Art. 162, 164, 167 OGF; Ticino CCP arts. 221, 33, 234(2), 241, 242; commencement of federal cassation time limits and admissibility of cantonal cassation remedy. For judgments of the Ticino assize court, the federal cassation period does not begin with the oral reading in public session, but only with written service of the motivated judgment, because the cantonal law attaches the procedural effects of communication to service. A cantonal remedy retains the character of cassation, even if the appellate court may, after annulling the judgment, decide the merits without remand. The decisive criterion is the substantive structure of the remedy, not the form of the decision in the individual case.
350 Strafrecht. nicht noch unangemessene Zeit nach Ablauf der letzten Zahlungsfrist zuzuwarten, und ferner dadurch, dass sich der Strafrichter geneigt zeigt, übermässig langes . Zuwarten mit der Überweisung als Verzicht der Mili- tärsteuerverwaltung auf Strafverfolgung auszulegen bezw. als Anerkennung, dass der Ersatzpflichtige ohne Ver- schulden den Mahnungen nicht Folge geleistet habe. - Bei Anwendung der dreijährigen Verjährungsfrist ist die Strafverfolgung gegenüber keinem der Kassations- beklagten bereits verjährt. Demnach erkennt der Kassationshof : Die Beschwerde wird begründet erklärt und das Urteil des Polizeigerichtspräsidenten des Kantons Basel:"Stadt vom 2./3. September 1925 aufgehoben. IH. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE 48. Eatra.tto dalla sentenza. 9 dioembre 1925 . deUa On di O lsazicne nella causa SohibU c. Oorta delle Assisi oorrezionali di Vallemaggia. Nei confronti di una sentenza di una Corte delle Assisi Ueinesi, i termini di cui agIl art. 164 e 167 OGF non decorrono dal giomo in cui la sentenza cantonale fu letta in pubbIlca seduta (art. 221 cod. proc. pen. Uc.), ma da quello in cui la sentenza venne inUmata alle parti per iscritto (art. 33 proc. pen. Uc.). Contro la sentenza di una Corte delle Assisi tic. e ammissibile il ricorso in cassazione al Tribunale federale giusta I'art. 162 OGF. . A. -Con sentenza 24 settembre 1925 la Corte delle Assisi correnonali di Vallemaggia condannava Hans Organisation der Bundesnbtspflege. N0 48. 351 SchibJi in Bäch ad un mese di detenzione per violazione dell'art. 67 cap. 2 cod. pen. fed. (messa in pericolo di una strclda ferrata). La sentenza, letta in pubblica seduta presenti le parti 10 stesso giorno (24 settembre 1925), venne 10ro intimata per iscritto. munita dei motivi, il giorno 8 Qttobre. B. -Schibli interpose Ia dichiarazione di cassazione al Trib. fed. (art. 164 OGF) il 2 ottobre, il 28 la memoria giustificativa di cui all'art. 167 OGF. C. -La Corte di Cassazione deI Trib. fed. aveva anzitutto da decidere le questioni della tempestivita edella proponibilitä deI gravame a sensi degli arte 164, 167 e 162 OGF. . Su questi quesiti il Trib. fed. si pronuncio. come segue: Considerando in diritto: I. -Occorre anzitutto esaminare due eccezioni d'or- dine: quella concernente la tempestivitä deI gravame e quella riferentesi alla natura della sentenza appellata : cioe, se essa era, in sede cantonale, ancora suscettiva di appello. In questo caso essa non sarebbe impugnabile col rimedio di cassazione federale a sensi dellnart. 162 OGF. a) Chiedesi, in merito alla prima eccezione, se la dichiarazione di cassazione fu interposta entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza (art. 164 OGF) e la motivazione entre 20 da quel momento stesso (art. 167). Quantunque la nozione di questa comunicazione sia di diritto federale, il suo inizio si determina secondo il diritto cantonale, dal quale solo puo essere desunto, quando una sentenza deve ritenersi come comunicata alle parti (RU 30 I 162; 35 I 398). Giusta l'art. 221 cod. proc. pen. tic., la sentenza di una Corte di Assisi vien subit9 letta dal Presidente in pubblica seduta, in presenza delle parti (procuratore pubblico, accusato, difensore) . L'assenza deI procu- ratore pubblico edel düensore non infirmano la pubbli-
352 Strafrecht. cazione: se l'accusato non e presente, ilPresidente assume aHa pubblieazione due testi. Di fronte a tale solennitä. potrebbesi ammettere ehe in questa pubbli- cazione verbale debba ravvisarsi la comunicazione 11 delI'art. 164 OGF. Ma questa illazione non resistead altre considerazioni. L'art. 33proc. pen. tic. dispone, ehe le sentenze devono essere iiltimate alle persone inte- ressate, al piit tardi entre tre giornidella loro pubbli- cazione e, secondo l' arte 236, il tennine deI ricorsocan- tonale, che e di otto giorni, comineia a decorrere, non daUa pubblicazione verbale predetta, ma dall'inti.;. mazione. Se dunque la legge fa dipendere gli effetti denolutivi della comunieazione non . dalla pubhIi- cazlOne, ma. dalla intimazione . della sentenza motivata, e mestieri ritenere che in questa, non in quella deve ravvisarsi la comunieazione di cui all'art. 164 OGF. La pubblicazione in pubblica seduta. non avrebbe dunque, a queste riguardo, che il earattere di una comunieazio?e meramente provvisoria. cuinon spet ... terebbe ne Il valore ne gli effetti giuridiei essenziali dell'intimazione seritta. Nel caso in esame la diehiarazione di cassazionefu introdotta (il 2 ottobre) prima ehe deeorresse, anzi eomineinsse a deeorrere il termine di 10 giorni a datare dall'intimazione seritta e la memoria giustificativa entro 20 orni da quel momento. Il rieorso e dunque tem- pestivo. E neanche puö dirsi che sia irregolare perehe prematuro. La questione fu, in easi analoghi, decisa da questa Corte in senso negativo (RU 25 1I 366; 38 II 297 ; 40 III 198). b) Negativamente deve pure essere risolta la seeonda questione d'ordine. Giusta l'art. 234 cap. 2 proe. pen. tic., il rimedio di eassazione a dato quando siesi ritenuto punibile un fatto ehe non 10 era . Questo e l'addebito che il rieor- rente fa aHa querelata sentenza. L'art.242 ibidem dis- pone: Se la eassazione ha luogo solo perviolazione Organisation der Bundesrech.tsptlege. N° 48. 353 della legge nella sua applieazione ai fatti posti abase della sentenza, la Corte giudiea nel merito, senza rinvio. riformando Ia sentenza e pronunciando l'applieazione della legge. Chiedesi se questa cassazione deI diritto tieinese, non sia, in realta, un'appellazione, il che esclu- derebbe attualmente il rimedio di cassazione insede federale (art. 162 OGF). La risposta e negativa. L'art. 241 proe. pen. tic. dispone, ehe, in ogni singolo caso la Corte deve precisare fino a qual punto la sentenza e la procedura vengone annullate . L'eventuale sentenza di merito, di eui all'art. 242 precitato, e dunque sempre preceduta da un vero e proprio giudizio di eassazione . E dai eombinati arte 242 e 241 si desume ehe, ove trat- tisi di vizio di forma, il giudizio vien cassato e solo quando siasi ritenuto punibile un fatto che non 10 era il giudice in cassazione statuisce senza rinvio. Malgrado quest'ultimo disposto, il rimedio cantonale haprevaIen .. temente il carattere di una cassazione e non di un'appel" lazione. Anche nell'ipotesi diun giudizio diretto, il giudice cantonale agisce in luogo e vece della prima istanza, dopo aver cassata Ia sentenza di prima grado. Non si puö considerare i1 rimedio come una donanda di cassazione od una istanza di appello a seconda deI suo esito; escludere, nel caso in cui sara ammesso, la cassa- zione di diritto federale e ammetterla nell'ipotesi con- traria, ponendo gli interessati nella necessitä. di ricor.- rere simultaneamente in sede cantonale e in sede federale ; a quest'ultima, in senso eventuale, per il caso che il rimedio venisse respinto dal giudice cantonale. La natura di un rimedio a sostanzialmente unica; esso e appello o cassazione. Come e disciplinato daidiritto ticinese il ricorso, di cui aHa sezione 11 deHa proc. pen. tic. (ehe si intitola della cassazione e prevalentemente un mezzo di cassazione e non di appello: donde l'am- missibilitä. deI presente gravame giusta l'art. 1620GF. 11. -Nel meritQ (Omissis). AS 51 1-1925