Art. 3 of the Treaty of 22 July 1868 on extradition; political offense exception; scope of review by the extradition judge. Complicity in attempted murder is, in principle, an extraditable offense where it is punishable under the treaty and the laws of both states. The extradition judge may not examine guilt, even provisionally. Political character is not excluded by the mere presence of violence or private animosity; the decisive question is whether the act forms part of a broader political movement or struggle for power. Where such connection exists, the political offense exception applies and extradition must be denied (consid. 3-7).
266 Staatsrecht. Rekursbeklagten anzuführen. Von diesem Standpunkt aus aber konnten alle Rekurrenten als Mittäter im Sinne des 29 StGB betrachtet werden, auch wenn nur einer von ihnen im Auftrag der übrigen den Artikel abfasste. Das Obergericht hat überhaupt die Sache ernsthaft und unparteiisch beurteilt, wie denn auch der Redaktor des Oltner Tagblattes wegen der Kritik, die er am Aufruf des Vorstandes der Volkspartei ausübte, VOll ihm bestraft worden ist, weil es darin eine Übertrei- bung erblickte. Demnach erkennt das Bundesgericht: Der Rekurs wird abgewiesen. VI. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS 36. Sentenz,," 14 luglio 1923 neHa causa BagnL Estradizione richiesta per complicitit non necessaria in mau- cato omicidio. -Questo delitt? e reato di estradizione, la quale pero in concreto non puo essere ammessa per Ia natura politica dell'atto incriminato. Considerando in latto ed in dirilto :
-Il reato di complicita non necessaria in mancato omicidio e senza dubbio delitto di estradizione poiche e previsto dal trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia (art. 2 cif. 2 e ult. cap.) e contemp1ato tanto dalla legge penale dello Stato richiedente (cod. pen. italiano art. 364, 62 e 64 eif. 3), quanta da quella dello Stato di rifl:gio (eod. pen. deI Cantone di Soletta, 108, 26 e 32). Internationales Auslieferungsrecht. N° 36. 267 D'altro canto, e regola generale ripetutamente ammessa da questa Corte (RU 32 I p. 346 ; 39 I p. 355; 41 I p. 141 e piil recentemente selltellza 3 giUgllO 1921 nella causa di estradizione Baila c. Italia, p. 3 cons. 1°), che la ques- tione della colpabilita non puo esse re ne esaminata ne decisa, neanche a titoio provvisorio, dal giudice di estra- dizione. La domallda di estradiziolle deve quindi essere accolta ove non risulti fondata l'eccezione, sollevata dal Raglli, ehe si tratti di delitto politico a sensi dell'art. 3 deI trattato precitato. Ed e questa quindi la sola questione da risolversi. 20 -I fatti per i quali Ragni fu rinviato a giudizio e condannato in contumacia sono riferiti nella precitata sentenza della Corte d'assise di Pesaro nel modo se- guente: Circa il mezzogiorno deI 28 febbraio deI cor- rente anno i giovani Rossi Cesare, Vespignani Aldo, Riccardi Raffaello, Bazzali Alberto, Pompei Sebastiano e Gasparri Dante, appartenenti al partito fascista di Fano e Pesaro, giunsero in Cagli su di un automobile. Dopo essersi trattenuti qualche tempo in casa di Liberati Gaetano, direttore dei dazio locale e principale espo- nente dei fascismo locale, proseguirono con lui per Pianello, frazione dei comune di Cagli, in gita di propa- ganda. Da tale localita fecero ritorno in Cagli circa alle ore 15.30 e passarono nella Piazza Vittono Emanuele, ove era radunata abbastanza folIa, essendo quello l'ultimo giorno di carnevale. Secondo llUmerose concordi testimonianze, essi entrarono nella piazza cantando i 10ro inni emettendo grida di abbasso all'indirizzo dei socialisti, comunisti e popolari con parole ingiuriose come in c ... ai socialisti, in c .... ai popolari. Discesi dall'automobile, si divisero, andando chi qua, chi la. Mentre il Riccardi camminava sulla piazza, vide il comunista deI luogo Pantaleoni Gaetano, il quale pochi giorni prima in cui il Riccardi col Bazzali s'erano recati in Cagli per propa ganda, li aveva insultati con parole ingiuriose e con nomi sconci della bocca. 11 Riccardi 10 fermo e gli chiese spie-
268 Staatsrecht. gazioni di tall oUese sfidandolo a ripeterle e aggiungendo che quel giorno non erano soli, e nel eosi ruFe a zö il bastone per colpirlo. Il Pantaleoni afferro il bastone e nacque eosi una eollutazione. Aecorse il Bazzall e gli altri faseisti, e le persone ehe erano in piazza, prendendo le parti deI Pantaleoni, si feeero attorno ai faseisti con eon- tegno minaccioso, ed aleuni estrassero i eoltelli. Naeque cosi una misehia in eui due dei faseisti, iI Pompei ed il Gasparri, rimasero feriti da arma da punta e taglio ab- bastanza gravemente. I loro eompagni estrassero allora le rivoltelle e feeero fuoco. Rimasero feriti, fra gli altri, Costantini Gustavo per alcune leggere contusioni guarite nei dieei giorni e per una scheggia di proiettile di rivol- tella, eome ritenne il perito, ehe apporto una piecola es- eoriazione al terzo inferiore della eoseia sinistra guarita in giorni 14 ed il ragazzo Mariotti Giuseppe si anni 11, ehe era a circa 20 metri dal luogo ove si svolgeva la misehia, ehe fu eolpito da un proiettile di rimbalzo di rivoltella di piccolo calibro, che gli 'apportö una lesione al terzo superiore dell'avambraccio destro, ehe produsse malattia e ineapacita di attendere alle ordinarie oceu- pazioni per giorni 18. I sei fascisti manifestarono propo- siti di vendetta per le gravi ferite riportate da due di essi, ma dal Cancelliere della Pretura e da altre per- sone furono persuasi a ripartire e finirono per accettare questo buon eonsiglio. Risaliti sul loro automobile, si allontanarono a grande veloefta passando lungo il eorso di Cagli e uscendo dal paese per la porta deI Borgo. Nel tratto in eui il eorso e piit stretto e precisamente dove eilbar della vedova di tal Boni, i fascisti esplosero vari colpi di rivoltella, ed in questo momento rimase ferito Boni Torello, ehetrovavasi ad una finestra dell'abitazione dclla cognata e che venne raggiunto da un proiettile di calibro piuttosto piccolo al terzo inferiore dell'avam- braccio sinistro, riportando una lesione che guari ehirur- gicamente entro 15 giorni, eagionando pero impedi- mento alle ordinarie oceupazioni per giorni quaranta (incapacita assoluta) ed altri giorni ventidue d'ineapa- Internationales Auslieferungsrecht. No 36, 269 cita parziale. I fascisti, proseguendo la 101'0 corsa, per ritornare neUe loro rispettive sedi, passando nella 10ealita Smirra, frazione deI eomune di Cagli, ed in quella di S. Martino deI Piano e Croce, frazione di Fossombrone, esplosero altri colpi di rivoltella perche, secondo essi affermano, molte persone ehe erano nelle dette localitä. feeero loro delle dimostrazioni ostili, per eui essi fecero fuoeo a solo scopo di intimidaziQne. Intanto in Cagli molte persone appartenenti a partiti sovversivi, eccitate per i fatti avvenuti in piazza e per aver appreso ehe v'erano dei feriti di cui alcuni gravemente, si recarono innanzi all'uffieio daziario in cui era titolare il Liberati e dove costui si trovava insieme al suo commesso Arcan- geietti Ernesto per sfogare contro di loro il loro risen- timento. Cominciarono a partire grida ostili al loro in- dirizzo, come vigliacchi, venduti, venite fuori assassini, che vi vogliamo ammazzare. Quindi furono mandati in frantumi i vetri della vetrina e eomincio una fitta sas- saiola, ehe produsse danno ai mobili e ai muri dell'ufficio daziario, e furono tante le pietre lanciate che il mare- sciallo dei carabinieri, ehe si reco sul posto subito dopo gli avvenimenti, asserisce di averne trovata una quantita tale da poterne riempire un carretto. Nello stesso tempo furono esplosi pareechi eolpi di rivoltella, e, nell'aecesso fatto sul luogo dal giudice istruttore col perito, furono rinvenute nel solo muro di fronte aHa porta d'ingresso, tracee di 31 colpi esplosi, per la maggior parte ad altezza di uomo, ed altre tracce di colpi furono rinvenute in un vano dietro questo muro dove il Liberati e I' Arcangeletti si erano ricoverati. Il Liberati e l' Arcangeletti, stando cosi riparati aHa meglio, restarono assediati per circa nu'ora. Senonche, per malvagio suggerimento di alcuni, fu portata della paglia imbevuta di benzina 0 di petro- Ho e si dette fuoeo, per costringere gli assediati ad uscire. Il triste mezzo produsse i suoi effetti, perche il Liberati e l' Arcangeletti, di fronte aHa possibilita di rimanere bruciati e sentendosi asfissiare, si slanciarono fuori dal- l'Ufficio, prima l' Arcangeletti poi il Liberati con le AS 49 I -1923
rivoltelle in pugno, prendendo diverse strade ma, in se- guiti e raggiunti, vennero percossi, atterrati e fatti segno a eolpi di bastone, di roncola, di rivoltella, e, ritenuti morti, furono lasciati sanguinanti ed immoti suHa strada. Dopo qualehe tempo l'Arcangeletti, riavutosi, riusel a rifugiarsi nell'abitazione di tal Cresci Franeeseo suo coinquilino, ehe 10 naseose in un sotterraneo ed aBa sera, a mezzo della Croce Bianea, fu trasportato all'ospedale. Anche il Liberati, riuscito a rialzarsi coll'aiuto di tal Sordini Bruto, pote reearsi egualmente all'ospedale dove rimase deoverato. Per questa aggressione il Liberati e l'AreangeIetti riportarono le llUmerose e gravi lesioni descritte al eapo d'imputazione, ehe apportarono le conseguenze in esso indieate. J) (20 giorni di incapaci b allavoro per Areangeletti e 42 per Liberati.) 3° -Nel proeedimento penale iniziato per questi fatti, furono denunciate 27 persone, tra le quali diversi fa- seisti, la maggior parte per maneato omicidio e per COlU- plicita neHa eommissione di questo reato. Cinque di essi e eioe Pieretti Giuseppe, Coeciarelli Carlo, Ragni Giam- battista, Alessandri Andrea e Riceardi Raffaello essrll- dosi resi latitanti, furono giudieati in eOlltumacia. I primi due, eoUa selltenza eontumaciale sopracitata deI 14 dicembre, furono dichiarati coipevoli di manCnjto omieidio in persona di Liberati e condannati a 14 e 12 anni di reelusione ; Ragni, per complicitä. non necessaria nei maneati omicidi in persona di Liberati ed Arcnn- geIetti, a 9 anni di reclusione ; Alessandri fu prosciolto e il fascista Riccardi, ehe pure era stato rinviato a giu- dizio per Iesione eorporale, fu liberato da questa aceusa e eondannato solo per illecito porto d'armi a 4 mmü e mezzo di arresto ed alle pene aecessorie. SuHa partecipazione deI Ragni ai luttuosi fatti sopra- descritti la sentenza asserisee: Fra gli assalitori ehe erano innanzi all'ufficio daziario, tanto il Liberati quanta I' Areangeletti notarono fra i piil attivi il Ragni Giam- battista ; l' Areangeletti disse anzi ehe fu lui a dar fnoeo aHa paglia, ed il Liberati dis se di averio visto quando Internationales Auslieferungsrecht. No 36.
usci dall'ufficio daziario eon un bidone di latta in mano, dove certo era il petrolio adoperato per dar fuoeo aUa paglia, e fu veduto ricercare e seagliar sassi dentro l'uf- ficio daziario. Dovra peru egli essere ritenuto eome un esecutore eooperatore immediato nel doppio maneato omicidio a responsabile semplieemente di eomplieita, indagine che e stata proposta ai giurati nel giudizio in contradditorio ? La Corte, tenuto conto che altri opera- rono certamente in modo piil grave di lui, sparando eolpi di rivoltella contro le parti lese, ehe non si conosee che parte abbia ad avere il Ragni nelle gravi lesioni in- flitte al Liberati e all' Arcangeletti quando uscirono dal- l'ufficio daziario, nel dubbio, adotta Ia ipotesi benigna e ritiene il Ragni Giambattista eolpevole di eomplicita non neeessaria nei due maneati omicidi semplici di Liberati ed Arcangeletti. 40 -DaU'esposizione dei fatti ehe precede emerge evidente ehe gli avvenimenti deI 28 febbraio 1922 in Cagli non possono venir considerati altrimenti ehe Ia conseguenzae la manifestazione di una straordinaria agitazione e tensione d'animo tra il partito politieo dei fascisti da un canto, dei socialisti, eomunisti e .popolari dan' altro : agitazione c turbamenti eollettivi, ehe con- dussero le parti ad usare mezzi violenti nei confronti delle parti avversarie. Questi atti violenti vanno indub- biamente ritenuti eome eausati dalla passione politiea e dall'odio di parte. Ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cio non basta per imprimere a tali fatti il carattere di reato politico a sensi deI didtto di estra- dizione. Oecorre ancora che essi appaiano come mani- festazioni ineidentali di un rivolgimento politico generale, ad esso eonnessi quali mezzi per raggiungere le finalita politiehe, ehe i partiti eon quei moti si sono proposte (cfr. sentenza deI Tribunale federale 30 aprile 1920 neUa causa Schäffer, cons. 5; 25 marzo 1922 neUa . eausa Baumberger, eons. 2 e 3, e sentenza Keresselidze e Magaloff deI 27 febbraio 1907, RU 33 I p. 187 eons. 4). 50 -Esaminando i1 quesito sotto questo aspetto,
272 Staatsrecht. risulta gia dall'esposizione dei fatti contenuta nella sen- tenza conturoaciale 14 dicembre 1922 (v. sopra eiL 2) ehe, come fu detto, nel 28 febbraio 1922 non si trattava di uno scontro puramente fortuito derivante da meri motivi locali 0 personali tra aderenti di diversi partiti politici (come nel caso Baila, v. sentenza deI Tribunale federale 3 giugno 1921), ma della manifestazione di una lotta generale, nella quale stavano di fronte i precipui partiti politici deI paese. In quel turno di tempo i fascisti si erano gia reeati in gruppo a Cagli in gita di propa- ganda. Un reparto armato di essi si porto a Cagli nuova- mente il 28 febbraio per continuare l'azione e probabil- mente anche per ritorcere violenze e soprusi anterior- mente patiti. Nella sentenza contumaciale e constatato ehe sin dal principio essi. si condussero in modo provo- cante. Le diverse fasi dell'azione non offrono, nel 10ro insieme. l'immagine di una rissa ordinaria, eausata da motivi personali e strettamente loeali 0 tendente mera- mente al soddisfaeimento di odio 0 di passione indivi- duali, sebbene quella di una 10tta per finalita politiehe, di una competizione di parte, eombattuta eolle anni aHa mano, allo scopo di raggiungere il potere. E bensi vero ehe l'azione principio con una collisione apparente- mente fortuita e personale ; ma la lotta assunse subito un carattere piil generico. gli aderenti dei diversi partiti essendosi tosto raggrupati per far causa comune onde far fronte, con Ie armi in mano, agli avversari, parimenti riunitisi seeondo l'appartenenza politica.
-Non si puo quindi eontestare, gia in base all 'es- posizione contenuta nella sentenza eontumaciale di Pesaro, ehe i fatti in discorso debbono essere considerati come un episodio di un vasto movimento politieo diretto a raggiungere il potere : illazione questa ehe si impone, qualora si consideri la posizione ehe il Governo italiano stesso assunse in seguito di fronte a siffatti avveni- menti. Infatti, poscia ehe il partito fascista ebbe raggiunto il potere, un decreto regio deI 22 dieembre 1922, emanato Internationales Auslieferungsrecht. N° 36. 273 dietro proposta deI Governo, disponeva al suo arte 1
cap. 1
e 2
: E eoncessa amnistia per tutti i reati preveduti nel Codice penale, nel Codice penale per l'eser- cito, nel Codice penale militare marittimo e nelle altre leggi, anehe finanziarie, commessi in oceasione 0 per causa di movimenti politici 0 detenninati da movente politico, quando il fatto sia stato commesso per un fine nazionale, immediato 0 mediato. L'amnistia non si applica a chi abbia coneorso nel reato per motivi esclusivamente personali. Nei motivi di questo deereto, premesso ehe una grave crisi morale, sodale ed eeonomica ( ha sconvolto, eon profondi turbamenti, l'assetto e la vita della Nazione)), si asserisce, ehe la estensione e importanza di tali tur- bazioni, spesso gravi e sanguinose, eonsigliavano la eoneessione di un'amnistia per tutti i reati ehe si con- nettono a movimenti 0 finalita politiehe , cosi pure, in certi limiti, a quelli i quali traggono la loro esistenza da turbamenti collettivi, dovuti a causa eeonomico- sociale, anehe se ad essi si innestino eon un sempliee nesso oceasionale . La connessione deI reato a movimenti 0 finalita politiche l1, eontinua la relazione, dovra essere eondizione neeessaria per aspirare a indulgenza, ma non sufficiente per ottenere il beneficio. L'atto di chi delinque perse- guendo scopi eontrastati eon l'ordinamento politico- sociale, non puo esse re eonsiderato aHa stessastregua della manifestazione Iesiva della legge ehe, almeno per' il motivo psieologico da cui e infonnata, a tale ordina- mento non contrasti, anzi intenda ad esso conferire. Da cio la ulteriore eondizione per l'applieazione dell'am- nistia disposta dall' arte 1
deI deereto, ehe il fatto sia stato eommesso per un fine, sia pure indirettamente, nazionale. Lo Stato non puo ne deve in alcun momento rinunciare alla propria difesa. E bensi talora equo - ed illuminato eonsiglio coprire dell'oblio l'azione dell'in- dividuo ehe, illegittima nella fonna, sia animata da un fine coordinato e cospirante con le finalita statali, ma
274 taatsrecht. non puo consentirsi ehe 10 Stato. abbia .a cono.seere e praticare elemenza di fronte a eolm ehe agIsee denmquen do per abbattere l'ordine eostitnito. gli o.rgaru statah eIe norme fondamentali della eonVlvenza sOClale. Talvolta si verifiea inveee, in date eontingenze eeeezionali, ehe nuove eorrenti, le quali si affaeciano alla vita politiea, siano indotte 0 eostrette a fare uso della violenza per affermarsi nel quadro dei partiti e per imprimere il 1 ro- prio impulso aHa vita dello tato,. aecionene.. piu e.ffi eaeemente e sieuramente raggmnga 1 propn fmI e realizzl il bene della Nazione. I reeenti avvenimenti politici hanno appunto wostrato tale fenomeno nelle sue piu vaste proporzioni; ora a eodeste violenze, a codeste manifestazioni, solo in apparenza ostili aH'assetto statale, ma in sostanza ispirate a fini eoincidenti eon quelli dello Stato si intende indulgere eon la eoneessione deI bene- fieio 'stabilito dall'art.
deI deereto. La formula, ivi adottata ehe il fatto sia eommesso per un fine diretta- mente 0' indirettamente llazionale (formula ehe eorris- ponde a quella eon eui, nelle diseussioni parlamentari, si suole distinguere l' azione dei partiti nazionali da quella dei partiti opposti), sta adunque adesignare. il moti':"o psieologieo, anehe mediato, il quale non solo SI onfaeela a quelle ehe sono le finalita dell'attu?l.e ordmamnnto politieo-soeiale, ma allzi ad esse cospm e eonfnnsea. E pero e in essa eompreso il fatto illegittimo deI pn:ato, mosso all'intento politieo di rafforzare e eonsohdare l'autorita e il prestigio dello Stato, di tutel are quelli che ne siano gliinteressifondamentali, di eOlltrastare l'azione altrui, animata dal fine opposto, od anehe solo depn- mente deI sentimento e delle idealita nazionali. Eventual- mente, il fatto delittuoso puo essere non eorrispondente 0 inefficaee aHo seopo politieo ehe e avuto di mira, e anche essere in pratiea inopportuno 0 eeeessivo; ma il motivo psieologico deve, anehe in tale ipotesi, determinare l'ap plieazione deI beneficio al reato eonereto. E quanto po alle finalita e agli interessi supremi dello Stato, avutI dl mira dall'individuo, e ovvio ehe essi dovranno essere Internationales AusIieferungsrecht. N° 36. 275 valutati in rapporto al presente ordinamento politieo- sociale, di guisa ehe l'azione sovvertitriee delle istitu- zioni vigenti, rivolta ad instaurare un nuovo ordine 0 un nuovo regime 0 a tradurre nella realta principi e teorie eontrarie all'attuale eoncezione statale 0 soeiale, e e deve intendersi affatto esclusa daH'amnistia largita con I'art. 1° deI deereto.
-Da quanta preeede emerge ehe i turbamenti dell'ordine pubblieo, preeedenti l'avvento al potere deI partito fascista, avevano assunto estensione ed im- portanza tale da ingenerare in Italia una situazione di fatto non dissimile da quella della guerra civile. Emerge, inoItre, ehe si trattava di un movimento generale e pro- fondo tendente al raggiungimento deI potere e si e ap- punto per questo motivo ehe agli atti violenti avvenuti in quei moti si rieonobbe il earattere di atti politici. Questa la ragione dell'amnistia. E bensi vero che il beneficio dell'amnistia fu limitato ai fatti eommessi per un fine nazionale immediato 0 mediato . Questa distinzione fn dettata probabilmente dall'intento di eonsolidare la posizione deI partito ehe il potere aveva conseguito. Comunque, essa non pub indurre questo giudice di estradizione a rieonoseere l'indole politiea solo ai fatti 0 reati eommessi da una parte e a negarla a quelli compiuti dall'altra. Motivi di politica interna, ehe non eoncernono l'attuale dibattito, ponno aver eonsigliato di ammettere l'amnistia solo entro i limiti predetti : ma la ragione cardinale di questa mi- sura, e eioe il earattere politieo dei fatti in questione, non deve meno essere rieonosciuto ai reati avvenuti in quella lotta di parte, siano essi stati eommessi dal par- tito vincente 0 da quelli ehe in essa ebbero la peggio. Ne si andra forse troppo oltre pretendendo persino ehe il movimento nazionale (faseista), il quale intendeva inaugurare nuovi metodi nell'amministrazione statale e nella politiea interna e seguire. nella politiea estera, nuovi orientamenti, si eonsidero eome portatore e tito- lare deI pubblico potere gia prima di averlo effettiva-
mente eonseguito: di modo ehe l' opposizion.e vionenta eontro di esso riveste, anche per questa conslderaZlone, . indole di azione politica. AHa luee deI decreto di amni- stia deI 22 dicembre 1922, i fatti avvenuti in siffatte con- dizioni (e dunque anche quelli che avvennero in Cagli il 28 febbraio 1922) appaiono quindi, nel 10ro insieme, non solo come atti terroristici diretti ad intimidire e sgomi- nare l' avversario. ma, direttamente, come mezzi per raggiungere finalita politiche: mezzi che pur scon finando dalla legalita, si appalesano, nelle cireostanze neUe quali avvennero. in qualche maniera eomprensibili e fino ad un certo punto degni di scusa (VON BAR, Gerichts- saal vol. 34 p. 497). 80 -Pretende infine il Ragni ehe la sentenza dei 14 dicembre 1922 fu emanata sotto l'incubo deI terrore suscitato da bande fasciste. L'estradizione essendo da rifiutarsi gia per i motivi suesposti, non oceorre indagare se questa affermazione sia oggettivamcnte fondata einfluente in causa. Giova solo rilevare che dal proeesso verbale di una udienza deI 7 dicembre 1922 risulta che, anche secondo le asserzioni deI Pubblieo Ministero, parecchi testimoni sarebbero stati maltrattati il giorno avanti, fatto' ehe il Presidente deI Tribunale ebbe pure a deplorare. Donde risulta, per
meno, che passione politica tento di infIuire e pesare sulla sentenza, altro argomentp questo a eonforto della tesi dei ca rattere politico dei fatti di cui si tratta. II Tribunale federale pronuncia : L'opposizione di Ragni Giambattista e accoita e la domanda di estradizione respinta. Staatsverträge. N° 37. VII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 37. Arrit du 5 octobre 1928 dans la cause Bombard c. Ca.ut.
Traite franco-suisse: nullite d'un sequestre obtenu en Suisse par un creancier suisse contre un Frannais domicilie en France en vertu d'un certificat d'insuffisance de gage; caractere reel mobilier de la pretention et impossibilite d'assimiler le certificat d'insuffisance de gage a un jugement executoire. Par commandement de payer du 8 mars 1921 Charles Caut, a Geneve, a intente contre Emile Bombard, a Coligny (Departement de l'Ain, France), une poursuite en realisation de gage, soit d'un droit de retention revendique sur 9 wagons de bois en la possession du creancier. Le debiteur n'a pas fait opposition,le gage a He realise au profit du creancier pour le prix d 1600 fr. et, pour le solde a decouvert de sa creance (2508 fr.), il lui a ete delivre le 21 juin 1921 un certificat d'insuf- fisance de gage. Le 12 mai 1923 Caut, agissant eu vertu de la creance constatee par le certificat d'insuffisance de gage, a obtenu de l' autorite genevoise le sequestre des sommes dues a Bombard par M. Barth, a Meyrin. Le sequestre a ete execute par l'office des poursuites de Geneve les 14 et 16 mai 1923. Le commandement de payer uotifie le 31 mai 1923 a la suite de ce sequestre a ete frappe d'opposition. Le 8 juin 1923 Bombard a forme un reeours de droit public en concluant a l'annulation du sequestre obtenu en violation de rart. 1 al. 1 du Traite franco-suisse de 1869, vu la nationalite franc;aise du recourant et son domicile en France.