Imposta fondiaria. Fondazione ecclesiastica.
L’esonero dall’imposta fondiaria comunale puòriguardare soggetti fiscali, ma anche oggetti fiscali, indipendente- mentedalla questionedi saperechi siaproprietario ditali immobili (cons. 1).
**La destinazionea esclusivoscopo dellaparrocchia dell’im- mobilepresuppone unadestinazione direttae immediata afavore dellaparrocchia; ilfatto chela fondazioneperse- gua unoscopo d’interessepubblico ènell’evenienza irrile-**vante (cons. 2).
Il fattodi nonaver maicorrisposta l’impostain preceden- zanon giustificaun ulterioreesonero; laprescrizione peril dirittodi tassareè quinquennale(cons. 3).
Grundsteuer. Kirchliche Stiftung.
Die Grundsteuerbefreiung kann Steuersubjekte aber auch Steuerobjekte betreffen, unabhängig davon, wer Eigentü- mer derLiegenschaft ist(E.1).
**Die ausschliessliche bestimmungsgemässe Nutzung derGebäude für kirchgemeindliche Zwecke rechtfertigt nochkeine Steuerbefreiung,sondern setzteine direkteund un-mittelbare Bestimmung zugunsten der Kirchgemeinde voraus; dassdie Stiftungöffentlichrechtliche Interessen verfolgt,ist incasu nicht****entscheidend (E.**2).
Die Tatsache,dass bisher die Steuer nie bezahlt wurde, rechtfertigt eine weitere Steuerbefreiung nicht; fürdie Einleitung der Veranlagung gilt die fünfjährigeVer- jährungsfrist(E.3).
Considerandi:
1. a) La questione litigiosa riguarda l’esonero della fonda- zione ricorrente dall’imposta fondiaria per gli anni 1998 –2002. Le parti concordano nel considerare applicabile alla presente fattispe- cie le disposizioni della vecchia legge fiscale comunale (vLIc), ri- masta in vigore fino al 2003. L’imposta in questione viene prelevata annualmente su tutti i fondi siti sul comprensorio comunale (art. 10 vLIc). Giusta l’art. 10 lett. c vLIc, ripreso poi immutato dal nuovo art. 12 LIc, sono esonerati dall’imposta fondiaria le chiese e gli altri edi- fici adibiti al culto, le case parrocchiali e i fondi destinati ad esclu- sivo scopo della parrocchia. Per il comune convenuto, l’immobile della fondazione ricorrente non potrebbe essere esonerato dall’im- posta già in considerazione del fatto che la proprietaria sarebbe
una fondazione del diritto privato. In questo senso la tesi di parte convenuta non merita protezione. Nell’ambito dell’esonero dall’im- posta fondiaria vanno distinti gli esoneri in base al soggetto e quelli in base all’oggetto fiscale (M. Troll, Besteuerung von Verein, Stiftung und Körperschaft des öffentlichen Rechts, pag. 208s e Rich- ner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steu- ergesetz, § 218 marginale no. 4). La prima categoria riguarda i sog- getti fiscali che come tali vanno esenti da imposta, la seconda si riferisce ai fondi ed è indipendente dalla questione di sapere chi ne sia il proprietario; determinante per questa categoria è solo la destinazione oggettiva dell’immobile. Nel caso in parola, anziché definire, come per le eccezioni di cui all’art. 10 lett. a (Confedera- zione) e b (cantone, comune politico e comune patriziale) vLIc, quali siano i soggetti fiscali esonerati dall’imposta, nella lett. c il disposto propone un elenco di immobili, quindi di oggetti fiscali, che sono da esonerare dall’imposta. Questa sistematica, anche se in contrasto con quanto viene proposto dal modello cantonale di legge fiscale – che definisce quali siano i soggetti fiscali che vanno esenti da imposta (le due chiese cantonali e il comune parrocchiale)
1. a) Giusta i propri statuti, la fondazione ricorrente è desti- nata alla conservazione del complesso immobiliare sul fondo no. 1046 onde poter mettere a disposizione una confacente abitazione di un piano qualora alla frazione in parola venisse assegnato un cappellano. Fintanto che la frazione resterà senza cappellano, il reddito netto dato dalla casa verrà destinato in ragione del 75% agli studi di un chierico povero domiciliato entro il territorio co- munale o in assenza di chierico cittadino e domiciliato nel comune
e residente nella frazione a un chierico povero della diocesi (cfr. art.
4 degli Statuti). Per la fondazione, la destinazione dei proventi dell’immobile sito sulla particella no. 1046 a favore della diocesi comporterebbe indubbiamente l’esenzione fiscale in virtù di quanto sancito all’art. 10 lett. c vLIc. La tesi non merita protezione.
1. L’imposta fondiaria è giustificata dal fatto che sulla co- munità ricadono dei costi più ingenti legati alla proprietà fondiaria quali costi di pianificazione, urbanizzazione, allacciamenti ecc. La disposizione di cui all’art. 10 lett. c vLIc è un’eccezione al principio dell’assoggettamento all’imposta fondiaria di tutti i fondi siti sul territorio comunale e come tale deve essere interpretata in modo restrittivo (cfr. DTF 124 II 203 cons. 5e e 377 cons. 6a). Concreta- mente si pone pertanto la questione si sapere se con l’espressione «fondi destinati ad esclusivo scopo della parrocchia» la disposi- zione comprenda i fondi che servono direttamente lo scopo della parrocchia o anche quelli che lo servono solo indirettamente sia per la destinazione dell’immobile come tale sia per il concetto stesso di parrocchia. La fondazione ricorrente chiede un’interpre- tazione estensiva sia nell’uno che nell’altro senso.Tale pretesa non può essere accolta.
1. Per il semplice fatto che i proventi di un immobile ven- gano destinati prevalentemente al finanziamento di un chierico po- vero della diocesi, un fondo non può essere considerato cadere sotto la normativa di cui art. 10 lett. c vLIc. L’esonero riguarda infatti «i fondi destinati ad esclusivo scopo della parrocchia», cioè quelli che in virtù della loro destinazione concreta servono direttamente gli scopi della parrocchia (chiese, case parrocchiali, cappelle, ossari ecc.) o detto diversamente, quei fondi senza i quali la parrocchia non sarebbe in grado di svolgere le proprie funzioni. In PTA 1998 no. 41, ilTribunale amministrativo, statuendo su di un caso analogo a quello qui in discussione relativamente all’interpretazione della norma d’esenzione fiscale, considerava che il termine «esclusivo» (in tedesco ausschliesslich) andasse interpretato nel senso «diret- tamente destinato a» o in senso ancora più restrittivo. Per l’esonero occorre pertanto che il fondo abbia concretamente una determinata destinazione e che quindi svolga direttamente una precisa funzione (cfr. per gli analoghi principi che vigono per l’imposta sul trapasso immobiliare ZBl 83, 229 e 60, 228, StR 38, 538 e Richner/Frei/Kauf- mann, op. cit., § 218 marginale no. 9). In questa accezione, è evi- dente che un immobile i cui proventi vengono destinati alla diocesi non può essere considerato come un immobile destinato oggetti- vamente al culto o comunque agli scopi della parrocchia, una
destinazione mediata non cade sotto l’eccezione in discussione (nello stesso senso PTA 2003 no. 9 e 1995 no. 61 nonché sulla destinazione di proventi a dei fini di utilità pubblica R. Kuster, Steuerbefreiung von Institutionen mit öffentlichen Zwecken, pag. 206s).
1. Nel caso concreto poi, i proventi non vengono neppure destinati alla parrocchia, ma alla diocesi, non essendo contestato che sul territorio comunale non vi siano persone poco abbienti in- teressate a farsi preti e che beneficerebbero pertanto dei fondi messi a disposizione dalla fondazione. Il fatto che nel suo com- plesso, la formazione di nuovi chierici e quindi la destinazione dei mezzi in discussione possa tornare in qualche modo a favore an- che della parrocchia locale non giustifica l’esonero preteso per i motivi del resto già richiamati nel considerando che precede. Am- mettere la possibilità di esonerare dall’imposta qualsiasi fondo per quanto i suoi proventi possano in qualche modo tornare anche solo indirettamente a favore della parrocchia non può essere con- siderato corrispondere al senso della normativa comunale. Que- st’ultima deve invece essere intesa nel senso che o la casa serve da abitazione ad un cappellano ed allora è esonerata dall’imposta nella misura di questa destinazione o invece è affittata a dei privati che corrispondono il regolare affitto e sottostà all’imposta fon- diaria come qualsiasi altro stabile sul territorio comunale.
2. Per la ricorrente, la fondazione perseguirebbe anche uno scopo d’interesse pubblico per cui si giustificherebbe comunque l’esonero preteso. Anche questa tesi non può essere seguita. L’eso- nero in virtù del carattere pubblico dell’attività svolta dalla persona giuridica quale la fondazione in parola è espressamente regolato all’art. 10 lett. d vLIc. Tale disposizione prevede un esonero dall’im- posta per le persone giuridiche che svolgono un’attività d’interesse pubblico per i fondi destinati allo scopo in maniera immediata, es- clusiva e irrevocabile. Come però è già stato esposto in prece- denza, sul fondo in parola è edificata una casa d’appartamenti af- fittata a terzi. Evidentemente, non si tratta pertanto di un fondo destinato immediatamente e esclusivamente ad uno scopo d’utilità pubblica. Da tale disposizione la fondazione non può pertanto trarre alcunché a suo favore. L’art. 10 lett. c vLIc non contempla l’aspetto dell’interesse pubblico separatamente. Come si è detto, questa disposizione è rivolta ai fondi oggettivamente destinati al culto o comunque agli scopi della parrocchia, indipendentemente dalla persona giuridica che ne è proprietaria. Che la proprietaria persegua uno scopo d’interesse pubblico è in quest’ottica pertanto
irrilevante. Ne risulta che la decisione di tassare l’immobile della ri- corrente con l’imposta fondiaria sfugge a qualsiasi critica.
1. a) La fondazione si appella al fatto che finora non sa- rebbe mai stata pretesa alcuna imposta fondiaria per l’immobile di cui è proprietaria. Da tale argomentazione la ricorrente non può però trarre alcunché a suo favore. L’imposta fondiaria è pretesa ogni anno e ogni volta vanno da parte dell’autorità comunale esperiti i necessari accertamenti onde definire chi e quali immobili sottostiano all’imposta e a quanto ammonti di debito fiscale. Per ogni anno deve pertanto essere emanata una nuova decisione im- pugnabile. Questa imposizione annuale non consente di fondarsi sull’omessa tassazione precedente per perorare l’esonero dall’im- posta anche per il futuro. Questo riesame completo della situa- zione che spetta annualmente all’autorità chiamata a emettere le decisioni di tassazione comporta implicitamente la possibilità di ri- valutare ogni volta la situazione dei contribuenti, eccezione fatta naturalmente per quelle questioni che si ripetono e che sono state già decise in via giudiziaria e sono cresciute in giudicato. Trattan- dosi poi di un’imposta periodica annuale, il diritto di tassare cade in prescrizione dopo cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 125 cpv. 1 LIG, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 3 cifra 1 vLIc e 2 LIc). Questo significa che per il periodo fiscale 1998, la de- cisione di tassazione poteva ancora essere emessa fino alla fine del 2003. Per questo, le decisioni di tassazione dell’11 settembre 2003 per gli anni 1998 – 2003 vanno in questa sede confermate. In- fatti, la prescrizione non decorre per la durata della procedura di reclamo, ricorso, gravame o revisione (art. 125 cpv. 2 lett. a LIG). Avendo interposto reclamo il 20 ottobre 2003, le pretese riguar- danti gli anni dal 1998 al 2003 non sono ancora andate prescritte. A 04 13 Sentenza del 3 giugno 2004