Art. 1 and Art. 27 para. 1 Patent Act; industrial applicability of an invention: the patent authority must examine ex officio whether the claimed invention is susceptible of industrial application and must reject the application where this is not the case. An invention is industrially applicable if the claimed process is realizable with the means indicated in the application and those means belong to the domain of industry; the degree of commercial advantage is irrelevant (consid. 1-2). Where the appellant bears the burden of proof on technical feasibility and fails to advance the costs of an expert report, the court may decide on the basis of the scientific findings relied upon by the authority.
VerwaJtungs-und Disziplinarrechtspflege. nicht. Insbesondere kann das Amt entgegen der Meinung der Vorinstanz den Anmeldenden nicht an den Richter weisen und die Verfügung aussetzen, bis dieser die Ein- tragsvoraussetzungen beurteilt habe. Sache des Grund- buchamtes ist es vielmehr, die materiellen und formellen Eintragsvoraussetzungen, in erster Linie also die Eintrags- fähigkeit des Rechtes, dann die V erfügungsberechnigung des Anmeldenden usw. selbst zu prüfen (vgl. Art. 11-23 Gr V). Dass die Prüfungspflicht im einzelnen Falle eine erhebliche Verantwortlichkeit in sich schliessen kann, hebt sie nicht auf. Die Verantwortung des Eintrages hat das Grundbuchamt übrigens nur auf sich zu nehmen, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen gegeben sind. Ergibt deren sorgfältige Prüfung diese Überzeugung nicht, so ist die Anmeldung abzuweisen, worauf dem Anmeldenden der Beschwerdeweg offensteht, ebenso wie im Falle der Eintragung von der Gegenpartei die Grund- buchberichtigungsklage angestrengt werden kann. Auf jeden Fall hat aber der Anmeldende gemäss Art. 24 Abs. 2 GrV, wenn der Anmeldung nicht in dnr Reihenfolge, in welcher sie im Tagebuch figuriert, durch Eintragung oder vorläufige Eintragung (Art. 966 Abs. 2 ZGB) Folge gegeben wird, das Recht auf einen förmlichen und moti- vierten Abweisungsentscheid. Ein solcher Entscheid ist Voraussetzung dafür, dass der Eintragsanspruch weiter verfolgt werden kann. Demnach erkennt das Bundegericht : Die Beschwerde wird dahin gutgeheissen, dass das Grundbuchamt Langwies angehalten wird, den Kaufver- trag Mettier/Zippert entweder einzutragen oder die An- meldung durch förmlichen und motivierten Entscheid abzuweisen. Registersachen. No 36. 36. Sentenza della. l a Sezione civile deI a4 giugno 1930 nella causa Volpa.to contro Ufti.oio fiiderale della proprieta. intellettuale.
I brevetti non possono essere rilasciati ehe per le invenzioni suseettibili d'applicazione industriale. L'Ufficio federale delIs proprieta. intellettuale deve quindi esarninare se le domande di brevetto presentategli riguardano un'invenzione non suseet- tibile d'applieazione industriale. Perehe un'invenzione debba eonsiderarsi suseettibile d'spplieazione industriale basta ehe l'applieazione di cui e parola nel brevetto sia rea.lizzabile eon i mezzi in esso indicati e ehe questi siano deI dominio dell'industria, poeo importa il maggior 0 minor vantaggio eommereiale ehe l'invenzione puo offrire. A. -Il 19 febbraio 1929 il dottore chimico Vittorio Volpato, in Milano, ha fatto istanza all'Ufficio federale della proprieta intellettuale perche gli fosse rilasciato un brevetto principale per un'invenzione intitolata proeesso per la produzione di oro ed argento . La deserizione, la rivendieazione e le sotto-rivendieazioni hanno il segunnte tenore: E' noto come la fisiea-ehimica moderna abbia ormai distrutto eompletamente la teoria dell'esistenza di nume- rosi cosidetti eorpi semplici, dimostrando, in modo incon- futabile, ehe tutti i corpi sono formati dagli stessi ioni e che dal vario modo di aggregazione di detti ioni neUe molecole dipendono le differenze che si riseontrano da un corpo all'altro. -In base a questi eoncetti nuovi, e stata rieonosciuta la possibilita di trasformare dei metalli di poco pregio in metalli nobili, e per trovare il modo di effettuare tale trasformazione sono stati intrapresi intensi studi e laboriose ricerehe. -La presente invenziQne si riferisce appunto, ad un processo per la produzione di oro ed argento partendo da ferro ed acciaio 801 carbonio e, . particolarmente, da rottami di detto ferro e di detto, acciaio derivanti da oggetti ehe hanno subito forti solle- eitazioni od attriti durante il loro uso. -Tale processo
S02 Verwaltungs. und Disziplinarreehtspflege. oonsiste nel sottoporre, anzitutto, detti materiali all'azione prolungata di una forza atta a.d imprimere una velocita oentripeta. a.gIi ioni delle 101'0 m,olecole ad esempio una forza magnetica, e, sucoossivamente, nel trattare i mate-' riali stessi, per un periodo di tempo piuttosto lungo, con bagni a.cidi a base di cloro, contenenti opportune propor- zioni d'a.cqua. -Si riesce, in definitiva, a.d ottenere 1'01'0 e l'a.rgento in proporzioni sempre costanti di 1 80 2, e runo e l'altro a titolo 1000, vale a. dire di purezza assoluta. - NeUa realizzazione pratiea deI processo aceennato, si sottopongono, dunque, i materiali ferrosi od acciaiosi da eui si vuol rieavare I'oro e l'a.rgento a.d una ealamitazione preventiva, ehe viene effettuata, prima, per un periodo ininterrotto di almeno 48 ore, mediante una potente elettrocalamita eon piatto elettromagnetioo in eireuito chiuso, funzionante sotto l'impulso di nonmeno di 100 HP, e, suecessivamente, dopo introdotti i materiali citati in apposite vasehe, mediante un elettromagnete immerso oon i propri poli neUa massa ferrosa. -S'inizia a tal punto il trattamento ehimieo, ehe si compie, eome gia detto, mediante bagni di a.cidi a base di doro. Tale tratta- m,ento dura da 35 a 45 giorni, eon stasi dei bagni durante i primi 10 giorni e quindi compiendo due travasi det bagno e due eonseguenti riempimenti giornalieri, ehe provocano rispettivamente 10 seoprimento della massa ferrosa per un eerto numero di ore ed il uo sueeessivo rieoprimento eol bagno. -AHa fine dell'operazione s'introduee nei bagni della sabbia purissima, ad esempio tipo Fontaine- bleau, fusa in precedenza, la quale fa da agente di preei- pitazione nel bagno dei due metalli nobili ottenuti, aHo stato colloidale. -NeHe vasehe resta, eosi, illiquido deI bagno impoverito deI precipitato prodotto dalla sabbia ed una fanghiglia, 0 residuo ferroso, ehe eontiene 1'0ro e l'argento prodotti. -L'estrazione di questi due ultimi metalli da detta fanghiglia si puo eompiere senz'aleuna. diffieolta. -S'intende ehe i particolari di realizzazione deI proeesso possono variare a seeonda delle eircostanze, Registersachen. No 36.
senza perdo uscire dall'ambito deI trovato. -Rivendica- zione. 10 Processo per produrre oro ed argento, partendo da. ferro ed acciaio 801 earbonio e, partieolarmente, da rottami di detto ferro e di detto accia.io derivanti da oggetti ehe hanno subito fOI-ti sollecitazioni od attriti durante il 101'0 uso, il quale proeesso consiste nel sotto- porre, anzitutto, detti materiali all'azione prolungata di una forza. atta ad imprimere una. veloeita eentripeta agli ioni delle 101'0 moleeole, ad esempio una forza magnetica, e, successivamente, nel trattare i materiali stessi, per un periodo di tempo piuttosto lungo, eon bagni acidi a base di cloro, eontenenti opportune proporzioni d'a.cqua; da tali bagni l'oro e l'argento formatisi venendo preeipitati allo stato eolloidale mediante l'introduzione nei bagni stessi di sabbia purissima, ad esempio tipo Fontainebleau, fusa in precedenza. -Sotto-Rivendicazioni. -1° Processo di eui aHa rivendieazione, earatterizzato dal fatto ehe, prima deI trattamento ehimico, i materiali ferrosi od aceiaiosi da eui si vuole ricavare l'oro e l'argento sono sottoposti ad una calamitazione ehe viene effettuata, in una prima fase, per un periodo ininterrotto di almeno 48 ore, mediante una potente elettrocalamita eon piatto elettromagnetico in eircuito chiuso, funzionante sotto l'impulso di non meno di 100 HP, ed, inuna fase sueeessiva, dopo introdotti i materiali in apposite vasche, mediante un elettromagnete immerso eon i propri poli neUa massa ferrosa. -20 Processo di eui alle rivendicazione ed alla sotto rivendieazione 1, caratterizzato dal fa.tto ehe il trat- tamento ehimico, il quale dura da 35 a 45 giorni, si eompie eon stasi dei bagni durante i primi 10 giorni e quindi effettuando due travasi dei bagni e due conseguenti riem- pimenti giornalieri, ehe provoeano rispettivamente 10 scoprimento della massa ferrosa per un eerto .numero di ore ed il suecessivo suo rieoprimento eoi bagni. TI 24 ottobre 19291'Uffieio ha., in applicazione dell'art. 27 ep. 1,1. f. sui brevetti d'invenzione, respinto la domanda, riflettendo questa, a suo giudizio, esclusivamente un'in-
204 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. venzione inattuabile e quindi non suscettibile d'applica- zione industriale. B. -In tempo utile, il22 novembre 1929, il richiedente ha inoltrato ricorso di diritto am,ministrativo al Tribunale federale, concludendo : (! 1. Es sei festzustellen, dass die Erfindung praktisch ausgeführt, verwertbar und aus diesem Grunde als patent- fähig zu erklären sei. 2. An das Eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern soll das Begehren zur Wiederaufnahme der weitern Prü- fung der zurückgewiesenen Anmeldung gestellt werden. 3. Der Anmelder soll unter Ansetzung einer angemes- senen Frist Gelegenheit bekommen, n6tigenfalls vor dem Bundesgericht weiteres Beweismaterial für die Patent- fähigkeit seiner Anmeldung vorzulegen. )) Al ricorso era unita Ia copia, non autenticata, d'una reiazione 31 ottobre 1929 deI prof. Gino Panebianco edel sig. Umberto Fracari sugli esperimenti da essi eseguiti allo scopo di controllare il processo Volpato per la tras- formazione deI ferro in altri metalli. Da questa relazione il ricorrente trae la conclusione che degli esperimenti scientifici controllati avrebbero dimos- trato che il processo pel quale chiede la patente potrebbe essere eseguito in pratica. O. -Rispondendo il20 dicembre 1929, l'Ufficio federale della proprieta intellettuale ha chiesto la reiezione deI ricorso. Secondo l'Ufficio, l'inattuabilita dell'invenzione risultereb be dagli studi scientifici stessi, ai quali Ia domanda fa allusione : forze chimiche e forze fisiche deI genere di quelle usate dal ricorrente sarebbero prive d'azione sui nuclei atomici. La relazione prodotta dal Dr. Volpato non sarebbe atta a scuotere un fondam,ento scientifico creato da secolare esperienza e confermato, per Ia pratica, dalle piit recenti ricerche. D. -Con ordinanza deI 23 dicembre 1929 il giudice delegato ha assegnato al ricorrente un termine per la produzione dell'ulteriore materiale probatorio, deI quaJe Registersachen. N° 36.
era parQla sotto cifra 3 delle oonclusioni deI suo ricono. TI 13 febbraio 1930 il ricorrente ha fatto pervemre l' originale autenticato d'una relazione in tedesco, otto data deI 30 maggio 1929, dell'on. prof. dott. G. Panebmnco per la S. A. Cooperativa di studi e ricerche industriali s di un esperimento da esso eseguito per controllare 11 processo Volpato ; esso ha rimproverato all'Ufficio federale della proprieta intellettuaJe d'avere, respingendo la. do- manda, esorbitato dalle sue com petenze ed ha conchmso chiedendo ch'esso Ufficio avesse a (( riprendere in esame la domanda Volpato . Successivamente, accedendo ad una domanda dell'Uf- ficio il ricorrente ha fatto seguire una copia della stessa relanione in italiano, lingua nella quale essa sembra essere stata originariamente stesa ; a tale documento era unita una copia dei certificati d'analisi della S. A. Cooperativa di studi e ricerche industriali. Pronunciandosi su questo materiale l'Ufficio ha, il 29 marzo 1930, persistito nel suo precedente amso, invo- cando, se d'uopo, una perizia. E. -Con ordinanza delI 0 aprile 1930 il giudice delegato ha disposto : (( 1.'-... 2. E istituita una perizia sulla questione di sapere se l'invenzione, per Ia quale il ricorrente ha domandato brevetto all'Ufficio federale della proprieta intellettuale In data deI 19 febbraio 1929, e suscettibile d'applicazione industriale a' sensi degli art. 1 cp. 1 e 27 cp. 1 della Iegge federale sui brevetti d'invenzione (deI 21 giugno 1907), vale a dire se l'appIicazione indicata nel chiesto brevetto e realizzabile con i mezzi designati e se questi sono deI dominio dell'industria. 3. Quale perito e designato il prof. Paul Dutoit, dell'Uni- versita di Losanna. 4. Alle parti e assegnatoun termine di giorni 20 (venti) daJ ricevim,ento deUa presente ordinanza per far valere contro il perito eventuali motivi di ricusa. '
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. 5. Entro 10 stesso termine il ricorrente versera aHa cassa deI Tribunale federale la somma di 200 fchi. (duo- cento) quale anticipo per le spese di perizia. . 6. Ove l'antieipo non fosse versato entro il termine asse- gnato, si riterra ehe il rieorrente rinuneia aHa perizia ed il giudizio sara prolato sulla base delle affermazioni d' ordine seientrnco dell'Ufficio federale della proprieta intellettuale. 7. ). II 29 aprile 1930 il rieorrente ha ehiesto una proroga di un mese per il versamento dell'anticipo. Tale proroga gli e stata eoncessa il 1
maggio 1930. II termine prorogato e scaduto senza ehe l'antieipo ehiesto al ricorrente sia stato da lui versato. Gonside;rando in diritto :
OGF, art. 23 PCF). Poiehe I'anticipo non e stato versato ne nel termine iniziale, ne in quello prorogato, ne consegue ehe il Tribu- nale federale . deve attenersi agli aceertamenti di fatto della decisione impugnata ed eseludere pertanto ehe l'as- serta invenzione sia suseettibile d'applicazione industriale Il rieorso deve quindi essere respinto, senza ehe oceorra vagliare la forma delle conclusioni deI ricorrente, delle quali la terza, non di merito, e stata in ogni modo aceolta nel eorso dell'istruttoria. Il Tribunale fede;rale pronuncia : II ricorso e respinto.