Assicurazione controla disoccupazione.Portata deldo- vered’informazione econsulenza. Conseguenzein caso****di violazione.
Portata deldovere diinformazione e****consulenza giusta l’art.27 cpv.1 e2 LPGA(cons. 2).
La consulenzaè reputataevitare, inun casoben con-creto, chel’assicurato prendadelle decisionia luipre- giudizievoli dalprofilo assicurativo**(cons. 3).**
Viola ildovere diconsulenza, ilconsulente chepur es-sendo inchiaro sulleintenzioni dell’assicuratonon lo avvertedella perditadel dirittoall’ottenimento dias- segniper ilperiodo d’introduzionein casodi annulla- mentodal collocamento(cons. 3).
**Conseguenze della****violazione (cons.**4).
Arbeitslosenversicherung. Tragweite der Aufklärungs- und Beratungspflicht. Folgen einer Verletzung.
Tragweite derAufklärungs- undBeratungspflicht ge- mässArt. 27Abs. 1und 2ATSG (E.2).
Die Beratungspflichtwill vermeiden,dass derVersicher- te in einer konkreten Situationsozialversicherungs- rechtlich präjudizielleEntscheidungen trifft(E.3).
Die Beratungsstelle,die dieAbsicht desVersicherten be- züglich Geltendmachung von Ausbildungszuschüssen kennt,verletzt ihreBeratungspflicht, wennsie denVer- sicherten nicht informiert, dass das Fehlen derVermit- telbarkeitden Verlustdes Anspruchsauf Ausbildungs- zuschüsse mit sich bringt(E.3).
Folgen der Verletzung (E.4).
Considerando in diritto:
1. a) Il 1. gennaio 2003 è entrato in vigore l’art. 27 LPGA che regola l’informazione e la consulenza e recita: gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1). Ognuno ha diritto, di regola gra- tuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi (cpv. 2 all’inizio). Il primo capoverso dell’art. 27 LPGA pre- vede un obbligo di informazione generale e permanente nei con- fronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avve-
nire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la conse- gna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (DTF 131 V 476 cons. 4.1; DLA 2002 pag. 194). Per quanto attiene al di- ritto alla consulenza enunciato all’art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli for- nisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest’obbligo concerne soltanto l’ambito di competenza dell’assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell’entrata in vigore della LPGA (vedi sul tema sentenze dal Tribunale federale C 241/04 del 9 maggio 2006 cons. 6, C 157/05 del 28 ottobre 2005 cons. 4.2.;
U. KIESER, ATSG – Kommentar, 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 402 ss.; U. MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungsplicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG in: Sozialversicherungsrechtstagung 2006, R. SCHAFF- HAUSER/F. SCHLAURI (ed.), pag. 9 ss.; E. IMHOF / CH. ZÜND, ATSG und Arbeitslosenversicherung in: SZS 2003 pag. 306 s.; R. SPIRA, Du droit d’être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d’exécution des assurances sociales (art. 27 LPGA) in: SZS 2001 pag. 524 ss.). Contrariamente alle informazioni di carattere gene- rale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
1. La norma di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA garantisce il di- ritto all’informazione e consulenza. Nel caso classico, questa con- sulenza ha luogo su istanza della persona assicurata ed in relazio- ne ad una precisa situazione o ad una determinata problematica. La questione di sapere se la disposizione si applichi anche qualora l’assicurato non richieda esplicitamente ragguagli è più delicata. In principio, la consulenza non presuppone una richiesta mirata, ma necessita di uno spunto concreto. Un dovere di consulenza ge- nerale e d’ufficio senza che vi sia una situazione o occasione con- creta che lo giustifichi non esiste. Per far insorgere un dovere di consulenza basta però che per l’assicuratore competente sia rico- noscibile la necessità di informare l’assicurato che il suo atteg- giamento o la sua inattività potrebbero pregiudicare il diritto a prestazioni. Per stabilire cosa siano i fondamenti del dovere di consulenza occorre ispirarsi al principio della buona fede. Nel senso che l’autorità è tenuta a prestare la consulenza imposta della situazione dopo una diligente analisi dello stato di fatto e di diritto. Al riguardo non occorre ricercare nelle condizioni di vita dell’interessato o segnalare alternative o spazi di manovra per si-
tuazioni alla quali non vi è alcun motivo di pensare. Sostanzial- mente con la consulenza l’amministrazione dovrebbe poter evi- tare – nei casi chiari e senza che siano necessari chissà quali accertamenti – che l’assicurato prenda delle decisioni a lui pre- giudizievoli dal profilo assicurativo (vedi sulla tematica U. MEYER, op. cit., pag. 25 s.).
1. In termini di casistica, nella DTF 133 V 249 e DLA 2007 no. 10 pag. 193, l’Alta Corte ha stabilito che l’assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell’art. 27 LPGA, fintanto che, prestando l’usuale attenzione, non può rico- noscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto a prestazioni. Con sentenze del 27 marzo 2006 C 141/05 e dell’8 maggio 2006 C 301/05, l’allora Tribunale fe- derale delle assicurazioni reputava che l’amministrazione avesse violato il dovere di consulenza non informando l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente o di mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione. La DTF 131 V 472 riguardava il caso di un assi- curato ritenuto non idoneo al collocamento, essendo il lasso di tempo fra la presentazione della domanda di prestazioni e l’inizio del soggiorno linguistico all’estero – di cui aveva peraltro infor- mato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio – troppo breve per poterlo collocare. In applica- zione all’art. 27 cpv. 2 LPGA, l’Alta Corte federale concludeva che l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’as- sicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo. In questa importante decisione il Tribunale federale ha stabilito che gli assicurati devono essere resi attenti – dagli or- gani incaricati dell’applicazione del diritto delle assicurazioni so- ciali – se il loro comportamento dovesse pregiudicare il diritto a prestazioni (DTF 131 V 476 cons. 4.1).
1. a) Nell’evenienza in oggetto, in data 13 agosto 2012 l’as- sicurato veniva reso attento alla scadenza del termine quadro il 31 luglio 2013 ed all’esaurimento del diritto alle 260 indennità gior- naliere a far stato dal 4 agosto 2012, nonché alle conseguenze di tale fatto sulla copertura assicurativa per infortunio e sugli assegni familiari. Per meglio valutare la sua situazione personale visti tali cambiamenti, veniva invitato a contattare il competente ufficio re- gionale di collocamento. Come risulta dai protocolli dei colloqui avuti il 2 luglio e il 2 agosto 2012, il consulente era perfettamente
a conoscenza dal fatto che l’assicurato stava esaurendo il proprio diritto all’indennità giornaliera. Parimenti evidente era l’interesse dell’assicurato ad ottenere degli assegni per il periodo d’intro- duzione, in quanto la questione era stata ripetutamente discussa con il consulente (vedi protocolli del 31 maggio e del 2 agosto 2012). Il data 31 maggio 2012, l’assicurato veniva informato che detti assegni potevano essere concessi anche dopo l’esaurimento delle indennità giornaliere, fintanto che restava aperto il termine quadro, e per un massimo di sei mesi. In occasione del colloquio con il proprio consulente avuto il 2 agosto 2012, veniva con l’assi- curato discussa la non ancora avvenuta conclusione di un con- tratto con un potenziale datore di lavoro e quindi il rinvio della data di compilazione della domanda in vista dell’ottenimento degli assegni per il periodo d’introduzione. Alla luce di tali pro- tocolli è quindi indiscutibile che anche al momento dell’esauri- mento del diritto alle indennità giornaliere il ricorrente mante- nesse un grande interesse all’ottenimento degli assegni per il periodo d’introduzione e che attendesse solo la conclusione di un eventuale contratto di lavoro per presentare formalmente la rela- tiva richiesta.
1. La fattispecie in esame richiedeva pertanto che il consu- lente dell’assicurato avvertisse esplicitamente lo stesso che annul- landosi dal collocamento egli avrebbe perso il diritto agli assegni per il periodo d’introduzione. In questo senso, dagli atti all’incar- to, non risulta che una simile consulenza sia stata fornita. Nel collo- quio avuto il 31 maggio 2012, l’informazione fornita era incomple- ta. In detta sede veniva precisata la possibilità di far valere il diritto a tali assegni anche dopo l’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera, fintanto che fosse rimasto aperto il termine quadro e per un massimo di sei mesi. Non era stato però in detta occasione fatto alcun accenno al fatto che per ottenere tali aiuti fosse indi- spensabile non annullarsi dal collocamento. Anche dal protocollo dei colloqui del 2 luglio e 2 agosto successivi non è dato dedurre alcuna specifica informazione al riguardo. Poiché l’assicurato in- tendeva richiedere gli assegni per il periodo d’introduzione ed es- sendo tale interessamento noto al suo consulente in materia di disoccupazione, quest’ultimo ha violato il proprio dovere di con- sulenza, omettendo di rendere attento l’assicurato sulla perdita del diritto agli assegni in caso di annullamento dal collocamento. Giusta le informazioni ricevute, l’assicurato poteva in buona fede ritenere che fino alla scadenza del termine quadro permanesse il diritto ad ottenere degli assegni per il periodo d’introduzione.
1. In vista dell’esaurimento del diritto all'indennità giorna- liera, all’assicurato era stato consegnato un promemoria. Da que- sto risulta che «Anche dopo la cessazione del diritto alle indennità di disoccupazione vi è la possibilità, a determinate condizioni, di beneficiare di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fino alla scadenza del termine quadro». Giusta la prassi del tribunale federale, tramite la consegna di opuscoli informativi o di prome- moria viene ossequiato il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA (sentenza delTribunale federale C 141/05 del 27 marzo 2006 cons. 4.2). Relativamente alla concreta fattispecie, l'informa- zione contenta nel promemoria corrispondeva del resto a quanto comunicato all’istante dal suo consulente in occasione del collo- quio del 31 maggio 2012. Ai fini del presente giudizio è però deci- sivo che l’assicurato non fosse stato esplicitamente avvertito in merito alla perdita del diritto a chiedere l’assegno qualora si fosse annullato dal collocamento. Da tutta la documentazione prodotta non risulta che questa fondamentale informazione fosse stata de- bitamente fornita al disoccupato.
1. a) Il principio della buona fede, applicabile a tutto l’am- bito dell’attività dello Stato, conferisce ad ogni individuo la facoltà di esigere che l’autorità statale si conformi alle sue promesse e sia coerente nei propri comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF 131 II 627 cons. 6.1, 130 I 26 cons. 8.1, 125 I 219 cons. 2c, 122 II 123 cons. 3b/cc e 121 I 181 cons. 2a). Giusta la giurisprudenza, l’omissione di fornire un’informazione qualora sussista un obbligo d’informare o qualora le circostanze concrete avessero comportato un obbligo di informare l’assicurato in applicazione all’art. 27 cpv. 2 LPGA è parificato ad una informazione errata che può comportare l’ob- bligo per l’amministrazione di rispondere per la sua omissione e quindi di erogare all’assicurato le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a cui avrebbe avuto diritto in piena co- noscenza della situazione (DTF 131 V 480 cons. 5). Presupposti per potersi avvalere del principio della buona fede sono: l’autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona determinata (DTF 125 I 274 cons. 4c); essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel rispetto dei li- miti della sua competenza; l’errore dell’atto sul quale l’ammini- strato ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile; l’amministrato stesso deve es- sersi fondato su queste assicurazioni o su tale comportamento per
prendere disposizioni che non può più modificare senza subire un pregiudizio (DTF 121 V 66 cons. 2a); infine, e in ogni caso, la situa- zione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l’autorità si è pronunciata e quello in cui l’amministrato ha preso le sue disposizioni (DTF 131 II 636 cons. 6, 129 I 170 cons. 4.1 e 122 II 123 cons. 3b/cc).
b) Nel caso in esame, fermo restando che non sono inter- venuti cambiamenti legislativi che potrebbero incidere sul pre- sente contenzioso, per i motivi esposti in precedenza è pacifico che l’amministrazione non ha, in un caso specifico, prestata la suf- ficiente consulenza avvertendo l’assicurato che l’annullamento dal collocamento avrebbe pregiudicato i suoi diritti all’assegno per il periodo d’introduzione. L’omissione è stata perpetrata tra- mite il consulente al collocamento, abilitato ad agire in qualità di organo d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione. Per l’assicurato l’incompletezza dell’informazione ottenuta non era manifestamente riconoscibile e lo ha indotto ad annullarsi dal collocamento e quindi a pregiudicare il proprio diritto ad ottenere l’assegno ora richiesto. In ossequio al principio della buona fede quindi, l’amministrazione deve rispondere della propria omis- sione e concedere all’assicurato le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a cui l’istante avrebbe avuto diritto se non si fosse annullato dal collocamento.
S 13 73Sentenza del 18 marzo 2014