Art. 5 B of the Federal Military Tax Act of 28 June 1878; supplementary military tax on income may be levied only on persons who have gainful employment or receive life annuities, pensions or other similar benefits. A taxpayer's standard of living, considered in isolation, does not suffice to establish liability; it may merely serve as an evidentiary indication of income. The tax authority must determine, on the basis of the taxpayer's declaration and its own inquiries, whether the statutory conditions are met (consid. 2).
::32 Verwaltungs. und Disziplinarreehtspflege. dieser frühere Entscheid Gegenstand einer Beschwerde an das Bundesgericht bilden. Wenn der Ersatzpflichtige deshalb, anstatt zu rekurrieren, ein Wiedererwägungsge- such an die entscheidende kantonale Behörde richtet, so versäumt er unter Umständen die gesetzliche Frist für die Anfechtung des kantonalen Rekursentscheides beim Bundesgericht. So verhält es sich im vorliegenden Falle. Ein Grund, der trotz der Verspätung ein Eintreten auf die Beschwerde rechtfertigen würde, liegt nicht vor. Dem Beschwerde- führer war übrigens bei der Eröffnung des für die Frist- berechnung massgebenden Entscheides eine formularmäs- sige Steuerberechnung zugestellt worden, die eine Rechts- mittelbelehrung enthielt mit Angabe der Beschwerdefrist und der Instanz, an die eine allfällige Beschwerde zu richten war. Demna.ck erkennt das Bmulesgeri.ckt : Auf die Beschwerde wird wegen Verspätung nicht eingetreten. 54. Sentenza. del 16 dicembre 1929 nella causa F. C. contro Ticino. La. nonna deI diritto cantonale ticinese, per cui un contribuante puo essere tasssto soltanto base al tenore di vita., non e applicabile alla procedura di daterminazione dalla tassa mili. tara essendo incompatibile col sistema della tassazione del l'eddito, quale fu istituito dalla legge deI 28 giugno 1878. A. -Dal 1923 al 1928 i1 ricorrente ha pagato Ia tassa militare supplementare soltanto su una sostanza di 102000 fchi. Nel 1929, l'Ufficio tasse militari deI Cantone Tieino 10 tasso inoltre su un reddito di 15 000 fehi. 11 C. r1corse al Dipartimento cantonale delle Finanze chiedendo 10 stralcio completo di questa posta. B. -Con deeisione 13 settembre 1929 i1 Dipartimento ammetteva i1 ricorso soltanto in parte riducendo i1 reddito ßundesrechtliche Abgaben. N° 5i. tassatoa 6000 fchi. Lo stralcio eompleto fu rifiutato perche il tenore di vita deI ricorrente presuppone l'esis- tenza di un reddito superiore a quello ehe potrebbe e puo verosimilmente dare i1 patrimonio posseduto e colpito di tassa I). O. -Contro questa decisione i1 C. ha interposto un rieorso di diritto amministrativo col quale ripropone al Tribunale federale la domanda gia dedotta avanti l'auto- rita cantonale. TI ricorrente fa valere ehe le sue condizioni di salute non gli hanno permesso finora d'avere un'occu- pazione luerativa e ehe, dall'altro Iato, non fruisee deI prodotto, ne di rendite vitalizie, ne di pensioni 0 d'altri guadagni analoghi. Esser bensi vero che da alcune setti- mane egli aveva aperta uno studio per impianti radiofonicL ma non essere questa sua oceupazione lucrativa almeno per i1 momento e potersene, caso mai, tener conto solo agli effetti dena tassazione deI 1930. L'imposizione di un reddito di 6000 fchi. apparir quindi illegale e arbitraria nei suoi eonfronti. TI Dipartimento cantonale delle Finanze propone la reiezione deI ricorso osservando ehe i1 ricorrente fu tassato sul reddito in base aHa massima, sancita da diritto cantonale, secondo eui, quando apparisse che la rendita Ilotificata da un eontribuente non sia in relazione con quella che consuma realmente, egli sara colpito per una rendita suppletoria adeguata. La, comunione tributaria, della quale il ricorrente fa parte, e eolpita, ai fini delI 'im- posta cantonale, per' un reddito complessivo di 14 000 fehL dei quali e equo attribuire almeno 6000 fchi. al ricorrente. Questi esercita inoltre un commereio dal quale trae presumibilmente un reddito. L' Amministrazione federale delle Contribuzioni osserva ehe, seeondo Ia prassi eostante, la tassazione dei contri- buenti domieiliati in Isvizzera e fatta in base al reddito dell'anno pel quale Ia tassa militare e dovuta. Se I'appli- eazione d'una norma deI diritto tributario cantonale alla determinazione deUa tassa militare non pare ammissihile
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. e pero Ieeito eonsiderare il tenore di vita deI contribuente corne un'indice dell'esistenza d'un determinato guadagno, quando eontemporaneamente la sostanza non diminuisce. , Nella fattispeeie la decisione eantonale pare perö fondata su aeeertamenti di fatto ineompleti e sarebbe quindi opportuno invitare il rieorrente a produrre un estratto dei suoi libri, un eonto profitti e perdite od altri documenti di prova da eui si possa inferire eon eertezza il guadagno eonseguito nel 1929. Gonsiderando in diritto : 2. -L'autorita eantonale ha diehiarato, inoltre, d'es- sersi ispirata ad una norma deI diritto eantonale tassando il rieorrente su un reddito eorrispondente al suo tenore di vita. Questo suo modo di fare non e eonciliabile eol sistema deUa tassazione deI reddito quale fu istituito daUa legge deI 28 giugno 1878. Dal tenore delI 'art. 5 B di questa legge risulta infatti in modo tassativo ehe debbono pagare la tassa supplementare sul reddito solo eoloro ehe hanno un'oceupazione luerativa 0 eoloro ehe fruiseono di rendite vitalizie, di pensioni 0 di altri simili utili I). In una deeisione deI 18 agosto 1919 (v. rivista trimestrale di diritto fiseale svizzero vol. I pag. 311) il Consiglio federale ha diehiara to ehe eoUe parole altri simili utili) s'intendono i redditi risultanti da rapporti giuridiei analoghi al eontratt di rendita vita1izia od al vitalizio. Per se stesso, il fatto ehe un contribuente spende annualmente una determinata somma per vivere non signifiea qndi necessariamente eh 'egli rientri neUa eate- goria di coloro ehe in forza deU'art. 5 B debbono la tassa supplementare sul reddito. E infatti possibile eh'egli tragga le sue risorse da beni ehe sono, 0 dovrebbero essere, eolpiti daUa tassa sulla sostanza (nel qual easo Ia tassazione deI patrimonio potra essere riveduta per gli anni prossirni) 0 ehe viva di sussidi esenti da irnposta. Registersachen. No 55.
Non e quindi ammissibile ehe l'autorita fiseale tassi un eontribuente sul reddito, basandosi unieamente sul fatto ehe presumibilmente spende ogni anno una determinata somma per vivere ; occorre eziandio ehe, sulla scorta della dichiarazione deI contribuente e dei risultati delle sue indagini, essa decida se questi riempie le condizioni da cui l'art. 5 B fa dipendere l'obbligo di pagare la tassa suppiementare sul reddito. JE Tribunale lederale pronuncia : La decisione 13 settembre 1929 deI Dipartimento delle Finanze deI Cantone Ticino e annullata e la causa rinviata per un nuovo giudizio all'autorita cantonale. H. REGISTERSACHEN RE GISTRES 55. Urteil der I. Zivilabtei1llng vom 23. Oktober 1929 i. S. Apothekervetein des Itantons St. Gallen gegen Aufsichtsbehörd.e für Schuldbetreibung und Konkurs des ICantons St. Gallen (lIa.a.delsregisterwesen). Der Eintrag einer Apothekerfirma ins Handelsregister, in der als Geschäftsinhaber eine Person aufgeführt ist, die kein eidg Apothekerdiplom besitzt, kann nicht untnr Hinweis auf Art. 1 der rev. Verordnuqg TI betr. Ergänzung der Handelsregister- verordnung verweigert werden. A. -Am 19. Juli 1929 stellte der Apothekerverein des Kantons St. Gallen bei der Aufsichtsbehörde über das Handelsregister des Kantons St. Gallen das Begehren, es sei die gemäss Publikation vom 15. Juni 1929 erfolgte Eintragung der Firma Otto Braun, Kronenapotheke Sanitätsgeschäft ) in Rorschach im Handelsregister zu löschen, da Braun kein eidgenössisches Apothekerdiplom besitze und deshalb zum Betriebe einer Apotheke nicht