Sentenza del 10 dicembre 2014
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
-
A.
-
B.
entrambi rappresentati dagli avv. Paolo Bernasconi e
Andrea Daldini,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.319-320
Visti:
-
la decisione di chiusura del 29 ottobre 2014, mediante la quale il Ministero
pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), dando seguito alla domanda
di assistenza giudiziaria del 2 settembre 2013 presentata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, ha ordinato la trasmissione a
quest'ultima di svariata documentazione relativa a due conti presso la banca
C. SA intestati a D. (v. act. 1.3);
-
il ricorso del 28 novembre 2014 interposto da A. e B. dinanzi alla Corte dei re-
clami penali del Tribunale penale federale contro la suddetta decisione
(v. act. 1);
Considerato:
-
che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 LOAP);
-
che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b
LOAP);
-
che il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con-
segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità federale di
esecuzione;
-
che i requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in rela-
zione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati;
-
che la ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a
ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP;
-
che in base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP),
ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una
misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche
l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il
procedimento penale all’estero);
-
che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova
concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP;
-
che per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una mi-
sura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega-
me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1
d/aa);
-
che, più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto
bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del
conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid.
1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprieta-
rio o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP);
-
che in via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ri-
correre compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva
(perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II
211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 con-
sid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in
maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un
conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134
consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii);
-
che in concreto i ricorrenti contestano la trasmissione all'autorità estera di do-
cumentazione bancaria relativa a due conti intestati a D.;
-
che, in virtù della suddetta giurisprudenza, i ricorrenti, aventi diritto economico
dei conti in questione (v. act. 1.3 pag. 4 e 5; act. 1.4 pag. 2), non dispongono
della legittimazione ricorsuale, ragione per cui il loro ricorso è inammissibile;
-
che i ricorrenti, cui spetta l'onere di allegare e motivare le ragioni di una loro
eventuale legittimazione, nemmeno si sono confrontati con detta, costante
giurisprudenza, limitandosi ad affermare che la decisione impugnata li tocche-
rebbe direttamente e personalmente, per cui avrebbero un interesse degno di
protezione all'annullamento della stessa;
-
che quanto precede non è palesemente sufficiente per ammettere la loro legit-
timazione ricorsuale;
-
che, essendo il ricorso a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato ad
uno scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA e contrario);
-
che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'inammissibilità del gravame, de-
vono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
-
che una tassa di giustizia complessiva di fr. 2'000.-- è posta a loro carico in
solido; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale
penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e
le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ri-
chiamato l'art. 63 cpv. 4bis e 5 PA;
- che, visto l'anticipo delle spese di fr. 6'000.-- già versato, la cassa del Tribuna-
le restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 4'000.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il ricorso è inammissibile.
- Una tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è messa a carico dei ricorrenti in solido.
Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.-- già versato. La cassa
del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 4'000.--.
Bellinzona, 10 dicembre 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).