Art. 4 BV; Art. 11 ticinese legge sui profitti di guerra; analogia con l'art. 37 del decreto federale sui profitti di guerra; imposizione retroattiva di un tributo su utili di guerra già scomparsi. L'autorità di tassazione non commette arbitrio attenendosi al tenore della legge anche se la norma tace su un'eventuale lacuna; tuttavia, quando l'imposta viene pretesa con notevole ritardo e il contribuente rende plausibile che l'utile sia venuto meno senza sua colpa, che l'esazione minacci l'esistenza dell'azienda e che egli non disponga di altri mezzi, l'autorità deve esaminare le circostanze e valutare, secondo equità, se entri in linea di conto una riduzione o un condono totale. In tali casi l'esigenza di parità di trattamento impone un riesame sostanziale; la misura dell'art. 37 federale esprime il temperamento necessario.
aber auch bloss unter bestimmten Voraussetzungen, eine jährliche Pension oder Unterstützung (vgl. Art. 7, 31 ff. und 44 der Bundesbahn-und Art. 34 ff. und 44 der Süd- ostbahnkassestatuten). Und es ist wohl möglich, dass die den Rekurrenten oder ihren Hinterlassenen allenfalls einst zukommenden Pensionen oder Unterstützungen in- folge Todes oder sonst infolge Wegfalls der hiefiir be- stehenden Voraussetzungen nur so kurze Zeit ausbezahlt werden, dass sie nicht einmal a oder 100% der vom Gehalt abgezogenen Beiträge ausmachen. Die Rechte der Rekurrenten auf Auszahlung dieser Beiträge oder von Pensionen sind somit an Bedingungen geknüpft, deren Eintritt ungewiss ist, und daher noch nicht .entstanden ; sie befinden sich erst in der Schwebe. Es ist deshalb nicht möglich, sie Obligationen. oder Sparkassenguthaben gleich- zustellen. Sie könllen aber auch nicht wie auf einem rückkaufsfähigen Renten-oder Lebensversicherungs" rer- trage beruhende Rechte behandelt werden; denn über solche Rechte kann der Versicherte jederzeit verfügen, und sie können deshalb mit dem sog. Rückkaufswert wohl als gegenwärtiger VermögensbestandteiI des Be- rechtigten und, damit als steuerbares Kapitalvermögen betrachtet werden. Das trifft für' die Ansprüche an Pen- sionskassen, wie sie hier in Frage stehen, nicht zu. Sie sind nicht ein selbständiges Vermögensrecht der Berech- tigten, über das diese gegenwärtig schon verfügen" könn- ten, sondern hängen mit dem Dienstverhältnis zusammen und stellen sich eher als ein' Teil des Diensteinkommens dar, der ihnen aber, wenn überhaupt, erst später zufällt. Auch: über die, einbezahlten Beiträge steht den Berech- tigten die Verfügung nicht zu. Wohl können sie dieselben zurückverlangen, wenn sie aus dem Dienstverhältnis ausscheiden. Allein dann erhält der Berechtigte erst in dem Zeitpunkte des Ausscheidens die Verfügung darübnr, weshalb sie erst von diesem Zeitpunkte an als Vermögen desselben betrachtet werden können. Die angefochtenen Entscheide sind somit wegen Ver"- letzung des Art. 4 BV aufzuheben. , I I ' Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3.
Demnach erkenf!.l das Bundesget'icht : Die Rekurse werden gutgeheissen, soweit darauf ein- getreten werden kann, und demgemäss die Entscheide des Regierungsrates des Kantons Schwyz vom 24. De- zember 1921 und 14. Januar 1922 aufgehoben. 3. Sentenza 1
aprile 19aa nella causa Officine del Gottardo (Gotthardwerke) contro Pisco de1 Cantone 'l'icino. Legge ticinese deI 22 gennaio 1919 sui profitti di guerra. - L'imposta sugli utili di guerra dovrebbe, seeondo Ia sua natura, essere soddisfatta sui profitti tratti dai eontribuenti clallo straordinario ineremento ehe la guerra ha dato a certe industrie e a eerti commerei. -Contribuen te nel eui con- fronto Ia Iegge applieata eon grande ritardo. -Se esso rende plausibile ehe nel frattempo l'utile e scomparso per motivi ehe non gli sono imputabili (nel easo, specialmente per perdite su valuta estera), ehe I'esazione dell'imposta mette a repentaglio l' esistenza stessa deHa s ua industria e ehe non pud pagarla eOl1 altri mezzi, l'autorita ha l'obbligo di esaminare qUeste obbiezioni e di indagare, se, in analoga applieazione dell'art. 37 deI deereto federale coneemente l'imposta federale sui profitti di guerra, non sia H caso di eondonare il tributo 0 di ridurlo. -Determinazione della proeedura. A. -L'art.37 deI decreto federale 18 settembre 1916 concernente l'imposta federale sui profitti di guerra dispone: Se il contribuente si trova, senza sua colpa, in una condizione tale ehe il pagamento dell'imposta )) sui profitti di guerra gli riuscisse troppo oneroso, gli potra essere aceordata una conveniente riduzione 0 ) anche, seeondo le circostanze, il condono completo dell'imposbl. Per le somme fino 3 fr. 1000 decide l'amministrazione federale dell'imposta di guerra, per somme maggiori il Dipartimento svizzero delle finanze.
12 Staatsrecht. B. -La S. A. Officine deI Gottardo (Gotthardwerke), sottoposta all'imposta federale sui profitti di guerra, Ia pago per gli anni 1915, 1916 e 1917. Mentre per i primi due anni l'importo deI profitto imponibile non fu oggetto di coutroversia (1915: profitto di guerra fchi. 182,273, imposta fchi. 45,568; 1916: profitto di guerra fchi. 1,120,687, imposta fchi. 336,206), sorse invece per l'esercizio 1917 contesa tra la ricorrente e l' amministrazione sulla determinazione dei red dito netto imponibile (art. 10 decreto succitato). La Societa non intendeva riconoseere che un beneficio di fehi. 470,000, mentre l' amministrazione federale Ia eomputava in fchi. 1,150,000. 'll procedimento di ricors!l ando per Ie Iunghe ed intanto la situazione delle Officine andava peggiorando per la crisi postbellica e per ingenti per- dite subite su crediti in marehi. La Societa, secondo le sue adduzioni, avrebbe investito ingenti somme in nuovi impianti aUo scopo di fabbricare nuovi prodotti in sostituzione di quelli il cui traffieo, finita Ia guerra, andava cessando. Ma i nuovi articoli non furono reddi- tizi ed e lecito ammettere ehe i nuovi impianti abbiano un valore minore di quelIQ stanziato nel bilancio. Durante la guerra la ricorrente trafficava sopratutto eolla Ger- mania; ne risultarono ingenti crediti in marehi ehe, a detta della ricorrente, al termine deHa guerra avreb- bero raggiunto 6 milioni di marchi. 11 mareo figura nel bilancio deI 1917 a ° fehi. 80, in quello deI 1918 a o fchi. 50 (per 2 565 000 fchi, in cifra ton da). La svalu- tazione significa una perdita di fchi. 1, 00,000. L'eser- cizio pel1918 chiuse eou un beneficio netto di 660 fchi. 65. Nel bilancio deI 1919 il marco e iseritto in ragione di ° fehL 10 (50 587 fehL); all'attivo figura una perdita suUa valuta di fehi. 827,717. Nel bilancio deI 1920 i erediti in marchi sono iscritti per 0 fehi. 09 al mareo ; Ia perdita snl cambio (iscritta all'attivo secondo J n deereto 26 dieembre 1919 deI Consiglio federale) si cifra in fehi. 855,028 e l' esercizio 'si ehiude eon una per- I ' Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3.
dita di fehi. 827,206. Seeondo la rieorrente, il bilaneio , dei 1921, ehe non fu aneora deliberato, rilevera una situazione aneora peggiore. I erediti in marehi dovranno subire una nuova svalutazione aUa quale si aggiungono altre perdite. L' esplosione della ( Nitrum ha eagio- nato alle Officine un danno di fchi. -320,000 che l'assi- eurazione contesta di pagare; la riduzione dell'eser- cizio non permette l'utilizzazione della quantita minima di energia acquistata dalla Motor e si avra per questo capo, sempre al dire delle Officine, una perdita di almeilo fchi. 400,000. ,La eontroversia precitata tra l' amministrazione fede- rale delle imposte e la rieorrente non venne maturita . di giudizio. In applieazione dell' art. 37 deI deereto feder ale 18 settembre 1916, la Confederazione si eon- tento col pagameuto di fchi. 150,000 e rinuncio al resto. Fehi. 100,000 le erano stati versati neU' aprile 1919 e fchi. 50,000 nel marzo 1920. C. -II 22 gennaio 1919 il Gran Consiglio deI Can- tone Tieino introdueeva un'imposta sui profitti di, guerra conseguiti negli anni 1915/1919. L'aliquota del- l'imposta va dal 15 % al 25 % seeondo l' ammontare dell'importo imponibile (art. 11) .che e quello aceertato federalmente, diminuito dell'imposta sui profitti di guerra pagata alla Confederazione. Nel settembre 1920 le Officine deI Gottardo furono tassate provvisoriamente per gli anni 1915 e 1916 eon fehi. 244,305, in conformita dell'accertamento fede- rale per i detti due esercizi. Invitate a solverne la prima rata con 122,152 fchi. 50, esse ricorsero al Dipartimento eantonale delle finanze con gravame deI 25 settembre 1920 nel quaIe, esposta la ctitiea 10ro situazione finan- ziaria, chiedevano . si riconoseesse ehe l'imposta non fosse applicabile ad un red dito ehe piit non esisteva e ehe si tralasciasse un'azione eseeutiva che avrebbe colpito l' azienda mortalment . Il Dipartimento eanto- nale delle finanze respingeva il rieorso eon sua deci-
Staatsrech t. sione 22 febbraio 1921 allegando ehe sulle singole poste deI eonteggio non esisteva eontestazione e riservando l' esito di un eventuale rieorso alla Commissione eanto- nale di tassazione. Da questa decisione le Officine deI Gottardo si aggravavano al Consiglio di Stato insis- tendo sulla impossibilita nella quale esse si trovavano di pagare in qualsiasi modo l'importo reclamato. Il Consiglio di Stato non ha finora preso nessuna deci- sioue. Nel frattempo perb eontinuava la proeedura avanti la Commissione eantonale di tassazione, aHa quale pure le Officine esposero la loro situazione. Con decisioue deI 20 maggio 1921 quella Commissione deter- minava in 281,858 fehi. 90 l'imposta sui.'profitti di guerra dovuta dalle Officine per gli anni 1915 /17, per l'ultimo dei quali (1917) essa si riferiva alla imposta federale sui profitti di guerra pel 1917 pagata dalle Officine eon fehL 150,000. La Commissione adduceva ehe de lege lata nessun dubbio era possibile sulla inter- pretazione delI'art. 11 seeondo il quaIe, in sede eauto- nale, la tassazione doveva essere fissata sui risultati degli aceertamenti federali; essere la Commissione strettamente vineolata dalla legge ne poter fare diver- samente senza eadere nelI'arbitrio. Da questa deci- sione le Officine ricorsero all'ultima istanza, la Commis- sione eantonale di rieorso, davanti alla quale esse espo- nevlmo di nuovo la loro situazione finauziaria e insis- tevano sull'impossibilita ehe la Iegge venisse applieata in loro eonfronto. Il 2 dieembre 1921, la Commissione respinse il rieorso affermando ehe le considerazioni della Commissione cantonale trovano pieno conforto )) nella legge. La Commissione di rieorso non pub entrare nel merito e contestare od ammettere la verita delle )) circostanze di fatto e delle perdite affermate dalla rieorrente, tale compito esulando dalla propria eomp.,e- ) tenza J). D. -Con ricorso didiritto pubblieo deI 31 gennaio 1922, le Officine deI Gottardo deferiseono questa deci- Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 1S sione al Tribunale federale domandandone l'annulla- mento. La ditta rieorrente adduee: Gli atti prodotti dimos- trano in modo indubbio ehe la societa ha perduto eom- pletamente qualsiasi profitto di guerra da essa realiz zato negli anni 1915/17; ehe i suoi bilanci degli anm sueeessivi so no passivi; ehe questo fatto fu rieonos- eiuto dall'amministrazione federale dell'imposta sui pro- fitti di guerra e non ha potuto essere eontestato dagli organi di tassazione tieinesi ai quali la societa .ha snn:pre diehiarato solennemente di tenere a loro diSpOSlZlOue tdtta la sua eontabilita per queUe indagini ehe essi avrebbero ereduto opportuno di istituire anehe me- diante perizia. La questione dellp violazione dell'art. 4 CF, continua la rieorrente, pub essere eonsiderata sotto uu duplice aspetto: sotto quello di una appneazione rb.i traria della legge e, in secondo Iuogo, di un arbitrIO commesso dal legislatore, eioe insito nella legge stessa .. Nella sua risposta al rieorso Molinari C. (cfr. sentenz deI Tribunale federale 15 ottobre 1920 llella causa Moh- nari C., coneemente la eostituzionalita della legge eantonale in questione), il Consiglio di Stato deI Can- tone Ticino, dando opera a contestare l'appunto cli arbitrarieta della legge dedotto dal fatto ehe essa, eome e formulata, eolpirebbe anehe guadagl1i non esistenti, ebbe asostenere, trattarsi di una imposta rivestente !'indole di uu tributo sull'aeerescimento della sostanza. Di fronte a questo modo di vedere, il Tribunale fednrale diehiarava ne11a sentenza 15 ottobre 1920 preeitata ehe l'imposta in discorso doveva. eOl1si?erarsi cone imposta suppletoria sul reddito, vale a dire come tn- buto sugli utili netti, i quall di regola esisteranno aneora al momento e nella misura in cui saranno eol- piti ). II Consiglio di Stato eil Tribunale federale hanno quindi implieitamente rieonosciuto ehe nOll potrebne essere eolpito un ente ehe piu non esistesse. II legIs- latore ticinese non ha creduto cli dover riprodurre nella .
sua Jegge l'art. 37 deI decreto federale (v. stato di fatto, lett. a), certamente pereM egli 10 reputo inutile di fronte al principio fondamentale della Iegge cantonale ehe eolpiti dovessero enere i contribuenti soggetti all'imposta federale' nella misura degli aeeertamenti faiti in, sede federale. Allorquando un contribuente e dichiarato impotente al pagamento dell'imposta in sede federale, tale dichiarazione deve quindi valere anche in, sede eantonale ed investe l'obbligo intiero dell'im- posta, anehe quella ehe per avventura avesse potuto essere soluta in sede federale prima ehe si, verifieassero le cireostanze giustifieanti l'esonero. La legge federale fu emanata in epoea in eui laricorr,ente .non poteva piu essere tenuta al pagamento dell'imposta federale. A vrebbe quindi dovuto essere svincolata anehe in sede eantonale. Deve dunque ritenersi arbitraria la deei- sione querelata percM appliea ia Iegge anche a utili non piu esistenti e vi assoggetta anehe i contribuellti dispensati dal pagamento dell'imposta federale. Le Autoritä, tieinesi di tassazione si sono quindi rese eolpevoli di diniego di giustizia rifiutandosi di esa- millare la situazione fillanziaria della ricorrente. Ma ove non dovesse ritenersi impugnabile come atto arbi- trario l'applieazione della legge quale venne fatta in odio della ricorrente, la eellsura si rivolgerebbe contro l' opera stessa dellegislatore. Stesse pure, eome fu diehia- rato ,dal Tlibunale federale . nel caso Molinari, ehe la Costituzione federale non vieta ai Canto ni di sotto- porre ad una imposta cantonale redditi gia colpiti dal- l'imposta federale, 'in niull modo potra essere ammesso ehe un'imposta assisa sopra un determinato oggetto patrimoniale abbia ad essere pagata da un eontribuente ehe non possiede piu l'ente eolpito al momento in eui la Iegge prese vita. Tali pretese toccano ai limiti dell'as- surdo. L'imposta non colpirebbe'pili l'ente patrimonial , ma la persona MI eontribuente ehe 10 possedette una volta e ehe suceessivamente l'ha perduto e cio senza Gleichheit vor dem Gesetz. No S.
sua eoIpa' e prima ehe fosse sorta Ia legge ehe stanzio l'imposta. E diniego di giustizia l'applieare la stessa disposizione a easi diversi senza tener oonto della loro diversitä. e in tale eensura ineorrerebbe appunto il legis- latore ehe sottoponesse all'imposbi retroattiva sui pro- fitti di guerra. indistintamente, tanto i eontribuenti ehe questi profitti possiedono aneora quanto quelli ehe non li possiedono. E aneora si commetterebbe una manifesta disparitä. di trattamento assoggettando ad un onere fiscale assai lordo un eontribuente in eondi- zioni ristrette, hon perehe al momento della imposi- ziene . si trovi in migliori oondizione degli altri, ma per- ehe, in tempi passati, egli ha posseduto dei mezzi ehe' oggi piu non possiede. Si obbietterebbe a torto ehe la situazione delle Officine possa migliorarsi: essa dev'es- sere eonsiderata al momento dello stanziamento dell'im- posta. L'imposta eadra se a questo momento non puo essere applieata. La Iegge non prevede un'imposta per enti futuri, altrimenti si paralizzerebbe eompletamente la liberta di disposizione deI eontribuente, ehe dovrebbe conservare gli enti deprezzati deI suo patrimonio in attesa di un possibile miglioramento. E. -La Commissioneeantonale di rieorso domanda il rigetto deI gravame eontestando di aver applicata la legge in modo erroneo nonehe arbitrario. Si ammette ehe la legge e mal fatta e fu applieata eon ritardo, ma ne l'una ne l'altra cireostanza dispensa l'autoritä. dal- l' obbligo di appliearla. Si la Iegge eantonale avesse previsto il eondono delI'imposta nel senso delI'art. 37 deI deereto federale, Ia Commissione di rieorso non sarebbe cert3)llente stata chiamata 'a eonoseerne,. ma altra autoritä.' (per es. il Dipartimento delle finanze). Anche ,il, .Consiglio di Stato eonehiude domandando il rigetto deI ricorso. La cireostanza ehe l' esereizio della rieorrente sarebbe stato passiva per gli anni 1919/21 non la svineola dall'imposta alla quale la' legge assog- getta tanto Ie persone ehe l'utile aneora posseggono, AS 48 I -1922 2
quanta quelle ehe phi. non 10 hanno. Per quanto. ha tratto alla eostituzionalita della legge, il Consiglio di Stato si riferisee alla preeitata sentenza nella causa Molinari C. Considerando in diritto : 10 -Le istanze eantonali sono state esaurite poiehe il ricorso e diretto eontro la deeisione 2 /17 dieembre u. s. della Commissione di rieorso ehe eontiene la tassa- zione definitiva della rieorrente per l'imposta eantonale sui profitti i guerra e ehe, in sede eantonale, non e deferibile ad istanza superiore. Non e d'impedimento all'esame di merito la cireostanza ehe il .consiglio di Stato non ha aneora statuito sul gravame eoneernente Ia tassazione provvisoria e il relativo obbligo delle Offi- eine di solvere la meta dell'imposta. La tassazione defi- nitiva sostituisee quella provvisoria e rende senza oggetto il gravame ehe eoneerne quest'ultima, eome rieonosee Ia societa ricorrente stessa. . 20 Chiedesi pertanto in prima luogo se sia fondato il rimprovero di applieazione arbitraria dell'art. 11 della Iegge eantonale 21 gennaio 1919 ehe Ia rieorrente muove alla Commissione di rieorso. La risposta e nega- tiva. Seeondo il disposto precitato sono tenuti all'im- posta eantonale sulla somma eomple'Ssiva dei loro pro- fitti di guerra aeeertata federalmente ma diminuita dell'importo dell'imposta federale tutti quei eontri- buenti ehe sono soggetti all'analoga impostil federale. La rieorrente ha pagato l'imposta federnle per gli anni 1915/17 ,e vien ora assoggettata all'imposta eantonale sotto deduzione dell'imposta soluta al fiseo federale. Ci eorrisponde esattamente aUa preserizione delI'art. 11. La Iegge non fa riserva espressa circa l'ipotesi in eui il profitto tassato federalmente phi. non esistesse jlI momento in eui la !egge eontonale fu emanata, ne fa dipendere l' obbligo fiseale dalla questione di sapere se ii contribuente possega i mezzi per soddisfarlo. Si I 'I Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3.
potra forse ravvisare in cio una laeuna della legge. Ma ad ogni modo l'autorita inearieata della tassazione non puo essere taceiata di arbitrarieta se intende atte- nersi alla legge, sia rifiutandosi di rieonoseere tale laeuna, sia non ritenendosi legittimata a colmarla. Atto arbi- trario e l'applieazione di norma giuridiea contrario al suo senso palese ed evidente. Non si verifica quindi quando il giusdieente non puo decidersi ad una inter- pretazione della legge siffattamente libera ed ardita da sembrarne piuttosto' una eorrezione ehe un'inter- pretazione.
-Chiedesi in seeondo Iuogo se l'addebito di arbi- trarieta sia fondato dirimpetto aU' opera deI Iegislatore, vale a dire nei eonfronti deHa Iegge stessa. Il Consiglio di Stato avvisa ehe questa questione sia gia stata esaminata dalla Corte federale nel easo Molinari e C. e fa riferimento a quella sentenza, ehe fu contraria 'alla tesi di ineostituzionalita. In riguardo a quest'obbiezione oeeorre anzitutto rilevare ehe, seeondo Ia eostante giurisprudenza, un dis- posto di legge puo essere censurato di ineostituzionalita ogni qualvolta venga applieato, quando Ia eontestazione della legge stessa sia stata omessa 0 risulti tardiva. Vero e ehe il easo attuale differisee dal easo usuale, eui tale giurisprudenza si riferisee, nel senso ehe neHa fatti- specie la querela di ineostituzionalita diretta eontro Ia legge non fu omessa. Ma fu sollevata da altra persona (Molinarie . eonsorti). Dovrebbesi quindi ehiedere anzitutto, se il giudizio Molinari e C. possa essere opposto alla odierna rieorrente, ehe era estranea a quel primo proeedimento. La eondizione dell'identita delle parti n causa per l'ammissione della eosa giudicata, ehe in materia civile non darebbe luogo a dubbi, pu inveee essere discussa in tema di diritto pubblieo. Ma non oeeorre ehe questa questione venga deeisa, poiehe le eondizioni della fattispecie sono diverse da quelle dei . easo Molinari, nel quale il Tribunale federale, esami-
Staatsrecht. . nando l'eccezione dedotta dai rieorrenti da una possibile applieazione della legge anehe in easi in eui l'utile fosse seomparso, la eonsidero eome una tesi non aneora dimos- trata e ehe di regola non si avvererebbe. Ma per il continuo aggravarsi della erisi dei dopoguerra tale ipotesi non e ora eertam.ente lontana dalla realta ed e appunto quella ehe e prospettata nell'attuale gravame.
-L'imposta ticinese sui profitti di guerra e, a non dubitarne, foggiata su quella federale ; si puo anzi dire ehe l'appIicazione dei disposto deli 'art. 11 della legge cantonale suppone la sempliee traslazione al cantonale dei prineipi ammessi dal decreto federale. almeno per quello ehe coneerne il modo di aceertä: mento deI red dito imponibile. Profitto di guerra nel senso deI decreto federale e l' eccedenza dell'utile netto di un anno fiseale sull'utile netto medio degli ultimi due esercizi anteriori aHa guerra (art. 6, lett. a). Gran parte di questi profitti di guerra vengono rivendicati dalla Confederazione e dal Cantone. Si tratta quindi, sotto forma di imposte, in realta di una partecipazione dello Stato agli utili di guerra conseguiti dai prlvati. Fonte deU'imposta ed oggetto dell'imposta e una parte dell'utile dell' azienda e precisamente il profitto di guerra nel senso indieato. Normalmente quindi l'imposta dovrebbe essere soddisfatta eoll'utile stesso poiehe essa tende a devolverne una parte allo Stato. Ma da questa eonsiderazione non seende aneora ehe, dal punto di vista delI' art. 4 CF, l' obbligo fiseale non possa essere saneito se non ove il guadagno esista al1eora al momento in eui fu fatta la legge 0 sia stata messa in atto (stanzia- mento dell'imposta, tassazione eec.). Il fatto ehe l'utile phi non esiste nei momenti suaccennati non basta per estinguere l' obbligo di pagare il tributo. La deeisione dipende anzitutto daUa questione di sapere per quali motiui l'utile sia sfumato. Il contrlbuente puo averlo sperperato 0 essersene spossessato in vista delle future contrlbuzioni. Se si tratta di societa. rutile puo essere Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 21 stato profuSo in dividendi troppo vistosi 0 in elargizioni troppo laute agli amministratori, al personale ecc. In queste e in altre simili ipotesi non esiste motivo suffi- ciente perche debba eessaf l' obbligo di solvere il tri- buto, il quale non potrebbe essere considerato come estinto neanehe quando, l'utile pur essendo stato eon- sumato in modo normale (per es. essendo stati normali i dividendi, le tantiemes, gli ammortamenti ece.), il eontribuente sia nondimeno in eondiziol1e di pagare I'imposta con altri meZzi (per es. eolle riserve di esercizi anteriori). Ma di fronte a tali ipotesi sono eoncepibili altre in cui, sfumato 1'utile e non essendo disponibili altri mezzi, l' esazione dell'imposta eostitui- rebbe una misura di tale rigore da sembrare incompa- tibile eollo seopo stesso della legge e questo sarebbe appunto il easo in eui si trova la rieorrente seeondo le sue allegazioni. I profitti di guerra sono stati eonseguiti in eondi- zioni affatto anormali, quelle ereate dalla guerra. Se 10 Stato indugia nel eolpirli puo aecadere ehe, sopravve- nendo congiunture sfavorevoli, l'utile nato dalla guerra seompaia per forza stessa delle eose, vale a dire indipen- dentemente dalla colpa e daIl'opera deI eontribuente Se questo perieolo non era escluso, eome dimostra la fattispecie, nel dominio dell'imposta feder ale (per gli. uitimi anni di guerra), esistera a fortiori in quello del- l'imposta cantonale, ehe fu istituita solo nel 1919, con effetto retroattivo agli esereizi 1915 e seg. e venne messa in atto eon rilevanti indugi. La tassazione defi- ni tiva della rieorrente non avvenne ehe alla fine deI 1921, poseia ehe, imperversando gia da qualehe tempo la erisi postbelliea, gli utili erano seomparsi seeondo le asserzioni della rieorrente. üra, pretesa certamente inconciliabile eol eoncetto stesso dell'imposizione degli utili di guerra -ehe e parteeipazi6ne degli enti pubblici a quei profitti - e .quella dello Stato ehe, pur avendo tardato nel rivendieare per legge la parte ehe vuol avere
e indugiato ad esigerla, persiste nondimeno fiel forzarne il pagamento anehe quando, indipendentemente dall'opera deI contribuente, l'utile e scomparso e non esistono tri zz per far fronte all' onere; esigenza questa mconelhabIle. anche colla considerazione phi generica che l' esazione rigorosa deI tributo puo condurre aUa rovina delle aziende aUa eui esistenza Ia coUettivita, e quindi 10 Stato stesso, puo essere grandemente interes- sata. Il fatto ehe 10 Stato mantiene radicalmente Ie sue pretese senza distinguere se rutile esiste aneora 0 sia scomparso, e in quali eondizioni cio sia avvenuto, cos- tituisce, in dat eondizioni, una disparita di tratta- mento non consentita daU'art. 4 CF. Se non che, cosa oltremodo difficile e il determinare apriori queste condizioJli e raechiudere in una defini- zione tutte le ipotesi neUe quall I'esazione deU'imposta appaia conciliabile 0 inconciliabile eoll'art. 4 CF per le considerazioni suesposte. Tutto dipendera dalle peeu- liari circostanze della specie, da apprezzarsi nel 101'0 insieme eon equita e Iarghezza di vedute. Dipendera auzitutto, eome fu sopra osservato, per quali eause l'utile sia eomparso, se esistono altri mezzi eec .. Ma non e possibile di prevedere tutte Ie ev-entualita e si e appunto quest'impossibilita ehe ha dettnto al Iegislatore federale I'art. 37 deI suo deereto (v. lett. a) e Ia formula elas- tica ivi adottata, ehe gli permette di eonsiderare in modo liberale tutte le circostanze deI easo e segnata- mente anche Ie ragioni di equita ehe possono militare in favore di adeguata riduzione 0 deI condono totale deI tributo. Dello spirito di questo temperamento Ella rigorosita della legge dev' essere informata, ove sivoglia ehe sfugga aU'addebito di violazione delI'art. 4 CF, anche l'applicazione della Iegge ticinese la quale, sorta e messa in atto molto phi tardi di quella federale, ne C, per cosi dire, Ia riproduzione, eccetto appunto per quanta ha tratto alla provvida ed equa misura dell'art: 37 deI decreto federale. 5° -Da quanto preeede risulta: alIa ricorrente Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3.
dev' essere riconoseiuto il diritto di adire nuovamente le .A,utorita tieinesi affineM esaminino la vertenza nello spirito dell' art. 37 deI deereto federale e secondo i pre- eetti sopraesposti. In questo senso Ia querelata deei- sione della Commissione di rieorso dev'essere provvi- sariamente mantenuta, vale a dire fino a nuovo giudiZio delI' Autorita eompetente tieinese, giudizio deferibile al Tribunale federale eon rieorso di diritto pubblieo ove quell' Autorita si sia rifiutata di entrare nel merito della nuovaistanza 0 l'abbia deeisa in modo arbitrario. Essa avra l' obbligo di esaminare Ia situazione finanziaria della ricorrente e di vedere se, in analoga applieazione dell'art. 37 deI deereto federale, questa esiga il eondono parziale 0 totale dell'imposta. Autorita eompetente per questo nuovo proeedimento potra essere, seeondo la natura della eontroversia ehe riehiede ampi poteri diserezionali, tanto il Consiglio di Stato deI Cantone Tieino quanto il suo Dipartimento delle finanze, a scelta delle Autorita ticinese. La rieorrente pero e tenuta ad inoltrare l'istanza al Consiglio di Stato, il quale la tras- mettera d'u/licio al Dipartimento delle finanze ove a quest'ultimO' intenda devolvere il giudizio. Onde man- tenere 10 statu quo in pendenza dei proeedimento, l' eseeutivita della querelata deeisione 2/17 dieembre 1921 della Commissione di rieorso resta sospesa fino a definizione deUa vertenza, alla condizione pero ehe La ricorrente interponga La sua istanza al Consiglio di Stato entro 30 giorni da quello della notifica dei presente giu- dizio motivato: In caso d'inosservanza di questo termine, La sospensiQne cade. Il Tribunale tederaLe pronuneia: Il rieorso c respinto nel senso dei motivi e coUa riserva ehe l'esecutivita della decisione qnerelata 2 17 dieembre 1921 della Commissione ticinese di rieorso per l'imposta cantonale sui profitti di guerra c sospesa provvisoriamente (v. eonsiderando 5°).