56 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IlI. Abschnitt. Konkordate.
frar, bau ba )on, bau bag angefoc'f)tenc Udl cif auf einer mcr
enung beg Stontor'oateg beruge, ntc'f)t 'oie Rebe fein fann. :06-
bagegen bag :Obergeric'f)t bie . Sefttmmungen beg angefü9rten fo,
lot9umifc'f)en G efeneg ric'f)tig auggelegt unb angettlenbet 9abet
tft, tute bemedt, für bie utfc'f)ei'ouug beg ftaatgrec'f)tlic'f)en 'me"
furfeg burc'f) bag . Sunbeggeric'f)t cf)ne . Sebeutungj übrigeng tuiite
auc'f) biere fftllge ttletfelIoB u beiagen. ;;Denn, ttlenn mefUtrent
bef)auntet, bau MoU 'oie Strage beg renten Uebernef)merg gegen
feinen Uebergeber c'f) alg "eigentIid e änrfc'f)aftgtiage/l quali::
finite, ttläf)renb bagegen 'oie Stlage eineg früf)em Uebemef)merß.
gegen fein(n meräunenr c'f) alg eine megrenflage baritelIe, ttlelc'f)e
auf bag gegen erftem im m3ät;rfc'f)aftBl'roöeffe mit bem 11'ätern
rttlerber ergangene geticr,mc'f)e Urff)eil gegrünbet lei unb auf
tuelc'f)e eben benl alb 'oie ". Seftimmungen beg angefül rten G efe e
feine nttlenbung finben fönnen, jo tft 'oie fe . Sel auntung cffen-
fid tlic'f) unbegrün'od. ;;Denn eB ift cn felbfi Hat, bau ber n
fnrud? beg erften rttlerberg gegen feinen meräuf3mr burd? 'oie
m3eiterileräuuetung beg mertragBgegenftanbeg feiteng beg etftem.
in feiner jutiftifc'f)en atur nic'f)t geänbert un'o 'oaburc'f) 'oie mer"
id?tungen beg erften Uebergeberg ntd?t aUBgebel nt ttl,erben fön
ueu, ban )ielmef)r. ber nfnrud? ,beg erften rttlerberg gegenüber
feinem meräuncret nac'f) tuie cr alg ein nf:prud? auf G ettlül r"
leiftung aug bem merüunerunggi1erirage fic'f) qualifiöitt un'o ba-
l er unter . Seobac'f)tung 'oer gefennc'f)en 'un'o beöttl. fonforbatg,
müuigen mcrfd?tiften geHenb gemad?t ttler'oen fann 1 vl ne ba
i1crger eine gerid?tlic'f)e merurtl eifung beg eriten Uebemcf)merß.
AU RUdnaf)me ber ttleiter i1eräuf3erten CGac'f)e abgettlartet ttlerbeu
müU
te
;;Demnad? f)at bag . Sunbeggerid?t
edannt:
;;Der Rdurg ttlitb alg unbegrünbet abgcttliefen.
:',1'
"
, 1
Vierter Abschnitt. -Quatrieme section.
Kantonsverfassungen. -Constitutions cantonales.
Eingriffe in garantirte Rechte.
Atteintes portees ades droits garantis.
9. Sentenza del 25 marzo 1881 nella causa Pio Istituto
scolastico
in Olivone.
A. Fino dal giorno 6 agosto 1820 vari eittadini patrizi di
Olivone sottoscrivevano una privata convenzione eon eui deei-
devano la fondazione nel loro stesso comune
di un convento
di religiosi per la pubblica
istruzione e per un sussidio spiri-
tuale nel
comune medesimo. Sieeome perö i eapitali fino allora
raeeoiti erano lungi dal poter bastare a mandare ad effetto
l' opera divisata, fu risolto ehe I' eseeuzione ne sarebbe diffe-
rita per due an ni e ehe
in questo intervallo procurerebbe
eiaseuno di essi ehe
vi concorrano altri vieini e benefattori
(art. 6);
se poi, disponeva l'art. '14, li eapitali raecolLi all' e-
poea suddetta deI '1822 non saranno sumcienti per fond are
UD eonvento, saranno impiegati in un Lieeo, con quel numero
di professori ehe eorrispondano
aHa intenzione dei sod enun-
eiata qui sopra.
)
B. Infatti. il giorno 4 agosto 1825, i sod azionisti per la
pia fondazione, ehe si trovavano presenti in patria,
si radu-
narono e decisero -mediante ire articoli addizionali -ehe,
laseiato da parte il pensiero
deI convento, sarebbesi eretto
uno Stabilimento
di educazione e ehe i maestri 0 professori
sarebbero stati
sacerdoli secolari. E cosl modificata la prima
convenzione, ritenute
invigore le altre parti di essa, sareb
58 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
besi chiesta l'approvazione dei Consiglio di Stato. Quest' ultima
"enne difatti, eon risoluzione 30 gennajo 1826, aeeordata.
C. La searsezza delle oblazioni, in ragione dell'opera divi-
sata,
fu causa ehe per molti anni non fosse attivato il Lieeo.
1 soei perö feeero fabbrieare in quel torno il Ioeale e intanto
i eapitali andarono, mediante Ia pereezione e l'impiego dei
relativi interessi, aumentando. Finalmenle nel
1849 i fratelli
Soldati e Piazza, eompatroni deHa pia fondazione e ammini-
stratori
deHa sua sostanza, si deeisero ad attivare 10 Stabi1i-
menta nei limiti eompatibili
eoi mezzi allora esistenti, fonda-
rono, in luogo
deI Liceo, un Ginnasio ed allestirono un
regotamento provvisorio datato deI 29 settembre 1849, ehe fu
-eon varie modifieazioni -approvato dal Consiglio di Stato.
-Le seuole deI Pio Istituto eominciarono il giorno 19 no-
vembre di quell' anno istesso ; quindici giorni prima
era en-
trato in funzioni l'Eeonomato
0 Consiglio di amministrazione
instituito dall'art. 17 deHaConvenzione
0 fondiaria deI 1820.
D. Il regolamentodel1849 ebbe undiei anni divita : perö,
gia fin dal1851 era stato soppresso nel Ginnasio l'insegna-
menta deHa lingua latina, di guisa ehe lorquando il regola-
menta detto stabile dei 10 gennaio 1861 (approvato dal go-
verno il
28 delto), venne a diehiarare trasformato il Ginnasio
in una seuola industriale,
Ia trasformazione erasi gia effet-
tuata
da dieci anni. Quest' ultimo regolamento emanato per
Ia definitiva organizzazione deHo Stabilimento in diseorso,
vige aneora
oggidi e non riehiede in termini espressi, eom'era
il easo nel preeedente, ehe i doeenti sieno sacerdoti.
E. Addi 20 novembre '1875 il Grand Consiglio deI eantone
Tieino deeretava una Riforma parziale
deHa eostituzione tiei-
nese (aeeettata dal popolo nei eomizi
deI 19 sueeessivo dieem-
hre) , il eui art.
2 dispone : E gamntita La liberta d'inse-
gnamento privato
nei limiti delIa eostituzione federale. Ai
18 di maggio deI 1877, e affine di ridurre siffatto prineipio
a pratiea appIieazione, saneiva
10 stesso Gran Consiglio una
legge ehe stabilisee il senso da attribuirsi aHa guarenlia eosti-
tuzionale e
fissa i diritti deHo Stato di fronte agli Istituti pri-
vati. L' art. 4 deHa medesima suona :
l
I
r
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9.
CI: Un .Istituto privato di seuole seeondarie 0 superiori potra
essere parifieato alle seuole pubbliche di ugual grado, quando
avra ehiesto e ottenuto dal governo l'approvazione dei propri
8tatuti. In questo easo
dovra uniformarsi alle preserizioni della
Iegge sulle seuole
deHo Stato, per quanta eoneerne Ia idoneita
dei maestri, le materie d'insegnamento, Ia disciplina
egli
esami.
F. Interpellata, eon eireolare 30 gennajo 1878, dal Dipar-
timento della pubblica edueazione,
se intendesse valersi deHa
faeolta (di parifieazione) eoneessale dal suesposto art. 4 di
detta legge, Ia direzione
deI Pio Istituto notifieava ai 24 di
novembre, in eonformita di analoga deliberazione (1° settem-
hre1878) dall'Amministrazione od Eeonomato, da eui dipende,
ehe
approfittando deHa ripetuta legge, l'Istituto medesimo
preferiva eontinuare eol norne et titol0
di Pio 18tituto pri-
vato.
G. Circa due anni dopo, e preeisamente il giorno 3 feb-
brajo
1880, essendo morto in Olivone il professore don Ana-
lasio Donetti, il quale oeeu :Java sin dal1849 il posto di doeente
nel
Pio. Istituto, l'Eeonomato risolveva d'urgenza (in vista so-
pratutto della neeessita di non Iaseiare interrotto
il eorso
deU' istruzione) ai 15 deHo 'stesso febbrajo ( di publicare su
vari giornaIe, fra aHri anehe sul
Foglio officiale deI eantone
un avviso di coneorso per la nomina deI professore delle due
classi superiori in detto
Pio Istituto.
Ma eon offieio deI 20 febbrajo l' ispettore delle seuole deI
XIXo eireondario notifieava aH'Eeonomato ehe il Dipartimento
di pubbliea edueazione
si opponeva aHa pubblieazione del-
l'avviso nel
Foglio officiale, ordinava se ne allestisse un altro
contenente
Ia eondizione ehe gli aspiranti dovessero essere
sacerdoti, e si rassegnasse entro quindici giorni une eopia
dei reso-eonti annuali
deU' amministrazione deU' Istituto, dal
1874 in avanti. Avvertivasi un ad tempo ehe
qualora venisse
pubblieato sopra altri pubhliei
fogli un avviso di eoncorso in
cui non fosse tenuto eonto delle eondizioni riehiamate,
il Di-
partimento
10 diehiarerebbe nuHo.
H. Previa Ia diehiarazione (mediante telegramma 23 feb-
60 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
brajo) eh' esso annuiva, ma sotto riserva d' ogni suo diritto,
a11' ordinata sospensiva, I'Eeonomato decideva il 29 febbrajo
detto anno di pubblieare un nuovo
avviso di eoneorso in ter-
mini identiei a
quelli adoperati neH' ultimo pubblieato sul
Foglio o iciale deI 2'1 agosto '1860, oltre un inciso ehe di-
chiarasse aperto il eoneorso tanto ai saeerdoti ehe ai seeo-
lari.
-Quanto ai eonto-resi '1874-'1879, esso aggiungeva
non avere nessuna diffieoltA a rassegnarli, pureM tale con-
discendenza non dovesse formare precedente.
- Un ufficio 10 marzo dei Dipartimento dichiarava perö
insussistenti
i motivi per cui l'Economato non eredeva di do-
ver aeeogliere nell'avviso la eondizione eome sopra imposta e
10 invitava aneora una volta a modifieare l'avviso medesimo
nel senso ehe,
in prima linea almeno, ai soli saeerdoti fosse
diebiarato aperlo il eoncorso, e
eiö entro oUo giorni. -In
presenza di questo nuovo invito, l'Eeonomato deliberava il
giorno
20 marzo di sospendere la pubhlieazione dell' av-
viso di eoneorso fino al principio di luglio, e eiö -dieeva
1a relativa Iettera 21 marzo al Dipartimento - percM es-
sendo l'anno seolastico
gia molto inoltrato, era da prevedersi
ehe non
si avrebbero piiI ad aspiranti delle persone di merito
e perehe
fino dal primo giorno della vacanza della eattedra in
parola erasi
gia provvisoriamente provveduto aHa regolare
imparlizione delle Iezioni alle due classi superiori a
mezzo deI
superstite signor professore Bianehetti e d'altro speeiale af-
fatto temporaneo incarieato.
L. Rimaste le cose per alcuni mesi in sospeso, il Diparti-
menta infliggeva il giorno 17 '19 luglio all' Economato una
multa di fr.
30, per aver eSBO (non ostante i prescritti degli
articoli 8
el capo 1°, 2 deI capo Xo, 1 e 6 deI capo VO deI
regolamento stabile) tralasciato di rendere partecipe sia il Di-
partimento sia l'lspettore governativo dell'epoea della ehiusura
delle seuole
neH' Istituto, d'invitarli ad assistere agli esami
finali e
di rassegnare i debiti rapporti trimestrale et seme-
straie sull' andamento. della scuola.
E poicM il presidente
delI' Economato, non avendo ottemperato
aHa diffida di paga-
mento, veniva minacciato delle misure eoereitive, rilaseiava
,-!
I
r
t
,
Eingriffe in garantil'te Rechte. N° 9.
6i
egli all' ordinanza commissariale, presentatasi a tale effetto aHa
sua abitazione una protesta seritta con cui dichiarava di pa-
gare i fr. 35 riehiesti onde evitare ulteriori atti di coercizione,
ma sotto espressa riserva
deI diritto di ricorso al Tribunale
federaie contro l'inflizione della multa, ehe eostituiva una
vio-
Iazione deI diriuo di libero insegnamento garantito dalla co-
stituzione eantonale.
M. 11 30 luglio, il Diparlimento P. E. indirizzava all' Eco-
nomato un nuovo uffieio eoll'ordine di spedirgli entro dieci
giorni
l' avviso di concorso redatto nei termini voIuti dalla fon-
diaria e articoli addizionali deI 1825, com'era stato nella let-
tera
10 marzo indicato.
Riunitosi di conseguenza i11° d'agosto, l'Economato ap-
provava l'operato deI suo presidente circa la muIta, decideva
di mantenere sostanzialmente l'avviso di concorso deI febbrajo
preeedente, dichiarava aperto il coneorso anche per la seconda
caltedra dell' Istituto, avendo l'attuaie titolare compito
ii pe-
riodo di sua elezione e stabiliva ehe in caso di opposizione
da parte
deI Dipartimento l'Ufficio permanente restava inca-
ricato ed autorizzato di fare presso Ie competenti autorita
tutti
i passi necessari a ehe sieno mantenuti i diritti seatenti
a favore
deI Pio Istituto e sua amministrazione dalla legge
sulla liberta d'insegnamento.
-Communicavasi, dei resto,
al Dipartimento il tenore dell'avviso di eoncorso stato spedito
ai pubblici fogli.
N. Il Consiglio di Stato emana allora, sotto Ia data deI
20-21 agosto '1880, un' ordinanza deI tenore seguente :
Ritenuto, quanta aHa natura deI Pio Istituto, ehe esso e
uno StabiIimento di pubblica educazione, e ehe come tale
(anehe astrazione fatta da altre clausoie speciali degli atti
di
fondazione e daUa tutela ehe eompete in genere aHo Stato per
la
f'adele osservanza dei Legati Pii) e soggetto agli ordini cbe
emanano' dalla superiore autorita seolastiea;
Visto I'art. 1° della convenzione 6 agosto '1820, et '10 e 2°
degii articoli addizionali 4 agosto 1825;
Ritenuto ehe 10 spirito deI P. I. e la lettera dei mentovati
atti, dai quali ebbe vita,
e questo : ehe insieme aHa istruzione
62 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
pubblica, il comune di Olivone abbia eziandio un sussidio spi-
rituale, il quale evidentemente . non
puö essere prestato. che
da
relilriosi (come aHa convenZlOne 1820) 0 da sacerdotI se-
colari
Ccome fu innovato per gli articoli addizionali deI 1825) ;
Visto che anche il cosi delto regolamento stabile non ha
in questa parte derogato, come non avrehbe potuto derogare,
aHa volonta dei fondatori deI P. 1., mentre, se non ha ripe-
tuto che
i docenti debbano essere sacerdoti, non a neppure
delto ehe debbano essere laici, ed ha quindi lasciate intatte
le disposizioni primitive,
decreta :
10 L'Economato deI P. 1. scolastico in Olivone e invitato a
procurare, entre
oUo giorni, Ia pubblicazione dell' avviso di
concorso
per due docenti nel detto Istituto, nel senso che i
soli sacerdoti sieno ammessi concorrere, comunicando al Con-
siglio di Stato la relativa decisione. . . .
20 In caso di ritardo ad ottemperare a questa mgmnzlOne,
ciaseun membro dell'Economato
sara colpito della multa di
fr.
100.
30 E ingiunto al facente funzioni di presidente dell'Econo-
mato, e sotto
Ia sua piu grave risponsabilita, di convocare
immediatamente l'Economato stesso
per la partecipazione deI
presente decreto.
O. Con sua memoria deI 30 stesso agosto l'ufficio perma-
nente dell' Economato introduce formale ricorso
per titolo di
lesa eostituzione presso questo Tribunale federale, enuneiando
in esso le conclusioni che seguono :
Piaccia aHa Corte giudicare :
1 0 In via provvisionale. E sospes , fino ad esito della
causa,
l' esecuzione deI decreto medesimo e relativa commina-
toria di muHe.
20 Nel merito. a) E annulato il deereto 17 luglio 1880
deI Dipartimento diP. E. e eondannato quest'ultimo a resti-
tuire Ia multa percetta in fr.
35.
b) E dichiarato nuHo e di nessun effetto il decreto 20-
21 agosto 1880 deI Consiglio di Stato deI cantone Ticino.
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9.
3° Quanto alle spese. Il Consiglio di Stato e condannato
a rifondere al
P. I. in Olivone le spese deI riclamo in duplo
in fr.
200, e ciö in base aHa faeolta aceordata al Tribunale
federale dall'alinea dell'art. 62 della
legge organico-giudizia-
ria federale.
)
Le considerazioni giuridiche alle quali il ricorso medesimo
fa capo si riducono essenzialmente a dire : Fino al 20 no-
vembre 1875, il nostro canto ne mantenne sempre in tema
d'insegnamento privato,
il prineipio della rigorosa tutela dello
Stato su tutti gli Stabilimenti privati d'istruzione si primaria
che secondaria (vedi le leggi scolastiehe
dei 30 giugno 1 29 e
10 dicembre 1864 ed i numerosi regolamenti d'applicazione);
questo
siato deUa legislazione rendeva assolutamente neces-'
sarie le disposizioni si della eonvenzione
deI 1820 e si deI
regolamento stabile deI 186 .. ehe consacrarono l'ingerenza
governativa
neUe eose deI P. I. Ma la riforma costituzionale
deI 20 novembre 1875 sanciva (art. 2) in opposizione diretta
con quello della tutela dello
Stato il principio della liberta d'in-
segnamento privato, e la relativa legge d'applicazione (18 mag-
gio 1877) ha fissato tassativamente i diriLti dello Stato di fronte
agl' Istituti privati. Il
P. I. di Olivone fu postoal beneficio di
quel principio e di questa legge e
eiö per opera' dello stesso-
governo, ehe vorrebbe ora arrogarsi in suo eonfronto i diritti
di un tulore;
eiö ehe prima dei 1875 era per 10 Stato un di-
ritto,
anzi un dovere, e divenuto, dopo la guarentia costituzio-
nale' della liberta d'insegnamento, un abuso di poleTe, poieM
gli articoli della fondiaria edel regolamento ehe consacra-
vano l'ingerenza governativa sono caduti assieme alla legisla-
zione che
li aveva resi neeessari, caduti per effetto della ripe-
tu ta guarentia
edella dichiarazione deI P. I. di voler mettersi
al beneficio della legge nuova.
Il nostro ricorso
e diretto contro una violazione deI diritto-
costituzionale di libero insegnamento; le sole restrizioni a
questa liberta sono eontenute nella legge
deI 1877; se 10 Stato-
pretende imporre altre restrizioni, egli viola la costituzione.
Nel caso conereto, 10 Stato ha violato la costituzione appli-
candoci una multa per non aver noi invitato il suo
ispeUore
ad intervenire agli esami finali e l'ha violata eoU'opporsi aHa
pubblieazione degli avvisi di .eoneorso, ehe noi. soli a?biamo
il diritto di redigere e pubbheare, e eol volerel eostrmgere,
eolla minaeeia di multe enormi, a modifieare seeondo
il suo
:gusto gli avvisi steEsi.
P. Trasmesso il gravame al Consiglio di Stato e interrogato
quest' ultimo -se intendesse eonsentire
od opporsi aHa ehie-
sta provvisionale, egli risponde
per sommi eapi, eon uffieio
deI
10 settembre p. p. -(!' I fondatori deI P. 1. vollero eate-
gorieamente ehe i doeenti da ammettersi in questo fossero in
ogni tempo sacerdoti secolari (vedi la fondiaria deI '1820, mu-
tata in parte cogli artieoli
deI 1825), e eiö per mantenere il
duplice earattere delI' educazione, la quale abbraceia la diffu-
sione den' istruzione ed il sussidio spirituale al eomune di
Olivone (art.
1, 13 e relativi ibidem); a nessuno dev' essere
leeito di eambiare tal' volonta; l'art. 19 della fondiaria inibisee
esplicitamente qualsivoglia sostanziale alterazione della natura
dell'Istituto e l'art.
20 prevede in easo eontrario la immediata
divisione dei beni tra gti eredi mascolini dei fondatori. Esi-
gendo ehe i maestri
deI P. I. fossero saeerdoti. Il goverllo
tieinese non ha dunque preteso se non eiö ehe i fondatori
hanno
eoma-ndato e eiö eh'era neeessario per impedire la de-
voluzione a favore d'altri dei fondi dell'lstituto. -Il regola-
mento
deI 1861 non ha potuto transformare sostanzialmente
il
P. 1., perche in tal easo tale trasformazione sarebbe stata
eontraria all' art. 19 della fondiaria; esso
ha poi in piiI Iuoghi
esplieitamente riconoseiuto
Ia convenzione dei 1820 -18 5
come un atto in pieno vigore; se dunque nel medesimo non e
preseritto in nessun modo ehe i maestri siano laici, bisogna
ritenere ehe anehe il Consiglio di Stato
deI 1861 non ha osato
ingiungere eosa eontraria
aHa volonta dei fondatori; altri-
menti l'avrebbe detto.
La guarentia costituzionale della Iibertä d'insegnamento
privato e la legge deI 1877 non sono applieabili aHa fattispe-
eie,
perebe il P. I. non e un Istituto privato, ma unoStabili-
menta di pubblica educazione; la convenzione deI 1820 ehiama
difatti istruzione
pubblica quella ehe dovra essere impartita
l!.mgrme In garantlrta Kechte. o J.
DeI P. I. e invoea espressamente il eoneorso delle superiOl'i
autorita laica ed ecclesiastiea; parimente I'approvazione go-
vernativa
deI 1826. -La eireolare dipartimentale deI 30 gen-
Dajo 1878, oltreche non avrebbe mai potuto valere a legitti-
mamente mutare la natura
deI P. I., aveva solo per seopo di
-ottenere dal direttore preeise notizie intorno allo Stabilimento,
perebe negli archiv i governativi non ne esisteva veruna.
Concludendo, si diehiara di aderire a ehe la nomina da
farsi sia provvisoria
0 per un anno soltanto, aggiungendoehe,
(Juando il eoneorso avesse ad andare deserto una prima volta
1ii aspiranti ecclesiastiei, non san! fatta opposizione a ehe il
eeondo eoneorso ammetta aneora aspiranti laici.
Q. Quasi simultaneamente, pervenivano in atti deI Tribunale
-due memorie, 5-15 delto settembrc, dei signori Rinaldi, Ba-
rera,
De Grussa e Cusi, eon Ie quali i medesimi -nella Ioro
qualita di membri den' Eeonomato deI P. I. -protestano
eontro il rieorso insinuato dal sedieente ufficio permanente,
addueendo a conrorto -
eh' essi non furono mai interpel-
la
ti se volessero eostituire e non hanno mai eostitoito il f. f.
-dipresidente in ufficio permanente, -ehe la fondiaria vuole
all' ineontro sia l' amministrazione deI P. 1. gerita dall' Eeo-
nomato in eorpo; -ehe ne es si ne altri non hanno mai auto-
rizzato detto uffieio permanente ad interporre riclamo eontro
il deereto in querela, eee. eee. Essi domandano quindi:
ehe il Tribunale federale si diehiari ineompetente; 2° Su-
bordinatamente, ehe non prenda in eonsiderazione la domanda
provvisionaIe,
perebe non risolta dalI'Eeonomato, ma arbitra-
t'iamente fafta
dal f. f. di presidente; 3° Che dichiari eseeutivo
il deereto governativo ed esonerati i protestanti da ogni multa
e responsabilita in dipendenza dal medesimo, ehe essi hanno
subito aeeettato.
R. Con deereto 24 settembre adottato dalla Corte, non
ostante reelamo da parte
deI governo tieinese, il presidente
deI Tribunale federale,
ritenuto non essersi piiI riassunta nel
regolamento stabile
deI 1861 Ia disposizione della fondiaria
seeondo
Ia quale i docenti deI P. I. dovevano essere saeerdoti,
-atteso. ehe l'ultimo avviso di eoncorso pubblieato dall' Eeo-
VI1-i881 5
)V n.. u""'''''O''n'VJHl. -",nunCIltnug. v. AOSCllnluu .n.alHOnSVerrassungen.
nomato non portava nessuna restrizione in co tal senso e che
a coprire le vacanti cattedte furono effettivamente chiamati
anche
dei laici, -autorizza I'Economato, in applieazione del-
l'art.
63 deHa legge organico-giudiziaria e senza pregiudizio
della quistione di massima,
a provvedere a ehe amendue le
eattedre vaeanti vengano provvisoriamente e per un anno co-
perte dai rispettivi docenti, saeerdoti
0 laiei, diehiarando in-
1anlo
sospesa l'eseeuzione deI querelato decreto e relative
comminatorie
deI Consiglio di Stato.
S. Radunatosi dappoi (17 ottobre) l'Economato, si presenta
al medesimo il chierico Uberti e domanda di esservi ammesso
qual membro, asserendosi benefieiato di Sommaseona; alcuni
membri osservano che
il medesimo dirifto spetta, a termini'
deHa fondiaria, anehe all' altro chierico De Grussa, stato no-
minato dall'
assemblea patriziale di Olivone e plaeitato dal
governo, simultaneamente
al signor Uberti, a beneficiato de
beneficio Bianchini; altri sostengono appartenere aIl'Uberti la
preferenza per motivi d'ordine eeclesiastico; eon 4 voti con-
tro 4
l' Economato pronunciandosi per la non-ammissione, il
presidente invita I'Uberti ad astenersi dal
prender parte alle
deliberazioni. Suecessivamente,
ed in relazione all' anzidetta
provvisionale
deI presidente deI Tribunale federale , si risolve
ehe
fino a decisione sulricorso allbia a conLinuare il regime
provvisorio stabilito
aHa morte deI prof. Donetti,. ossia l'im-
partizione pell' insegnamento per opera dei signori
BoHa e
Bianehetti.
T. Da siffaLte risoluzioni si aggravano i signori Cusi, Rinaldi
Barera, membri dell'Economato ed il diaeono Uberti al Consi-
glio di Stato, e questi, affermata di nuovo Ia sua competenza
in maleria, fondato sugli art. 22 e
reiativi delIa fondazione
6 agosto 1820 e 1
capo Ho deI regolamento 186'1, concernenti
il modo con eui l'Eeonamato
deI P. l. ha da essere composto,.
e ritenuto ehe
Ia stessa pro'/Jvisionale di eui sopra non potreb-
b'essere validamente eseguita nell'assenza
di una persona che
abbia il diritto di coneorrervi, -
annulla, con decreto 26
stesso ottobre, le summentovate deliberazioni dell'Economato
einvita il presidente di quest' ultimo a riunire I'Ecpnomato
l'Jmgrme m garantirte J:techte . .NO 9.
entro due giorni per quelle trattande che saranno deI caso, e
segnatamente affine
di procedere a quanta e eontemplato dalla
ripetuta provvisionale,
avvertendo ehe a tale riunione, eome
alle slllecessive, dovra essere ehiamato anche il signor diacono
Uberti.
U. Rivoltosi il f. f. di presidente dell' Economato aHa pre-
sidenza
deI Tribunale federate, aeeioeche diehiarasse tale de-
creto in via di misura provvisionale annullato e rimanere
all' incontro le risoluzioni deI
17 ottobre in vigore, gli si ri-
sponde -mediante ordinanza deI 17 novembre : -ehe,
sieeome nella seduta delI' Eeonomato
deI 17 ottobre quattro
membri di quest' ultimo si sono dichiarati propensi e quattro
contrari all' ammissione deI sig. Uberti, non PUIl dirsi, sotto
questo riguardo, ehe sia stata presa regolare risoluzione, atte-
soehe Ia composizione dell' Eeonomato sia divenuta eHa mede-
sima eontroversa, e ehe di fronte a tale situazione non compete
al presidenLe
deI Tribunale federale nessun diritto ne potere
di annullare in
via di misura provvisionale il querelato de-
ereto 26 ottobre
deI Consiglio di Stato.
V. Nei frattempo, e precisamente ai quattro. di novembre
costituivansi in Eeonomato
dei P. I. i signori Cusi, Rinaldi,
G. De Grussa, Uberti e Barera, e, previa costatazione che
gli altrimembri signori
BoHa, A. De Grussa, Bianchi e Piazza,
benche
regolarmente invitati, non hanno ereduto d'intervenire
aHa seduta, eleggevano a presidente il signor Cusi, ed a pro-
fessori dell'Istituto i signori
Don Federieo Ganna, di AquiIa,
e chierico
Carlo Scossa, di lUaivaglia, ed incarieavano l'ufficio
di significare al Tribunale federale -essersi accettato
pura-
mente e semplieemente il deereto governativo deI 26 ottobre
e revocato
ogni polere e diritto al cosi delto ufficio perma-
nente; voler quindi desistere da ogni ricorso
ed islanza fatti
dal medesimo ad esso Tribunale e dispensare questi dal pro-
nunciare in materia. -Tutte e singole queste risoluzioni
ottenevano
il giorno 18 detto novembre l'approvazione deI
Consiglio di Stato.
X. Con atto 20 stesso novembre i signori Bianehi, G. De
Grussa e Piazza, membri den' Economato, diehiarano ehe
/
68 A. stnatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
quando -eontrariamente aHa loro opinione -il Tribu-
nale federale non credesse autorizzato l'uffieio permanente a
stare
in causa in nome di esso Economalo eontro il governo
deI Ticino per
!itolo di violata guarentia deI libero insegna-
mento, essi intendono
di appropriarsi, eome si appropriano,
il rieorso 30 agosto p. p. inoitrato da detto uffieio ed autoriz-
zano
il signor sindaeo Cesare BpUa a continuare la lite in
norne lm'o e domandano che il Trib. fed. abbia a pronuneiare
come in eontestazione
di diritto pubblico tra privati 0 membri
di una privata corporazione da une parte ed il governo deI
Tieino
daU' altra.
Y. Nei suceessivi aUegati di replica e duplica disculono le
parti in modo eircostanziato le questioni d' ordine
deI man-
dato edella competenza e quella di merito, se i1 Pio Istituto
abbia ad essere considerato come uno Stabilimento privato e
quindi se regga
l' appunto di violata guarantia eostituzionale,
riproducendo in merito a quest'ultima, sotto diversa forma e
con
piiJ. ampio sviluppo, gli argomenti gia preeedentemente
aecampati, ed adducendo intorno le prime i seguenti :
Il governo ticinese :
a) I signori BoUa e De Grussa non hanno mandato a pro-
muovere la causa ehe ora si dibatte : quella parte deI verbale
agosto p. p., la quale vuolsi da loro eostituisca una suffi-
ciente procura,
eben lontana dalI' averne i requisiti, perche
con formola troppo vaga e generica concepita (art. 1072 deI
Codice civile ticinese e
33 della procedura federale) e perehe
non indica ne quale sia l' oggetto della causa, ne quale debba
essere la parte convenuta, se
ci oe la muIta deI 17 luglio od il
deereto
21 agosto, se il Dipartimento di P. E. od il Consiglio
di Stato, ecc.
b) In secondo luogo, rappresentando i signori Bolla e De
Grussa un' amministrazione che da lungo tempo era seaduta
e doveva essere rinnovata,
illoro gravame si appalesa per ciö
solo eome un atto arbitrario e tale da non essere preso in
considerazione. Dal 1862 in qua l'Eeonomato non appare di-
fatti sia stato sempre eostituito a stregua degli atti di fonda-
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9.
zione (art. 17 e 22 della convenzione 1820) edel regolamento
(art. 1 e
2); co si il signor Piazza p. es. non e piiJ. in carica
come membro dello stesso,
avvegnaccbe dalla sua nomina
sieno gift tt'ascorsi non tre, ma piiI di quaLtro anni; parimente
il signor A. De Grussa, che, seadutoda tale qualita nel1877
non fu piiI confermato dappoi.
c) Qualro membri, ossia la meta delle persone componenti
I' Eeonomato hanno protestato contro l'operalo dell' uffieio
permanente
ed anzi piiJ. tardi Ia maggioranza delI' Eeonomato
medesimo ha in regolare seduta accettato
i quereiati de-
ereti governativi e ritirato
il ricorso, ned e leeito di conver-
lire quest' ultimo in rieorso della minoranza,
perche se ciö
fosse, la maggioranza dell'Economato, ehe ha piiI interesse di
chicchessia nella causa, non sarebbe stata sentita e perche
quel che decide la maggioranza, quando non violi la conven-
zione ne il regolamento, fa stato ed e legge, casl disponendo
appunto
gli atti di fondazione. L'Eeonomato non e un eonsi-
glio legislativo od un' assemblea comunale, dove ciascun mem-
bra ha un mandato 0 diritti costituzionali suoi propri, ma bensi
un corpo unieo e semplice d'amministrazione, dove ciaseun
membra non
e nulla senza il concorso degli altri.
d) I rieorrenti hanno adito il Tribunale federale unieamente
sotto il pretesto ehe i nostri decreti hanno violato la guarentia
eostituzionale della liberta d'insegnamento privato; avendo
ora noi provato ehe siffatta violazione non sussiste punto
per
Ia ragione precipua ehe il P. J. e uno Stabilimento d' 1slru-
zione pttbblica, noi siamo -per boeea dei medesimi attori -
autorizzali a deelinare la eompetenza di questa
Corte.
l ricorrenti :
ad a) Nessuna legge preserive in tema di contestazioni di
diritto pubblico dinanzi al Trihunale federale le forme
deI man-
dato aUe li ti ; Ia risoluzione 1
agosto deH'Economato (vinta da
voti 4 contro
2 ed un'astensione), ehe incaricava ed autoriz-
zava l'ufficio permanente di fare presso Ie eompetenti autorita
tutti i
passi neeessari, eee. (leU. Jf dei fatti), era piiJ. ehe suf-
ficiente a fondare nei reclamanti la voluta legittimazione.
70 A.. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
ad b) Non e vero che l'Economato non sia stato rinnovato
giusta l'art. 2
ca po Ho deI regolamenLo e sia scaduto fin dal
1862; l'Agostino De Grussa fu eletto amministratore ne11879
eil Piazza in sostituzione di suo padre, morto, crediamo,
nel 1877; l'unico membro di cui sappiamo positivamente che
non
ein regola co' suoi poteri, non essendo egli stato rieletto
da sei anni in
qua, e iI signor Cusi, uno dei protestanti e at-
tuale sedicente presidente dell'Economato !
ad c) Le proteste dei signori Cu si e consorti non hanno al-
cun valore, perche non possono distruggere il fatto che una
risoluzione d' iniziar causa
fu presa dall' Economato con voti
4 contro 2 ed
in seduta legale, accontentandosi a quest'effetto
i1 regolamento delta presenza di soli cinque membri; i due
opponenti (anzi
unQ, perche il signor Cusi non deve contare),
unendosi all' astenuto ed al membro
che, sebbene formal-
mente convocato, non aveva preso parte
aHa seduta, non pos-
sono certo pretendere di erigersi in maggioranza e annullare
il fatto compiuto ; a pari ta di voti starebbe sempre la deci-
sione presa. -Illegale fu piuttosto la seduta in cui venne
eletto a presidente dell' Economato tale
(il signor Cusi) che
non
era ne sindaco di Olivone (come vuole la fondiaria), ne
membro regolare dell'amministrazione e a cui prese parte tal
altro
(l'Uberti) che non ne aveva il diritto : nulle quindi an-
che le relative risoluzioni. -I signori Bianchi, Piazza e
Comp., facendo parte deli' amministrazione deI
P. I. hanno
poi incontestabilmente non solo il
diriUo, ma il dovere di di-
fendere gl' interessi
eies franchigie della Pia fondazione e
possono quindi, almeno come minoranza, se questa Corte di-
chiarera che non sono
piiI maggioranza, insistere perehe la
Corte medesima pronunci deI merito, amministratori di
un
Istituto libero, essi non possono piiI votare liberamente per
doeenti laici, anziehe per sacerdoti, perebe nel primo caso
saranno multati; in questo senso i querelati decreti governa-
tivi violano -nelle sue conseguenze -la guarentia costitu-
zionale deI libero insegnamento e gl' istanti hanno quindi
interesse, diritto e dovere di ricorrere fin d'ora contro tale
violazione.
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9.
ad d) Dalo anehe ehe fosse vera Ia stranissima asserzione
deI governo, non essere
il P. I. uno Stabilimento privalo, il
Tribunale fenerale sarebbe nullameno competente, perebe il
ricorso
e diretto contro una violazione della Costituzione can-
tonale e questo basta
per fond are la contestata competenza.
Se poi la Corte, rieonoseera che il P. I. non puo davvero
invocare la guarentia costituzionale
deI libero insegnamento,
respingera il ricorso eome infondato; ma
per que'sto essa
deve esaminare il
merilo Eid a eiö fare egli e mestieri ehe
affermi prima la propria competenza.
Premessi in ratto ed in diritto i seguenti ragiollamenti :
1° L'eeeezione della deficienza di mandato, ehe il convenuto
governo desume sia dal troppo vago e s'enerieo tenore dell'in-
earico dato ai rieorrenti neUa seduta 1° agosto 1880 dell'Eeo-
nomato, sia dal fatto
ehe a quest'epoea l' amministrazione deI
Pio Istituto
era gia scaduta, e, 30tto l' uno eome sotto r altro
aspetto, destituita
di fondamento.
Oltreeebe nessuna legge preserive in tema di eontestazioni
di diritto pubblieo dinanzi al Tribunale federale qualsivoglia
forma speeiale
per il mandato alle liti, la risoluzione deI
agosto appare eoncepita in termini tali da poter ampia-
mente abilitare l'uffieio permanente d'allora a sollevare il gra-
vame ehe forma l'oggetto dell' attuale litigio; essa eompren-
deva difatti
tutti i passi neeessari all' uopo di mantenere i
diritti scatenti a favore deI Pio Istituto dalla eostituzione e
daHa legge sulla liberta d'insegnamento ed il gravame s'indi-
rizza
per l'appunto contro tali ordinanze le quali involgono -
a mente dei reclamanti -una violazione di cotesti diritti.
Se, nel prendere l'anzidetta risoluzione deI 1° agosto, l'E-
eonomato dei Pio Istituto fosse 0 non fosse regolarmente eo-
stituito, non
e tal' quistione la cui definizione incomba a
questa Corte,
eonciossiacbe non abbia veruno riferimento a
qualsiasi appunto per titolo di violata costituzione. Stanno le
asserzioni
deI governo per ciö ehe risguarda la seadenza deI
periodo di nomina
di aleuni membri, e in questo caso e a Iui
ehe sarehbe spettato di provvedere, con le opportune misure,
72 A. StaatsrechtI. EntscheIdg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
acciocche venisse dalo mano in tempo debiLo alle occorrenti
nomine
di supplemento. Ora, il Consiglio di Stato ha non soli
tralasciato di ciD fare, ma non ha neppure formolato, prima
che il ricorso sia stato insinuato, eccezione di sorta alcuna
contro la eomposizione
deU' Economato; ben piu, esso ha
persino eccitato quella medesima amministrazione a prendere
delle risoluzioni. Voler quindi contrastare
a legaJita deHa sur-
riferita decisione dell'Economato
per le ragioni teste indicate
e tentare cosa deI fuUo inammissibile.
9l
o
Parimente infondata e l'eccezione d'incOinpetenza. Dal
memento che il riclamo si asserisce esplieitamente diretto
contro
la violazione di un diritto costituzionale, il Tribunale
federale
e -com' ebbe gia esso medesimo a diehiarare piu
volte -per gli art. 113 della Costituzione federale e 59 della
Iegge organico-giudiziaria federale irrefragabilmenle autori
zato e tenuto anzi ad esaminare se la violazione sussista real-
mente;
ne pUD la sua eompetenza ragionevolmente eontestarsi
eol dire, ehe non siavi nel caso particolare nessun titolo a
lamentarsi per viola ta eostituzione. Siffatta asserzione non
e
invero rivolta contra la competenza deI Tribunale federale,
ma bensl contro la materiale fondatezza
deI rieorso; ond' e
ehe riesce manifestamente necessario di enlrare aHa disamina
deI ricorso medesimo.
3° La terza ed ultima obbiezion' d' ordine deHa parte eon-
venuta procede dal fatto ehe l'attuale maggioranza dei
mem-
bri eostituenti l'Economato deI Pio Istituto avrebbe dichiarati
in legale seduta -di aceettare i querelati decreti governativi
e revocare
il rieorso insinuato -nella 101'0 qualita di uffieio
permanente.
) Appoggiandosi a eodesta circostanza, il Consi-
glio di Stato argomenta: avere per essa il rieorso trovato la
sua definizione e non spettare alJa minoranza
deU' Economato
Ja facolta di riassumere il ricorso medesimo in persona pro-
pria, conciossiache Ia guarentia eostituzionale deI libero inse-
gnamento eoncerna
i Pio Istituto, 0 rispettivamente la sua
amministrazione,
non i singoli membri di questa.
L'argomentazione non regge.
Vero
e che neHa seduta deI 4 novembre i signori Rinaldi,
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 9.
G. De Grussa, Barera, Cusi ed Uberti, formavano -a sensi
di fondiaria e regolamento
-la maggioranza legale dell'Eco-
nomato; ehe avevano veste
per votare, come infatti votarono,
il reeesso dall' avanzato gravame e di conseguenza che l' Eco-
nomato, come tale, era ed
e validamente da ritenersi estraneo
aHa contestazione. A nulla approdano, sotto questo riguardo,
le obbiezioni ehe mettono innanzi i signori
BoHa e Lite con-
sorti contro Ia Iegittimita delle surriportate deliberazioni della
maggioranza, inferendole dall' avervi cooperato anehe i si-
gnori Cusi ed
Uberti. Lasciato stare da una parte il riflesso
ehe il sig.
BoHa ha egli stesso e sempre invitato il sig. Cusi
aUe sedute dell' Economato, le obbiezioni medesime si appa-
lesano difatti per i gia esposti motivati (Rag.o N° 1) siecome
insostenibili; in quanta concerne poi partieolarmente il si-
gnor
Uberti, milita contr' esse, da un canto, la eonsidera-
zione ehe non si vede
il motivo per eui il signor De Grussa,
chiamato simultaneamente all'
Uberti alle funzioni di benefi-
eiato, non avesse facolta
di rinuneiare in favore deI primo aHa
prerogativa di sedere in Eeonomato, e d' altro canto quella
ehe
il governo era perfettamente in diritto di esigere ehe non
si escludesse arbitrariamente dalle sedute un membro dell'E-
eonomato;
la qual' eosa erasi precisamente verifieata, in eon-
fronto dell'
Uberti, nella seduta dei 17 ottobre (leU. S dei
faUi).
Ma, oltreche amendue i decreti in querela, queHo (17 lu-
glio) deI Dipartimento di pubblica educazione, eome quello
(9l1 agosto) deI Consiglio di Slato, non colpiscono soltanto
l'amministrazione
deI Pio Istituto quale corpo, sibbene anche
le persone de' suoi singoli
membri, -perocche mentre il
primo infligge all' Economato (sotto questa denominazione
voglionsi naluralmente intendere le persone componenti il
corpo slesso)
una muIta di fr. 30 per l' inadempimento di aI,;,
cuni prescritti deI regoIamenLo, il secondo eommina diretta-
mente a ciascun membro di esso Eeonomato alt ra multa di
fr.
100, -e vero altresl ehe il diritto della minoranza del-
l'amministrazione
ad invoeare l'intervento deI Tribunale fede-
rale non
Jlud assolutamente essere fatto segno a qualsiasi
74 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
dubbio, stanteche la faeolta, anzi l'obbligo, di vegliarealla
salvaguardia delle prerogative eostituzionali di una fondazione,
appartenga non solo all'
aunorit incaricnt dell' amministra
zione, nel suo tutto, ma eZlandlO ad ogm smgolo membro dl
essa. Ciascun singolo membro devesi quindi avere in conto
di autorizzato a fare appello alle autorita federali contro tutte
uelle misure delle superiorita cantonali, che involgessero per
avventura un intacco nei diritti costituzionali della fondazione,
e eiö affine di conservare all' amministrazione la liberta delle
sue deliberazioni, senza riguardo a11' uso che la maggioranza
sara
presumibilmente per fare di questa liberta.
4° Nel merito, per converso, le domande dei rieorrenti si
addimostrano inattendibili.
L'unieo argomento ehe
10ro serva di base e giustificazione
si
e quello della pretesa violazione della guarentia costituzio-
Dale deI libero insegnamento privato.
Il Pio Istituto scolastieo di Olivone e per fermo uno Stabil i-
mento privato, vuoi
perche non fonda la sua esistenza s.ulle
prescrizioni deI diritto pubblieo ticinese, vuoi perche non e
intrattenuto a spese dello Stato ; esso deve difatti la sua vita
alle spontanee disposizioni di alcuni privati e
si sostiene con
mezzi propri.
Comll scuola privata poi, puö certamente e eon
pieno diritto aspirare a tutte quelle
libertä. ehe la eostituzione
e
Ie leggi consentono agli Istituti d' egua '. natura. Ma. qunsta
scuola privata e ad un tempo una (ondazwne ed anzl, gmc-
ehe,
per volere espresso di eoloro che Ia ehiamarono in vita,
eUa deve servire a pubbliei fini, una fondazione pubblica.
AI governo spettano dunque, anche in confronto deI Pio Isti-
tuto, tutli quei diritti ehe gli conferiscono tauto gli statuti di
fondazione
ed il reg'olamento (deI 1861), ehe ne disciplina la
pratica applicazione, quanta le leggi di ordine generale ehe
risguardano le pubbliche fondazioni, alle
9uali. ultim.e non
hanno evidentemente voluto apporlare
modIficazlOne dl sorta
alcuna, ehe possa dirsi essenziale,
ne il disposto costitnzionale
De Ia legge sulla liberta d'insegnamento.
Or bene, i querelati decreti deI Dipartimento edel Consi-
glio di Stato si appoggiano per l'appunto ai preseritti della
Eingnffe in garantirte Rechte. N° 9.
fondiaria edel regolamento. Col pretendere, come fanno i
rieorrenti, ehe i prescritti medesimi fossero una eonseguenza
necessaria della precedente legislazione scolastica e dovessero
quindi con quest' essa cadere,
ad altro non si conclude al pos-
tutto se non ad una vera
: petizione di prineipio. ) Lasciata
stare da un canto la cireostanza ehe l'atto di fondazione
e di
data anteriore a quella della
piit remota fra le Ieggi scolasti-
che
da essi ricorrenti invocate, una simile affermazione manca
invero di ogni prova, che la sorregga e viene pure
ad infran-
gersi contro
il fatto ehe la fond iaria , eome il regolamento,
sono tuttora, formalmente almeno, in pieno vigore.
Cosi stando le eose e poicbe le autorila tieinesi hanno espres-
samente derivato la faeolta di emanare le
mi sure contro eui
si rieorre non
gia daHe Ieggi scolastiche 0 respettivamente
dane attribuzioni di
supremo controllo e vigilanza, ehe Ioro
sono devolute in eonfronto
degH stabilimenti destinati aHa
pubblica istruzione, ma bensi dai particolari prescritti CODse-
gnati negli atti di fondazione e relativi regolamenti e dalla
tutela ehe eompete in genere allo
Stato per la fedele osser-
vanza dei Legati Pii, torna manifesto non essere punto la
liberta d' insegnamento
l' oggetto controverso deIla faUispecie
e trattarsi invece
ed unicamente deIl'altra quistione, a vedere,
se le autorita tieinesi siansi per avventura permesso nei
di-
ritti d'una fondazione pubbliea un intaeeo costituente ofiesa
aHa costituzione. Questo non fu perd dai rieorrenti nell'attuale
eontestazione tampoeo asserito e
la Corte non vede quindi
nessun motivo ehe
l' autorizzi 0 costringa ad esaminare Ia
quistione medesima.
Conseguentemente,
Il Tribunale federale
pronuneia:
Il ricorso dei signori eesare BoHa e lite-consol'ti contro i
decreti 17 luglio
1880 deI Dipartimento di pubbliea educa-
zione e
21 agosto delto deI Consiglio di Stato deI cantone
Ticino, risguardanti
il Pio Istituto scolastico in Olivone, e
rejetto perehe privo di fondamento.