Art. 36 and 4 cp. 3 of the Federal Decree of 30 September 1932 on mortgage concordat; provisional nature of the commissioner’s order on coverage. The commissioner’s order determines only the prima facie coverage of pledged claims in the concordat procedure and has no binding effect beyond that procedure. It does not finally adjudicate entitlement to the pledged mortgage certificates, their rank, or alleged limited real rights in the certificates, except where an owner’s mortgage certificate is involved. The commissioner must rely provisionally on the land-register entries; any contrary substantive claim may be asserted only in ordinary judicial proceedings. Decisions on coverage thus lack res judicata as to the underlying substantive rights (consid. 1-3).
t08 Pfandnachl8SBverfahren. No 64. Kosten gemäS.s Art. 49 l. c. der Nachlasschuldnerin aufer- Jegt werden müssen. Demnach erkennt die Schuldbet1 .-und Konkufskamme1" : Der Rekursantrag I wird begründet erklärt ; die ange- fochtene Verfügung ist entsprechend abzuändern. Der Rekursantrag 2 wird abgewiesen. Die bundesgerichtlichen Kosten werden der Nachlass- schuldnerin auferlegt. 54. !stratto ciella ItDtellza 9 Dovembre 1934 in causa Bimbam CoDSOl'ti. Proc dura del concordato iporecario. L'ordinanza., che il commissario emette giusta l'art. 36 del decreto 30 settembre 1932 concernente Ia procedura dei oon- cordato ipotecario per I 'industria degli alberghi e quella dei ricami, non dirime definitivament-e Ia questione della proprieta dei capitali garantiti da pegno insinuati : essa mira soltanto a stabilirne la copertura (oonsid. 1 e 2). 1..0 stesso dicasi della questione dei rango 0 grado dei crediti pigno- ratizi. Le relative decisioni deI commissario non hanno valore . di cosa giudicata, se non ai fini deI procedimento dei oonoordato ipotecario. Provvisoriamente, tanto in merito al rango che alla proprieta dei titoli, Ie decisioni deI commissario devono . essere hasste sulle emergenze deI registro fondiario. La decisione definitiva 6,al caso,riservata sI giudice (consid. 1 e 3). Ove non trattisi di un titolo spnttante al proprietario stesso dello stabile (EigentÜIDerpfandtitel), 6 pure indifferente, ai fini deI conoordato, quali diritti limitati possano essere vantati sopra un titolo ipotecario (consid. 1). , un creditore pretende che un titolo gli sia stato dato in pegno o altrimenti a garanzia deI suo credito (pretende ci06 di pos- sedere un diritto limitato sul titolo), Ia sua eventuale oopertura risultera dal grado ehe spetta al titolo stesso secondo le iscri- zioni al registro fondiario. DelIa natura di siffatti diritti limitati, il commissario non deve occuparsi (consid. 1 cp. 2). Decreto federale prefato deI 30 settembre 1932 art. 36 e 4 cp. 3. P fan d n a chI ass ver f 80 h ren (Bundesbeschluss vom 30. September 1932, Art. 36 und 4 Aha. 3) : I I ! Pfandl' Chlassverfahren. No 54. Die Verfügung des Sachwalters über die Deckung gemäss Art. 36 des Bundeabeschlusses enthält keine verbindliche Entscheidung über das Gläuhigerrecht an den Pfandtiteln oder deren Rang. Die bezügliche Entscheidung des Sachwalters hat nur für da.'I Pfandnachlassverfahren Wirkung; sie hat sich au den Inhalt des Grundbuches anzuleImen, unter Vorbehalt endgültiger gerichtlicher Beurteilung (Erw. 1-3). Abgesehen vom Falle des Eigentfunerpfandtitels ist es für da! Pfandnachlassverfahren gleichgültig, was für beschränkte ding- liche Rechte an einem Pfandtitel beansprucht werden (Erw. 1). Behauptet ein Gläubiger, es sei ihm für seine Forderung ein be- schränktes dingliches Recht (Pfandrecht, f'xarantie) an einem Pfandtitel eingeräumt worden, so wird seine eventuelle Deckung für das Pfandnachlassverfahren bestimmt durch den Rang, der dem Pfandtitel laut dem Grundbucheintrag zukommt,. Der Sachwalter hat sich um die Natur eines solche beschränkten .linglichen Rechtes nicht zn kümmern (Erw. 1 al. 2). Procblure de concordat hypothecaire. L'ordonnance que rend le commissaire au sursis, conformement a l'art. 36 de l'arreM federal du 30 septembre 1932 concernant la procedure de concordat hypothecaire pour l'industrie höteli6re et la broderie,ne tranche pas definitivement la question de la titularite des creances garanties par gage. Elle vise seule- ment a determiner le montant de la CO'Iwerture de ceS creance l (consid. 1 et 2). Il en est de meme en ce 'Iui concerne la question du rang de .. creances hypothecaires. Las decisions du commissaire a ce propos n'ont pas l'autoriM de la chose jugee, si ce n'est a l'effet de la procedure de concordat hypothecaire. Lesdites decisions doivent etre fondees provisoirement sur les inscriptions du registre foncier, tant en ce qui concerne le rang que la titularite des creances, la solution definitive etant reservee au juge, s'il y a lieu (consid. 1 et 3). A moins qu'il ne s'agisse d'un titre hypothecaire du proprietaire, la question de Bavoir quels droits reels restreints peuvent etre revendiques sur ce titre est sans aucune pertinence pour la procedure de ooncordat hypothecaire (consid. 1). Si le croo.ncier pretend qu'un titre hypothOOaire lui a ete donne en nantissement ou In garantie de Ba creance (c'est-a-dire g'il revendique un droit reel restreint sur ce titre), c'est le rang attrihue au titre lui-meme, par les inscriptiollS du registre foncier, qui determinera la couverture de ce creancier. commissaire ne doit pas s'occuper de la nature de ces drOlts reels restreints (consid. 1 aI. 2). Art. 36 et 4 aI. 3 de l'arret.6 precite.
La commislrione di stima deI conoordato ipotecario Eredi fu AIfi:edo Schrämli-Bucher, Hotel Metropole, in Locarno, stabiliva in 645 000 fchi. il valore degli sta- bili formanti quell'azienda. In seguito a diffida pubbli- cata dal commissario, venivano insinuate le pretese seguenti: a) Credito di 200 000 fchi. a favore della signora Anna Bucher-Rötlin in Kerns, garantito da diritto di pegno sugli stabili come a cartella ipotecaria al portatore deI 30 agosto 1924, depositata presso l'Unione di Banehe Svizzere, succursale di Locarno. b) Credito di 16 000 fchi. oltre interessi, a favore di Alois Bernhard in Berna, per il quale il creditore vantava undiritto di pegno sulla carlella ipotecaria di cui ad a .. c) Credito di 14 500 fchi. ed accessori a favore della ditta S. A. Worb e Scheitlin in Burgdorf, per il quale anche questa creditrice pretendeva un diritto di pegno sulla cartella ipotacaria ad a. B. -Nell'ordinanza deI 23 luglio 1934 allestita dal commissario a' sensi dell'art. 36 deI decreto federale 30 settembre 1932 concernente la procedura di concordato ipotecario per l'industria dei ricami e quella degli alberghi, la signora AIIDa Bucher-Rötlin fu iscritta quale portatrice della cartella in parola ed alla cartella fu attribuito il VI grado ipotecario. Quest'iserizione e preceduta da altri erediti ipotecari dal I al V grado dell'importo oomplessivo di 549900 fehi., tra eui 30000 fr. di V grado a favore di Olga Sehrämli- Raspini-Orelli in Loearno a dipendenza di N° 6 cartelle ipotecarie di 5000 fchi. eadauna e, sempre di V grado, 50000 fehi. a favore degli Eredi elemente Iten in Zugo dipendenti da N0 10 eartelle ipotecarie di 5000 fehi. cadau- na. In merito alle insinuazioni di Alois Bernhard in Berna edella S. A. Worb e Scheitlin in Burgdorf, il Commissario deI concordato afferma a pag. 5 dell'ordinanza: Circa i crerliti di.. . Worb e Scheitlin di 15 000 fchi. e di Alois PfandcachlllSi!Verfahren. No 54.
Bernhard di 16000 fr. a garanzia dei quali e stata eostituita in pegno la cart.ella ipoteearia di 200000 fr. deI 30 agosto 1924, si osserva ehe gli stessi non costituiscono un credito garantito da pegno immobiliare a' sensi della legge sul concordato ipotecario. A questo fine fa stato soltanto la cartella ipotecaria di 200 000 fehi. in parola, mentre i crediti W orb-Scheitlin e Bernhard, nei eonfronti dell'Hötel Metropole, vanno considerati quali crediti ordinari, impre- giudicato il diritto per questi ereditori di rivalersi a loro volta, secondo le possibilita e le circostanze, sul pegno rappresentato dalla eartella ipoteearia. O. -Bernhard e la ditta Worb e Scheitlin rieorrevano tempestivamente all'autorita cantonale dei ooncordati domandando piacesse decidere :
2J2 Pfsudnachlassverfahren. No 54. a) La carteUa ipot.ecaria di 200 000 fehi. notifieata dalla I:lignora Bucher-Rötlin e iscritta al registro fondiario a favore dell'UIiione di Banehe Svizzere, la quale Ia detiene per eonto di Bernhard . edella ditta Worb e Seheitlin : questi possiedono un diritt-o di llegno sulla stessa a garamda dei 101'0 crediti di 16 000 fchi. e 15000 fchi. b) 11 Commissario doveva comprendere i crediti dei ricOITellti tra quelli garantiti da pegno a' sensi deJl'art. 4 cp. 1 deI deereto 30 settembre 1932, cui il concordato e applicabile. c) I credit,i ipotecari precedenti in grado aHa cartella di 200000 fchi., ehe e vineolata a favore dei ricorrenti, e di soli 469900 fehi., non di franehi 549 900 fehi. Le 6 eartelle a favore di Olga Sehrämli-Raspini-Orelli e degli eredi Clemente Iten, devono seguire, non procedere Ia cart-ella di 200000 fehi., dovendo essere erroneo I'estra.tto rilasciato dall'Uffieio dei registri al Commissario. D. -Colla decisione quereIata l'Autorita calltonale dei concordati, esperita un'istruzione complementare, re- spingeva il reclamo. E. Contro questa decisione e rivolto l'attuale rif!OrsO. Oonsiderando in diritto :
l'iallrlllacblaa . , erfahrell. N0 54. in questioui di diritto sostanziale. Che nell'eleneo dei erediti ipoteeari allestito dal commissario venga iscritta quale portatrice deI titolo l'Unione di Banche Svizzere o la vera creditrice (vedova Bucher-Rötlin), eindifferente, atteso ehe questa questione non ha niente di eomune eon quella della eopertura. E neppure puo essere parola di un'estensione deI coneordato ipoteeario aHa pretesa di Alois Bernhard edella ditta Worb e Scheitlin, anche se loro spettassero realmente i diritti che accampano sul titolo in parola. DeUa questione poi di sapere, quali siano questi diritti, l'ordinanza non aveva ad oecuparsi. 3. - Per quanto infine concerne il grado deI titolo di 200000 fchi. (eonclusione N° 4), non si pun contestare ai ricorrenti !'interesse (la legittimazione) ad impugnarlo ove in realta posseggano dei diritti reali sul titolo. Ma poiehe per intanto questa questione deve restare insoluta, PUcl restare in sospeso anehe il quesito deUa legittimazione. Comunque, infatti, l'impugnativa deI grado 0 rango deI titolo non potrebbe essere diehiarata fondata in questo proeedimento avvegnaeehe l'istanza eantonale eonstata ehe il eommissario ha attribuito al titolo il grado ehe risulta dall'iserizione a registro. I ricorrenti pretendono ehe quest' iscrizione sia erronea. La prova di queste asserzioni, per intanto affatto gratuite, essi potranno, se 10 eredono, fornirla in un procedimento giudiziario aU'infuori deI coneordato. La Gamera esecuzioni e fallimenti pronuncia : . Il ricorso e respinto. Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)