Art. 27 No. 4 OG; state liability for damage caused by cantonal judicial officials; the Confederation does not impose, absent express statutory provision, a primary obligation on a canton to compensate damage resulting from unlawful acts of its public officials. The relationship between the state and its officials belongs to public law and cannot be assimilated to the private-law liability of a principal for servants. A civil compensation action between a canton and a private person is within federal jurisdiction where the statutory conditions are met; however, the claim fails if the applicable cantonal law does not clearly establish state liability (consid. 1-4).
B. Civilreehtspflege. megriffe rr internationale rnenftrafie/l heigelegt at, heAUl. Uleld)e emAefnen 6trafien er mit biefem ußbrude at veöeid)nen unb in bie meftimmung beß rt. 30 ber muubeß )erfaffung eiuvesie eu wollen. s;,ienad) faun eg aber mit müdftd)t auf bie mot, fd)aft beg munbegratneß )om 7. ebruar 1872, bmu m:ugfü rungen ber eftfe ung ber auuerorbentlid)en ut d)libigung an bie nneufantone SU runbe gelegt wmben, unb auf bie )on bem meffagteu angefünrten tantonafgefc 1id)en mejlimmuugen burd)auß nid)t sweifefnaft fein, bau arg internationale m:lnen ftrauen, weld)e an bem in rt. 30 ber munt:eg )erfaffung aug geworfenen munbeßbeitrag j)artilslj)iren, )on ben graubünbueri,: fd)eu rnenftraf3en lebigüd) bie Snfügen , mernnarbiu , Suliw uub imaloiaftraf3e Cfog. stommer ö iafftraf3en) in metrad)t fommeu, wänrenb bie merninaftrafie u benfe!ben uid)t gmd)uet werben fann. Ec tm geQört 'ielmenr, nad) ber ermiuo ogie ber grau bünbnerifd)en efe gehuug, 3u ben iunern merbinbungßftrafien; eß at überbem ber munb au beren rftrllung burd) mefd)lufJ l,)om 26. s;,eumonat 1861 birett eineu meitrag geleijlet, fo baU. fid) aud) Qierauß edllirt, bau biefefbe unter bie in rage jle enbe meftimmung beg rt. 30 ber munbeß )erfaffung nid)t ein" beAogen wurbe. ?menn fid) stfligeriu Dem gegenüber auf eiue .8ufd)rift beg munbeßratneß an Me megieruug beg stantonß raubünben l om 22. SuH 1874 beruft, worin erfterer anregt, baf3 bie merninaftraae mit müdfid)t aUf H)re mebeutung für ben merfenr mit menug auf bie DffennaHung im ?!Binter ben fog. stommerbiafftra13en gteid)geftellt werbe, fo fann biefer .8ufd)rift Flr bie Qier ftreitige rage itgenb weld)e meDeutung offenbar" nid)t beigemeffen Werben. enn bie rage, inUliefern gegenüber bem munbe eine merj)flid)tung beg stantong raubünben in meAienung auf Unternaltung unb Dffennanung l,)on Serbin: bunggjlrauen begrünbet fein rollte, ift für Die IJorliegenbe Streit; frage l öllig unernebnd) unb ift benn aud) im gegeUil)lirtigm 5ßro3effe, in wefd)em ber munb in feiner ?meije al artei auf getreten tft, nid)t öu erörtern. 4. Sjl fomit bie sttage, infoweit fte auf ben mutrag IJom- 14. Dftober 1850 gejlü t Ulitb, fd)on auß ben angefüf rten rünben 3U )erwerfen, 1
erfd)eint bie rüfung ber weitem. V. Civilstrertigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. No 15. 127 inUlenbung beg menagten, baf3 bie 6trauenunternaftungßj flid)t, für Ule1d)e Der stHigerin ber meAug beß in rage jlef enben ?meg /" gefbeg fonhcDirt wurbe, baf ingefallen fei, arg übe;flülfig. . 5. ?mag enbHd) ben nf ,rud) aug ungered)tferhgter meretd)e tung anbelangt, fo fann 3unlid)jl bal on, bau ber metfagte für bie uff ebung beg ber SWigerin ugeftanbenen ?megge1'Deg lom munDe einen ntfd)äbigunggbetrag nod) gegenwärtig beAief c, burd) beffen .8urüd6enalten er fid) auf stoften ber emeinbe mrufio bereid)ere, nad) bem ungefünrten nid)t bie mebe fein. benfowenig tft nud) bie mef auj tung begrünDet, bau eine unge red)tfertigte mereid)erung beg metragten barin liege I bau er beim maue bel: neuen mrufioftraf3e im Sanre 1865 Qeile ber lon ber emeinbe gebauten alten ?straf3e benu t unb ba'ourd) eine stojlenerfj arniu eqiert abe, onne bie emeinbe bafür AU entfd)äbigen. enn lUeifeffoß at ber stanton bie fragfid)en f ei1e ber alten 6tra13e id) nid)t Uli'oerred)t1id) angeeignet, fott'oern biefetbe in l offem in 1erftänbniffe mit ber emein'De, wdd)er bie meforgung ber j)rontiationen für ben 6traf3enbau l)b!ag, für ben neuen 6trauenbau benu t, fo bau fd)ott aug biefem runbe IJon einer wiberred t1id)en ober uttgenötigen e reid)enmg nid)t gefl rod)eu werbelt fann. emnad) at bag multbeggerid)t edannt: ie strage ift abgeUliefen. 16. Sentenza del11 ebbraio 1881 nella causa Vanini contro il Canlone Ticino. .4. Con sentenza eonlumaeiale del 20 maggio 1863 la Corte d'assise deI eireolo di Bergamo (Italia) diehiarava Giuseppe Vanini eolpevole deI reato di ferimento susseguito da morle, a danno di eerto Pietro DenteHa, e 10 eondannava aHa pena dei lavOl'i forzali a vita. Saputo nel giugno 1877 le autoritä italiane ehe il Vanini soggiornava nel Tieino, ne ottenevano la
La prigionia deI Vanini aveva durato sino al primo d'aprile
dei 1878.
stessa causa, ma questa volta contro 10 8tato deI Cantone Ti-
dno, ehiedendo il Vanini : venisse quest' ultimo eondannato
a pagargli franehi dieei mila a titolo d'indennizzo per la ingiu-
sta
e vessatoria prigionia di quasi die ci mesi, da Iui subita in
:ausa di illegali perseeuzioni da parte dell'autorita giudiziaria
tieinese.
8iffatta eonclusione, sulla quale .appunto i1 Tribunale fede- rale deve in oggi prolare il suo giudizio, si appoggia per sommieapi alle eonsiderazioni ehe seguono : 1° Il rieorrente fu imprigionato senza alcun titolo legale addl 16 giugno '1877 in attesa di una domanda d'estradizione da parte dall' autorita italiana, la quale non pervenne al Con- siglio federale ehe il 5 deI suecessivo luglio. 2° Avendo il rieorrente eon istanza 24 luglio 1877 dimo- strato aHa Camera d' Accusa essere deeorsa dal giorno dei fatti di Bergamo la prescrizione deU' azione penale deI cui favüre egli era in diritto di fruire in forza degli art. 76, 288 et 6 4 deI Codiee penale tieinese, detta Camera emano dopo due intefi mesi un decreto ehe, violando i diritti costituzionali del- I' istante sottoponeva lui, ticinese, aHa Iegge italiana, seeondo 1a quale la prescrizione non era avvenuta. ;j0 Deferendo il Vanini aHa corte d' Assise tieinese la Ca- mera d'Aeeusa ha sostituito al titolo della imputazione'risul- tante degli atti dei proeesso queHo molto piu grave di omicidio ;olontario. 4° Inveee di laseiarlo immediatamente libero, com' era stato ingiunto daHa sentenza deI Tribunale federale la detta Camera ritenne il Vanini nuovamente prigione senza speeia- lizzarne la vera cagione. 5° A norma deli' art. 49 della legge tieinese di riforma della procedura penale, l' autorita giudiziaria avrebbe dovuto cumulare in un solo atto d' aceusa tutte le imputazioni ehe po- tevano invocarsi contro il ricorrente; essa tenne inveee in serbo una denuneia deHa Munieipalita di Morbio per avere argomento di eolpirlo nuovamente di prigionia; denuncia per tumulti, minaccie, eee., eh' era stata messa in dimentieanza :ome cosa di nessun rilievo e non diede Iuogo ad inehiesta se VII -i881 9
i i30 B. Civilrechtspflege.
non nel Iuglio 77, eioe 9 mesi dopo il fatto; il proeuratore pubblico feee il suo preavviso soltanto ai 20 di dicembre e il 22 detto mese il decreto d'aceusa era gia redatto! Occorsero al- l' incontro ancora tre me si (durante i quali eome gia prima Vanini era detenuto e i suoi co-imputati a piede libero) per approdare ad un verdetto deI tribunale di Mendrisio, ehe con- dannava il Vanini a Fr. 45 di multa! )) 60 Ammessi anehe pnr veri i tumulti, le minaeeie, ecc., narrati in delta denuncia, gli imputati non potevano esse re soggetti a prigionia preventiva, poiehe il Codice penale clas- siea tali atti fra lr.s trasgressioni giudieabili dal giudice di pace et passibili di tutt' al piu 3 giorni di prigionia. D'onde a carico deI Vanini la vaga e generica imputazione di tentato omicidio, tentate lesioni persona li , eee., affine di porlo nella condizione di non poter fruire deI benefieio della liberta prov- visoria. 7° Per il fatto di questa illegale prigionia di dieci mesi ridondarono al Vanini rilevantissimi danni, avendo egli do- vuto chiudere, durante la medesima, il suo negozio di macel- lajo e vendere tutti gli attrezzi deI me stiere per sopperire ai bisogni della famiglia, per poi trovarsi all' useire di prigione letteralmente rovinato ed in miserevoIe stato de salute. a Questi danni vogliono essere compensati e 10 Slato, come ogni privato che arrechi nocumento ad altri, ha l'ob- bligo di risarcirli, perchß in lui si riassumono la risponsabi- lita degli atti imputabili alle magistrature ehe hanno da Iui emanazione e forza. ) D. Nella sua risposta deI 15 settembre 1879 oppone il go- verno ticinese alle eonclusioni e ragioni di cui sopra : In fatto : che l'arresto deI Vanini ai 16 di giugno deI 1877 era di natura provvisoria soltanto e stato ordinato in previ- sione della domanda di estradizione dipendentemente dai fatti di Bergamo, domanda ehe venne infatti e provo co l' ordine d'imprigionamento immediato per parte deI Consiglio fede- rale; -che addi 22 dicembre detto anno la Camera d'Aeeusa si limitö a mantenere in vigore un ordine d' arresto gia ema- nato assai tempo prima dal giudice istruttore; -ehe nel V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 131 giorno 20 stesso dicembre (data del giudizio deI Tribunale federale) pendevano sul capo deI Vanini altre gravi imputa- zioni penali, eome quelle di omieidio volontario sulla persona di certo Montini delle Taverne, - di provocazione e minaecia di morte a danno di Giuseppe Rezzonico, - di aggressione armata contro Filippo Crivelli di Mezzana, -di tentato omi- cidio volontario a danno di tre persone di Morbio-Superiore, -di perturbazione della pubblica quiete dei comuni di Mor- bio e Sagno ; -ehe aneora nel settembre 1879 esso travavasi detenuto sotto Ia grave imputazione di ferimento pericoloso eommesso a Giornieo. In diritto : 1° La incompetenza del Tribunale ederale sulla base deI seguente ragionamento l'attore V. imputa ad alcuni funzionari giudiziari ticinesi e specialmente alla Camera d' Ae- cusa i delitti contemplati dagli art. 103 e 127 deI Codiee pe- nale di questo Cantone, e l'indennizzo ehe dimanda non po- trebbe essergli aeeordato ehe ritenendo gli stessi funzionari realmente colpevoli di siffatti delitti (attentato aHa liberta individuaIe, abuso di pubbliea autorita e denegata justizia) ; ma il Tribunale federale non puil istrurre e giudicare il pro- eesso sui fatti ai quali il ricorrente appoggia la sua azione di risarcimento, perche non puo sostituire il suo giudizio a quello dei tribunal i cantonali in materia penale non eontem- plata ne dalla costituzione federale (art. 1'12), ne dalla Iegge organieo-giudiziaria federale (art. 32 e 33); Vanini deve piut- tosto presentare formale denuncia eontro i funzionari di eui si Iagna innanzi alle eompetenti magistrature deI Cantone, ehe sono il giudiee naturale ad essi garantito dalle costituzioni federale e eantonale, et eid tanto piu perche in eonereto si tratta d'un indennizzo chiesto non per un arresto ordinato in via amministrativa e rieonosciuto erroneo dall'autorita ehe
deeretava, ma sibbene per una carcerazione regolarmente ordinata dai funzionari dell' ordine giudiziario eantonale ed anehe dall' autorita federale per fatti su eui ebbe luogo for- male processo, che flni eon una eondanna anziehe eon una assoluzione deI prevenuto.
B. Civilreehtspflege. r 11° La mancanza assoluta di fondamento degli argumenti addotti deU' instante anche nel merito. A quest' effetto si espone : a) In quanta risguarda il primo periodo della lamentata prigionia deI Vanini, eioe dal16 giugno ai 20 dieembre '1877 (pei fatti di Bergamo), la domanda d'indennizzo -ove fosse attendibile -dovrebb' essere rivolta eontro il Consiglio fede- rale 0 contro il governo italiano, perehe da queste autoritil venne l'arresto deI rieorrente richiesto ed ordinato e perebe le autoritlt tieinesi erano in dovere di eontinuario fino a tanto ehe il proeesso in di Iu! odio avviato avesse avuto i1 regolare suo eorso e compimento : tanto piu ehe si trattava di gravis- simo reato pel quale era gia stata dalle eompetenti autorita pronuneiata grave eondanna e ehe Ia Camera cl' Accusa non era guari d' avviso ehe il eondannato avesse diritto al benefieio della preseriz!one eonsentito da une Iegge posteriore aHa per- petrazione deI erimine. NuUa dunque d' illegale, nulla di arbi- trario e di vessatorio nell' arresto deI 16 giugno 1877; rispon- sabile non ne sarebbero in ogni easo i funzionari tieinesi. b) Relativamente al seconc/o periodo, ossia dal 20 dieembre '1877 al1° aprile '1878, la domanda d'indennizzo e deI pari insostenibile, perehe l' eseareerazione ordinata daI Tribunale federale era vineolata aHa eondizione ehe non si avesse a mante- nere in arreslo il Vanini per aUra causa, e perehe quest' all ra causa sussisteva di fatti ed era il deel'et.o d'arresto gilt emesso assai prima deI 20 dicembre dall'Istruttore giudiziario pei mi- sfaUi eommessi dal V. ed altri suoi so ci a MOl'bio-Superiore nel 25 settembre 1876, mentre la Camera d' Accusa (22 dicembre 1877) non feee ehe ordinare fosse l' arresto medesimo mantenuto. La gravitA dell'imputazione rendeva siffatta misura non che op- portuna, necessaria; ne mon ta che successivamente il Tribu- nale di Mendrisio abbia assolto il V. dalla medesima e con- dannatolo soltanto ad una multa, avvegnaehe la legitimita del- I' arresto debba essere giudicata aHa stregua dell' inehiesta e delle relative risultanze e non possa essere scossa neppure da un susseguente verdetto di completa assoluzione. -Il ricor- rente ha pure torto di lagnarsi ehe non g'li sia stata coneessa V. Clvilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 133 Ia liberia provvisol'ia, sendoehe maneassero a tale effetto i requisiti dalla Iegge (art. 12 della procedura penale riveduta) tassativamente preseritti; trattavasi invero di grave delitto pu- nibile con pena oltrepassante di molto il primo grado di de- tenzione e di un imputato non di buona ma di pessima fama. c) Anehe illamento -non essersi cumulate in un solo pro- cesso tutte le imputazioni a carico dei Vanini -non ha nes- suna ragion d'essere; i fatti di Morbio non poterono compren- dersi nel deereto d'aecusa concernente qu.::lli di Bergamo, per hl ragione ehe per quest' ultimi si procedeva ad istanza deI governo italiano edel Consiglio federale e dovevasi quindi procedere in via distinta e separata, anche per aecelerare il compimento deI processo. I crimini di Bergamo essendo deI resto i piu gravi, era a prevedersi per essi una forte eondanna, che avrebbe fatto eadere gli altri processi, sebbene non com- presi neUo stesso deereto d'aeeusa. E fu eziandio questa per- suasione ehe puö aver cagionato i ritardi nella processjlra pei fatti di Morbio, senza contare che il Ministero pubblieo ver- sava in quel giro in eondizioni eeeezionali d'impedimento e che la difesa deI Vanini non ha mai chiesto si solleeitasse. d La proeedura penale ticinese (art. 132) rieonosee un di ritto a risarcimento solo nel caso di assoluzione eompleta den' imputato : per i fatti di Morbio il Vanini ha inveee subito, quantunque lieve, una condanna. e) Si contesta ehe il Vanini useisse dal carcere rovinato nelle finanze e nelta salute; gia prima deI suo arresto egli viveva in misere circostanze eeonomiche, avendo gilt eonsu- mato quasi tutto quanta possedeva; la sua salute si e nel eor- cere piuttosto rinvigorita che affievolita.
f) Infine non si puo ammeUere ehe 10 Stato sia responsa- bile degli atti delle magistature che hanno da lui emanazione. Seeondo l' art. 1095 deI Codice civile ticinese eiaseuno e respon- sabile anche pel danno arreeato col fatto delle persone delle quali dev' essere garante; ma tale articolo, ioterpretato aHa stregua deI Codiee napoleonico da eui e desunto, non ha per etfetto di rendere 10 Stato in via assoluta garante pel danno arrecato dai funzionari pubblici. Sussistesse perö anehe una
B. Civilrechtspfiege. r tale garanzia, non potrebbe appliearsi in eonereto, pereM 10 Stato non era in situazione da impedire il faUo da eui deriv6 il danno. --Molto meno pUD ammettersi la responsabilitil deHo Stato per fatti eommessi dai funzionari fuori dei limiti dei lor.o poteri e mediante abuso di quest' ultimi (art. 1079 Cnd .. ClV.); a?uso, ehe neUa fattispecie costituirebbe un vero cnmme prevlsto dal Codiee penale. -Tale responsabilita non potrebb' essere in ogni modo che suecessiva ad un giudizio di ?onda?na de funzionario prevaricante e sussidiaria pel caso 1 eu quesb fosse fIconosciuto insolvibile, ineapaee eioe al rISarCImento dei danni. E. Replieando, l'attore ribatte suecintamente i vari argo- menti di fatto e di diritto dal governo aecampati e osserva fra altro : per eiö che coneerne il processo JJlontini, non essere il medesimo ehe un' arma vuota colla quale si minaeeia eonti- nuament il Vanini, -esserne prova il fatto ehe, riaperta il 18 gennalO 1877 Ia relativa inchiesta, il proeesso medesimo non e ancora ultimato (aUa fine deI 1879) ; -riguardo ai fatti di Morbio, ehe se l'arresto deI V. fosse veramente stata una inura osi neeessaria, non si avrebbe soprasseduto per un- dlel meSI aHa sua eseeuzione; -eirca la eceezione di compe- tenza : essere Ia medesima g'ia stata implicitamente respinta daHa sentenza 28 giugno 1878 deI Tribunale federale tro- varsi il Vanini di fronte ad un intero sistema di opprensione tollerato e consentito dalle superiori autorita amministrative che rappresentano 10 Stato, aver egli quindi il diritto di ehia- mare. quest' ultimo a rispondere dei danni che gli derivano dalla msuffieenza di garanzie ond' es so 10 cireonda contro i so- p.r?si dni funzionari da lui nomina ti ; essere poi una vera de- rJSIOne Jl pretendere che nelle attuali condizioni il Vanini si diriga alle autorita giudiziarie ticinesi, a quelle medesime autorita che 10 hanno arbitrariamente perseguitato e contro cui invoea appunto giustizia. F. L'allegato di duplica chiama l'attenzione della Corte su ci6, che, lagnandosi it Vanini d'una pretesa violazione di legge e di ostitttzione, illitigio promosso dal suo ricorso deve rig;;r- darsl quale una controversia di diritto pttbblic() contempiata V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 135 dall'art. 59 lett. a dena legge organica giudiziaria federale e il ricorso medesimo come tardivamente insinuato e quindi precluso, perocche porti Ia data deI 20 luglio 1879 mentre gli atti contro cui e rivolto sono deI 22 dicembre 1877 0 deI
Nei rimanente, ii governo si limita a ripetere, rivestendoli d'altra forma, gli argomenti gift prima addotti, ribattendo ad un tempo gli avversari. G. Chiuso il contradditorio scritto dalle Parti, il giudice istruttore dichiarava, con suo decreto deI 12 novembre 1880, chiusa Ia procedura preparatoria e rassegnava gli atti per i dibattimenti aHa presidenza deI Tribunale federale. H. Chiamate, eon regolari citazioni, le Parti a comparire neUa udienza d' oggi davanti l' intera Corte onde procedere agl' incombenti deHa proeedura principale, l' attore Vanini, appoggiandosi ad analogo certificato 7 febbraio 1881 deI Mu- nicipio di Mendrisio, col quale si dichiara essere egli nulla tenente e povero, notifica -con atto 25 gennajo 8 febbrajo J anno corrente -trovarsi egli nella impossibilita di farsi rap- presentare ai dibattimenti odierni, rimettersene quindi sem- plicemente agli allegati di causa gia introdotti nel corso della procedura e confidare neHa sapienza, rettitudine ed equitä. deI Tribunale federale, ecc. -Anehe il governo ticinese non ha creduto opportuno di farsi rappresentare. Premessi in fatto ed in diritto in segttenti ragionamenti : 1° L'eecezione di preclusione che Ia parte convenuta ac- :ampa soltanto in duplica e desume dell' art. 59 lett. adelta legge organico-giudiziaria federale, quando sia a c?nsidenarsi come seriamente proposta, non regge per Ia semphce ragIOne ehe il petitorio Vanini non e punto rivolto contro determinate decisioni di autorita cantonali neUo intendimento di provo- earne l'annullazione, ma riveste la forma ed i caratteri di una
B. Civilrechtspfiege. r vera azione civile, introdotta in virtu delI' art. 27 N° 4 di quella medesima legge e avente per oggetti di eonseguire un indennizzo per asserti pregiudizi da quelle stesse deeisioni, ehe formano il fondamento .deH'azione, eausati. Il termine dei sessanta giorni fissato per l' inoitro dei rieorsi di diritto pub- blico non trova quindi applieazione al easo di eui si tratta. (Vedi Ia sentenza deI 16 giugno 1877 nella eausa Sitnmen eon- tro Berna a pag. 417 deI IIIo vol. della Raccolta officiale.) 2° DeI pari inattendibile e Ia sollevata declinatoria di foro, in quanto eHa si fondi sulla pretesa inapplieabilita in eonereto dell' invoeato art. 27 Na 4 di eui sopra. Trattasi in fatto di una eontestazione ehe verte fra un cantone ed un privato, presenta un aflermato valore eapitale di diecimila franehi ed ha per base, eome si e giä visto, una domanda civile di risarei- mento per trattamenti illegali ed arbitrari, ne la Iegge riehiede -da questi in fuori -altri estremi ad assodare Ia eompe- tenza deI Tribunale federale. 3° Fondata e inveee, nel merito, l'argomentazione deI eon- venuto governo ehe eonsiste a dire -non essere, in eonfronto della dottrina edella vigente legislazione 0 Slato deI eantone Tieino tenuto a rispondere dei danni derivanti dagli atti impu- tabili aUe magistrature ebe hanno da Iui emanazione, Si eonsideri Ia quistione dal punto di vista deI diritto rede- rale e la pratiea eostante sia dei Consiglio edelI' Assemblea federale (leggansi : Ulimer Diritto Yubblico svizzero, vol. II N° 1298; Foglio (ederale deI 1873, vol. lIla pag. 369 dell' e- dizione tedesea; gli art. 2 e 3 della legge federale sulla re- sponsabilita dei funzionari), sia deI Tribunale federale (sen- tenze dell' 8 gennajo 1861 (Ullmer, vol. Ho N° 955) edel 10 febbrajo 1877 (Raccolta officiale, vol. IIIo pag. 147)1, in- segna ehe nella Confederazione 10 Stato non ha punto l'obbligo di rifare, almenD in via principale, i danni eausati dagli ani iIIeeiti di eui si rendono eolpevoli i suoi funzionari e ehe un tale obbligo non gIi potrebbe venire imposto se non da una esplieita preserizione deI Iegislatore, della quale non esiste peraneo traeeia veruna. Che se dal federale si seende al cantonale, e questa Corte V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 137 ha parimenti gilt diehiarato (vedansi le sue sentenze dei 10 feb- brajo, 16 giugno e 24 novembre 1877 a pag. 147, 417 e 819 deI vol. IIIo della Raccolta officiale, eon le quali armonizzano altreslle disposizioni eonsegnate negli art. 71 e 123 deI pro- getto di legge federale sulle obbligazioni e sul diritto eom- mereiale) spettare ai Cantoni la faeolta di statuire per legge se intendano 0 meno di assumere un obbligo di siffatta na- tura torna manifesto, segnatamente in eonfronto deI ehiaro , .. disposto aU' art. 3 della Iegge federale di proeedura elVlle, ehe sarebbe stato preeiso ineombente delI' aUore quello di provare ehe il diritto ossia Ia legis!azione e la praniea iei nese ehe deve dunque fare stato m eonereta matena, neo- nose -eom' egli pretende -la responsabilita primaria dello Stato per i danni cagionali a terzi dai punbli.ei ,runzno nari mediante abuso e violazione delle loro manSlOm d offielO. Ma questo non feee l'istante e non ba neppur tennato .di fare; d' altra parte poi eonsta: a) ebe mentre la .eOSfJ..tuzIOne deI eantone Tieino non raeebiude, come quella dl van aHn ean- toni, una disposizione ehe guarentisea (i aggiunt aHa gene-, riea deU' art. 10 ibidem) a cbiunque SIR stato Illegalmente arrestato 0 trattenuto in arresto un diritto di risareimento; b) il Codiee tieinese di proeedura penal.e ontiene bensi n artieolo (132) autorizzante Ia Camera enmmale a eonsentIre un indennizzo al prevenuto ebe. sia stato assolto dall aecusa, ma redatto in forma tanto vaga e meramente faeoltatIva, an- ziehe imperativa, da non potersene indurre, a ?arieo de!l Stato, un obbligo diretto, eategorieo e applicanIle a tuttI I easi. Stanno quindi a pieno gli argomenti addottl danl eor:- troparte aU' uopo di dimostrare -non esistere nel 1?mO dl- sposizione veruna ehe sanzioni l'anzidetta responsablht -e se ne deve necessariamente inferire per natural corollarlO ehe il diritto ticinese conforme in questo al federale, a quello deI maggior numero' degli altri eantoni ed al!a prndominant dot- trina non ammette ehe 10 Stato possa vemr chIRmato a flspon- dere 'dei danni deI genere di quelli onde l'attore si la?na. L'avanzata istanza di risareimento dev' essere dl eonse- guenza respinta, senza ehe oecorra indagare deI resto se ella
B. Civilrechtspfiege. r sia in se medesima fondata, se cioe sussistano realmente li asserti danni ed i soprusi che le servono di base. v 4. L' attore ha bensi cercato di motivare, per via d'analo- gia, la responsabilitä. della convenuta nel cano particolare col dire, che a sensi deli' art. 1095 di quel Codice civiIe il prin- cipale 0 committente dev' essere garante de' suoi commessi 0 dipendenti per gli aui ehe questi commettono in tale qualita; a o1trenhe neHa sua generica enunziar.ione simile principio e In parte mesatto, esso non fa d'altro canto pel ca so concreto, avvegnache il rapporto in discorso fra iI funzionario e 10 Stato n?n sia: ome quello deI commesso verso iJ principale di mero gm re clVlIe, ma appartenga invece essenzialmente al diritto pubblico e non si possano quindi applicare gli stessi principi ehe reggono la responsabilita deI committente pei crimini 0 delitti de' suoi dipendenti anche quando si tratti della respon- snbilita deHo Stato per i pubblici funzionari. (Sentenza gi:i cltata deI 10 febbralO 1877 nella causa Kestenholz contro Ba- silea Citta). Conseguentemente, n Tribunale federale pronuncia: Il petitorio 20 Iuglio 1879 deI signor Giuseppe Vanini con- tro 10 Stato e governo deI Cantone Ticino e respinto in con- formit:i dei suesposti considerandi. 17. UttneH lll m 12. ebruar 1881 in anen G er6er gegen memo A .. riftian G er6e , anbeHlmann in teffH 6urg' 6ei un, ntte tm er6ft 1879 tn Ungarn gröuere uantitäten lIngarifel)et stotnmeine angefauft,. tl)elne in menrmn enbungen im aufe 'oe!3 ID1onate13 ::;Deöember 1879 auf bem mannnofe in un an. langten. G eflü t auf 10 Iier llom stegierunggtatne be!3 Stan. tong etn, in m:unfünrllng beg 41 lie!3 G efe e!3 über 'oa13 . illtd1)fnaftgmefen linD ben anbel mit geiftigen etränfen llom V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen tl. Privaten etc. N° 17. 139 4. ID1ai 1879, am 10. e%'tembet 1879 daffenen merorbuung betreffenb 'oie Unterfunung getfttger etränfe, mona 'eie i xenion be 3nnern befugt ift, )on geiftigen GJetränfen, hlelcl)e an . illirtne un'o anbere im Stanton wonnen'oe medäufer a'orei fitt finD, an 'oer Stanton!3grenne tel%'. bei ben Dnmgelbbureau ID1ufter etne6en unb biefelben unterfunen u laffen, atte nun bie ::;Direfthm beg 3nnem be Stanton ern, mit stüdftnt auf ben maffen1)aften 3m%,ort llon mit uel)fin gefälfel)ten Ungar,,: weinen, bie m:nor'onung getroffen, bau bie (1)mgeIbeinnenmer, unänft biejenigen ber auntitationen, in einem llon ::;Dr. r. ID1üller, m:%,otQefer in mern, geleiteten eintägigen 3nftruftionl5: furie m:nleitung 'oaöu erQieHen, bte einlangenDen . illeine einer orfäufigen el)emiiel)en Unterfuel)ung bU untermerfen unb i1)nen 'oer uftrag ertneiIt wur'oe, biefe Unterfucl)ung jeinenen llor" buneQmen unb erna gegebenen allg bag in 'oer genann ten merorbnung llom 10. e%'tember 1879 in menug auf ge: fälfnte beAm. llerbäntige . illeine llorgefnriebene merf(1)ren einnu: leiten. ::;Da in fllnmen'oung bieret morfntiften bet ::;Direftion beg -S'nnern bie an ben StUiger abreffirten, im ::;DeAember 1879 im maQnnofe 1;lUn angelangten Ungarmeine al ber älfel)ung mit unfin lInb mit einem an'oermeiten blauen arbfloff llerbäntig feiten ber DQmgelDllermaltung beAeinnet morben maren, 10 ertneHte bie genannte ::;Direftion burel) cl)reiben an 'oa stegie" xungnftattQalteramt in Qun )om 23. ::;DeAember 1879 letterem ben m:uftrag: "affe an errn G erber abreffitten ungarifnen 11 stot1)meine, fomo 'oiejenigen, hlelne bereitg lll m mannnofe "weg auf Eager gebrant wurben, al!3 auel) folne, welne noel) "auf 'oem G üter:6aQnnofe fi befinben, otläufig mit mefnlag "aU belegen unb erfiegeln AU laffen, nacl)'oem llorerft llon jebem "eiuöelnen afi biefet stotQweine je ein genau numtnetideg un ) "etiquettitteg ID1ufler llon 1/
itet entnommen murbe. ::;Diefe ID1ufter finb fo'oann bem SJerrn m:votnefer rog in f un aur :: emifcf)en Unterfunuug AU übergeben, welnem wir ieAu f. )e lInieffe -S'nftruttion ertf etren merben.
::;Dabei mir'o beigefügt, bau baß nämline merfanren au für 'oie bemnänft ermarteten en bungen )on nngarifel)en stot1)meinen in m:nmenbung u bringen lei. ::;Diefe eifung Wur'oe )om megierunggftattnalteramte un