Gesamter Gesetzestext
Sentenza del 18 dicembre 2013
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Giorgio Bomio,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.275
Visti:
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il ricorso presentato il 18 ottobre 2013 da A. avverso la decisione di chiusura
del 20 settembre 2013 con la quale il Ministro pubblico del Cantone Ticino ha
ordinato la trasmissione all'autorità richiedente italiana di documentazione
bancaria riguardante la relazione n 1 intestata alla società B. Ltd. presso la
banca C., Bahamas, oggi banca D. (Bahamas) Ltd.;
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lo scambio di scritti del 8 e 21 novembre 2013 (v. act. 7 e 8);
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la lettera del 16 dicembre 2013 con cui il patrocinatore del ricorrente dichiara il
ritiro del ricorso.
Considerato:
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che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 16 dicembre 2013 que-
sto Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
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che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
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che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento
del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti,
le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 PA;
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che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola
messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc-
combente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrati-
ve, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., Berna 1983, pag. 327);
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che nel caso specifico non vi è ragione materiale per scostarsi da questa re-
gola (v. anche MICHAEL BEUSCH, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [ed.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungverfahren, n. 16 ad
art. 63 PA);
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3 -
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che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio avanzato del-
la procedura, cagionando la causa costi processuali di una certa entità, ele-
menti da tenere presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli
art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento;
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che l'emolumento va quindi fissato a fr. 2'000.--; tenuto conto dell'anticipo del-
le spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà al ricorrente
l'importo di fr. 3'000.--.
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4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
- Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. Tenuto con-
to dell'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribunale
restituirà al ricorrente l'importo di fr. 3'000.--.
Bellinzona, 18 dicembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Filippo Ferrari
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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