Art. 246, 250 and 251 LEF; bankruptcy schedule and late filing of claims: the administration may take account only of claims duly filed, and an action contesting the schedule can concern only a claim on which the administration has actually ruled. Interest not expressly filed with the claim is not automatically included with the capital. If the bankruptcy is still pending, omitted interest may be submitted as a late filing; the administration must decide first on its admission, whereupon the schedule is to be completed or the creditor notified of rejection (consid. 1-2).
102 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- daher nicht ohne weiteres zugegeben werden kann. dass ihr Wert in normalen Zeiten 96,000 Fr; nicht erreicht hätte. Mit Rücksicht darauf, dass sich offenbar die Gründe für und gegen die Richtigkeit der Behauptungen der Vorinstanz sowohl, als auch des Rekurrenten die Wage halten, geht es nicht an, ihm den angetragenen Beweis abzuschneiden. Viebnehr ist die Bilanz hinsichtlich der Liegenschaften von Sachverständigen zu überprüfen;. denn Art. 3 der VO vom 16. Dezember 1916 sieht dieses Beweismittel da, wo es zur Aufklärung der Sachlage erfor- derlich, ausdrücklich vor. Die Anordnung einer Expertise rechtfertigt sich umsomehr, als die Vorlnstanz früher gestützt auf die nämliche Bilanz dem Impetranten die Stundung bewilligt hat. Desgleichen bedarf es aber auch einer Untersuchung durch Sachverständige, um festzustcllen, ob die von der Vorinstanz beanstandeten Abschreibungen, welche auf den Maschinen vorgenommen worden sind, den Grund- sätzen einer sorgfältigen Geschäftsführung entsprechen. Ganz abgesehen davon, dass sich die Nachlassbehörde bei ihren früheren Entscheiden nicht veranlasst sah, in dieser Hinsicht Aussetzungen anzubringen, kann die Frage, ob eine Amortisation' von 25% auf Bobinenma- schillen zu gering ist, nur dureh Experten beantwortet werden. Auf alle Fälle muss der Rekurrent zum Beweise dafür zugelassen werden, -dass die Maschinen vor dem Kriege den Wt rt hatten. zu welchem er sie in die Bilanz eingestellt hat. und Konkurskammer. N° 19.
Entscheidungen der SchuldbetrelDungs- crediti garantiti da pegno confonnemente ai contratti sunnominati il tutto coi relativi interessi fino a saldo effettivo . La convenuta amministrazione nel suo alle- gato di risposta ammetteva il diritto di pegno sui titoli indicati nel contratto 3 gennaio 1914 per il credito verso la sede di Locarno e sui titoli indicati nell'atto deI 9 di cembre 1912 per il credito verso la succursale di Lugano e conchiudeva per il resto al rigetto della petizione. Circa gli interessi la convenuta dichiarava sotto il N° 9 della risposta : Gli interessi possono decorrere in quanto il rispettivo capitale sia garantito da pegno. B. -Con sentenza deI 16 maggio 1916 il Tribunale di Appello deI Canto ne Ticino pronuneiava: . 10 Il credito di fr. 44950,23 dell'attrice verso la succursale deI Credito Ticinese in Lugano deve essere iscritto fmo alla concorrenza di fr. 25000 come garantito da pegno sui titoli rimessi all'attrice il 9 gennaio 1914. 2° L'importo rimanente deI credito verso la succursale di Lugano in fr. 19930,23 ed il montante integrale di quello verso la sede di Locarno in Ir. 53826,45 debbono essere collocati come garantiti da pegno sui titoli indi- cati negli atti dei 9 dicembre 1912 e 3 gennaio 1914. 3° Per 10 scoperto i ,crediti sono collocati in quinta classe. La sentenza non fa menzione di interessi. C. -Questo giudizio esse:mdo stato confermato dal Tribunale federale dietro appellazione della convenuta amministrazione, questa si accinse ad eseguirlo modi- ficando 10 stato primitivo di collocazione nel senso ehe vi iscrisse in anticlasse i suddetti crediti nelloro importo totale di Ir. 98776,68, senza menzione di interessi, e, ultimata la liquidazione dei relativi titoli di pegno, comunicava il 28 novembre 1916 alla Banca uno stato di riparto conforme alla collocazione, nel quale eioe essa non teneva caicolo degli interessi decorsi su detta somina dal giorno dell'apertura dei fallimento. D. -Con reclamo deI 6 dicembre 1916 la creditrice nsorse presso r Autorita cantonale di vigilanza contro undKonkurskammer. N° 19.
questo 8tato di riparto domandandone la rettifiea nel senso ehe sulla somma di fr. 98776,68 garantita da pegno venissere computati, pure in anticlasse, i relativi interessi al 5 % dal giorno dell'apertura deI falIimento a quello deI pagamento effettivo giusta 1'art. 209 LFF. L' Autorita. di vigilanza avendo accolto il reclamo per motivi ehe, per quanto oeeorre, saranno esaminati nei seguenti considerandi, l' Amministrazione eon rieorso deI 27 febbraio 1917 se ne aggrava presso il Tribunale federale eonehiudendo ehe in rifonna della querelata decisione venga dichiarato respinto il ricorso 6 deeembre 1916 della Banca Svizzera Italiana; - Considerando in diritto:
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- altri istituti bancari e creditori di maggior eonto), era solamente quello di determinare approssimativamente la situazione dei prineipali ereditori verso il fallito in vista dell'imminente loro prima adunanza: essa era dunque una semplice riehiesta di informazione e la risposta della Banea deI 24 gennaio non' eostituiva ne poteva costituire 0 sosti- tuire una vera e propria notifiea delle sue ragioni in base a formale ingiunzione degli organi deI fallimento, quala venne pubblicata nel foglio ufficiale contemporaneamente alla Iettera 23 gennaio 1914 (vedi eonsiderando 1
della querelata decizione), giusta l'art. 232 eil. 3 LFF. Non altrimenti deI resto ha inteso la Banca stessa il signifieato di quella domanda, poiehe, per far valere le sue ragioni nel fallimento, non si limito alla eomunieazione deI 24 gennaio, ma produsse in seguito (in data non desumibile dagli atti) della vere e proprie notifiche. Cio risulta dal- l'estratto della graduatoria nel quale sono menzionate, sotto i numeri 13505 e 13764, due notifiche della Banca, e piiI ancora della eircostanza ehe la creditrice ha noti- fieato nel fallimento dei' diritti di pegno di eui non e cenno nella lettera 24 gennaio e che, in parte, furono accolti dall'amministrazione. Ma se anche si volesse considerare la communicazione 24 gennaio come la sola notifica della Banca, non per' questo la situazione' si muterebbe in suo favore. Anche in questo caso infatti dovrebbe ascriversi a sua colpa se essa ha ritenuto noti- fica valida e sufficiente una.communicazione di semplice informazione, affatto generica e sprovvista di documenti giustificativi di sorta, e se essa, pur attribuendole questo carattere, non vi fece menzione degli interessi; colpa ehe non sarebbe eliminata neanche dall'invito deU'Uffieio 23 gennaio, qualunque ne sia il significato, poiehe esso non poteva dispensare la Banea di attenersialla legge e di ottemperare aHa grid di insinuazione regolar- mente pubblicata, negli organi u(fieiali. 2. -Posto dunque ehe la Banca si e limitata a noti- fieare i saldi dei suoi erediti in capitale senza domandare und Konkurskammer. N° 19. 107 1a coUoeazione degli interessi e che nulla sta a giustificare questa omissione, ne segne ehe l'amministrazione deI fallimento, dal canto suo, decidendo sui crediti insinuati aHo scopo di allestire la graduatoria. non aveva a tener .conto -ed a ragione non ha tenuto conto -degii inte- ess.i (ar:. 246 LEF) : donde risulta ancora ehe, poiche I aZlOne m eontestazione deUa graduatoria non puo con- .cernere se non una decisione deU'amministrazione falli- mentare eolla quale un credito insinuato 'e aecQIto 0 res- pinto (art. 250 LEF; J.EGER osserv. 5 a questo disposto), la domanda di allocazione degli interessi non avrebbe potuto far oggeto della petizione 21 aprile 1915 deUa anlCa: Su questo punto l'azione era dunque irricevibile In ordine e l' Autorita giudiziaria avreobe dovuto rifiu- tarsi espressamente di esaminarne il merito. Cosa in realta abbia fatto od inteso fare a questo riguardo ilgiudiee di AnpeUo coUa sua sentenza deI 16 maggio 1916 (ehe il Tflnunale federale non feee che confermare dietro appel- lazlOne della eonvenuta, vedi sua sentenza 18 ottobre 1916), e oggetto di disputa tra le parti. La ricorrente sostiene ehe poiche il dispositivo della sentenza non fa .cenno se non della eolloeazione dei capitali, senza inte- ressi (fr. 25 000 fr. 19950 fr. 44 950,23 e 33826 francs 45), il giudice abbia inteso respingerli defini- tivamente. Per contro Ia Banea opina ehe se il giudice non feee menzione degli interessi ne nei motivi, ne nel -dispositivo della sentenza, si fu perche essi erano stati .espressamente riconoseinti in causa (risposta eif. 9) e posti cosi fuori di contestazione. La questione e dubbia, ma non occore deciderla : ai fini deI presente giudizio basta constatare, da un lato, ehe la Banca della Svizzera Italiana, al momento in eui l' Amministrazione ebbe a decidere sui crediti insinuati, non aveva ancora notificati gli interessi,e dall'altro, ehe neUa sua sentenza deI 16 mag- gin 1916 il giudice fa solo menzione dei capitali notifi- .cati e dei pegni dai quali essi sono assistiti. Da queste -due circostanze risulta ehe, allo stato odierno degli atti,
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Ia Banea delIa Svizzera Italiana pretende a torto che gli interessi vengano iseritti nel presente stato di riparto. Ma siccome a legge consente Ia notifiea di un credito fino alIa chiusura delfallimento e ehe il fallimento deI Credito non e ancora chiuso, e poiche l'insinuazione tar- diva degli interessi pub ritenersi avvenuta colle misure prese daUa Banca onde farli collocare e menzionare nel riparto (petizione 21 aprile 1915, reclamo 6 dlCembre 1916 all'Autorita di vigilanza ecc.), l'amministrazione dovra anzitutto esaminare questa notifiea tardiva e decidere sulla sua ammissione in graduatoria. Se essa viene ammessa, lagraduatoria dovra venir completata. deposta e pubblicata a' sensi di legge; se essa vien respinta basten un semplice avviso alla creditrice giusta l'art. 69 deI Regolamento 13 luglio 1911 concer- nente l'amministrazione dei fallimenti. Se, in seguito, sorgera contesa sull'ammissibilita di questo nuovo cre- dito, l'autorita giudiziaria avra campo di decidere come sia da intendersi a questo riguardo la sua sentenza 16 inaggio 1916, in altri termini, se ed in quale misura possa opporsi alla nuova domanda di collocazione l'eccezione della cosa giudieata. Lo 8tato di riparto dovra poscia essere conformato al comp1emento della graduatoria passato in giudicato; - La camera esecuzioni e fallimenti pron-uncia: Il ricorso e ammesso nel senso dei considerandi. und Konkurskammer. N° 20.
OR. Eine Aktiengesellschaft kann keine allgemeine Betreibungsstundung beanspruchen, wenn die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger nicht mehr durch die Aktiven gedeckt sind. A. -Durch Entscheide vom 27. Juli 1915, 21. Ja- nuar 1916, 18. Juli 1816 hatte der Gerichtspräsident von Interlaken der heutigen Rekursgegnerin A.-G. Hotel Giessbach in Brienz die allgemeine Betreibungsstundung bewilligt. Am 30. Dezember stellte deren Bevollmäch.;. tigter, Fürsprech Lutz in Interlaken, gestützt auf einen Beschluss des Verwaltungsrates vom 22. Dezember 1916, das Gesuch um Verlängerung der Stundung bis zum 30. Juni 1917, indem er geltend machte: Die Gründe, welche seinerzeit zur Bewilligung der Stundung geführt. bestünden immer noch fort; denn auch im Sommer 191 sei die ausländische Kundschaft, welche das Hotel am meisten frequentierte, ausgeblieben, a dass man von der Eröffnung des Betriebes habe absehen müssen. Die Aus- sichten für die kommende Saison seien indessen bedeu- tend günstiger, weil anzunehmen sei, dass eine grössere Zahl Internierter im Hotel untergebracht würde,I. Unter allen Umständen müsse im gegenwärtigen Zeitpunkte die Liquidation vermieden werden, was im Interesse der Hypothekar-wie auch der Kurrentgläubiger liege ;. denn das Ergebnis einer Verwertung stünde in Anbe- tracht der herrschenden Krise zum wahren Werte des Unternehmens in keinem Verhältnisse. Die eingereichte- Bilanz, abgeschlossen auf 31. Dezember 1916 weist einen Aktivenbestand von 1,278,345 Fr. 75 Cts. (Immobilien 661,207 Fr. 45 Cts. ; Mobiliar 362, 618 Fr. 95 Cts.; Keller.;. Vorräte 9600 Fr.; Bahnanlage 240,714 Fr.; übrige- Aktiven 13,805 Fr. 40 Cts.), einen Passivenbestand von.