Appeal declared inadmissible for non-payment of advance costs

9C_200/2012Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung14.06.2012Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

M.________, represented by Attorney Costantino Delogu, appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino insurance court judgment. After the court granted an additional deadline to pay the advance on costs, the appellant still failed to pay it. The Federal Supreme Court, applying the simplified procedure, declared the appeal inadmissible and ordered that no judicial costs be charged.

Omnilex-Regeste

Art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, art. 62 cpv. 3 LTF; mancato versamento dell'anticipo spese entro il termine suppletorio. Se l'anticipo richiesto non è versato nel termine fissato o prorogato, il rimedio è dichiarato inammissibile in procedura semplificata. La dichiarazione di irricevibilità consegue automaticamente all'inosservanza dell'invito al pagamento, senza esame nel merito. In applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, le spese giudiziarie possono essere poste a carico di nessuno e non vengono prelevate.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_200/2012

Sentenza del 14 giugno 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
M.________, patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 gennaio 2012.

Visto:
il ricorso del 2 marzo 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 30 gennaio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 24 maggio 2012 con il quale questa Corte ha assegnato a M.________ un termine suppletorio, scadente il 4 giugno 2012, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:
che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 giugno 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Borella

Il Cancelliere: Grisanti

Schlagwörter

advance costsinadmissibilitysimplified proceduresocial insurancecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal must be declared inadmissible because the advance on costs was not paid within the supplementary deadline.

Extrahierter Entscheid

Yes. The appeal had to be declared inadmissible.

Extrahierte Begründung

The appellant did not pay the required advance within the extended time limit; under the simplified procedure, the appeal is therefore inadmissible pursuant to Art. 62(3) LTF, as referred to by Art. 108(1)(a) and (2) LTF.

Kernrechtsfrage

Whether judicial costs should be charged for this decision.

Extrahierter Entscheid

No judicial costs were levied.

Extrahierte Begründung

Applying Art. 66(1), second sentence, LTF, the court waived court costs.

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