Sentenza del 20 dicembre 2012
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Davide Francesconi
Parti
A.,
rappresentato dall'avv. Olivier Corda,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2012.210
Fatti:
A. Nell'ambito di un procedimento penale condotto dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, Direzione distrettuale antimafia, nei
confronti, tra gli altri, di A., per titolo di traffico illecito di sostanze
stupefacenti, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art.
73 e 74 D.P.R. 309/90 – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza), l'autorità inquirente italiana trasmetteva
alla Svizzera, in data 23 maggio 2002, una domanda di assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale volta al sequestro, e contestuale
acquisizione della relativa documentazione, di qualsiasi relazione bancaria in
essere presso la banca B. di pertinenza del soggetto indagato (act. 1.3).
B. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), cui in data
24 giugno 2002 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) delegava
l'esecuzione della predetta richiesta di assistenza, emanava, in data
16 luglio 2002, un'ordinanza di entrata in materia, mediante la quale veniva
altresì ordinato alla banca B. il sequestro di ogni e qualsiasi relazione di
pertinenza del qui ricorrente e produzione della relativa documentazione
(act. 1.4).
C. Con decisione di chiusura del 29 agosto 2002, il MPC, ad evasione della
commissione rogatoria, trasmetteva all'autorità rogante la documentazione
bancaria richiesta, mantenendo al contempo il sequestro sulla relazione
no. 1 presso la banca B. intestata a A., nonché sulla relazione no. 2 intestata
al di lui padre, C. (act. 1.5).
D. Con sentenza del 18 febbraio 2003 del Giudice dell'udienza preliminare, A. è
stato riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli e condannato alla pena
complessiva di dodici anni di reclusione e centomila euro di multa. Il giudice
ha altresì disposto la confisca di quanto soggetto a sequestro preventivo
nell'ambito del procedimento penale. La sentenza è stata parzialmente
riformata in appello, dove l'imputato è stato assolto in ordine al reato
associativo, con conseguente riduzione della pena. La sentenza è stata
confermata per il resto. Nell'ultimo grado di giudizio, la Corte suprema di
cassazione, in data 11 gennaio 2005, ha ulteriormente ridotto la pena a nove
anni e quattro mesi di reclusione, mantenendo intatta nel resto la sentenza
impugnata.
E. In data 5 luglio 2012, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, si è
rivolto al MPC postulando il dissequestro del conto bancario di cui è titolare,
rilevando il disinteresse dell'autorità rogante, la quale non avrebbe più fatto
pervenire nessuna comunicazione alle autorità svizzere, dopo quasi dieci
anni dai fatti (act. 1.12).
F. Con decisione di chiusura del 27 luglio 2012 il MPC ha respinto l'istanza del
qui ricorrente, rilevando che l'autorità rogante avrebbe richiesto, con scritto
del 12 luglio 2012, di mantenere il sequestro in parola in attesa che la stessa
possa procedere ad inoltrare specifica richiesta di confisca (act. 1.1).
G. Avverso tale decisione si aggrava A. con ricorso 29 agosto 2012, postulando
il dissequestro immediato della relazione bancaria accesa presso la banca
B., censurando in sostanza una violazione del principio di proporzionalità, la
misura del sequestro protraendosi da troppo tempo, e ledendo in siffatta
maniera sia la garanzia della proprietà sia l'obbligo di celerità. A dire del
ricorrente, inoltre, nello Stato richiedente non vi sarebbe alcun procedimento
tendente alla confisca dei beni di sua pertinenza che si trovano in Svizzera
(act. 1). Con scritto del 19 settembre 2012 indirizzato al MPC e in copia alla
scrivente Corte, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione a suffragio
delle proprie argomentazioni (act. 6.1).
H. Con osservazioni del 27 settembre 2012 e, rispettivamente, del
9 ottobre 2012, tanto l'UFG (act. 8) quanto il MPC (act. 9), postulano la
reiezione del gravame, rilevando che nel frattempo l'autorità estera, oltre ad
aver specificatamente postulato il mantenimento del sequestro con lettera
12 luglio 2012, ha provveduto ad inoltrare una nuova richiesta di assistenza
giudiziaria tendente alla confisca dei beni sequestrati (act. 9.1). Il MPC rileva
inoltre che l'autorità rogante ha presentato alla competente Corte di Appello
di Roma un'istanza finalizzata all'integrazione del dispositivo della sentenza
di condanna resa in data 27 novembre 2003 nei confronti del qui ricorrente,
in modo da evitare dubbi circa l'esatto contenuto del provvedimento di
confisca all'epoca emanato (act. 9.2). Per le stesse autorità, si
giustificherebbe quindi il mantenimento del sequestro perlomeno sino a
eventuale decisione di confisca nello Stato richiedente.
I. Invitato a determinarsi al proposito, il ricorrente, con replica del
25 ottobre 2012, si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie conclusioni
espresse in sede di ricorso, evidenziando la non confiscabilità del conto
bancario in oggetto poiché, a suo dire, non noto all'autorità estera al
momento della pronuncia della sentenza di condanna, la quale limiterebbe in
maniera esplicita, e non soggetta ad interpretazione o integrazione, il
contenuto del provvedimento di confisca, escludendo in tal modo i beni che
si trovano in Svizzera (act. 11).
J. Sia il MPC, con duplica del 7 novembre 2012, sia l'UFG con duplica del
giorno successivo, ribadiscono le proprie posizioni, postulando il
mantenimento del sequestro e contestuale reiezione del gravame (act. 13
e 14).
K. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni delle parti espresse nei rispettivi
allegati si dirà, nella misura del necessario all'emanazione del presente
giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP;
RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010
sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161),
la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza
giudiziaria internazionale.
1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in
vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che
completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in
vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-
svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48
e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa
a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni
che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più
favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di
favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in
materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-
svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134
consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche
nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2
CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto
dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3. Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 27 luglio 2012
che ha respinto l'istanza di dissequestro presentata dall'insorgente
relativamente ai suoi averi depositati presso la banca B., Lugano. In quanto
titolare del conto oggetto dell'avversata misura rogatoriale, A. è legittimato a
ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid.
5.2.1 pag. 138; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2.
2.1. La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di
assistenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai
sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002
del 24 febbraio 2003, consid. 1). In linea di massima questo vale anche
allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una
domanda di dissequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la
procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che
determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad
art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure
conservative restano in vigore, riservato il caso di espressa comunicazione
da parte dell'autorità estera che la confisca non può più essere pronunciata
(v. art. 33a OAIMP e art. 11 e seg. CRic).
2.2. L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo
conservativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente a
scopo di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si
tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o
dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio
del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed
esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce
una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte
dell'AIMP. Di regola, è sufficiente che una procedura legata ad una causa
penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché
l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad
uno stadio molto precoce della procedura. Per contro, la consegna di valori a
scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la
chiusura della procedura penale o di confisca estera, allorquando esiste una
sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5;
sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008,
consid. 2.3). In certi casi, la giurisprudenza ha ammesso che tale sistema può
sfociare in situazioni insoddisfacenti, dovute al fatto che i sequestri
conservativi ordinati in esecuzione di domande di assistenza possono
protrarsi notevolmente nel tempo, segnatamente a causa di esigenze
procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale
1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4;
sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010,
consid. 2). Orbene, secondo il Tribunale federale, i titolari di conti bancari
sequestrati da lungo tempo devono poter disporre della possibilità di far
riesaminare da un'autorità giudiziaria la legalità, rispettivamente la
proporzionalità della misura coercitiva prima dell'emanazione di una
decisione di dissequestro o di consegna dei fondi allo Stato richiedente
(v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006,
consid. 1).
2.3. A livello procedurale occorre quindi considerare la decisione impugnata come
una decisione di chiusura, come peraltro correttamente effettuato dal MPC.
Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è
subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi
dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello
previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto, quindi, nel
termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso
è formalmente ammissibile.
3.
3.1. Nel suo ricorso, A. sostiene che l'autorità rogante si sarebbe disinteressata
alle sorti dei beni sequestrati in Svizzera. In particolare, non vi sarebbe in
Italia, posteriormente alla sentenza dell'11 gennaio 2005 della Corte suprema
di cassazione, alcun procedimento tendente alla confisca dei beni depositati
in Svizzera. L'unico provvedimento di confisca, emanato contestualmente alla
sentenza di primo grado (e non modificato nei successivi gradi di giudizio)
delimiterebbe in maniera univoca i beni oggetto della misura confiscatoria.
Sarebbero così violati, a distanza di quasi otto anni dalla sentenza definitiva,
la garanzia della proprietà, l'obbligo di celerità e il principio di proporzionalità.
Circa i nuovi fatti intervenuti posteriormente all'emanazione dell'avversata
decisione di chiusura, in particolare in merito alla commissione rogatoria del
28 agosto 2012 mediante la quale la Procura Generale presso la Corte
d'appello di Roma ha chiesto la consegna a scopo di confisca di quanto
depositato sulla relazione bancaria del ricorrente presso la banca B., e in
merito all'istanza 26 settembre 2012, presentata alla Corte d'appello di Roma
dalla stessa autorità, finalizzata all'integrazione del dispositivo della sentenza
27 novembre 2003, il ricorrente, in sede di replica, ha contestato la validità e
la legittimità di tale modo di procedere, ritenuto a tutti gli effetti un mero
espediente non meritevole di tutela giudiziale. Egli ribadisce inoltre che non
sarebbe possibile procedere alla confisca di quanto sotto sequestro in
Svizzera, poiché le autorità italiane non sarebbero al corrente di beni
all'estero di sua pertinenza.
3.2. Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una
decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che
quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere
pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e
rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordinato a
scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio della
proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefinita (v.
ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3a ed., Berna 2009, pag. 314 n. 340). Il trascorrere del tempo può
implicare il rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà
(art. 26 cpv. 1 Cost., richiamato l'art. 36 cpv. 3 Cost.) o di contravvenire
all'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 126 II 462
consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la misura
coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In questo modo,
la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana tredici anni dopo
la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle
richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva ancora un interesse
all'esecuzione della domanda (sentenza non pubblicata del Tribunale
federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trattandosi
d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Marcos, il
Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un ultimo
termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di valori
sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005
del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in considerazione la durata
dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esige che si tenga conto
anche del grado di complessità dell'inchiesta. In questo senso il Tribunale
penale federale ha giudicato ancora proporzionata una durata di dodici anni
per un sequestro legato all'affare Salinas (TPF 2007 124 consid. 8.2.3).
3.3. Nel caso concreto, e in particolare alla luce dei nuovi fatti occorsi dopo il
ricorso presentato da A., non è possibile sostenere che l'autorità rogante sia
disinteressata delle sorti degli averi sequestrati in Svizzera presso la banca
B., Lugano. Nella fattispecie l'autorità estera non ha certo agito con
particolare tempestività, ove si consideri che il procedimento è terminato con
sentenza definitiva dell'11 gennaio 2005, ma la recente commissione
rogatoria presentata in data 28 agosto 2012, volta precisamente alla
consegna a scopo di confisca degli averi sequestrati, dimostra in modo
inequivocabile l'interesse attuale alla confisca dei fondi sequestrati. L'esame
della durata complessiva dell'avversato sequestro, peraltro ancora nei termini
della giurisprudenza summenzionata, diviene così superfluo in ragione
proprio della nuova commissione rogatoria presentata, con la conseguenza
che le censure relative all'asserita violazione del principio di proporzionalità e
celerità devono essere respinte. Considerazioni circa la trasmissione degli
averi depositati sul conto oggetto dell'avversata misura rogatoriale esulano
pertanto - siccome premature - dalla presente procedura. Questi argomenti
verranno, se del caso, trattati nell'ambito di un eventuale ricorso contro la
decisione con la quale il MPC statuirà sulla commissione rogatoria presentata
in data 28 agosto 2012.
4. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato
l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 73
cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 del regolamento del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella
fattispecie a fr. 6'000.--. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese di pari importo già versato.
Bellinzona, il 20 dicembre 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Olivier Corda
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).