Art. 43, 102, 112 RRF; charge list in mortgage realization as conclusive basis for distribution plan; unchallenged pledged claim binds the office as to rank and amount, including accessories. Disputes on the extent of the pledge must be raised in the charge-list approval procedure and cannot be deferred to the distribution stage. The enforcement office remains neutral and lacks standing to contest the pledge claim on the creditors’ behalf. Where the immovable is simultaneously subject to pledge realization and attachment, the charge list must also be notified to attaching creditors; absent such notification, their right to challenge is preserved (consid. 2-3).
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- als es sich darum handelt, dass er als Vertreter der Gläur bigergemeinschaft gegenüber solchen Weisungen und Verfügungen die Interessen der Gemeinschaft wahrnimmt. Diese Voraussetzungen treffen im vorliegenden Falle nicht zu. Das Konkursamt will lediglich feststellen lassen, dass es in seiner Eigenschaft als im Rechtshülfedienst beauftragtes Amt die Steigerung in korrekter Weise vorgenommen, und dass die Aufsichtsbehörde in seinem Verhalten zu Unrecht einen Verstoss gegen die beste- henden V örschriften erblickt habe. In Fragen solcher Art ist der Konkursbeamte den Aufsichtsbehörden untergeordnet .und kann so wenig als der Betreibungs- beamte ihre Anordnungen weiterziehen. Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer : Auf. den Rekurs wird nicht eingetreten 9. Sentenza 21 aprile 1921 nella causa Banca Popolare di Lugano contro 't1ijicio di Lugano. Esecuzione in via di realizzazione deI pegno inunobiliare. Contestazione in fase di riparto deI credito pignoratizio per cui fu promossa l'esecuzione. -Ove un diritto di pegno iscritto nell'elenco oneri nqn sia stato impugnato, l'iscri- zione fara stato non solo per il grado deI credito, ma anche per n suo importo. L'ufficio e tenuto ad iscrivere nella graduatoria-riparto i crediti garantiti da pegno Come essi risultano dall'elenco oneri passato in forza, e ciö non solo per i capitali, ma anche per gli accessori. -Obbligo delI'uUicio di comunicare l'eienco oneri anche ai creditori pignoranti (art. 37,43, 81, 102 edel regolamento deI Tribunale federale 23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata di fondi, RRF). A. -Nell'esecuzione in via di realizzazione deI pegno (ipoteca) N° 4089, promossa dalla Banca Popolare di Lugano. contro Domenico Tidoni in Agra, il credito della .. creditrice veniva iscritto nell'elenco oneri, deposto i1 F I !
und Konkurskammer. N° 9. ,23 ' 18 novembre 1920, per la somma totale di 20329 Ir.' 80 c. compresi gli accessori al 30 giugno 1917 (17500 fr. pet capitale e 2829 fr. 80 c. per accessori). Fu irioltre is- critto nell'elenco oneri ehe la Banea pretendeva gli inte- ressi e le eommissioni bancarie d'uso dal 30 giugno 1 17 in avanti. Questa iscrizione non venne impugnata. . Gli stabili, ehe anteriormtmte e eontemporanenente alla procedura seguita dalla Banea erano stati pignorati a favore di diversi creditori ehirografari, vennero realiz- zati in base a domanda della Banca Popolare in data deI 20 giugno 1920. In seguito di ehe l'ufficio di Lugano notificava il 13 febbraio 1921 alla Banea Popolare il deposito deHo stato di riparto e le eomunicava ehe il suo eredito, eompresi gli accessori sueeessivi a quelli eonteg- giati nell'eleneo' oneri, ammontava a 25630 fr. posto in classe ipoteearia per l'importo di fr.23 398 55 (rettifieato poscia in 23 793 fr. 10 e.) e per la rimanenza in Va classe., B. -La Banea Popolare protestava controquesta comunicazione e, basandosi sull'art. 43 deI ,Regola- mento deI Tribunale federale 23 aprile 1920 sulla realiz-:- zazione forzata di fondi(RRF), chiedeva all' Aut6rita captonale di Vigilanza ehe il suo eredito dell'importo di 26690 fr. fosse per la sua totalita iscritto in sede lpoteearia. C. -Colla decisione di cui a ricorso il gravame venne respinto in base ai seguenti motivi : L'art. 43 al. 1
RRF non entra in' linea di conto peretie non e applicabile se non alle eseeuzioni in via di pignoramento. Non e esatto il dire che l'elenco oneri creseiuto in giudicato faecia stato anehe per Ie iscrizioni nella graduatoria- riparto. L'elenco oneri e il semplice eleneo delle noti- fiche dei ereditori, senza faeolta di ingerenza da parte dell'ufficio. L'elenco oneri non pud essere decisivo ne- anehe per la eonsiderazioneche nella procedura di realiz- zazione deI pegno immobiliare esso non vien eomunicato ai creditori pignoranti, di modo ehe i medesimi, non
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- sono in grado di impugnarlo. La Banea Popolare ha notifieato un eredito di 25 890 fr. Seeondo l'art. 188 eif. 3 CCS, e tenendo eonto della cireostanza ehe la domanda di realizzazione deI pegno .Iu introdotta il 20 giugno 1919, gli interessi sul eapitale di 17600 ante- riori al 31 dieembre 1915 (1897 fr. 90 e.) non fruiseono deI diritto di pegno e, eome rettamente ritenne l'ufficio, deveno essere posti in Va classe. D. - Da questa decisione Ia Banea Popolare ha inter- posto gravame presso il Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Consideralldo in diritto :
-Il ragionamento dell'istanza eantonale pecea dalla base e riposa evidentemente su una svista. Non ä vero infatti ehe l'art. 43 al. 1
RRF non sia appliea- bile aHa proeedura in via di realizzazione deI pegno. Sta bene ehe questo disposto figura sotto la' suddivisione. Adel RRF: Realizzazione nell'eseeuzione in via di pignoramento )) art. 8 e seg. Ma l'art. 102 ibidem, ehe e eompreso sotto Ia rubriea B Realizzazione nella pro- eedura di realizzazione deI pegno )) art. 85 e seg. richiama espressamente l'art. 43 al. 10 precitato e 10 diehiara applieabile anehe a quell'eseeuzione. Ciö posto, Ia fondatezza deI rieorso non puö essere dubbia. Seeondo l'art. 43 aL 1
RRF il grado e l'importo dei erediti pignoratizi iseritti nell'eleneo oneri non pos- sono phI essere eontestati in sede di ripartizione da ehi ebbe l'oceazione di farIo nella procedura di appuramento. D'altro canto l'art. 112 RRF dispone ehe 10 stato di riparto deve essere allestito sulla base deI risultato della proeedura di appuramento dell'eleneo-oneri. Il ehe vuol dire ehe ove un diritto di pegno iseritto nell'eleneo-oneri non sia stato impugnato, questa iserizione fa stato non solo per il grado deI eredito, ma anehe per il suo importo : in altri termini, l'ufficio sara tenuto di iserivere i ere- diti garantiti da pegno nella graduatoria-riparto eome und Konkurskammer. N° 9.
essi risultano dall'eleneo-oneri e, eio non solo per il eapi- tale, ma anehe per gli aeeessori (interessi eec., cfr. art. 31 RRF). DeI resto i principi posti nei precitati art. 43 e 102RRF non eostituiseono diritto nuovo, ma eonsaerano . solo la giurisprudenza deI Tribunale federale (efr. RU 43 III N° 64). La quale interpreta i disposti delI 'art. 157 al. 3 e 4 in senso restrittivo, vale a dire nel senso ehe in una esecuzione in via di realizzazione deI pegno l'eleneo oneri deve essere eonsiderato, per quanto eoneerne il grado e l'importo dei erediti iserittivi, eome 10 stato di eolloeazione (graduatoria) nella proeedura di fallimento e farne, entro questi limiti, le veci: ehe quindi le eontestazioni eoncernenti il grado e l'importo dei ere- diti devono essere liquidate in sede di appuramento delI'eleneo oneri e non possono venir rinviate alla fase di ripartizione. Cio per un doppio motivo: anzitutto per la neeessita di fissare in modo esatto, prima dell- aggiudieazione, l'importo ed il rango dei erediti garan- titi da pegno onde determinare le eondizioni della ven- dita seeondo gli art. 141 e 142 LEF (cfr. JAEGER, OS8. 7 all'art. 140 e oss. 8 all'art. 141). In seeondo Iuogo, per, la eonsiderazione ehe nella proeedura di realizzazione come in quella ordinaria, l'ufficiale di eseeuzione non iiveste Ia medesima posizione giuridiea dell'ufficiale in una eseeuzione in via di fallimento. In questa l'uffi- ciale rappresenta l'universalita dei ereditori e Ia massa ; come tale ha ,la faeolta di opporsi, anehe in giudizio, ad una insinuazione ehe reputa infondata. Non eosi nell'e- eseeuzione in via di pignoramento e di realizzazione deI pegno. L'uffieiale non vi rappresenta ne il debi- tore ne i ereditori. Ha posizione neutra; si deve quindi limitare ad iscrivere i erediti eome risultano dai pubblici registri e eome furono insinuati (art. 42 e 102 RRf), ne ha qualita di eontestarli e di stare in causa per sostenerne l'infondatezza. Donde Ia eonseguenza, ehe, eome ha stabilito la RRF in base alla giurisprudenza deI Tribu-
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- nale federale, nelle esecuzioni in via . d pignoramento come in queUe per realizzazione dei pegno immobiliare, la contestazione deI, rango e dellnimporto dei crediti pignoratizi deve avvenire in fase dell'appuramento deU' elenco-oneri entro il termine di contestazione di questo elenco, e ehe la contestazione devesvolgersi tra gli inte- ressati menzionati neU'art. 37 RRF, senza l'intervento dell'ufficio.
-Da quanto precede risulta che se l' elenco oneri non fu impugnato 0, essendolo stato, non fu modifi- catoper riguardo agli interessi iscrittivi, esso diventa definitivo anche se il creditöre avesse fatto valere interessi superiori a quanto gli concede l'art. 818 CCS E, diventato definitivo, l'elenco' oneri fara stato' anehe per gli interessi iscrittivieome fruenti deI diritto di pegno, ne potra essere modificato in fase di riparto. Nel easo in esame, il tenore deU'iscrizione neU'elenco oneri (vedi stato di fatto lett.A) non lasciava dubbio che la creditriee Banca Popolare intendeva pretendere diritto di pegno, oltre che per. il capitale, per tutti gli interessi scaduti al 30 giugnQ 1917, dunque anche per ,quelli che fossero anterion al termine di 3 anni ed inte- ressi correnti da computarsisecondo rart. 818 eif. 3 CCS : anteriori eioeal 31 dicembre 1915. Ci malgrado, I'eieneo oneri nonvenne iInpugnato e non subi modi- ficazione. Non era quindi I.ecito all'ufficio il diehiarare, in ' fase di riparto, ehe una parte degli interessi iseritti all'eleneo oneri (1897 fr.) dovessero essere eonsiderati , come crediti ehirografari e quindi eolloeati in Va classe.
E parimenti erroneo il dire, eome fa l'instanza cant6nale, ehe nella procedura di realizzazione deI pegno immobiliare l'eleneo oneri non vien eohlUnieato ai ereditori pignoranti, eosieehe non sarebbero in' grado di impugnarlo. Cio e contrario ai disposti degli art. 37 e 102 RRF seeondo i quali, neU'ipotesi ehe l'immobije sia eolpito simultaneamente da una eseeuziou'e in: via di rnalizzazione e da una esecuzione irtvia di pignora-: und Konkurskammer. N° 10
mento, l'eleneo oneri deveessere eomunieato anehe ai ereditori pignoranti, i quali pertanto saranno posti in grado di eontestarlo (cfr. form. 9 deUe istruzioni 7 ot- tobre 1920 per l'applieazione della RRF). L'ufficio di Lugano asserisee ehe l'eleneo oneri non fu eomunieato ai ereditori pignoranti (vedi suo ufficio
marzo 1921 all' Autorita cantonale di Vigilanza). Se cosi e, questa comunicazione, tassativamente pres- critta dai disposti precitati, deve essere eseguita e il ricorso non pUD essere aeeolto se non colla esplicita ri- serva ehe ai creditoripignoranti, i quall non avessero avuto comunicazione deU'elenco oneri, spetta ancora il diritto di impugnarlo. La camera esecuzioni e fallimenti pronuncia: I1 ricorso e ammesso colla riserva di cui al conside- rando 3 cap. 2. 10. Entscheid vom 6. Kai 1921 i. S. Vmkler. Art. 149 Abs. 1 SchKG. Aus 1 ä n der a r res t recht- fertigt nicht die Ausstellung eines Ver I u s t s c h ein es. A. -Der Rekurrent Winkler kam in einer vom Betreibungsamt Buchs durchgeführten Arrestbetreibung gegen den Rekursgegner Liebeskind, der in Krakau domiziliert iSt, mit 1014 Fr. 65 Cts. zu VnrIust. Am 22. Januar 1921 stellte ihm das Betreibungsamt einen Verlustschein zu. Hiegegen führte Dr. Martin Bloch namens des Rekursgegners mit Eingabe vom 6. März 1921 Beschwerde und verlangte Aufhebung des Verlustscheines. Sein' Begehren wurde erstinstanzlieh abgewiesen, dagegen hat die zweite kantonale Auf- sichtsbehärde. den Verlustschein als nichtig erklärt. Die zweite Instanz ist davon ausgegangen, die Aus-