Art. 46 CF; cantonal stay tax on seasonal workers and scope of constitutional limits; standing of a canton to seek reimbursement. A stay of two to three months for gainful seasonal work constitutes a stay and not mere transit; within the limits set by federal practice, cantons may levy a stay fee even if periodically renewed. In the absence of a federal statute, the admissibility and amount of such charges are assessed by analogy to the federal provisions on residence permits, and a charge that does not exceed the tolerated maximum is not a prohibited double tax. A canton is entitled to bring a public-law dispute to defend its sovereign prerogatives, but it lacks standing to claim repayment of amounts paid by private taxpayers unless it acts as their mandatary (consid. 2-3).
130 Staatsrecht. ist der Stadtkasse von Luzern im Jahre 1921 ein Netto- ergebnis von rund 650,000 Fr. (nach Abzug aller Un- kosten, Abschreibungen und der Verzinsung der Anlage- kapitalien) zugeflossen. Daraus darf man schliessen, dass hier noch Vermögenswerte vorhanden sind, die sich in der Rechnung nicht zeigen, und die nach freier Ab- schätzung gleichfalls auf das Zehnfache des genannten Nettoertrages angesetzt werden können, d. h. auf zirka 6,5 Millionen Franken. So gelangt man zu einem Aktiven- betrag, der annähernd das Doppelte der Passiven aus- macht. Darnach würden die Aktiven der Rekurrentin ungefähr zu 50 °/0 Reinvermögen darstellen, und es würde sich daraus ergeben, dass auf die Liegenschaften in Oberrickenbach Schulden in der halben Höhe ihres Steuerwertes von 64,000 Fr. zu verlegen sind, ein Er- gebnis, das auch aus allgemeinen Billigkeitserwägungen als angemessen betrachtet werden kann. Es würde sich nicht rechtfertigen, um zu einem genauern Rnultat zu kommen, die -Rechnung der Rekurrentin etwa durch Sachverständige nach steuerrechtlichen Grundsätzen überprüfen zu lassen. Eine solche Expertise könnte zwar in Einzelheiten genauere Ziffern liefern. Die ent- scheidende Hauptfrage ist aber immer die Ermessensfrage, wie dieSteuerkraft als Aktivum berechnet wird, und hier ergeben sich daraus, dass man t einem etwas höhern oder geringern Prozentsatz kapitalisiert. sofort Verschiebungen um mehrere' Millionen, denen gegen- über jene allfälligen Einzelergebnisse einer Expertise in ihrer Wirkung zurücktreten. Unter diesen Umstän- den darf der Schuldenabzug auf den Liegenschaften in Oberrickenbach, auf den die Rekurrentin bundesrecht- lich Anspruch hat, unbedenklich heute schon auf 50
/0 festgesetzt werden, in der Meinung, dass das auch für .die Zukunft gelten soll, solange nicht ganz wesentliche Ver- änderungen in der allgemeinen finanziellen Lage der Rekurrentin eintreten. 4. - Für die eventuelle Beschwerde aus Art. 4 BV fehlt irgendwelche besondere Begründung. Doppelbesteuerung. N° 21.
Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird unter Aufhebung des Entscheides des Regierungsrates von Nidwalden vom 5. FeblUar 1923 dahin teilweise gutgeheissen, dass bei der Besteue- rung der Rekurrentin für ihre Liegenschaften in Ober- rickenbach vom Steuerwert 50 °/0 Schulden in Abzug kommen. 21. Sentenza aa giugne 19a5 nella causa Cantone 'l'icine contro U Cantcne dei Grigioni. Tassa di soggiorno imposta dal Canto ne dei Grigioni ada1cuni a1patori ticinesi, ehe a scopo di lavoro, soggiornano'nelle a1pi griglonesi durante due 0 tre mesi d'estate. Sua ammissi- bilita. -Lo stato deI Cantone Ticino, non agendo neI caso quale mandatario dei contribuenti, non ha veste per chiedere la restituzione degli importi in discorso anche se fossero stati pagati a torto. A. -Nella state deI 1921le Autorita deI Cantone dei Grigioni reclamavano da un certo numero di' alpatori domiciliati nel Cantone Ticino, ma recantesi a scopo di Iavoro, dmante due 0 tre mesi estivi neUe alpi del Cantone dei Grigioni, una tassa di 5 fchi. (1 fr. per il permesso di soggiorno, 2 fehl. per tributo personale, 2 fchi. supplemento d'imposta). Quest'ultimo tributo veniva esatto in virtiI delI'art. 2 della legge fiscale gri- gionese deI 23 giugno 1918, ehe prevede, in certi ('asi, un supplemento al testatico di 2 fchi. In seguito a reclamo da parte deI Dipartimento dell'- Interno ticinese, il Dipartimeuto delle Finanze deI Can- tone dei Grigioni dava ordine ai suoi organi fiscali di rimborsare agli alpatori ticinesi soggiornanti alle alpi di Medels Je tasse percepite. Senoncbe, eon decreto deI 18 novembre 1921, il Gran Consiglio deI Cantone dei Grigioni riformava rart. 19
132 Staatsrecht. deI regolamento sulla polizia dei forestieri e determinava le tasse da percepirsi dai soggiornanti nel modo se- guente:
Sono da solversi ai Commissario distrettuale di polizia, alratto della coneessione di soggiorno: a) Per la prima eonsegna deI permesso di soggiorno 2 fehi. 50; per ogni rinnovaziolle dello stesso 1 fr.
AHa polizia locale: per il primo permesso 1 fr. ; per ogni rinnovazione 50 cent. Con ufficio deI 27 settembre 1922, il Dipartimento delI'Interno deI Cantone Ticino reclamava di nuovo, al- legando ehe div,ersi alpeggianti erano stati di nuovo tenuti a pagare al Cantone dei Grigioni delle tasse da 2 fehl. 50 a 7 fehl. 50 e ehiedeva ehe fossero Ioro rim- b?rsate. Rispondeva l' Autorita grigionene, ehe le tasse di 2 frchl. 50 e. di 1 fr. erano tasse dovute per i1 per- messo di soggiorno asensi della precitata riforma della Iegge sulla polizia degli stranieri. L'importo rimanente, percetto per errore, doveva essere restituito. Con ufficio del 28 dicembre 1922 il DipartiJnento tici- nese dnIl'Intnrno protestava poi anche contro la pretesa tassa di soggIorno stessa, eontraria, a suo modo di vedere a pratica federale, che non permetterebbe, a quest titolo, ehe un modesto tributo. di cancelleria (SALIS II, 560 e 571). Il Dipartimento delle Finanze deI Cantone dei Grigioni eontestava questo modo di vedere in base anli . arte 8 t 19 della nuova legge sulla polizia, ma diehmrava di dare ordine affinche fosse restituito il testatico pereepito a torto. m:a. iI lio di Stato adiva il Piccolo Consiglio deI Grigiom domandando ehe il decreto 18 novembre 1921 dei Gran Cositzlio grigionese non fosse applicato ana . categoria di cittadini ticinesi in discorso; sussidia- nnte, cne non fosse applieato almeno per l'esercizio deI 1927 nservnte le ragioni di merlto dnli interessati da farsl valere In avvEffiire davanti le competenti sedi . B. -Essendosi il Piccol., Consiglio rifiutato di am. Doppelbesteuerung. N° 21. 133 metteIe tali pretese oon' risoluzione deI 3 febbraio u. s., il Consiglio di Stato inoltrava l'attuale petizione di diritto pubblico, colla quale, faeendo capo ai fatti suesposti, domanda al Tribunale federale di giudicare : 1
TI decreto 18 novembre 1921 deI Gran Con- siglio deI Cantone dei Grigioni non e applieabile agli alpatori ticinesi in discorso. 20 Le Autoritä. grlgionesi sono tenuto a restituire le tasse indebitamente percette. Esso afferma : La sentenza 7 ottobre 1922 dei Tribunale federale nella causa Pennati contro Grigioni (ehe le Au- torita grigionni avevano invocato) non e pertinente. Gli alpatori in questione soggiomano nel Cantone dei Gri- gioni meno di tre mesi. Non e lecito prelevare tasse di soggiorno, di polizia e di cancelleria a carico di cittadini svizzeri gia eol13iti d'imposta nel loro Cantone, per un soggiorno cosi breve ; ciö facendo le Autoritä. grigionesi violano il divieto costituzionale della doppia imposta. Ad ogni modo, la tassa di 3 fehl. 50 e eccessiva. AI ricorso sono annessi i reclami degli interessati ed i loro permessi di soggiorno. Co -Risponde il Piccolo Consiglio in data 8 giugno u. s. conchludendo per il rigetto della petizione. Contesta anzitutto la veste attiva dei Consiglio di Stato ticinese, poiche la riscossione dei diritti in litigio non tangerebbe la sfera di competenza delle Autorita ticinesi e non coneernerebbe ehe gli interessati personaImente. Nel merito alIega: TI rimborso consentito nel 1921 concer., neva solo il testatico (Kopfsteuer) e il suo supplemento e fu concesso dal punto di vista deI divieto della doppia . imposta. Attualmente si tratta invece di una tassa per permesso di soggiomo, che non e una imposta e la cui riscossione non pub .costituire violazione dell'art. 46 CF 1 11 diritto dei Cantoni di assoggettare i soggiornanti ad una tassa di soggiorno non pub essere revocato in dubbio. Gli alpatori in discorso esercitano nel Cantone dei Grl- gione una professione ed industria . Si e a questo
titolo ehe sono assoggettati aHa tassa di soggiorno in eonformita deI nuovo art. 19 della legge sulla polizia degli stranieri. L'importo di questa tassa non e esagerato e resta entro limiti eonsentiti dalla pratiea federale, ehe ha valore di legge finche non sara promulgata queHa prevista dall'art. 47 CF. Considerando in diriito :
136 Staatsrecht. fronte al divieto di doppia imposta, questione ehe, deI resto, se fosse sollevata, avrebbe dovuto esser deeisa affermativamente, seeondo la giurisprudenza eostante delle Autoritit federali. Di guisa ehe la sola questione da risolversi eonsiste nel sapere se. sia ammissibile la tassa in questione nella sua misura, vale a dire se, dato .l'im- porto ehiesto ai eontrib.uenti i diseorno, essa non Sla da eonsiderarsi, malgrado 11 suo tItol0, pmttosto eome una vera e propria imposta (la quale allora sarebbe vietata dall'art. 46 CF); anzieehe una tassa di soggiorno, non impugnabile in base aHa Costituzione federale .. A quest riguardo non e i,nfluente la cireostana ene. gl alpatorl non soggiornerebbero nel Cantone deI GngIom ehe due o tre mesi. Spetta aHa legislazione eantonale di deter- minare gli estremi della nozione deI soggiorno (tosto ehe non si tratti deI sempliee passaggio attraverso un Cantone) entro i Iimiti fissati dalla Costituzione fede- rale. Ora, la Costituzione federale non determina la du- rata di dimora oeeorrente a ereare un soggiorno. Basta ehe si tratti di uno stato di fatto non escludente la no- zione dei soggiorno e non eostituente aneora quello di domieilio. Nel easo in esame, e fuori di dubbio ehe gli alpatori in discorso devono essnre eonsidenati almeno eome soggiornanti e non solo eome persone dl passaggIo, perehe essi abitano il Cantone dei Grigioni per tempo assai lungo -almeno due mesi -a scopo di lavoro. Sulla misura della tassa -ehe, eome fu detto, e in 80S- tanza la sola questione da decidersi-oeeorre osservare : I diritti eonsistono al massimo in una tassa di 2 fchi. 50 da solversi al eommissariato distrettuale e di 1 fr. aHa polizia loeale. Queste tasse devono essere solute da ogni alpatore all'inizio della stagione di lavoro. La tassa e indubbiamente assai elevata ; ma non si seorge il motivo perehe debba essere diehiarata ineompatibne .eoi rin cipi eostituzionali di doppia imposta e dl hberta di dimora. Infatti, per quanto eoneerne l'importo della tassa di soggiorno e di quella di dimora, in maneanza di Doppelbesteuerung. No 21. 137 legge federale ehe le determini, la giurisprudenza eostante ha fatto applieazione, per analogia, degli art. 2 e 3 della legge federale 10 dieembre 1849 sulla durata e le tasse dei permessi di dimora. Questi disposti fi8sano i relativi diritti, tutto eompreso, ad un massimo di 6 fehi., senza distinguere, in modo speeiale, tra il permesso di soggiorno ed il permesso di dimora (SALIS II 591). In base a questa pratiea la dottrina prevalente ammette (SALIS II 560 e BURCKHARDT, pag. 445) ehe il solo limite traeciato in questa materia aHa liberta dei Cantoni sia. ehe la tassa per il permesso di soggiorno non superi quella dianzi menzionata di 6 frehi. seeondo la legge federale 10 di- eembre 1849; eoneede pero ehe, senza violare aleun disposto eostituzionale federale, quella tassa di soggiorno possa essere rinnovata periodieamente (SALIS II 571, 372). Cio premesso, basta, nella fattispecie, il eonstatare ehe la tassa di 3 fehi. 50 non sorpassa l'importo massimo eonsentito, federalmente. per il permesso di soggiorilo. Ne segue ehe la petizione e, anehe su questo punto, inam- missibile, dovendosi del resto rilevare ehe l'aumento della tassa di soggiorno deeretato dai Grigioni puo, in qualehe modo, essere giustificato dal deprezzamento deI danaro verifieatosi da parecehi anni. 11 Tribunale jederale pronuncia : Per quanto ricevibile in ordine, la petizione e respinta nel merito. AS 49 I -1923