Decisione del 4 dicembre 2013
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Davide Francesconi
Parti
-
A.,
-
B. SA,
entrambi rappresentati dall'avv. Cesare Lepori,
Reclamanti
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2012.10/BV.2012.12/BV.2013.6+BP.2013.39
Fatti:
A. In data 20 febbraio 2012, L'Amministrazione federale delle contribuzioni (di
seguito: AFC), Divisione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI) ha
avviato un inchiesta fiscale nei confronti di C. e A., per aver commesso
personalmente delle gravi sottrazioni d'imposta (art. 175 e segg. della legge
federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), avere partecipato ai
reati fiscali commessi dalle società; D. SA, E. SA, F. SA, G. SA, H. SA, I. SA
e J. SA (art. 177 LIFD) nonché avere commesso il reato di frode fiscale
(art. 186 LIFD), facendo uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi.
Nell'ambito della suddetta inchiesta, in data 7/8 marzo 2012, l'AFC ha
emesso diverse decisioni di sequestro, concernenti, da un lato, immobili di
proprietà (o comproprietà) di A. - sottoforma di blocco a registro fondiario - e
meglio (v. act. 2.2 inc. BV.2012.10):
"Comune di Fondo PPP Proprietario
Chiasso 1 C. (1/2) e A. (1/2)
Gambarogno 2 A.
Gambarogno 3 A.
Gambarogno 4 A.
[...] "
Inoltre, l'AFC ha emanato diverse decisioni di sequestro concernenti valori
patrimoniali depositati presso, tra le altre, banca K. e banca L. intestati ai
reclamanti, in particolare la relazione n. 5 (intestata a A.) e il conto n. 6
(intestato a B. SA) (v. act. 2.2 inc. BV.2012.12).
Nell'ambito della medesima inchiesta, con decisione del 4 aprile 2013 l'AFC
ha posto sotto sequestro un ulteriore immobile, e meglio la part. no. 7 RFD di
Magadino (di proprietà per un 1/3 del reclamante A.) (v. act. 1.1 inc.
BV.2013.6).
La DAPI procede inoltre nei confronti di A. anche per infrazione alla legge
federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), con la conseguenza che i
sequestri immobiliari che hanno colpito le proprietà di A. si possono così
riassumere (v. act. 29 inc. BV.2012.10):
immobili sequestrati per infrazione alla LIFD:
- part. no. 7 RFD di Gambarogno (sez. Magadino);
- part. no. 2 RFD di Gambarogno (sez. Magadino);
- part. no. 4 RFD di Gambarogno (sez. Magadino).
immobili sequestrati per infrazioni alla LIP:
- part. no. 8 RFD di Claro;
- part. no. 9 RFD di Claro;
- part. no. 1 RFD di Chiasso.
B. Con due distinti reclami, entrambi del 12 marzo 2012, pervenuti all'AFC il
giorno successivo, A. e B. SA sono insorti contro le predette decisioni dinanzi
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone
l'annullamento. I reclamanti censurano, in sostanza, la carente motivazione
delle decisioni di sequestro, nonché la mancanza di proporzionalità delle
stesse. B. SA rileva inoltre che la decisione di sequestro che la concerne
sarebbe lesiva del diritto federale poiché riguarderebbe valori patrimoniali
estranei al contribuente indagato (v. act. 1 inc. BV.2012.10 e act. 1 inc.
BV.2012.12). In data 16 marzo 2012, la reclamante B. SA ha comunicato di
estendere la propria impugnativa anche alla "richiesta di informazioni scritte
ai sensi dell'art. 40 DPA" indirizzata dall'AFC alla banca K. (v. act. 4.5 inc.
BV.2012.12).
Con reclamo dell'11 aprile 2013 A. ha impugnato anche la decisione di
sequestro del 4 aprile 2013, rilevando la mancata proporzionalità del
provvedimento emanato dall'AFC e la violazione del suo diritto di essere
sentito, poiché privo di qualunque indicazione circa i sospetti di infrazioni
fiscali a suo carico (v. act. 1 inc. BV.2013.6). A. ha inoltre chiesto di essere
ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, ritenuto il suo attuale stato di
sostanziale indigenza causato dai sequestri in parola (v. act. 1 inc.
BP.2013.39).
C. In data 16 e 22 marzo 2012 il Direttore dell'AFC ha trasmesso alla Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale i reclami con le proprie
osservazioni. Egli postula, in sostanza, la reiezioni dei gravami in misura della
loro ammissibilità (v. act. 2 inc. BV.2012.10). Per quanto riguarda nello
specifico il reclamo del 16 marzo 2012 inoltrato da B. SA, l'AFC postula
l'irricevibilità argomentando la mancanza di legittimazione attiva della
reclamante (v. act. 2 e 4 inc. BV.2012.12).
In data 16 aprile 2013, il Direttore dell'AFC ha trasmesso alla scrivente Corte
anche il reclamo dell'11 aprile 2013 e, rilevando la sostanziale identicità delle
procedure, ha proposto la congiunzione delle cause (v. act. 2 inc. BV.2013.6).
D. Con unico memoriale di replica del 26 aprile 2012, i reclamanti si sono
riconfermati nelle proprie conclusioni ricorsuali, osservando, in buona
sostanza, che l'AFC non avrebbe addotto sufficienti indizi di reati in ordine
alle infrazioni fiscali contestate agli imputati, né tantomeno in merito alla
qualità di azionista di A. nelle società succedutesi nella gestione dell'esercizio
pubblico. I sequestri, che hanno colpito sia beni immobili che conti bancari,
sarebbero inoltre sproporzionati per rapporto al presunto illecito profitto
conseguito (v. act. 12 inc. BV.2012.10 e act. 9 inc. BV.2012.12).
E. Con due distinte dupliche, entrambe del 14 maggio 2012, l'AFC si è
riconfermata nelle proprie precedenti osservazioni, rilevando, sulla scorta di
ulteriori elementi, la fondatezza e la proporzionalità dei provvedimenti di
sequestro litigiosi (v. act. 16 inc. BV.2012.10 e act. 13 inc. BV.2012.12).
F. In data 23 luglio 2012, il reclamante A., d'intesa con l'autorità inquirente, ha
richiesto la sospensione della procedura dinanzi alla Corte dei reclami penale
del Tribunale penale federale, ritenuta l'esistenza di una trattativa con l'AFC
volta alla definizione stragiudiziale della vertenza (v. act. 18 inc. BV.2012.10).
G. Con decreto del 24 luglio 2012, il Presidente della Corte dei reclami penali ha
accolto la suddetta richiesta di sospensione, invitando le parti ad informare la
Corte in merito al prosieguo delle trattative entro un termine inizialmente
fissato al 30 settembre 2012 (v. act. 19 inc. BV.2012.10). Successivamente,
sempre su istanza delle parti, tale termine è stato prorogato - mantenendo
sospesa la procedura - al 31 dicembre 2012 (v. act. 21 inc. BV.2012.12).
Prendendo posizione entro quest'ultimo termine, l'AFC, in data 20 dicembre
2012, si è opposta ad una nuova proroga dello stesso - nonostante una
richiesta in tal senso del reclamante - rilevando l'impossibilità di condurre a
buon fine la trattativa tra le parti, ciò che formalmente ha comportato la
riattivazione della procedura (v. act. 24 inc. BV.2012.10). Ciononostante, e
precisato che la sospensione della procedura ha, benché non formalmente,
coinvolto anche la procedura di cui all'inc. BV.2012.12 ritenuta la forte
interdipendenza esistente, le cause sono state ulteriormente sospese de
facto sino al 15 giugno 2013, ritenuta un'analoga trattativa esistente tra le
parti nei paralleli procedimenti interessanti il coimputato C. (inc. BV.2012.3-8
e BV.2012.9).
H. Nel contempo, in data 8 marzo 2013, l'AFC ha inoltrato alla scrivente Corte
(con copia al reclamante) un aggiornamento del valore complessivo dei beni
sotto sequestro per rapporto al presunto profitto illecito risultante dalle
imposte sottratte, concludendo che il principio della proporzionalità sarebbe
rispettato (v. act. 29 inc. BV.2012.10). Invitati a determinarsi in proposito, i
reclamanti, in data 8 aprile 2013, hanno inoltrato le loro osservazioni,
mediante le quali essi contestano nuovamente le tesi sostenute dall'AFC
(v. act. 32 inc. BV.2012.10). L'AFC ha nuovamente replicato, producendo
ulteriori documenti, in data 2 maggio 2013 (v. act. 34 inc. BV.2012.10).
I. Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del
necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni
e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con
l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP;
RS 173.71] e l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010
sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento
sull’organizzazione del TPF, ROTPF; RS 173.713.161]). Il diritto di reclamo
spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il
reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le
conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in
cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto
notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata
non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo
deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se
non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle
conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno
feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).
1.2 Nel caso di specie, le decisioni impugnate emanano da un funzionario
subordinato all'AFC e sono giunte a conoscenza dei destinatari in data
9 marzo 2012. Pertanto, presentato correttamente al Direttore dell'AFC
(art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 28
cpv. 3 DPA, il reclamo è tempestivo. Pure rispettato è il termine di reclamo
per quanto riguarda la decisione del 4 aprile 2013 (inc. BV.2013.6).
1.3 I reclamanti, nelle loro rispettive vesti di titolari dei conti corrente oggetto
delle impugnate decisioni di sequestro e - per quanto riguarda nello specifico
A. - di proprietario (o comproprietario) dei beni immobili posti sotto
sequestro, hanno senza dubbio un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modifica delle stesse. La loro legittimazione ad agire
è dunque pacificamente data (art. 28 cpv. 1 DPA).
1.4 I reclamanti impugnano, con gravami distinti ma invocando argomenti
sostanzialmente analoghi, decisioni di sequestro rese nell'ambito del
medesimo procedimento condotto dall'AFC. Per motivi di economia
processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause
BV.2012.10, BV.2012.12 e BV.2013.6 e di pronunciarsi con un unico
giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale
6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A.60-62/2000 del
22 giugno 2000, consid. 1a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed.,
Zurigo 2013, n. 260).
2.
2.1 I reclamanti sollevano in primo luogo la violazione del loro diritto di essere
sentiti, nella misura in cui l'autorità inquirente non avrebbe circostanziato la
fattispecie in modo sufficientemente preciso, né presentato particolari indizi
in ordine ai sospetti di realizzazione di un'infrazione grave alla LIFD o alla
LIP.
2.2 Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza
ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione
motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno
brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che
nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto
della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione
presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo
stesso (DTF 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid.
1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi
con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli
rilevanti per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del
16 luglio 2002, consid. 3.1; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati). Il
diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione
comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito.
Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del
diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la
persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di
ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II
530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del
Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).
2.3 Nell'evenienza concreta, le avversate decisioni di sequestro soddisfano le
esigenze di motivazione sopraesposte. Le decisioni impugnate contengono
infatti - seppur in maniera sintetica stante la natura incidentale e
provvisionale delle stesse - un esposto del contesto fattuale all'interno del
quale si inscrive l'indagine condotta dalla DAPI e i motivi che hanno portato
all'emanazione dei suddetti provvedimenti.
Inoltre, il lungo articolarsi della presente procedura - durante la quale le parti
hanno avuto ampia possibilità di esprimersi - e avuto particolare riguardo alle
dettagliate esposizioni dei fatti ad opera dell'AFC, nonché della ricostruzione
del presunto modus operandi di commissione delle infrazioni fiscali, v'è da
concludere che la fattispecie è stata circoscritta in modo adeguato anche per
ciò che attiene ai sospetti di reato gravanti sugli indagati e giustificanti i
provvedimenti in parola.
Da quanto esposto dall'autorità inquirente, emerge infatti che A., per il
tramite di società a lui riconducibili, avrebbe gestito un esercizio pubblico
adibito a postribolo, omettendo di contabilizzare la totalità degli incassi
realizzati e di conseguenza di dichiarare al fisco la totalità del reddito
conseguito mediante tale attività. Sulla scorta delle indagini condotte, la
DAPI ha proceduto ad una dettagliata ricostruzione degli importi sottratti,
sulla base di dati e documenti raccolti durante l'inchiesta (cfr. act. 29 e
act. 34 inc. BV.2012.10).
Ne segue che, in siffatte circostanze, i reclamanti sono stati correttamente
posti nella condizione di comprendere la portata delle decisioni, nonché del
contesto generale nel quale esse si iscrivono, e di impugnarle con piena
cognizione - come peraltro effettivamente avvenuto - dinanzi alla scrivente
Corte. Cosi facendo, e disponendo questa autorità di un pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57), un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito sarebbe stata comunque sanata dalla presente
procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale
1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3; TPF 2008
172 consid. 2.3). L'asserita violazione del diritto di essere sentiti dei
reclamanti deve dunque essere respinta.
3.
3.1 I reclamanti contestano l'esistenza di indizi a sostegno di gravi infrazioni alla
LIFD e alla LIP asserendo che l'autorità inquirente non avrebbe
sufficientemente dimostrato la connessione tra il sequestro dei beni mobili e
immobili di proprietà di A. e i reati ipotizzati. Essi censurano inoltre una
violazione del principio della proporzionalità, poiché il valore complessivo
degli immobili posti sotto sequestro - sommato agli averi bancari bloccati -
sarebbe di gran lunga superiore, e pertanto del tutto fuori misura, rispetto al
presunto ammontare dell'imposta sottratta.
3.2 Il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale
che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere
importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che
saranno presumibilmente confiscati. In una sentenza del 26 settembre 2005
l’Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d’imposta illegali
possono essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale
1S.5/2005 del 26 settembre 2005). Il sequestro è giustificato in presenza di
sufficienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono
serviti a commettere l’infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi
serviranno a garantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e
b DPA in relazione con l’art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA; DTF 124
IV 313, consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale
1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 e 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005,
consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio
2006, consid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non ci si dovrà
mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti
sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile
(sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007,
consid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19 dell’11
ottobre 2004, consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed.,
Basilea 2005, pag. 340 n.. 1); la misura ordinata deve inoltre essere
rispettosa del principio della proporzionalità (sentenze del Tribunale penale
federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e BV.2005.13 del
28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice misura procedurale
provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca.
Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e
di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del
Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii).
Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste una possibilità di confisca,
l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (sentenza del
Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2). I valori
patrimoniali che sottostanno a confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i
vantaggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a
norma dell’art. 71 cpv. 1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più
reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente.
In caso di sottrazione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel
controvalore dell’imposta sottratta (DTF 126 I 97, consid. 3c e 3d; 120 IV
365; sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009,
consid. 2.1 e rinvii).
3.3 Giusta l'art. 175 cpv. 1 LIFD (titolo: "sottrazione di imposta"), il contribuente
che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia
indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia
incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte,
intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura
insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una
restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con la
multa. Commette invece una frode fiscale ai sensi dell'art. 186 LIFD colui
che, per commettere una sottrazione d'imposta a' sensi degli articoli 175-
177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o
contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o
certificati di salario e altre attestazioni di terzi. Questi è punito con la
detenzione o con la multa sino a 30'000 franchi (art. 186 cpv. 1 LIFD). Ai
sensi dell'art. 190 cpv. 2 LIFD, sono considerate gravi infrazioni fiscali in
particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175
e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187).
Gli elementi costitutivi della sottrazione d'imposta giusta l'art. 175 LIFD,
comunemente ammessa come infrazione di natura penale, sono il
comportamento illecito del contribuente, la perdita finanziaria per la
collettività e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e
il risultato. Per le persone esercitanti un'attività commerciale, o per le
persone giuridiche, il caso tipico di sottrazione di imposta consiste nella
tenuta irregolare della contabilità, con omissione di redditi imponibili (PIETRO
SANSONETTI, in Yersin – Noel (ed.), Commentaire romand de la loi sur l'impôt
fédéral direct, Basilea 2008, n. 3, n. 7 e n. 18 ad art. 175 LIFD, pagg. 1495 e
1497). La frode fiscale ai sensi dell'art. 186 LIFD costituisce un delitto
qualificato di sottrazione, e come tale, passibile di pene più gravi che la
sottrazione d'imposta (fino alla detenzione). Questa infrazione presuppone, a
differenza della sottrazione di imposta, un comportamento intenzionale a
livello soggettivo (SANSONETTI, op. cit., n. 4, 37-38 ad art. 186 LIFD, pagg.
1549 e 1555).
Con particolare riferimento alle presunte infrazioni alla LIP, risulterebbe
quindi che il reclamante, nella sua veste di azionista delle società gerenti
l'esercizio pubblico in parola - sulla scorta della dettagliata ricostruzione
effettuata dalla DAPI in merito alle presunte ed effettive cifre d'affari
realizzate dalle diverse società succedutesi nella gestione del bar e
dell'affittacamere, (v. act. 29 inc. BV.2012.10) - abbia incassato dalle stesse
prestazioni valutabili in denaro (a contanti) e quindi soggette all'imposta
preventiva ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 4 cpv. 1 lett. a, 10
cpv. 1 e 13 cpv. 1 lett. a LIP.
3.4 L'inchiesta condotta dalla DAPI ha fatto emergere un complesso susseguirsi
di società riconducibili a A. (e al suo "socio" C., oggetto di un parallelo
procedimento penale-amministrativo) che si sarebbero avvicendate nella
gestione del bar/postribolo "BB." di Z., omettendo però di contabilizzare - e
quindi di dichiarare al fisco - l'integralità degli incassi effettuati, e questo sia
per quel che riguarda l'attività del bar propriamente detto, sia per
l'affittacamere. L'inchiesta ha sinora permesso, grazie al ritrovamento in
locali appartenenti al reclamante di parte dei certificati azionari relativi alle
numerose società succedutesi nella gestione dell'esercizio pubblico di cui è
questione, di ricondurre allo stesso A. (o a C.) la proprietà delle stesse, con
conseguente responsabilità nella presunta attività illecita posta in essere
(v. act. 16.4 e relativo allegato). In particolare, come si evince dalla "ricevuta"
(v. act. 16.4), A. ha attestato di ricevere 22 azioni (al portatore) della società
E. SA e 50 azioni della M. SA (le altre 50 azioni di quest'ultima società
appartenevano invece a C.). Parimenti, anche da diversi verbali di
interrogatorio, emerge la qualità di azionista del reclamante A., unitamente al
"socio" C., indicati come coloro i quali amministravano le società gerenti
(v. interrogatorio del 27 giugno 2013 di N., act. 36.4 dell'inc. BV.2012.3-8).
Sui comportamenti sospetti degli indagati nella gestione degli esercizi
pubblici in questione, O., responsabile della gestione del BB. a partire
dall'anno 2002 e sentito in qualità di persona informata sui fatti, ha dichiarato
nel suo verbale di interrogatorio dell'8 marzo 2012:
"[...]
Gli incassi venivano portati in ufficio del signor N. e li consegnava ai signori N., A.
e C. [...]
Domanda: Lei è sorpreso del nostro arrivo, rispettivamente aveva dei dubbi
d'irregolarità in una delle società?
Risposta: Avevo dei dubbi, non sono sorpreso, proprio per questo motivo ho
tenuto i documenti. E anche il fatto che loro (preciso A. e C.) mi chiedevano
continuamente di distruggere i documenti. Loro (preciso A. e C., presumo sono i
due azionisti principali delle società (di tutte le società), ma non ho le prove sono
sempre stati al corrente che io ero in possesso dei documenti [...]
Domanda: Da chi riceveva gli ordini per la gestione della società"
Risposta: A. e C. [...]
[...] Per gli incassi delle camere li facevo io, mettevo nella busta e consegnavo in
ufficio (che era in via Y.) a N., A. e C."
Da alcuni passaggi contenuti nei diversi verbali di interrogatorio
emergerebbe il ruolo di primo piano rivestito da A. nell'ambito delle società
che hanno gestito l'esercizio pubblico adibito a postribolo.
In particolare:
"[...]
"Domanda: Quando lei è divenuto amministratore unico della società F. SA. Chi le
ha offerto questa carica?
Risposta: Il Signor A., N. e P. che era la persona che aveva costituito la società"
[...]
"Mi ricordo che portavo le buste contenenti i soldi a A. nell'ufficio di O.
[...]
"Io ogni giorno consegnavo l'incasso a N. o A. [...]"
(verbale di interrogatorio di O. del 21 febbraio 2013, quale persona informata
sui fatti, act. 34.1 inc. BV.2012.10).
Già da queste dichiarazioni traspare in modo abbastanza evidente il
meccanismo utilizzato dagli indagati per diminuire illegalmente il loro carico
fiscale: sia nella gestione del bar che in quella dell'affittacamere, veniva
contabilizzata solo una parte della cifra d'affari conseguita, e per questo
scopo ci si avvaleva sia di fatture pagate in nero, con contante prelevato
direttamente dalla cassa del bar - contribuendo con ciò a dissimulare almeno
una parte dell'incasso di quest'ultimo - sia della manipolazione, se non
addirittura della distruzione fisica di documentazione contabile concernente
le società di gestione del postribolo. La relativa società di gestione veniva
utilizzata solo per qualche tempo, e poi svuotata di ogni attivo, e ne venivano
costituite regolarmente delle altre (da qui l'avvicendarsi, per certi versi
frenetico, delle numerose società di gestione menzionate nel già citato
documento act. 29). La differenza tra i redditi dichiarati e quelli effettivamente
conseguiti dagli esercizi pubblici in questione veniva poi versata ai relativi
azionisti (in primis, a C. e A.), anche se l'AFC non è stata finora in grado di
stabilire esattamente su quali conti bancari pervenivano le somme sottratte
al fisco.
Da quanto precedentemente esposto, risulta che vi sono sufficienti e
concordanti indizi per ritenere il qui reclamante A. - benché sempre
schermato da persone giuridiche all'uopo costituite – come il gestore di fatto
(insieme a C.) dell'esercizio pubblico in parola, e che in questa veste egli
possa essere tenuto responsabile dei reati contestatigli dalla DAPI, ossia la
sottrazione di imposta ai sensi dell'art. 175 LIFD (tramite pagamenti in nero e
relativa diminuzione di redditi imponibili al fisco) o la frode fiscale giusta
l'art. 186 LIFD, di cui la tenuta e la presentazione alle autorità fiscali di
contabilità inesatta, incompleta o falsificata è uno degli elementi costitutivi
(SANSONETTI, op. cit., n. 29 ad art. 186 LIFD, pag. 1553). Parimenti, da
quanto sopra illustrato risultano pure esservi sufficienti e concordanti indizi di
reato per l'infrazione di cui all'art. 61 LIP.
Per quanto attiene alle infrazioni testè indicate, avuto particolare riguardo
anche alle dettagliate ricostruzioni effettuate dall'autorità inquirente
(cfr. act. 28 e relativo allegato), devesi quindi ritenere adempiuto il
presupposto dell'esistenza di sufficienti indizi di reato, con la conseguenza
che l'emanazione di decisioni di sequestro è di per sé legittima.
3.5 Per quanto riguarda il sequestro del conto corrente intestato alla società
B. SA (amministrata dal reclamante A.) presso la banca K., occorre
preliminarmente rilevare quanto segue. Come emerge dagli atti, B. SA è
estranea alle società susseguitesi nella gestione del postribolo e la stessa
non è infatti indagata nell'ambito dell'inchiesta di cui è questione.
Ciononostante, l'AFC ha posto sotto sequestro il conto bancario intestato a
B. SA poiché, a suo dire, riconducibile a A. Le affermazioni dell'AFC in
merito alla riconducibilità del conto all'indagato A. appaiono però
sostanzialmente deboli e basate su meri legami di parentela, i quali, presi
singolarmente, non sono atti a fondare sufficienti sospetti in tal senso.
Stando alle dichiarazioni rese da Q., madre dell'indagato, risulta che la
stessa sia azionista unica della società, e che il denaro investito in detta
società sarebbe il risultato dei risparmi accumulati nel corso degli anni
(v. act. 32.1). A fronte di quanto precede, e in assenza di qualsiasi ulteriore
elemento a sostengo delle tesi dell'AFC, che permetta di dubitare di quanto
dichiarato in sede di interrogatorio da Q., v'è da concludere che il conto
corrente sotto sequestro appartiene ad una società terza, estranea
all'inchiesta e all'indagato, con la conseguenza che il sequestro della
relazione n. 6 intestata a B. SA presso la banca K. è infondato e come tale
deve essere revocato.
Resta ora da verificare se i restanti provvedimenti di sequestro ordinati
dall'AFC sono proporzionali per rapporto al presunto ammontare delle
infrazioni fiscali.
4.
4.1 I reclamanti rilevano che l'autorità inquirente avrebbe violato il principio della
proporzionalità, poiché il valore complessivo dei beni sotto sequestro
sarebbe di gran lunga superiore al presunto ammontare dell'imposta
sottratta.
4.2 Dagli atti si evince che la DAPI ha conferito mandato, ad inizio aprile 2012,
all'Ufficio cantonale di stima di peritare le varie proprietà immobiliari poste
sotto sequestro cautelare, e questo al fine di stabilire la proporzionalità della
misura coercitiva in rapporto alle somme presunte sottratte al fisco. A queste
ultime si contrappongono le perizie prodotte dal reclamante A., in particolare
per quel che riguarda la part. n. 1 RFD di Chiasso (v. act. 12.2 inc.
BV.2012.10), la part. n. 3 RFD Gambarogno (sez. Magadino) (v. act. 12.3
inc. BV.2012.10), la part. 4 RFD Gambarogno (sez. Magadino) (v. act. 12.4
inc. BV.2012.10), il fondo n. 7 RFD Gambarogno (sez. Magadino)
(v. act. 12.5 inc. BV.2012.10) e i fondi n. 8 e 9 RFD Claro (v. act. 12.6 inc.
BV.2012.10).
4.2.1 Sul suo sito internet (www.ti.ch/stime), l'Ufficio cantonale di stima include
espressamente le perizie immobiliari come una delle sue mansioni principali,
precisando che tale attività è rivolta essenzialmente ai servizi
dell'amministrazione (contribuzioni, azione sociale, tassazione fondi agricoli,
ecc.). L'Ufficio stima precisa che tali "perizie sono eseguite al valore
commerciale del momento della richiesta. Esse devono quindi essere più
dettagliate delle stime determinate con la revisione generale" (pagina
internet, "chi siamo/presentazione"). Nella prefazione di ogni perizia
(normalmente alla pagina 2) l'Ufficio stima ha elencato i criteri di valutazione
generali utilizzati per determinare il valore commerciale (venale) e attuale
dell'immobile in esame (v. act. 34.8 - 34.11 inc. BV.2012.10). Essi sono:
a) "l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto
con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e
commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o
zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private,
avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato sulla scorta dei contratti di locazione esistenti
in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per
oggetto paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di
costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi
e con gli incomodi di abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di
conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano regolatore, la posizione, le
dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia,
l'esposizione, lo sfruttamento, il grado di urbanizzazione, gli accessi, le
servitù, nonché quei fattori positivi e negativi che incidono sul valore
commerciale".
Il perito cantonale ha proceduto ad un sopralluogo per ogni immobile
peritato, esaminando attentamente la situazione del terreno e tenendo in
considerazione tutti i fattori che potevano influenzare, in modo positivo o
negativo, la valutazione dell'immobile (posizione, dimensione, stato attuale,
destinazione, vicinanze, ecc.). Per determinare il valore venale dell'immobile
- ossia, per definizione, il prezzo di vendita che si potrebbe ottenere
normalmente in una libera contrattazione di compravendita - il perito
cantonale ha poi applicato il metodo tradizionale, consistente nella
ponderazione tra il valore reale del fondo e il suo valore di reddito. A tale
proposito, egli ha precisato che la ponderazione del valore reale con il valore
a reddito cambia secondo il genere di costruzione, la caratteristica
dell'immobile, il volume, la richiesta di mercato, ecc.: in funzione della
situazione economica lo stesso può infatti basarsi sul solo valore reale o
viceversa sul solo valore di reddito.
Da queste considerazioni si evince come l'Ufficio cantonale di stima non ha
proceduto ad un semplice quanto generico adattamento temporale delle
stime ufficiali già determinate in occasione dell'ultima revisione generale,
fissata in maniera standard per tutti i comuni ticinesi al 1° gennaio 2005,
applicando i soli criteri di valutazione validi per le stime ufficiali, ossia quelli di
schematicità e prudenzialità previsti all'art. 20 della legge cantonale sulla
stima della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (RL cantonale,
10.2.9.1). Al contrario, pur non perdendo di vista i due criteri menzionati - e
logicamente scartando valori che potrebbero essere determinati da punte
speculative e contrattazioni basate su condizioni particolari - ha cercato di
determinare, con un più ampio esame di dettaglio, il valore venale di ogni
singolo fondo sotto sequestro, ponderando attentamente valore reale e
valore di reddito aggiornati al momento della richiesta da parte dell'AFC.
L'attendibilità e l'attualità delle perizie eseguite dall'Ufficio cantonale di stima,
già per questi motivi, non può essere messa in discussione da questa Corte.
4.2.2 Con riferimento ai fondi di proprietà del reclamante A. sotto sequestro e
oggetto del presente procedimento le risultanze peritali dell'Ufficio cantonale
di stima e degli esperti di parte - sempre riferite al valore venale degli
immobili - sono invece le seguenti:
a) part. n. 1 RFD Chiasso:
- Ufficio stima: fr. 1'420'000.--
- arch. R.: fr. 1'100'000.-- (v. perizia del 10 agosto 2006, act. 12.2 inc.
BV.2012.10).
b) part. n. 8 e 9 RFD Claro:
- Ufficio stima: complessivi fr. 1'820'000.-- (v. perizie del 18 giugno 2012,
act. 2.7/2-3 inc. BV.2013.7);
- arch. S.: complessivi fr. 1'550'000.-- (v. perizia del 20 aprile 2012,
act. 12.6 inc. BV.2012.10).
c) part. n. 7 RFD Gambarogno (sez. Magadino):
- Ufficio stima: 1'300'000.-- (v. perizia del 18 giugno 2012, act. 34.8 inc.
BV.2012.10);
- arch. S.: fr. 3'100'000.-- (v. perizia del 24 settembre 2010, act. 12.5 inc.
BV.2012.10);
- arch. T.: fr. 3'160'000.-- (v. perizia dell'11 ottobre 2013, act. 7.1 inc.
BV.2013.6).
c) part. n. 3 RFD Gambarogno (sez. Magadino):
- Ufficio stima: fr. 1'600'000.-- (v. perizia del 18 giugno 2012, act. 34.10 inc.
BV.2012.10);
- arch. R.: fr. 1'250'000.-- (v. perizia del 16 maggio 2008, act. 12.3 inc.
BV.2012.10).
d) part. n. 4 RFD Gambarogno (sez. Magadino):
- Ufficio stima: fr. 800'000 (v. perizia del 18 giugno 2012, act. 34.11 inc.
BV.2012.10);
- arch. AA.: fr. 1'068'150.-- (v. perizia del 10 novembre 2010, act. 12.4 inc.
BV.2012.10).
e) part. n. 2 RFD Gambarogno (sez. Magadino):
- Ufficio stima: fr. 70'000.-- (v. perizia del 18 giugno 2012, act. 34.9 inc.
BV.2012.10). Per questo fondo non è stata prodotta alcuna perizia di parte.
Sommate, la valutazione effettuata dall'Ufficio cantonale di stima relativa ai
fondi oggetto della presente decisione ammonta a complessivi fr. 7'010'000.-
mentre quella desumibile dalle perizie di parte (per la part. n. 7 utilizzando
quella dell'arch. T.) risulta di fr. 8'128'150.--, con una differenza nominale di
fr. 1'118'150.--.
Ora, va constatato che anche se tutte le perizie sono state elaborate
seguendo criteri piuttosto simili, appare evidente che l'Ufficio stima ha
applicato per le sue perizie dei parametri di calcolo più prudenti rispetto a
quelli dei vari periti di parte, sia per quel che riguarda il valore reale (valori al
metro cubo dei fabbricati e al metro quadrato dei terreni), sia per qual che
riguarda il calcolo del valore di reddito dei vari immobili (tasso di
capitalizzazione). Ora, ferma restando la serietà e la fondatezza delle perizie
di parte prodotte agli atti, la scrivente Corte reputa, tenuto conto degli
estremi di questo caso, più attendibili i parametri – prudenziali – utilizzati
dall'Ufficio stima, e questo per due sostanziali motivi:
-
l'effettiva realizzazione dei fondi sotto sequestro ed eventualmente
confiscati, data la natura coatta della procedura e la presumibile
realizzazione degli stessi tramite aggiudicazione in un asta pubblica,
difficilmente potrà se del caso essere fatta al loro valore effettivo di
mercato, ossia a quello perseguibile in una libera contrattazione di
compravendita tra privati (valore venale);
-
per quanto attiene segnatamente ai fondi no. 4 RFD di Gambarogno e
n. 1 RFD di Chiasso non sarà possibile, in caso di confisca e successiva
rivendita, ottenere il pieno valore indicato dalla perizia, poiché questi
immobili sono stati per lungo tempo adibiti a ritrovi pubblici legati al
mondo della prostituzione e un loro possibile utilizzo per altre attività
dovrà tenere conto di ingenti spese di trasformazione e ristrutturazione.
In definitiva, questa Corte baserà l'esame del rispetto del principio della
proporzionalità sulla scorta dei valori risultanti dalle perizie agli atti effettuate
dal competente Ufficio cantonale di stima.
4.3 In concreto, sulla base delle risultanze dell'inchiesta, viene contestato a A. (e
alle società a lui riconducibili e succedutesi nella gestione dell'esercizio
pubblico) un presunto profitto illecito derivante dalle infrazioni alla LIFD pari a
complessivi fr. 2'023'000.--. e dalle infrazioni alla LIP per un importo di
fr. 1'052'000.--. Il totale complessivo ammonta pertanto a fr. 3'075'000.--. A
fronte di questo importo, di cui non v'è motivo di scostarsi stando alle
ricostruzioni effettuate dalle indagini della DAPI (cfr. act. 29), l'ammontare
dei beni tuttora sotto sequestro si attesta a:
-
fr. 645'000.-- [fr. 750'000.- meno fr. 105'000.-- appartenenti alla B. SA
relativo alla somma dei valori patrimoniali depositati sui conti correnti del
reclamante A.;
-
fr. 166'000.-- per la part. no. 7 RFD di Gambarogno, il cui valore stimato è
di fr. 1'300'000.-- e della quale A. è proprietario in misura di 1/3, dedotto
l'aggravio ipotecario di fr. 266'667;
-
fr. 744'000.-- per le part. no. 2 e 3 RFD di Gambarogno, il cui valore
stimato ammonta a fr. 1'670'000, dedotto l'aggravio ipotecario di
complessivi fr. 926'000.--;
-
fr. 400'000.-- per la part. no 4 RFD di Gambarogno, il cui valore stimato è
di fr. 800'000.--, dedotto l'aggravio ipotecario di fr. 400'000.--;
-
fr. 575'000.-- per la part. no. 1 RFD di Chiasso, il cui valore stimato
ammonta a fr. 1'420'000.--, della quale A. è proprietario in misura di un ½ e
dedotto l'aggravio ipotecario di fr. 135'000.--;
-
fr. 545'000.-- per le part. no. 8 e no. 9 RFD di Claro, il cui valore stimato
complessivo è di fr. 1'820'000.--, delle quali A. è proprietario in misura di ½
e dedotto l'aggravio ipotecario di fr. 364'800.--.
Il valore totale dei beni sotto sequestro per le infrazioni fiscali in parola (sia
alla LIFD sia alla LIP) ammonta a fr. 3'075'000.--. A fronte del presunto
profitto illecito calcolato in fr. 3'075'000.-- (v. supra consid. 4.3), il principio
della proporzionalità è in concreto ossequiato. Inoltre, in caso di eventuale
plusvalenza nella realizzazione forzata dei fondi, questa spetterà al
proprietario, in ossequio alla garanzia della proprietà. In simili evenienze,
anche la censura di violazione del principio di proporzionalità deve essere
respinta siccome infondata.
- Con il reclamo di cui all'inc. BV.2013.6, A. ha presentato una domanda di
assistenza giudiziaria gratuita, rilevando il suo stato di indigenza ritenuto che
tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati nell'ambito del procedimento in
questione.
5.1 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura
se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto
al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per
tutelare i suoi diritti.
5.2 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese
processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per
coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV
161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225
consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza
deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento
dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria.
5.3 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del
possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è
complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e
completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono
poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le
pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli
obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua
fortuna (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a
presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i
giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine
coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere
respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non
dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die
Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten,
Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e
seg.).
5.4 Si osserva preliminarmente che la richiesta di assistenza giudiziaria è stata
presentata unicamente in relazione alla procedura BV.2013.6. La stessa
viene comunque evasa per economia di giudizio in questa sede ritenuta la
congiunzione della causa predetta con gli incarti BV.2012.10/12 (v. supra
consid. 1.4).
Nel merito della richiesta, occorre osservare che nessuna delle informazioni
riportate nel formulario relativo alla richiesta d’assistenza giudiziaria è
supportata dalla benché minima pezza giustificativa. Tutte le spese mensili
riportate nonché i debiti menzionati non trovano riferimento in nessun
documento, eccezion fatta per l'ingiunzione di pagamento inoltrata dalla
cassa malati di A., ciò che però non è sufficiente per giudicare la situazione
finanziaria del reclamante nel suo insieme.
In siffatte circostanze, la situazione finanziaria del reclamante, e questo
nonostante i sequestri ordinati dall'AFC, non si delinea con sufficiente
chiarezza, ciò che deve concludere, di riflesso, alla reiezione della richiesta
di assistenza giudiziaria gratuita, sia per ciò che concerne la dispensa dal
pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione
dell'onorario del suo difensore.
6.
6.1 Alla luce di tutto quanto esposto, i reclami di A. (BV.2012.10 e BV.2013.6)
devono essere respinti. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle
spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si
determina secondo l’art. 73 LOAP. L’art. 73 LOAP rinvia al regolamento del
31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le
ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito
all’attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano pertanto applicazione, in
analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peraltro corrisponde alla
normativa vigente sinora (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale
federale BV.2010.79 del 10 dicembre 2010). In quanto parte soccombente, il
reclamante A. deve sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF per
analogia). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF
ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--: essa è coperta in misura di
fr. 1'500.-- dall’anticipo spese già prelevato. Il saldo è carico di A.
6.2 Il reclamo della B. SA (BV.2012.12) è accolto. Per il procedimento
BV.2012.12, non vengono prelevate spese e alla reclamante è riconosciuta
un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a carico dell'AFC.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
- Le cause BV.2012.10, BV.2012.12 e BV.2013.6 sono congiunte.
- Il reclamo presentato da B. SA (BV.2012.12) è accolto.
2.1. Di conseguenza il sequestro concernente la relazione bancaria n. 6 intestata
alla B. SA presso la banca K., è revocato.
- Non vengono prelevate spese per il reclamo presentato da B. SA. La cassa
del Tribunale penale federale restituirà alla stessa l'anticipo delle spese già
versato pari a fr. 1'500.--.
- L'Amministrazione federale delle contribuzioni verserà a B. SA un importo di
fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
- I reclami presentati da A. (BV.2012.10 e BV.2013.6) sono respinti.
- La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 3’000.-- è posta a carico del reclamante A. ed è
coperta, in misura di fr. 1'500.--, dall’anticipo delle spese già prelevato. Il
saldo è posto a carico di A.
Bellinzona, 5 dicembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Cesare Lepori
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).