Decreto dell'11 dicembre 2012
Corte penale
Composizione
Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Presidente,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A.,
Istanza di condono delle spese procedurali
(art. 425 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
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Visti:
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la sentenza SK.2012.12 del 25 aprile 2012, con cui la Corte penale del Tribunale
penale federale ha riconosciuto A. colpevole di complicità in ripetuta infrazione alla
legge federale sul materiale bellico (combinati art. 33 cpv. 1 lett. a LMB nonché art.
25 CP) e in ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
(combinati art. 19 cpv. 1 e 2 LStup nonché art. 25 CP) e l'ha condannata alla pena
detentiva di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto di 23 giorni,
sospendendo l'esecuzione della pena detentiva per un periodo di prova di due anni,
con l'accollo delle spese procedurali per complessivi fr. 18'829.10;
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il passaggio in giudicato, con la sua pronuncia, di detta sentenza, resa in procedura
abbreviata (art. 437 cpv. 1 lett. b CPP), e la conseguente sua esecutività;
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le lettere del 17 luglio 2012 e del 5 ottobre 2012, con cui A. postulava all'indirizzo
del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) il condono delle
spese procedurali pari a fr. 18'829.10 (cl. 38 pag. 100.4, pag. 100.6);
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la missiva del 18 ottobre 2012 del MPC, con cui esso invitava A. a formulare la sua
richiesta di condono alla Corte penale del Tribunale penale federale (cl. 38 pag.
100.7-8);
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lo scritto del 2 novembre 2012 a questa Corte, tramite il quale A. postulava il
condono delle spese procedurali relative all'incartamento SK.2012.12, per
complessivi fr. 18'829.10 (cl. 38 pag. 100.1 e segg.);
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le missive del 18 novembre 2012 e 3 dicembre 2012, con cui A., su richiesta della
scrivente Corte, inviava a questa Autorità il formulario relativo alla situazione
personale e patrimoniale, specificando che la sua situazione "prima ed al giorno
della sentenza era quella di tutt'oggi e cioè che sopperisco appena ai miei bisogni
primari", come pure di non aver compreso, nel corso della procedura, che le spese
procedurali sarebbero state poste a suo carico (cl. 38 pag. 271.2 e segg.;
pag. 271.16).
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Considerato:
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che, giusta l'art. 363 cpv. 1 CPP, per quanto la Confederazione e i Cantoni non
dispongano altrimenti, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado
emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un'autorità
giudiziaria;
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che, conformemente all'art. 425 CPP, l'autorità penale può dilazionare la riscossione
delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della
persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle;
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che risulta dunque data la competenza a decidere della Corte penale del Tribunale
penale federale;
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che il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva
sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere
a nuove indagini (v. art. 364 CPP);
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che, in procedimenti come quello in oggetto, il giudice decide di principio sulla scorta
degli atti; egli pronuncia la decisione per scritto e la motiva succintamente (art. 365
cpv. 1 CPP);
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che, a sostegno della sua richiesta di condono, A. asserisce di non avere mai
compreso che le spese procedurali sarebbero state poste a suo carico, e ciò
sebbene ella abbia sottoscritto tale impegno e fosse rappresentata da un
patrocinatore, come pure di non essere, in ogni caso, in grado di far fronte a tale
esborso;
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che l'istante dichiara entrate per fr. 3'864.-- al mese, a fronte di esborsi mensili
regolari di complessivi fr. 2'898.--: fr. 1'400.-- quale locazione, fr. 798.-- di premio di
cassa malati (di cui peraltro solo fr. 377.30 relativi alla copertura di base, il
rimanente riferito ad assicurazioni complementari ed al trattamento in camera
privata), circa fr. 440.-- per imposte, fr. 40.-- circa per il canone radiotelevisivo,
fr. 40.-- per l'assicurazione economia domestica, fr. 30.-- per la via cavo e fr. 150.--
per spese varie;
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che, al riguardo, anche alla luce dell'imponibile accertato (fr. 43'600.-- per l'imposta
cantonale 2011), nonché della possibilità di ottimizzare la copertura assicurativa,
specie per quanto attiene alla cassa malati, l'istante dispone a tutt'oggi di sufficienti
disponibilità finanziarie per onorare il credito in questione, se del caso a mezzo della
dilazione della relativa riscossione;
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4 -
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che, a fronte delle medesime poste, l'istante stessa aveva del resto espressamente
aderito al pagamento delle spese, da ultimo in occasione del suo interrogatorio
dibattimentale (incartamento SK.2012.12, cl. 35 pag. 930.2);
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che, in merito alla situazione patrimoniale di A., dagli atti non risulta neppure che
essa sia incorsa in mutamenti dal giorno dell'accettazione dell'atto d'accusa, dal
pubblico dibattimento o dalla sentenza, l'istante stessa confermando anzi
espressamente che la sua situazione patrimoniale è, da allora, rimasta invariata;
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che, pertanto, per ciò che attiene alle spese procedurali, non sussistono ragioni a
sostegno di un assetto diverso da quello sancito con la sentenza del 25 aprile 2012
(incartamento SK.2012.12);
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che, non essendovi spazio per una riduzione, rispettivamente per un condono delle
spese procedurali, l'istanza deve essere respinta;
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che per questa procedura non si prelevano spese.
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Per questi motivi, il Presidente decreta:
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev’essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni
all’indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501
Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale
Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale
notificate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1
LTF).
Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF).
Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col
ricorso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto
o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).