12 –Apertura, esecuzioneed abbandono****dell’istruzione pe- nale.
**Se ilpresunto reoè noto,l’istruzione penaleè daapri- re controlo stessoquale imputatoe nonè daindicare unicamente illuogo delreato e****l’oggetto dell’istruzione (cons.**3).
Interrogatorio dell’imputatoe deitestimoni; delegazio- nedell’interrogatorio daparte delgiudice istruttoreal segretario**(art. 87cpv. 8LGP). Nozionedi criminie de- littidi minimaimportanza, nelcui casoil giudiceistrut- torepuò delegareal segretariol’escussione (cons.**4).
**Motivazione deldecreto d’abbandono(art. 82LGP). Se ildecreto d’abbandononon sioccupa ditutte leque- stioni giuridicamenterilevanti, nonspetta allaCamera di gravamesostituire la mancante rispettivamentela non esaurientemotivazione ditutte lequestioni difat- toe didiritto giuridicamenterilevanti; ildecreto d’ab- bandonoinsufficientemente motivatoè piuttostoda an-nullare ela causaè darinviare alla****Procura pubblica (cons.**5).
Eröffnung, Durchführungund Einstellungder Strafunter- suchung.
Wenn dermögliche Täterbekannt ist,ist dieStrafun- tersuchung gegendiesen alsAngeschuldigten zueröff- nen undnicht blossder Tatortund derGegenstand der Untersuchung aufzuführen(Erw. 3).
**Verhör desAngeschuldigten undder Zeugen;Übertra- gung derEinvernahme durchden Untersuchungsrich- teran den****Sekretär (Art.87 Abs.8 StPO).Zum Begriffder geringfügigen Verbrechenund Vergehen,bei wel- chen der Untersuchungsrichter die Einvernahmedem Sekretär übertragendarf (Erw.**4).
Begründung derEinstellungsverfügung (Art.82 StPO). Befasstsich dieEinstellungsverfügung nichtmit allen rechtserheblichenFragen, istes nichtSache derBe- schwerdekammer,die fehlendebeziehungsweise nicht alle rechtserheblichenTat- und Rechtsfragen umfassen- deBegründung zuersetzen; sonderndie unzureichend begründete Einstellungsverfügung ist aufzuheben und die Sache an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen(Erw. 5).
Dalla fattispecie:
Il 26 novembre 2006 B. e sua figlia A.di sei anni, costatato che quattro cavalli, che probabilmente avevano preso il largo, pascolavano davanti alla loro casa, li hanno ricondotti nel prato recintato di D., adescandoli con pane. Ivi la bambina, che dietro al padre precedeva i cavalli, è stata sorpassata, colpita e fe- rita gravemente alla testa (alle parti molli e all’occhio sinistro con fratture del cranio) da un cavallo scalciante. – Secondo D. la recinzione era temporanea e costituita da paletti in plastica d’un metro d’altezza, messi ad una distanza di circa tre o quattro metri l’uno dall’altro, portanti un nastro elettrico di colore giallo. In essa era incluso anche il sentiero per passeggiate, che costeggia il prato di D. su un lato e congiunge i fondi agricoli della zona con le frazioni E. e F. Per accedere al prato cintato ed attraversarlo il nastro elettrico era munito di una maniglia con una molla, che permettevano di staccarlo dal paletto. Stando a B. qui il nastro elettrico era per terra quando ha ricondotto i cavalli.
Su querela di C., la madre della bambina, l’11 gennaio 2007 la Pro-
cura pubblica dei Grigioni ha aperto un procedimento penale contro «Loca- lità G.: Lesioni personali del 26 novembre 2006 a danno di A., nata il 16 marzo 2000». Con decreto del 4 settembre 2007, comunicato il 6 settembre 2007, esso è stato abbandonato. La Procura pubblica ha addotto che non erano ravvisabili elementi atti a concludere ad una condotta omissiva di ri- levanza penale da parte di D. nella custodia dei suoi cavalli. Non poteva es- sere escluso che il passo della recinzione, nel punto in cui i cavalli presumi- bilmente erano usciti, fosse lasciato aperto da passeggiatori. Ulteriori irregolarità nella costruzione della recinzione, rispettivamente nel controllo della stessa non erano state registrate. Sempre a dire della Procura pubblica neppure la condotta di B. è stata penalmente negligente. Ammesso che i ca- valli possono avere comportamenti imprevedibili e pericolosi, essi, attirati dal pane, avevano seguito il padre e la bambina sino all’interno del recinto senza manifestare alcun atteggiamento anomalo. Ma anche se si volesse ris- contrare una condotta negligente da parte del babbo, sarebbe applicabile l’art. 54 CP, in quanto duramente colpito.
Contro il decreto d’abbandono A., il 27 settembre 2007, è insorta di-
nanzi alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni, ha chie- sto che sia annullato e che venga riaperta l’inchiesta, rispettivamente il pro- cedimento penale nei confronti di D..
Dai considerandi:
1. Dal profilo formale l’impugnante censura una lacunosa rispetti- vamente incompleta istruttoria nonostante le gravi lesioni ed eccepisce che la Procura pubblica non ha aperto un procedimento penale contro D. rispet- tivamente che non l’ha messo in stato d’accusa per lesioni colpose ai sensi dell’art. 125 CP.
1. Sta nell’ambito di discrezionalità della Procura pubblica deci- dere se, quando e – nel caso che la responsabilità penale va addossata a più persone – contro chi dev’essere aperto un procedimento penale. Il querelato non deve essere oppresso senza motivo da una procedura penale ed è nell’in- teresse di tutti gli interessati che sia evitato un dispendio inutile. Per contro è fuori discussione che, in considerazione dei diritti procedurali, approfon- dite indagini, che hanno per oggetto la fattispecie oggettiva e soggettiva, la presunta reità, l’illegalità o la colpevolezza richiedono l’apertura di un pro- cedimento penale. Possibile è che questi chiarimenti si basano su un certo sospetto, ciò che giustifica l’apertura di un’istruttoria. Se sono date le rela- tive premesse, v’è anche l’obbligo dell’autorità d’aprire il procedimento pe- nale. Quest’obbligo risulta dai diritti processuali di un presunto reo (cfr. de- cisione della Camera di gravame del Tribunale cantonale, BK 06 30 del 6 luglio 2006, cons. 2.a, pag. 5).
2. Nel concreto caso si rivela discutibile che il procedimento pe- nale, dopo gli interrogatori da parte della polizia, non è stato ripreso contro il proprietario dei cavalli, che in quel momento era certo, ma è stato portato avanti nei confronti della «località G.». È la persona del reo rispettivamente di un presunto reo certa, l’autorità è obbligata ad aprire formalmente un procedimento penale contro la stessa, anche se eventualmente devono es- sere presi in considerazione ulteriori, al momento incerti rei. La questione qui sollevata non deve però essere vagliata in modo conclusivo, poichè essa, come si vedrà in seguito (cons. 5.2), per l’esito della procedura di gravame non è (co-)decisiva.
1. Pure nell’ordine è da rilevare che dopo le audizioni da parte della polizia il proprietario dei cavalli è stato interrogato dalla segretaria del giudice istruttore. L’impugnante menziona questa circostanza, tuttavia senza censurarla.
2. Ai sensi dell’art. 87 cpv. 8 LGP nel caso di crimini e delitti di mi- nima importanza il giudice istruttore può delegare al segretario l’interroga- torio d’imputati, informatori e testimoni. Che crimini e delitti debbano essere reputati di minima importanza non è detto dalla legge. A questo proposito nulla di convincente può essere dedotto anche dal commentario Padrutt (cfr. pag. 198 cifre 9 e 9.1). L’ivi ci- tata PTC 1967 no. 57 – recte: no. 55 cons. 1 – non tratta questa questione; del pari dicasi del punto del testo di Waiblinger, Das Strafverfahren des Kantons Bern, art. 26 n. 3, pag. 71 seg., addotto da Padrutt. Sono la legge e la prassi si- lenti, la questione della minima importanza deve quindi essere decisa dal giu- dice tenendo conto di tutte le circostanze, vale a dire secondo la specie del reato, la connessa pena comminata come pure il grado di difficoltà dell’in- chiesta e i problemi di diritto che si pongono. Un interrogatorio finalizzato e mirato va sempre effettuato in base ai reati, che stanno in discussione. Se si
tratta di un reato colposo commesso per omissione deve essere tenuto conto delle regolarizzazioni relative a doveri di diligenza, che sono applicabili. Solo in tal modo può nell’ambito dell’inchiesta essere accertato se, da chi e per- ché sono stati violati dei doveri di diligenza. Di massima si ha a che fare con complesse questioni di diritto, ciò che era ed è il caso nell’evenienza con- creta. In ogni caso dalla valutazione globale del concreto caso dev’essere tratta la conclusione che non si ha a che fare con un crimine o delitto di mi- nima importanza ed il giudice istruttore ha quindi a torto delegato l’interro- gatorio alla sua segretaria. La così commessa violazione di diritto resta però senza conseguenze giuridiche (cfr. PTC 1967 no. 55 cons. 1). Per contro do- vrà essere eliminata nell’ambito del necessario completamento dell’istrut- toria.
1. Nel merito l’impugnante sostiene che la recinzione del prato dove pascolavano i cavalli non adempie neppure lontanamente alle racco- mandazioni del Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA). A suo dire D. non ha osservato che pascoli per cavalli richiedono re- cinti di un’altezza minima di 150 cm con vari nastri o varie stecche ben visi- bili, che devono essere fissati ad una distanza verticale di circa 40 cm. Al ri- guardo l’impugnante fa riferimento alla DTF 131 III 115. Essa è del parere che l’omissione del proprietario dei cavalli è stata causa adeguata dell’inci- dente.
Per contro D. contesta una causalità adeguata tra la sua omissione e l’infortunio. Ciò anche nel caso che avesse trasgredito alle suesposte racco- mandazioni. Degli addotti ulteriori motivi in relazione alla causalità la Ca- mera di gravame, come si vedrà in seguito (cons. 5.2), non deve occuparsi in questa procedura.
1. La Procura pubblica non s’è per niente confrontata con le racco- mandazioni SPIA. Essa non s’è neppure posta la questione di sapere se una recinzione per cavalli può includere un sentiero per passeggiatori, che è in- oltre una via di collegamento delle frazioni E. e F. coi fondi agricoli. Il pro- prietario dei cavalli non è nemmeno stato interrogato sui motivi, che l’hanno indotto a cintare il prato omettendo di osservare le suddette raccomanda- zioni. L’autorità inquirente non gli ha neanche chiesto se nell’ambito dei suoi controlli aveva una volta costatato che la maniglia col nastro elettrico non era stata riattaccata al paletto del passaggio e se non aveva mai tenuto conto di una simile omissione. La conseguenza di questi e se del caso d’ulteriori ne- cessari accertamenti è che l’impugnato decreto d’abbandono non si occupa delle questioni giuridicamente rilevanti. Esse sono avanzate dalle parti – ovviamente in modo differente secondo i loro punti di vista – colle memorie della procedura di gravame. Dirimpetto alla situazione di fatto e di diritto qui in discussione la
motivazione addotta nel decreto d’abbandono è insostenibile. Dato che la
procedura di gravame serve unicamente all’esame della motivazione e la de- cisione del gravame – anche se il diritto d’esser sentito è stato tutelato – non può però semplicemente sostituire una motivazione mancante rispettiva- mente una motivazione che non considera la situazione di fatto e di diritto determinanti, l’impugnato decreto è da annullare e la causa è da rinviare all’istanza precedente per nuovo trattamento (cfr. decisione della Camera di gravame del Tribunale cantonale, BK 06 30 del 6 luglio 2006, cons. 3.bg, pag. 12). Va la causa rinviata alla prima istanza per il completamento delle prove e nuova decisione, per i motivi esposti all’inizio non le sarà possibile rinun- ciare ad aprire un procedimento penale contro D. e ad eseguire gli ulteriori interrogatori per il tramite del giudice istruttore stesso. Indi, se l’istruttoria dovesse essere di nuovo abbandonata, l’istanza inferiore dovrà occuparsi in modo approfondito delle questioni qui sollevate e degli assunti giuridici so- stenuti dalle parti nell’ambito della procedura di gravame ed addurre una di- fendibile motivazione.
BK 07 48Decisione del 16 gennaio 2008