Familienrooht. No 2.
hörde oder Münsterlingen als Ort des tatsächlichen Aufent-
haltes der Wohnsitz des Beschwerdeführers ist, kann
dahingestellt bleiben, da 47 lit. a des thurgauischen
EG z. ZGB in Verbindung mit Art. 376 Abs. 2 ZGB bei
armengenössigen Kantonsbürgern, welche im Kanton
Thurgau den Wohnsitz haben, das Waisenamt der Hei-
matgemeinde
als zuständige Vormundschaftsbehörde er-
klärt.
Demnach, erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird abgewiesen.
V gl.
auch Nr. 11. -Voir aussi n° 11.
II. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
2. Sentenza 11 fehhralo 1943 della n sezlone civile
nella causa Tozzl contro Tozzl.
Portata degli art. 7 k e 7 i delZa !egge lederaZe 25 giugno 1891 sui
rapporti di diritto civile dei domicüiati e dei dimomnti (art. 61
deI titolo finale deI CC).
.a norma, secondo cui il coniuge straniero -domiciliato in Isvizzera
deve provare che la. legge 0 Ia giunrudenza. della. sua. pa.tria.
riconosoono la oompetenza. deI giudice svizzero, EI applica.bile
non soltanto al divorzio propriamente detto, ma. anche a.lla.
sepa.razione personale.
Tragweite der Art. 7 kund 7 i NAG (Art. 61 ZGB'SchlT).
Oer in der Schweiz wohnende Ausländer hat nicht nur, wenn er
auf Scheidung, sondern ebenso, wenn er a.uf blasse Trennung
der Ehe klagt, nachzuweisen, dass die Zuständigkeit des
schweizerischen Richters durch Gesetz oder Gerichtsgebrauch
seines Heimatsta.a.tesanerkannt wird.
PorMe de l'art. 7, letflre k et i, LRDO (art. 61 ce tit. fin.).
La. regle suivant laque1le l'epoux etranger domicilie en Suisse
doit prouver que fa. loi ou la jurisprudence de son pays d'ori-
gine reoonnait la. competence du juge suisse s'a.pplique non
seuIement a.u divorce mais aussi a. 1 separation de corps.
ö
Rite:n,uto in jatto :
Ä. -L'undioi settembre 1926, Alfio Tozzi, di naziona-
litä.
italiana, ed Angelica. Sohira, di nazionalita. svizzera.,
si univano in matrimonio a Looarno ed ivi prendevano
domicilio, il,
marito esercitando il mestiere di scalpellino
e
la moglie lavorando in una fabbrica.
Dalla loro unione nasceva, il 26 febbraio 1931, una
bambina di nome Liliana.
Rimasto disoccupato, il Tozzi partiva, nel settembre
1939,
per l'Italia e si domicilia.va nel comune di Lastra
a Signa (Provincia di Firenze), ove aveva trovato lavoro
in uno stabilimento industriale. Consenziente il marito,
la moglie restava oon la bambina a Locarno .
B. -Con petizione 25 marzo 1941 Angelica Tozzi
oonveniva il marito davanti alla Pretura di Looa.rno,
affinche
fosse pronunciata la. separazione personale.
n convenuto contestava, in virtil degli art. 7 lett. h
e 7
lett. i della legge federale 25 giugno 1891 sui rapporti
di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti (LDD),
la competenza deI giudice adito e, subordinatamente,
conoludeva
pel rigetto della petizione nel merito.
Con sentenza
28 maggio 1942 il Pretore di Looa.rno
si dichiarava competente cd ammctteva le domande
dell'attrioe.
n Tozzi si aggravava alla Camera. oivile deI Tribunale
di appello deI Cantone Ticino, la quale, statuendo in
data 16, ottobre 1942, dichiarava improponibile l'azione
dell'attrice essenzialmente
per le seguenti ragioni :
Secondo i combinati
art. 7 lett. h e 7 lett. i della LDD,
i tribunali svizzeri sono competenti per pronuneiare la
separa.zione personale di coniugi stranieri, purehe la parte
attrioe sia domiciliata in Isvizzera e la legge 0 la giuris-
prudenza deUa
sua patria riconosoa.no competente il giu-
dioe svizzero. Nel fattispecie
la prima di queste condizioni
e adempita, poiche l'attrioe e autorizzata ad avere un
domioilio separato da quello di suo marito he non e
tenuta a seguire in Italia, dov'egli percepisee uno sti-
pendio insufficiente al mantenimento della sua famiglia.
LBt seconda condizione non e invece soddisfatta. A torto
il Pretore di Locarno si e riferito alla giurisprudenza dei
Tribunale federale edella Camera civile dei Tribunale di
appello deI Cantone Ticino: le sentenze da lui citate
eoneernono casi ehe differiseono da quello concreto.
L'attrice non ha. fornito la prova ehe nel fattispeeie il
giudice svizzero e riconosciuto competente daUa legge 0
dalla giurisprudenza italiana. Dall'art. 2 della eonvenzione
eonclusa
il 3 gennaio 1933 tra la Svizzera e l'Italia risulta
invece ehe questo rieonoseimento e limitato a due ipotesi
ehe
non si verifica.no in eonereto : se la parte eonvenuta
e domieiliata in Isvizzera all'inizio deUa procedura (cifra 1)
oppure se si e sottoposta alla competenza dei giudice
svizzero
entrando senza merve nel merito della lite
(cifra 2).
O. -Contro questa sentenza Angelica. Tozzi ha. inter-
posto ricorso al Tribunale federale a'sensi degli art. 56 e
seg. OGF, rieonfermandosi nelle sue conelusioni.
Oonsiderando in diritto :
- -La sentenza querelata ha ammesso ehe la norma
prevista dalI'art. 7 lett. h della LDD, secondo cui il
ooniuge straniero domiciliato in Isvizzera deve provare
ehe la legge 0 la giurisprudenza delhl. sua patria ricono-
scono 1a competenza deI giudice svizzero, e applieabile
non soltanto al' divorzio propriamente detto, ma anche
alla separazione personale.
Nello stesso senso si sono pronunciate e
la dottrina
(BEOK, Kommentar z. ZGB, vol. V, titolo finale, nota 43
ad art. 7lett. he note 12 e seg. ad art. 7 lett. i della LDD ;
REIOHEL, Kommentar z. ZGB, titolo finale, pag. 164;
EGGER, Kommentar Z. ZGB, vol. lI/I, nota 9 ad art. 144
ce; SOHNITZER, Handbuch des internationalen Privat-
rechts, pag. 183-184 ; BAER, nella Sehw. Jur. Ztg., vol. 9,
pag. 217 e sag. ;
SAUSER-IIALr., ibidem, vol. 28, pag. 141 ;
Familienreoht. N0 2.
ALEXA..NDER, ibidem, vol. 38, pag. 241 e seg. ; ALBISETTI
Die Ehescheidung, die Trennung und die Auflösung der
Ehe der Italiener in der Schweiz, pag. 86 e seg. ; VIDOR,
Die Staatsangehörigkeit der Frau naeh schw. Recht,
pag. 65 e seg.) e la giurisprudenza deI Tribunale federale
(RU 50 II 311-313 ; 57 II 241-243 e 454-457;-58 II 190-
193) fino alla sentenza (non pubblica.ta) 10 ottobre 1941
su ricorso Maillard.
Nella
ca.usa Maillard si trattava della domanda di sepa-
razione personale presentata 801 Tribunale ca.ntonale deI
Vallese
da una moglie ehe, oriunda vallesana, era diven-
tata francese per matrimonio e, dopo un suo -ritorno 801
paese di attinenza per motivi di salute, era stata abban-
donata dal marito, il quale si ara reca.to in America e da
anni non le aveva piu dato sue notizie. Su ricorso del-
l'attrice contro la sentenza con cui il giudice vaUesano si
ara diehiarato incompetente, il Tribunale federale, modi-
ficando
la sua costante giurisprudenza, dichiarava ehe la norma prevista dall'art. 7 lett. h LDD, seoondo cui la parte attrice deve provare ehe la Iegge 0 la giurisprudenza
della sua patria riconoscono eompetente il giudice sviz-
zero, non e applica.bile in materia di separazione personale
per i seguenti motivi : Si 1a regle enoncoo a. l'art. 7 h
de la loi de 1891 se comprand en matiera da divorce on
elle vise a eviter que las epoux soient regardes oomma
maries
a l'etranger, alors qu'ils auraient ete divorces en
Suisse,. elle ne se comprend plus, ou du moins ne s'impose
pas avec la meme necessite lorsqu'il s'agit d'une simple
separation da corps qui laisse subsister les liens du mariage.
Lors donc
qua l'art. 7 litt. i de la meme loi prascrit que
1a loi qui regit le divorce s'applique egalement a la sepa-
ration de corps, comme a. toute institution equivalente
du droit etranger, on peut admettre que ce renvoi concerne
seulement les
regles de fond, mais non pas celles de oompe-
tence, cette competence devant etre regie par las dispo-
sitions du droit eommun.
2. -Sottoposta ad un nuovo esame, l'argomentazione,
'Familienreoht. N0 2.
su eui poggia la sennnza. Maillard, non appare convin-
cente.
Anzitutto e dubbio se esistano meno inconvenienti in
materia di separazione personale ehe in materia di divor-
zio a pronuneiare
in Isvizzera sentenze ehe non saranno
rieonosciute all'estero,
poiehe, per 10 piu, la separazione
personale
e un espediente per ottenere la reintegrazione
nella eittadinanza svizzera (art.
10 della legge federale
25 giugno 1903 sull'aequisto della cittadinanza svizzera
e
sulla rinuneia alla stessa) e poi il divorzio (RU 40 I
426-427).
DeI resto,
non si tratta di sapere se la ratio legis sia
identica per il divorzio e per la separazione personale,
ma se effettivamente il legislatore abbia diseiplinato i
due easi. -
a) Apriori appare molto inverosimile. ehe, mentre pel
divorzio propriamente detto il legislatore ha istituito il
foro dell'azione deI eoniuge svizzero domieiliato all'estero
e ammesso
il rieonoseimento delle sentenze pronuneiate
all'estero
(art. 7 lett. g LDD), come pure ha stabilito le
eondizioni eui e suliordinata la competenza del giudice
svizzero nei eonfronti degli stranieri
in Isvizzera (art. 7
lett. h), abbia invece laseiato insolute tali questioni per
quanta concerne la separazione personale.
b) La genesi degli art. 7 lett. g-i LDD mostra ehe una
siffatta lacuna non esiste.
La !egge federale 24 dicembre 1874 su gli atti dello
stato civile e il matrimonio non eonteneva. norme concer-
nenti la eompetenza dei tribunali svizzeri in materia di
separazione personale degli stranieri. Cio si spiega pel
fatto ehe questa legge ammetteva Boltanto l'azione di
divorzio propriament-e detto, la separazione essendo una
misura temporanea ehe il giudice poteva ordinare, ma
le parti non avevano il diritto di ehiedere in linea prin-
cipale (art. 47 ; efr. RU 3 376 e seg.). Sotto l'impero di
quella legge, il Tribunale federale giudioo ehe, siceome le
disposizioni sul divorzio sono
di ordine pubblico, anehe
Familienreoht. No 2. 9
gli stranieri, il eui diritto nazionale ammette la separa-
zione personale,
non potevano farla pronuneiare dai
tribunali svizzeri (RU 4 669 e seg.).
La Convenzione dell'Aja conelusa il 12 giugno 1902,
ehe regola i conßitti di leggi e di giurisdizioni in materia
di divorzio e' di separazione personale (alla quale la
Svizzera. aveva aderito nel 1905, ma ehe ha disdetta
nel 1928), non modifioo questo stato di oose, poicM, se
disciplinava
la eompetenza in materia di divorzio e di
separazione personale (art. 5), era tuttavia applicabile,
in virtu dell'art. 1, soltanto nel easo in eui tanto la Iegge
nazionale delle
parti, quanto quella deI Iuogo ove la
domanda e avanzata ammettevano il divorzio 0 la sepa-
razione personale.
n progetto di codice eivile svizzero deI 1900, eome
pure quello dei 1905 fecero opera innovatriee, ammettendo,
eome emerge dagli articoli (speeialmente dalle loro margi-
nali) 165, 166 e 167
dei prima e 1753, 1754 e 1755 deI
secondo,
non soltanto l'azione di divorzio propriamente
detto, ma anehe l'azione di separazione personale e le
norme
di competenza internazionale sia per l'uno sia per
l'altro di questi due istituti.
All'entrata in vigore deI eodice eivile svizzero, gli
art. 1753, 1754 e 1755 deI progetto deI 1905 sono diven-
tati (eeeezion fatta delle loro marginali) gli art. 7 g, h, i
della
LDD.
c) .n eodice civile svizzero (art. 143 e 146 e le margi-
nali A,
B, C, D deI titolo quarto) eonsidera il divorzio
propriamente
detto e la separazione personale come due
modalita d'un solo e medesimo istituto denominato
divorzio .
In questo senso largo dev'essere inteso il termine divor-
zio ehe rieorre nelle lettere g, h dell'art. 7 LDD : eio
risultava in modo evidente dalle marginali ehe accompa-
gnavano
gli art. 165-167 deI progetto deI 1900 e gli art.
1753-1755 deI progetto deI 1905 e non figurano piu nel
testo attuale, perche la LDD non ha marginali.
10 Familienrecht. N° 2.
Dato quanto precede, la sentenza Maillard si basa a
torto sul secondo capoverso dell'art. 7 lett. i per affer-
mare ehe il legislatore ha diehiarato applieabile alla
sepnazione personale soltanto i1 diritto materiale, eseluse
quindi
le norme di eompetenza. La. sede8 rnateriae non
si trova nel secondo, ma nel prima capoverso dell'art. 7
lett. i, a tenor deI quale le azioni e le sentenze, di eui
EI cenno nelle lettere g, h, dell'art. 7, eoncernono tanto
il divorzio propriamente detto, quanto la separazione
personale, cosieehe Ie norme
di competenza si applica.no
neeessaria.mente
ai due istituti. TI seeondo ca.poverso, di
redazione poco feliee, non afferma il contrario e mira
semplicemente aprecisare ehe quale separazione perso-
nale devesi intendere non soitanto quella cosi ehiamata
seeondo la legge estera, ma anche ogni cessazione del-
l'unione
eoniugaJe ehe abbia effetti equivaJenti.
DeI resto, anehe le consegnenze pratiche della
dottrina
enuneiata nella. sentenza. Maillard sono poco soddisfacenti.
Seeondo
la sentenza Maillard, alla. separazione perso-
nale non sarebbero applieabili Ie norme di competenza.
poste dagli
art. 7 lett. ge 7 lett. h, ma quelle deI diritto
comune. Quale diritto eomune non dovrebbesi intendere
il codice eivile svizzero ehe non ha portata internazionale,
ma Ia. LDD nelle sue disposizioni genera.li. Ne segne ehe
gli svizzeri domieiliati all'estero potrebbero adire
i1 giudiee
svizzero eon
una. domanda di separazione perSonale 801-
tanto se il diritto internazionaJe priva.to delloro domieilio
rima.ndasse
al diritto dei luogo d'origine (art. 28, eifra 2,
della. LDD) :
la loro situazione sarebbe adunque meno
favorevole
di quella. prevista dalI'art. 7 lett. g. Quanto
agli
stranieri domieiliati in Isvizzera., essi sarebbero
soggetti
aHa giurisdizione delluogo di domicilio, eonforme-
mente a.i eombinati art. 2 e 32 deHa LDD : quale domi-
eilio
devesi pero intendere queHo della parte eonvenuta.
(cfr.
BEOK, Kommentar z. ZGB, vol. V, titolo finale,
pag.
95, nota 126 in OOe). Ne segne ehe se, eome nel
fattispeeie,
Ia. moglie sola EI domieiliata in Isvizzera., essa.
non potrebbe mai adire il giudice svizzero e si troverebbe
quindi
in una situazione molto piu sfavorevole di quella.
prevista dall'art. 7 lett. h LDD.
3. - I prineipi posti dalla sentenza
Ma.illard non reggo-'
no e debbono quindi essere abbandonati.
Si puo tuttavia ehiedersi se si debba semplieemente
far ritorno alla giurisprudenza anteriore aHa sentenza
Maillard, oppure introdurre, eome propone STA.UFFER
(Sehw. Jur. Ztg. vol. 25 pag. 289 e seg.) un temperamento
aHa norma, seeondo eui anehe per la separazione perso-
nale
e necessaria Ia prova ehe la legge 0 la giurisprudenza
estera riconoscono eome eompetente il giudiee svizzero.
Questo temperamento dovrebbe eoncernere
la moglie
straniera, ehe
prima dei suo matrimonio era attinente
svizzera ed EI certa di essere reintegrata nella nazionalitA
svizzera
dopo la pronunoia della sua separazione personale :
si dovrebbero faeilitare questa. reintegrazione
ed il susse-
gnente divorzio permettendole
di ehiedere la separazione
personale
in Isvizzera anehe se 10 Stato estero non rieo-
nosce
la eompetenza deI giudice svizzero.
Se a. favore di questo temperamento si possono invoeare
vari argomenti, esso e tuttavia in urto eol fa.tto ehe il
diritto privato svizzero non distingne tra gli stranieri a
seconda ehe abbiano 0 non a.bbiano posseduto precedente-
mente
al matrimonio 1a. eittadinanza. svizzera. In questa
manca.ta
distinzione non si puo ravvisare una laeuna
deHa
legge ehe il giudice deve eolmare in virtu delI 'art. 1
ce : ammettere ivi una lacuna equivarrebbe a diehiarare
ineompleto
un regolamento uniforme ehe non prevede
l'eecezione
ritenuta desiderabile. Ne segne ehe soltanto
il legis1a.tore potrebbe introdurre il suddetto tempera-
mento.
Ad ogni modo, nel fattispeeie la rieorrente non fruirebbe
dei temperamento proposto da Stauffer in quanto ehe
non ha ottenuto, anzi non ha neppure ehiesto di essere
reintegrata eondizionalmente
neUa cittadinanza svizzera.
4. -Ammesso adunque ehe la norma prevista dal-
l'art. 7 lett. h delIa LDD, secondo cui l'attore deve pro-
vare ehe la legge 0 111. giurisprudenza delIa sua patria
riconoscono come competente il giudice svizzero, vale non
soltanto in materia di divorzio, ma anehe di separazione
personale, il ricorso interposto
da Angelica. T07.zi contro
la sentenza 16 ottobre 1942 della Camera civile deI Tri-
bunale di appello deI Cantone Ticino non pub essere
accolto.
Infatti, a buon diritto la seconda giurisdizione
ca.ntonale ha ritenuto ehe l'attrice non ha fornito la prova che l'Italia riconoscerebbe nel fattispecie la compe-
tenza del giudice svizzero. Manifestamente a torto la TQzzi sostiene nel suo ricorso 801 Tribunale federale che
un tale riconoscimento risulta dalla cifra ) dell'art. 2
delIa Convenzione italo-svizzera 3 gennaio 1933: questa
cifra concerne il caso inverso tli quello concreto, ossis. il
caso di sentenze pronunciate dai tribunali nazionali delle
parti in questioni di stato, di capacita civile 0 di diritto
di famigIia.
Il Tribunale federale prO'fl/Ii/fWia :
TI ricorso e respinto e la querelata sentenza 16 ottobre
1942 delIa Camera civile deI Tribunale di appello deI
Cantone Ticino
e confermata.
3. Urteil der n. Zivllabteßung vom 18. Februar 1M3
i. S. tlbelhardt gegen AIIemaDD-P. und deren Kind.
Ansprüche aus Vaterschalt, wenn der Beklagte diese rechtskräftig
anerkannt und sich zur Aufnahme des Kindes im eigenen
Haushalt verpflichtet hat.
-
Die Vormundschaftsbehörde ist trotz Genehmigung eines sol-
chen Vergleiches nicht gehindert, das Kind anderwärts zu
versorgen.
-
Geschieht dies, so kann der Beklagte auf UnterhaJtsbeiträge
für das Kind im Sinne von Art. 319 ZGB belangt werden,
ohne dass die Klage an die Frist des Art. 308 ZGB gebunden
wäre.
Pretentions resu,ltant de la paternite reconnue par une trans-
action judiciaire, lorsque cette transaction oblige le pere a
recevoir l'enfant dans son propre menage.
Familieiuecht. No 3.
-
Bien qu'ayant approuve Ja transaction, l'autorite tutelaire
conserve Ie droit de placer l'enfant aiIleurs que chez le para.
-
Dans ce cas, Ie para peut tre recherche en paiement des pres-
tations alimentaires fixees par l'art. 319 ce sans que l'action
soit sou.mise au d6Jai de l'art. 308 ce.
Pretese risu.ltanti dalla paternitä riconosciuta mediante uns
transazione giudiziale ehe. obbliga il padre ad accogliere I'in-
fante nella sua economia domestica.
-
Benche abbia approvato la transazione, l'autoritä tutoria
conserva il diritto di colloca.re l'infante altrove ehe presso
suo padre.
-
In questo caso, iI padre pub essere convenuto pel pagamento
delle prestazioni alimentari stabilite da.ll'art. 319 ce senza
che l'azione sia soggetta al termine dell'art. 308 ce.
A. -Bereits vor der am 7. September 1938 erfolgten
Niederkunft
der damals ledigen J. P. bekannte sich der
mit Vaterschaftsklage belangte Obelha.rdt in einem gericht-
lichen Vergleich vom 20. August 1938 als Vater des erwar-
teten Kindes, ohne Standesfolge. In diesem Vergleich ist
ferner bestimmt: 2. Die Kindsmutter .. , überlässt das
Kind zur Erziehung und Pflege dem Vater, welcher sich
verpflichtet,
das Kind aufzunehmen und ihm gegenüber
die elterlichen
Pflichten zu erfüllen. -3. Ober die Lei-
stungen des Vaters für Entbindungskosten, den Unterhalt
und andern infolge der Schwangerschaft notwendigen
Auslagen gemäss
Art. 318 des ZGB vereinbaren sich die
Parteien nach erfolgter Geburt.
B. -Die Vormundschaftsbehörde erteilte dem Ver-
gleiche zwar am 27. August 1938 namens des erwa.rteten
Kindes die Genehmigung, stellte dieses dann aber am
-
Mai 1939 auf Gesuch der Mutter unter Vormundschaft
und Wies es der Mutter zur Erziehung und Pflege zu.
Der Beklagte hatte es auf Grund des Vergleiches heraus-
verlangt, aber wegen des Widerstandes der Mutter nioht
erhalten.
Auch seine Beschwerde gegen die Verfügung der
Vornilitidschaftsbehörde blieb erfolglos.
(J. -' Am 29. August 1939 reichten Mutter und Kind
gegen ih:ii eine neue Klage ein mit dem Begehren um
Verurttnlung zur Zahlung von Fr. 609.45 an die Mutter
und IUr Leistung von monatlichen Alimenten von Fr. 35.-
an das Kind. Der Beklagte antwortete mit dem Antrag,