn sempre ammesso come regola di diritto pubIico sviz- zero che un conflitto di competenza fra la Confederazione ed un cantone pub dirsi nato soItanto quanclo siavi una decisione dell'Autorita federale a cui iI cantone fa carico di aver oltre- passato i confini degIi attributi deI potet'e federale. (V. Blumer- Morel, ll!anunle di diritto pubblico svizzero, vol. III, p. 80.) N e1 :attlspecle adunque, perche iI Tribunale federale possa statUlre con cognizione di causa intorno al quesito se il Consi- glio federale abbia, come asseriva il governo ricorrente ecce- duto i limiti della propria giurisdizione, sia poi a detrinento dene attribuzioni delle autorita cantonali, oppure di quelle di u lt:a federale (art. 56, 1
e 3° della legge organica giu- dizlarIa federale ), occorre inuanzitutto ehe cib risulti da una formale decisione nella quale il Consiglio federale si sia cate- goricamenne pronunciato, in merito aHa sua competenna, di fronte a clascuno dei ricorsi in questione. Ora e bensi vero ehe nel suo citato officio deI 26 febbraio 1889 al O'overno tiei- nese, il CousigIio federale ha preventivamenteO indicato a sommi tratti Ie norme giusta 1e quali si proponeva di deeidere i rieorsi che gli venissero presentati da cittadini ticiuesi esc1usi dal diritto di prender parte alle elezioni deI 3 marzo succes- sivo al Gran Consiglio, e sta deI pari che nelle sue memorie di 11sposta e duplica al Tribunale federale esso ha rivendicato per se la facolta di statuire sm ricOl'si reiativi al diritto di voto di cittadini ticinesi in tema di elezioni 0 votazioni canto- nali, si future che passate. Ma oItreche le nonne enunciate ne1 prefato officio concernono una parte soltanto dei ricorsi ffettivnmnnte interposti e prima e clopo il 3 di marzo presso Il Cnns:gh? federale, e chiaro e va da se, senza bisogno di ulteno '1 lm?strazioni, che tanto I'officio stesso quanta delle allegazlOllI cll causa non pOssono riguarclarsi come decisioni H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37. 277 formali sui singoli casi in contestazione, rispetto ai quali sol- tanto il Tribunale federale puo essere chiamato a riso1vere la controversia presso di lui promossa. Parecchi fm questi ricorsi non sembrano dei resto avere peranco formato l'og- getto di aIcun giudizio da parte deI governo ticinese, mentre il Consiglio federale dichiara esso medesimo (a pagina 5 della sua Risposta) di non aver contestato comechessia al Consi- glio di Stato, autorita amministrativa cantonale superiore, il diritto di conoscere dei ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini ticinesi e rivendicare semplicemente la facolta di esaminare e giudicare detti ricorsi' dopo il governo canto .. nale .... Forza e dunque riconoscere ehe fino all'ora presente il Consiglio federale non si e ancora pronunciato in guisa defi- nitiva e vincolante sulla propria competenza di fronte ad ognuno dei ricorsi onde venne adito, cosicche al Tribunale federale manca tuttavia uno dei principali elementi sulla cui scorta poter sentenziare se il sollevato conntto di conpetenza abbia 0 non abbia la sua ragione di essere. E quanto rIconosce d'altronde il Consiglio stesso espressamente, a pagina 11 della propria duplica, dove, parlando delle sue attribuzioni in di- pendenza daH'art. 59, N° 9, della legge sull'organizzazione giu- diziaria federale dice che non ha peranco tracciato i limiti , . della competenza che intende attribuirsi in merito a dettl ricorsi e che potra farIo solo qualldo esaminera questi indi- vidualmente. Ne muta specie la circostanza dell'avere il Consiglio federale accolto i ricorsi medesimi e ordinato a riguardo 101'0 un'in- chiesta amministrativa per cura di' un delegato federale, avvegnache auche tale procedimento non convnlga nessun trattazione e decisione deI merito 101'0 e qumdi neppure il riconoseimento esplicito e diretto della propria competenza. Sulle conclusioni seconda e terzet:
TI governo ticinese fonda le sue conclusioni relntive. aHa ineompetenza deI Consiglio feclerale a decretare mchieste penali federali circa ai reati commessi in occasione delle eIe- zioni cantonali deI 3 marzo ed aHa conseguente annullazione delle medesime precipnlamente sulla ragione ehe i reati stessi
278 A, Staatsrechtliche Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassung, non appaiono ne come delitti politici, ne come causa 0 conseguenza di un intervento armato federale costituzional mente ordinato (art. 112, N° 3, della costituzioue federale). A questo riguardo e d'uopo ricordare preliminarmente ehe -come fu gia detto sopra nella sposizione dei fatti -l'inter-. vento armato federale e stato a suo tempo formalmente ap- provato dai superiori Consigli della Confederazione entro i limiti delle 101'0 attribuzioni eostituzionali (artieoli 16 71 85 N ' 7 9 1 T ' , , n e , 02, Nri 10 e 11 della eostituzione federaIe), e ehe siffatte deeisioni sfuggono aI sindacato di questa Corte. Dovendosi pero ammettere senz'altro una tale approvazione come un fatto eompiuto, ne eonseguita necessariamente, da nna parte, ehe il Consiglio federale era, nella forma almeno (artieoli 4, 11 e 12 della procedura penale federale), indubbia- mente autorizzato a promuovere Ie inchieste penall in diseorso, e: d' tra parte, ehe l'eceezione dilatoria da lui apposta appare glUstifieata. Le inchieste difatti non sono ancora ehiuse e non hanno peraneo dato Iuogo, in ogui easo, alle deeisioni sulla messa in aecusa 0 l'abbandono, previste dagli artieoli 29, 30, 31 e 40 della procedura penale federale, dopo Ie quall soItanto potra eventualmente intervenire un giudizio sulla eomp(ff;enza della magistratura federale in eonfronto di quella della eanto- nale, eppero si potra vedere se siavi in proposito materia a conflitto di eompetenza neIl'allegato senso degli articoli 113, N° , della eostituzione federale, e 56 1, della legge sull'or- gamzzazione giudiziaria federale. Sulla quarta condusione: . 3
Le stesse considerazioni eonsigliano logieamente di laseiar m sospeso per il momento anche ogni giudizio sulla misura coUa quale il Consiglio federale ha vietato 0 impedito l'aper- tura dell'inehiesta penale ordinata dal Gran Consiglio tieinese contro i municipi ehe hanno ammesso a votare dei cittadini esclusi, per decisione commissariale 0 governativa, dal partiei- pare alle elezioni deI 3 marzo. L'inchiesta di cui si tratta deve pertanto seguire la sorte riservata alle inchieste suniferite che il Consiglio federale stesso ha ordinate; conviene eioe aspettare anche a riguardo suo i1 giudizio ehe potra essere H, Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37.
chiamato a prolare, ad istruzione finita, Ia Camera federale di accusa sulla questione della eompetenza. Sulla quinta cünclusione 4° bastera di constatare, da un canto, ehe il governo tiei- nese ha esplicitamente rieonoseiuto, nelle sue memorie al Tribunale federale (pagina 26 della risposta), ehe Ia eompe- tenza di ordinare Ia scareerazione Belloni spettava al proeu- ratore generale della Confederazione e, d'altro canto, ehe, pure trovandosi nel cantone Ticino nel momento in eui i1 com- missario federale ha impartito e fatto eseguire l'ordine di ri- mettere quel prevenuto a piede libnro, il procuratore mede- simo non solo non vi si e punto opposto, ma diehiaro anzi expressis verbis (v. i1 suo rapporto N° 95 deI 13 marzo 1889 al Consiglio federale) di non aver obbiezioni di sorta a sol- levare contro siffatto modo di procedere deI commissario fede- rale. Date queste eircostanze, Ia domanda fatta dal governo ricorrente, ehe eioe Ia scarcerazione Belloni ordinata dal eom- missado federale veuga annullata perche illegale, appare difatti come divenuta oramai senza oggetto e non pub quindi fornire argomento a qualsivoglia pratica deeisione di questa Corte. Conseguentemente, il Tribunale federale deeide:
Di non entrare in materia sulla conelusione deI governo ticiuese relativa ai deorsi concernenti i1 diritto di voto dei eittadini ticinesi in tema di elezioui eantonali, fino a tanto ehe il Consiglio federale nou abbia statuito sulla propda compe- tenza in merito ai singoli ricorsi stessi.
Di non entrare in materia sulle eonclusioni risguardanti le inchieste penali ordinate dal Consiglio federale ed il divieto di quella decretata dal Grau Consiglio ticiuese, fino a tanto ehe non siano state prolate le decisioni previste dagli arti- eoli 29, 30, 31 e 40 della procedura penale federale.
Di non entrare in materia sulla eonelusione rifiettente la. Scareerazione Belloni. XVI -1890