Public-law appeal declared inadmissible for missing cost advance

1P.497/2000Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung02.10.2000Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Domenico Biasca filed a public-law appeal against a decision of the second-instance land reallotment commission of Lodrino. The Federal Tribunal had ordered him to provide a CHF 4,000 cost advance under Art. 150 OG, warning that failure to pay would render the appeal inadmissible. He did not pay within the deadline. The Court therefore declared the appeal inadmissible, charged the appellant with CHF 1,000 in court fees, and denied party compensation to the respondents because they did not file a response or had waived it.

Omnilex-Regeste

Art. 150 cpv. 1 e 4 OG; mancato versamento dell’anticipo spese quale motivo di irricevibilità del ricorso. Se il presidente ordina la prestazione di garanzie per le spese presumibili del processo e il ricorrente non versa l’anticipo entro il termine impartito, il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame nel merito. Le spese inutili sono poste a carico di chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 OG); nessuna indennità per ripetibili è dovuta quando le controparti non presentano risposta, vi rinunciano o la ritirano (art. 159 OG).

Gesamter Gesetzestext

[AZA 3]

1P.497/2000

I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO


2 ottobre 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger,
presidente della Corte, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Gadoni.

_______
Visto il ricorso di diritto pubblico del 18 agosto 2000 presentato da Domenico B i a s c a, Lodrino, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, Bellinzona, contro la decisione emessa il 21 giugno 2000 dalla Commissione di ricorso di II. istanza in materia di raggruppamento di terreni nel Comune di Lodrino, nella causa che oppone il ricorrente a Adriano eAlessandro B i g n a s c a, Lodrino, patrocinati dall'avv. Franco Janner, Bellinzona, Lorenza Bigna- s c a, Lodrino, patrocinata dall'avv. Flavia Verzasconi, Lugano, Waldo Barelli, Lodrino, e al Patriziato di Lodrino, rappresentato dall'amministrazione patriziale e patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, Bellinzona, in materia di ricomposizione particellare;
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che contro una decisione del 21 giugno 2000 della Commissione di ricorso di II. istanza in materia di raggruppamento di terreni nel Comune di Lodrino, comunicata il 21 luglio successivo, Domenico Biasca ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico;
che, secondo l'art. 150 OG, chiunque adisce il Tribunale federale deve, su ordine del presidente, fornire le garanzie per le spese presunte del processo (cpv. 1), e che, se queste garanzie non sono fornite nel termine assegnato, la proposta della parte è dichiarata inammissibile (cpv. 4);
che con decreto del 23 agosto 2000 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato il ricorrente ad anticipare, entro il 6 settembre 2000, l'importo di fr.
4000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
che il ricorrente non ha provveduto al versamento dell'anticipo richiesto;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non può essere esaminato nel merito (art. 150 cpv. 4 OG);
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 OG);
che il ricorrente non dovrà rifondere alle controparti un' indennità per ripetibili, visto che esse non hanno presentato una risposta, o hanno comunicato di rinunciarvi o l'hanno ritirata (art. 159 OG);
visto l'art. 36a OG;

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia :

  1. Il ricorso è inammissibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e alla Commissione di ricorso di II. istanza in materia di raggruppamento di terreni nel Comune di Lodrino.
    Losanna, 2 ottobre 2000 MDE

In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, Il Cancelliere

Schlagwörter

inadmissibilitycost advancepublic-law appealcourt costsparty compensationprocedural default

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public-law appeal had to be admitted despite non-payment of the ordered cost advance

Extrahierter Entscheid

No. Because the appellant did not pay the required advance within the deadline, the appeal had to be declared inadmissible and could not be examined on the merits.

Extrahierte Begründung

Under Art. 150 OG, the president may require security for presumed costs; if the amount is not paid within the time limit, the submission is inadmissible.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs after inadmissibility

Extrahierter Entscheid

The judicial fee was charged to the appellant because he caused the unnecessary costs.

Extrahierte Begründung

Art. 156 para. 6 OG provides that unnecessary costs are borne by the party causing them.

Kernrechtsfrage

Entitlement to party compensation for the respondents

Extrahierter Entscheid

No party compensation was awarded to the respondents because they did not file a response, or waived it, or withdrew it.

Extrahierte Begründung

Under Art. 159 OG, no reimbursement of party costs was due in the circumstances stated by the court.

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