Domanda diricusa. Competenzaa deciderein meritodel Tribunaleamministrativo.Termine di10 giorniper ilricorso e per sollevare l’obiezione.
Il rinviodell’art. 19cpv. 2LCEspr alledisposizioni dellaLST, sostituitadal 1.gennaio 2008dalla LOG,riguarda unicamente l’applicazionedei presuppostiper laricusa ma nonl’iter proceduraleche reggela stessa(cons. 1, 2a).
**La decisionesulla ricusaemanata dallacommissione di espropriazionecostituisce unadecisione incidentalein corso diprocedura impugnabileai sensidell’art. 42LGA entro iltermine di10 giorniin sededi Tribunaleammini- strativo, qualora siano soddisfatte le condizioni dell’art. 49cpv. 4****LGA (cons.**2b).
L’istanza diricusa devegiusta l’art.44 cpv.1 LOGessere presentata entro10 giornidall’avvenuta conoscenzadei motivi, penala tardivitàdella stessa**(cons. 3).** Ausstandseinrede. Entscheidkompetenzdes Verwaltungs-gerichtes. Fristvon 10Tagen für die Erhebung von****Be- schwerde und Einrede.
Der Verweisvon Art.19 Abs.2 KEntGauf dieBestimmun- gen desGVG, welchesauf den1. Januar2008 durchdas GOG ersetztworden ist,betrifft einzigdie Anwendung der Voraussetzungen für den Ausstand, nicht aber das dafürgeltende Verfahren**(E. 1,**2a).
**Der Ausstandsentscheid der Enteignungskommission stellt einenprozessleitenden Entscheidim Sinnevon Art. 42VRG dar,der innert10 Tagenbeim Verwaltungs-gericht angefochten werden kann, wenn die Vorausset-zungen vonArt. 49Abs. 4VRG gegeben****sind (E.**2b).
**Die Ausstandseinredemuss gemässArt. 44Abs. 1GOG innert 10Tagen seitKenntnis derGründe eingereicht werden,ansonsten aufsie wegenVerspätung nichtmehr eingetreten werdenkann (E.**3).
Considerandi:
mento dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile o della fondatezzadi ogniaccusa penaleche glivenga rivolta.La nozione di contestazione di carattere civile deve essere interpretata in modoautonomo enon semplicementerinviando aldiritto interno dellostato inquestione (DTF119 Ia329). Inoltre,la stessaè pas- sivad’interpretazione insenso latoe siestende pureal dirittoam- ministrativo. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale Federale, l’art.30 CFassicura, indipendentementedal dirittopro- cessuale applicabile, la garanzia di ottenere un giudizio indipen- dente e imparziale, reso da un tribunale costituito in modo rego- lare. Ovela decisionenon spettia untribunale, bensìa un’autorità amministrativa,la prassideduce dall’art.8 CF*(art.** 4vCF) unaga- ranzia della stessa portata (DTF 120 Ia 186 cons. 2a; 117Ia 408 cons. 2a;114 Ia279 cons.3a). Ilfine dellagaranzia costituzionale, comeripetutamente ribaditodal TribunaleFederale nellapropria giurisprudenza, è quello di vietare l’influsso sul giudizio di cir-costanze estraneeal processo,atte aprivare ladecisione dellane- cessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte. In sin- tesi, a chiunque sia sottoposto a influenze di tal tipo non può essere riconosciuta la qualità di «giusto mediatore» (DTF 114Ia 54). La citata garanzia costituzionale è tutelata, in primo luogo, dalle disposizioni cantonali sulla ricusa. Indipendentemente dai precetti deldiritto cantonale,sia laCF chela CEDUassicurano co- munque a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giu- dicinon prevenuti,ossia adelle personein gradodi fornirela cer-tezza diun apprezzamentolibero eimparziale. Secondola prassi del Tribunale Federale non occorreche la persona sia effettiva- mente prevenuta ma è sufficienteche le circostanze oggettive la faccianoragionevolmente appariretale. Bisognache ilsospetto di parzialità sia confortato da elementi concreti e nasca da ragioni gravi,di persé attea creareuna situazioned’incapacità soggettiva del giudice di occuparsi equamente della vertenza proces-suale (DTF115 Ia54). Ilgenerico sospettodi parzialitàfondato su un’opinionepersonale espressadal giudicein pendenzadi causa oche siè fattoa propositodi unadeterminata questionenon può, giàdi persé, condurrealla suaricusa (RDAT1984 no.*29).
alledisposizioni dellaLST cheè stataabrogata il31 dicembre2007 nonché sostituita dalla LOGentrata in vigore il 1.gennaio 2008. L’art.46 cpv.1 LOGprevede che,qualora unmembro diun’autorità collegiale giudiziariasi vedaconfrontato conuna richiestadi ricu- sazione da lui respinta, la problematica debba essere decisa dal tribunalecompetente perla causaprincipale inassenza delmem- bro ricusato.La decisionedi untribunale, civileo penale,di prima istanza, relativa alla ricusa, può essere impugnata tramite gra- vame, entro10 giorni, davanti alla Camera di vigilanza sulla giu- stiziadel Tribunalecantonale (art.46 cpv.4 LOG),quindi davanti all’autoritàche, aisensi dell’art.56 LOGin unioneall’art. 52cpv. 1 della Costituzione cantonale, gode del potere di vigilanza sulle istanzegiudiziarie inferiori.Come consideratodalla Cameradi vi- gilanzasulla giustiziadel Tribunalecantonale nelproprio decreto del25 febbraio2008 (Rf:AB 088), laLST nonprevedeva unadi- sposizione corrispondenteall’art. 46cpv. 4LOG. Malgradociò, an-che sottol’egida dellaLST, laprassi didetta cameraprevedeva tale possibilità d’impugnazione tramite gravame all’autorità di vigi- lanza.Come considerato,per quantoconcerne lepremesse della ricusa,l’art. 19cpv. 2LCEspr rinviaalle relativedisposizioni dellaLST, attualmentesostituita dallaLOG. Illegislatore, intale materia, ha quindi inteso parificare le commissioni d’espropriazione alle autoritàgiudiziarie prevedendodei motividi ricusauguali aquelli applicati per il personale giudiziario dall’art. 42 LOG.Detta cir-costanza, però,non costituiscedi persé stessala baselegale per l’applicazione dellaLOG anche per quanto concerne la sorve- glianza sulla commissione di espropriazione, rispettivamente l’impugnazionedelle suedecisioni inmateria diricusa. Comecor- rettamenteconsiderato dalTribunale cantonale,dato chele com- missioni di espropriazione non sono sottoposte né alla giurisdi- zione civile né a quella penale, le loro decisioni in materia di contestate richieste di ricusazione non sono suscettibili di gra- vamealla cameradi vigilanzasulla giustiziadel Tribunalecanto- nale stesso in quanto quest’ultima non è organo di sorveglianza su dette commissioni. Alla luce delle considerazioni di cui sopra appare ineluttabile come il rinvio alle disposizioni della LST (at- tualmente LOG),previsto dall’art.19 cpv.2 LCEspr,riguardi unica- mente l’applicazione dei presupposti per la ricusa ma non l’iter proceduraleche reggela stessa.Appare quindicorretta laconclu- sione chele decisioni sulla ricusa emanate dalle commissioni di espropriazione, quali decisioni incidentali, siano passibili d’im- pugnazione davantiall’autorità giudiziariaamministrativa compe-
tenteper ilgiudizio materialesulle decisionidi dettecommissioni. Fra l’altro,l’art. 21LCEspr prevedeche tuttele decisionidelle com- missionidi espropriazionesiano passibilid’impugnazione davanti al Tribunale amministrativo. Indubbiamente, la decisione sulla ricusa emanata dalla commissione di espropriazione convenuta costituisce una decisione incidentale in corso di procedura, im- pugnabile,ai sensidell’art. 42LGA, entroil terminedi 10giorni, in sede di**Tribunale amministrativo.
b)Tenor l’art.49 cpv.4 LGA,le decisioniintermedie o incidentalisono impugnabilidavanti alTribunaleamministrativo qualora implichinoper laparte interessatauno svantaggioche in seguitodifficilmente sarebberimediabile oppurequalora lestesse vengano emanatequali decisioniimpugnabili singolarmente,o se il giudizio nel merito aiuti presumibilmente a semplificare la pro- cedura.Nella praticain giudizio,considerando chela problematica della ricusa potrebbe essere riproposta al Tribunale amministra- tivonel gravamecontro ladecisione dimerito dellacommissione di espropriazione e, se fondata, condurrebbe all’annullamento della decisione in oggetto con conseguente rinvio degli atti alla commissione convenutaper nuovogiudizio inuna composizione conforme ai principi dell’oggettività del giudice, difficilmente si puòriscontrare undanno irrimediabilea scapitodella parteche la- menta la lesione dei propri diritti. D’altro canto, però, il giudizio sulla decisione intermedia,che permette di chiarire preventiva- mentela problematicadella ricusafacendo sìche lacommissione di espropriazionepossa emanarela propriadecisione materialein una composizione ritenuta conforme, può contribuire a snellire e ad accelerarela proceduranonché aridurre gliattriti frale parti.Ri- solto il problema della ricusa, il giudizio dei membri della com- missione diespropriazione potràessere piùsereno esenza temache il lavoro venga vanificato a causa del presunto vizio formale dellamancata ricusadi unoo piùmembri dellastessa. Giovainol- tre rilevare chela commissione convenuta ha emanato la deci- sione inoggetto qualeespressamente impugnabiledavanti alTri- bunale amministrativo. Appaiono quindi adempiti, addirittura cumulativamente,i citatipresupposti dell’art.49 cpv.4 lett.b LGAche ammettono l’impugnabilità delle decisioni incidentali quando l’autoritàche le emana prevede espressamente la possibilità di ricorso contro le stesse, oppure qualora la decisione dell’istanza superiorepermetta presumibilmentedi semplificarela procedura. Diconseguenza, ladecisione incidentalein giudiziogode deipre- supposti dell’impugnabilità.
esercitare maggiore pressione sulla commissione di espropria- zione, rispettivamente sul comune, e quindi di poter trattare da un punto di maggior forza, anche ritardando l’iter procedurale. Non appare infatti plausibileche i ricorrenti, residenti per la grandis- sima parte nel comune, non fossero in grado di essere a cono- scenza o di avere il sospetto di un legame, presente o passato, del presidente ad interim della commissione d’espropriazione, rispet- tivamente dello studio di cui è socio, con il comune espropriante. Dall’evolversi della pratica di espropriazione, in particolare dalle affermazioni generiche dei ricorrenti sulla presa di conoscenza dei motivi di ricusa, questa Corte ha raggiunto la convinzioneche non siano stati presentati argomenti concreti atti a comprovare ragio- nevolmente la tempestività dell’istanza di ricusache, come detto,ai sensi dell’art. 44 cpv.1 LOG,deve essere presentata entro 10giorni dall’avvenuta conoscenza dei motivi. Ne consegue chel’istanza di ricusa è stata, a giusta ragione, in quanto tardiva, con- siderata irricevibile dalla commissione di espropriazione.
R08 19Sentenza dell’11aprile 2008