AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.1996.27
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, IICCA
Incarto n.
10.1996.00027
Lugano
10 agosto
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 29 novembre 1996 da
rappr. dagli avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
tutti rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto, previa l'adozione di misure cautelari, che i convenuti
fossero condannati in solido a pagarle l'importo di fr. 323'602.-- oltre
interessi del 5% a far tempo dal 15 agosto 1996 a titolo di rimborso di un
mutuo e l'importo di fr. 877'796.-- a titolo di mancato guadagno, somma
quest'ultima ridotta in sede conclusionale a fr. 536'796.--;
domande avversate
dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione;
completato lo
scambio degli allegati preliminari;
esperita
l’istruttoria di causa;
preso atto
che le parti, dopo la produzione dei rispettivi allegati conclusionali, hanno rinunciato
al dibattimento finale;
richiamata
la sentenza 20 marzo 1997 con cui il giudice delegato ha respinto la richiesta
di provvedimenti cautelari postulata a suo tempo dall'attrice;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 26 marzo 1991 la società __________ SA (in seguito: __________)
ha concluso con __________ un contratto di litraggio (doc. _), avente per
oggetto la fornitura esclusiva di carburante, fino al raggiungimento del
quantitativo di 35'000 mc, alla stazione di benzina di proprietà di
quest'ultimo (cfr. doc. _), sita a __________ in prossimità del valico
italo-svizzero del __________.
In base agli
accordi __________ si impegnava tra l'altro a partecipare all'investimento già
effettuato dal partner contrattuale con un versamento di fr. 400'000.--, somma
effettivamente versata (doc. _), a valere quale mutuo ammortizzabile in ragione
di fr. 11.43 al mc sul carburante consegnato (clausola 16); mentre a sua volta
__________, in caso di cambiamento della sua ragione sociale, di vendita, di
cessione o affitto del suo commercio, locazione, subaffitto di locali ed aree
occupati dal suo esercizio, si impegnava a far accettare al suo successore gli
obblighi derivanti dal contratto, fermo restando l'impegno di informare la
società prima di concludere un eventuale accordo con terzi (clausola 13).
B. Nel marzo
1994 __________ iniziò a lamentarsi della scarsa redditività del proprio
commercio, in particolare a seguito dell'introduzione del sopradazio, della
svalutazione della lira e dell'elevata concorrenza in loco, e chiese pertanto a
__________ di ridiscutere e modificare le basi contrattuali, divenute eccessivamente
gravose (doc. _). Quest'ultima espresse la sua disponibilità di principio a
rivedere gli accordi, ma prima di presentare una proposta definitiva pretese
che la controparte versasse un congruo acconto sul debito per forniture a quel
momento impagate (doc. _).
Nel giugno 1996
__________, senza preventivamente aver informato la società, vendette per fr.
340'000.- la stazione di benzina al fratello __________, già suo dipendente,
che tramite la società __________ S.a.g.l., da lui precedentemente costituita
con __________ (doc. _), non riprese il contratto con __________ e si rivolse a
terzi per le forniture di benzina.
C. Con la
petizione in rassegna __________, oltre a formulare le richieste provvisionali
già evase con il giudizio 20 marzo 1997 del giudice delegato, ha chiesto la
condanna in solido di __________ e __________ S.a.g.l. al pagamento di complessivi
fr. 1'201'398.- oltre interessi, somma corrispondente al mutuo a quel momento
non ancora restituito (fr. 323'602.--, doc. _) e alla perdita di guadagno
patita in conseguenza della mancata continuazione del contratto, ovvero fino al
raggiungimento del quantitativo stabilito (fr. 877'796.--).
A suo parere, i
convenuti sarebbero responsabili per vari titoli: __________ per aver violato
gli accordi contrattuali; __________ e __________ S.a.g.l. per aver gestito la
stazione di servizio utilizzando illecitamente i suoi marchi; __________,
__________ e __________ S.a.g.l. per aver incitato __________ a violare il
contratto e per aver tenuto un comportamento atto a ingenerare confusione e
ingannare i clienti della stazione di benzina.
D. I convenuti
si sono opposti alla petizione sia per motivi d'ordine che di merito. In
ordine, mentre __________ contesta l'esistenza di un litisconsorzio, __________
e __________ hanno eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito: il
primo richiamandosi a una clausola di proroga di foro contenuta nel contratto,
il secondo appellandosi al proprio domicilio in Italia. Nel merito essi hanno
evidenziato come i marchi dell'attrice fossero stati tempestivamente neutralizzati,
il che escludeva una violazione della LPM o della LCSl; non corrispondeva
inoltre al vero che __________ fosse stato indotto a violare gli accordi
contrattuali rispettivamente che tale comportamento fosse stato concertato da
tutti i convenuti; contestato era infine anche l'ammontare del preteso risarcimento.
E. Nei
successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e eccezioni. L'attrice con le
conclusioni ha tuttavia ridotto le proprie pretese per mancato guadagno a fr.
536'976.--, puntualizzando inoltre gli argomenti giuridici a fondamento delle
sue richieste: in buona sostanza, __________ era chiamato in causa per la violazione
del contratto; tutti i convenuti, corresponsabili per aver agito di concerto a
suo scapito, rispondevano per atto illecito, per atti contrari ai buoni costumi
o comunque per arricchimento indebito; __________ S.a.g.l. e i suoi fondatori
__________ e __________, a loro volta, per aver violato il suo marchio durante
un mese e 5 giorni.
Considerando
in diritto
- Prima di
entrare nel merito delle pretese attore, occorre esaminare la censura di
carente litisconsorzio sollevata dal convenuto __________ (sub cons. 1.1) e
quella di incompetenza territoriale del tribunale adito sollevata dai convenuti
__________ e __________ (sub cons. 1.2).
1.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dal convenuto __________, nella fattispecie si è
effettivamente in presenza di un caso di litisconsorzio facoltativo ai sensi
dell'art. 42 CPC, istituto che si attualizza quando tra le cause che si
propongono esiste una connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale
dipendono oppure quando la decisione dipende totalmente o parzialmente dalla
risoluzione di identiche questioni (Rep. 1985 p. 334), tanto più che la
giurisprudenza cantonale ha da tempo ammesso che quando -come nel caso di
specie- più persone vengono convenute per le conseguenze di un medesimo fatto
si crea senz'altro una connessione, anche se il titolo invocato sia diverso
(art. 51 CO; Rep. 1934 p. 310; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, m. 4 ad art. 42; IICCA 29 marzo 1996 in re C./L e llcc.). Per
l'esistenza del litisconsorzio, istituto di natura prettamente processuale, è
comunque irrilevante sapere se la petizione sia o no fondata nel merito nei
confronti di tutti i convenuti, decisivo essendo unicamente che l'impostazione
data alla causa dalla parte attrice giustifichi di convenire assieme tutte le
parti convenute (IICCA 14 luglio 1998 in re P./H. e B.; Rep. 1979
p. 335).
1.2 La competenza
territoriale della scrivente Camera è sicuramente data per quanto riguarda i
convenuti __________ S.a.g.l. e __________: entrambi risultano infatti essere domiciliati
nel cantone Ticino, loro foro ordinario (art. 16 CPC e 30 cpv. 2 Cost.).
Diverso è il discorso per i convenuti __________ e __________.
1.2.1 Pur non
potendosi far capo nei confronti di __________ al foro del litisconsorzio di
cui all'art. 13 lett. e CPC, stante il suo domicilio all'estero e meglio in
Italia (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989,
p. 62; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 17; IICCA 30
gennaio 1998 in re F. SA/R.), nulla osta a che egli sia pure convenuto avanti a
questo tribunale: l'art. 5 cifra 3 CL prevede infatti che il convenuto
domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un
altro Stato contraente -in materia di delitti o quasi delitti- davanti al
giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, fermo restando che giusta
l'art. 6 n. 1 CL in caso di pluralità di convenuti, questi potrà inoltre essere
citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di
uno di essi, laddove nella definizione di delitti o quasi delitti, dal
punto di vista del diritto internazionale privato, rientrano oltre agli atti
illeciti anche quelli di concorrenza sleale (DTF 91 II 123, 92 II
264; SJ 1992 p. 75).
1.2.2 Per __________,
ancorché domiciliato nel Cantone e liteconsorte facoltativo con gli altri
convenuti, ciò che di per sé avrebbe potuto fondare il foro del processo nel
Ticino, è stato posto il problema della validità della proroga di foro
contenuta nella clausola 17 del contratto, del seguente tenore: "Per
tutte le divergenze che potrebbero sorgere, le parti riconoscono Ginevra quale
foro giuridico e si dichiarano d'accordo di sottomettersi al tribunale
competente e di accettare le leggi vigenti presso il foro sopra indicato".
Sul tema
specifico, la dottrina -a prescindere dalla validità formale della convenzione
di proroga di foro- fa dipendere la soluzione dalle questioni di sapere se le
parti abbiano previsto una particolare disposizione anche per il caso di litisconsorzio,
se la clausola di proroga sia o no esclusiva, rispettivamente se la stessa sia
stata sottoscritta da uno o da tutti i convenuti (cfr. Schaad, La consorité
en procédure civile, Neuchâtel 1993, p. 501 e segg.).
1.2.2.1 La
giurisprudenza federale pone requisiti formali severi per ammettere la validità
di una clausola di proroga del foro, esigendo in particolare che, nel contesto
di un contratto, essa sia formulata in termini chiari, ossia che esprima in maniera
non equivoca la volontà delle parti di derogare alla competenza del giudice
naturale (DTF 104 Ia 280; Rep. 1978 p. 337, 1984 p. 105, 1985 p.
332) e che sia inoltre messa in rilievo rispetto alle altre disposizioni
contrattuali (Rep. 1986 p. 289 e seg.; Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 5 e 6 ad art. 22; II CCA 9 agosto 1999 in re G. e llcc./B. SA).
Nel caso di specie
il tenore letterale della clausola lascia intendere in forma non equivoca la
volontà delle parti di prevedere un nuovo e diverso foro giudiziario. La
particolare collocazione della clausola, a p. 6 del contratto, appena sopra le
firme delle parti, permette inoltre di ritenere che esse -e soprattutto
l'attrice che aveva allestito il contratto e che in definitiva era la
beneficiaria della proroga di foro- ne abbiano effettivamente preso conoscenza
e dunque l'abbiano accettata con cognizione di causa. Ben si può dunque concludere
per la sua validità formale.
1.2.2.2 Dalla clausola
non risulta se le parti avessero inteso estendere o no l'applicazione della
proroga di foro in caso di litisconsorzio. In casi del genere vi è tuttavia la
presunzione che la proroga sia applicabile anche in tale evenienza (Schaad,
op. cit., p. 502).
1.2.2.3 La proroga di
foro può essere di carattere esclusivo oppure può lasciar sussistere, accanto
al foro prorogato, quello ordinario come foro facoltativo. In caso di dubbio
sulla portata della clausola di proroga del foro, la dottrina è unanime sulla
necessità che il giudice interpreti la volontà delle parti (Schaad, op.
cit., p. 502; Frank / Sträuli / Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, 1997, § 11, N. 24; Leuenberger / Uffer-Tobler,
Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, N. 3f ad art. 32
ZPO), a meno che la procedura applicabile non crei una presunzione in favore
della facoltatività o dell'esclusività del foro prorogato (così l'art. 5 cpv. 1
LDIP, l'art. 17 n. 1 CL e il nuovo § 11 ZPO-Zurigo che considerano esclusivo il
foro prorogato, salva diversa pattuizione). Non v'è invece ragione di dubbio
quando il testo della clausola di proroga del foro è sufficientemente
esplicito, ovvero sulla sola base del tenore letterale della pattuizione. Ciò è
dato in particolare quando, come nel caso concreto, le parti hanno dichiarato
in forma univoca di essere d'accordo di sottomettersi al tribunale
competente presso il foro di Ginevra, locuzione che indica una volontà di
scelta incondizionata da parte di entrambe le parti, così che la validità della
pattuizione si esprime in modo uguale per entrambe ("für beide Parteien
in gleicher Weise und jeder prozessualen Lage"), ossia a prescindere
dall'interesse originario dell'una o dell'altra parte alla scelta del foro di
Ginevra (cfr. ZR 1990, p. 184 segg.: sentenza 6 settembre 1989 del
Tribunale distrettuale di Bülach, confermata dal Tribunale d'appello di Zurigo
e infine dal Tribunale di cassazione; Huber, Praxishandbuch - Zivilprozessrecht,
Buttikon 1997, N. 24 ad § 11 ZPO). A fronte di queste conclusioni appare
ininfluente il riferimento dell'attrice alla facoltatività del foro, anche
perché la citazione indicata (Guldener M., Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 1979, p. 105, III/2) non concerne la proroga di foro, ma i
fori facoltativi.
Nel caso concreto,
la proroga di foro ha quindi carattere esclusivo, così che l'eccezione
sollevata da __________ trova senz'altro accoglimento.
1.2.2.4 Qualora un
convenuto al beneficio di una proroga di foro di carattere esclusivo sia
chiamato in causa in un altro foro, sia esso quello generale o quello dei litisconsorti,
può, secondo la dottrina, ottenere un giudizio di irricevibilità (Schaad,
op. cit., p. 504). Irrilevante è il fatto che __________ sia stato chiamato in
causa per altri titoli oltre quello contrattuale: anche in quei casi si tratta
infatti pacificamente di "divergenze che potrebbero sorgere"
con riferimento sì al contratto sottoscritto a suo tempo, ma a prescindere
dalla natura del credito posto a giudizio.
Ovviamente la
proroga di foro e il giudizio di irricevibilità nei confronti di __________ che
ne deriva rimangono privi di effetti nei confronti dei terzi, semplici
litisconsorti facoltativi (per tanti: Huber, op. cit., N. 2 ad § 11
ZPO).
- Nel merito,
l'attrice ritiene che i convenuti -compreso __________, la cui posizione è
comunque già stata definita al considerando precedente- abbiano agito di
concerto allo scopo di danneggiarla, rendendo impossibile la continuazione del
contratto, mettendo in serio pericolo la rifusione del mutuo e sottraendole una
stazione di servizio, a tutto vantaggio della concorrenza. A suo giudizio, essi
erano dunque responsabili nei suoi confronti per 3 diversi titoli: per atto illecito
(cfr. sub cons. 2.2), per atti contrari ai buoni costumi (cfr. sub cons. 2.3) e
per indebito arricchimento (cfr. sub cons. 2.4).
2.1 Prima di
passare in rassegna gli argomenti giuridici in base ai quali l'attrice fonda le
sue pretese, ci si potrebbe chiedere se essa, vista la difficile situazione in
cui si trovava __________, abbia effettivamente subito un danno dalla vendita
della stazione di servizio al fratello e dalla successiva conclusione di un
nuovo contratto con un concorrente; non può essere infatti dimenticato che
__________ da tempo era in mora con i pagamenti delle forniture ed era confrontato
con un contratto che non gli permetteva di rimanere concorrenziale (cfr. doc.
_; cfr. la forte contrazione dei quantitativi smerciati annualmente, passati da
2'229 mc a 478 mc, dal 1992 al 1995 risultante dal doc. _), ciò che avrebbe
anche potuto portarlo in breve a dover chiudere il suo commercio (tra l'altro,
a quel momento vi era già nei suoi confronti un attestato di carenza beni per
fr. 14'945.35 (doc. _). Ci si potrebbe infatti chiedere se, tutto sommato, la
sua situazione non sia rimasta di fatto immutata, tanto più che l'attrice non
ha provato che il prezzo di fr. 340'000.-- soluto per la vendita fosse
inferiore a quello di mercato ed essa avesse con ciò subito un pregiudizio a
seguito di tale vendita. La questione, per i motivi che verranno esposti nel
seguito, può tuttavia rimanere indecisa.
2.2 Giusta l’art.
41 cpv. 1 CO la responsabilità per atto illecito presuppone l’esistenza di un
illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale
adeguato tra l’illecito e il danno cagionato.
Sulla scorta della teoria oggettiva, fatta propria dal Tribunale
federale, è considerato illecito ogni comportamento dannoso che violi qualsiasi
precetto scritto o non scritto facente parte dell’ordinamento giuridico (DTF
117 II 317, 115 II 18; Brehm, Berner Kommentar, N. 33 ad art. 41 CO e
giurisprudenza ivi citata; Rep. 1983 p. 66). Questo significa che
l’illecito non si concretizza solo in caso di trasgressione di una determinata
norma di legge, ma anche in caso di violazione di precetti o di divieti
d'ordine generale, intesi alla protezione dei diritti dei terzi (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, p. 307; Brehm, op. cit., N.
35-40 ad art. 41 CO), come ad esempio quello di non uccidere, di non ledere
l’integrità fisica e la personalità altrui, di non ostacolare il diritto alla
proprietà e al possesso, ecc. che possono essere riassunti nel principio “alterum
non laedere” (cfr. Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol.
1, Zurigo 1958, p. 112; IICCA 4 febbraio 1994 in re P./P. e llcc., 30
gennaio 1996 in re B./F.).
2.2.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dall'attrice, il fatto che una parte abbia violato un
contratto -e dunque, implicitamente, anche la circostanza che terze persone
possano eventualmente aver concertato con lei quella violazione (Brehm,
op. cit., N. 42 ad art. 41 CO)- non costituisce un atto illecito ai sensi della
normativa, tale modo d'agire non ledendo alcuna norma di comportamento o alcun
bene protetto da disposizioni di legge (Brehm, op. cit., N. 41 ad art.
41 CO; Oftinger / Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil,
vol. 1, p. 687, n. 49).
Nella presente
fattispecie va anzitutto ritenuto che l'esistenza di un'azione concertata fra i
convenuti non è stata dimostrata. In particolare non può essere considerata
determinante la circostanza che in sede di interrogatorio formale __________
abbia dichiarato che, successivamente alla vendita al fratello e al naufragio
delle trattative per un rinnovo del contratto con l'attrice, "abbiamo
comandato la benzina da altri" (interrogatorio formale, ad 19):
l'utilizzo di un verbo al plurale, non sorretto da altri elementi di conforto,
non può invero indurre a tale conclusione; basti pensare al fatto che la
comanda del rifornimento, decisa da qualcuno, avrebbe potuto trovare pratica
attuazione per opera di altri: ed ecco giustificato il testo della deposizione.
Oppure -più concretamente- ponendo attenzione al fatto che, in quella fase
della fattispecie, __________, pur non avendo più interessi propri nella
gestione della stazione, occasionalmente forniva comunque consigli al fratello
(interrogatorio formale __________, ad 20), da cui un suo possibile "coinvolgimento"
che ancora non può equivalere a una responsabilità per atto illecito dei
convenuti.
2.2.2 A giudizio dell'attrice, il comportamento tenuto dai convenuti
sarebbe in concreto sanzionabile ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CO, siccome
costitutivo di un'appropriazione indebita ex art. 138 CPS (Brehm, op.
cit., N. 37 ad art. 41 CO; IICCA 30 gennaio 1996 in re B./F.).
E' vero che la
giurisprudenza ha recentemente ammesso che l'utilizzazione di un mutuo
contrariamente allo scopo per il quale è stato concesso possa costituire
un'appropriazione indebita (DTF 120 IV 117 e 124 IV 9). Sennonché nel
caso concreto le premesse oggettive per l'esistenza di tale reato a carico di
__________ e degli altri convenuti, e con ciò dunque di un atto illecito da
parte loro, non sono date: la clausola 16 del contratto si limitava infatti ad
affermare che l'attrice "partecipa, sull'investimento ágiàñ effettuato dal
Distributore, con un unico e solo versamento fisso di frs. 400'000.-- " e dunque non obbligava __________ a investire gli importi
mutati a mo' di un credito di costruzione cioè per rinnovare e con ciò
accrescere in maniera corrispondente il valore della stazione di benzina, così
che in definitiva questi era libero di utilizzare a sua discrezione i soldi
ricevuti; in altre parole, il mutuo non era stato concesso per aumentare il
valore della stazione di servizio, per cui i fondi non sono stati distratti dal
loro scopo. D'altro canto l'attrice sapeva che l'importo in questione era stato
in larga parte usato per estinguere il debito per forniture di carburante che
__________ aveva accumulato nei confronti di __________ SA, sua precedente
fornitrice, mentre la rimanenza, corrispondente in modo approssimativo a quanto
da lui investito (replica p. 5; teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p.
1), era stata da lui sperperata in attività estranee alla gestione della
stazione di benzina (replica p. 7; teste __________, verbale 22 novembre 1999).
In ogni caso la circostanza che al momento della vendita a __________ di fatto
il denaro non fosse più disponibile esclude che quest'ultimo, e con lui
__________ S.a.g.l. e __________, possano aver partecipato quale complici,
correi o istigatori nella commissione del reato prospettato.
2.2.3 Nemmeno il
fatto che __________ nel sottoscrivere il contratto con il fratello possa aver
commesso un atto potenzialmente revocabile con un'azione pauliana ai sensi
della LEF può giovare all'attrice, in tale circostanza non potendosi in effetti
ancora ravvisare un atto illecito (Brehm, op. cit., N. 40 ad art. 41
CO).
2.2.4 Nemmeno il
richiamo all'art. 2 LCSl, secondo cui è sleale e illecito qualsiasi
comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme
della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e
clienti -sempre che la violazione di tale norma sia sanzionata dall'art. 41
cpv. 1 CO e non dal suo cpv. 2- può giovare all'attrice.
Quanto
rimproverato ai convenuti non ha in effetti avuto alcun influsso sul rapporto
tra concorrenti o tra fornitori e clienti, tanto più che nella medesima località,
a poche centinaia di metri, l'attrice disponeva comunque di un'altra e ben più
attrattiva stazione di servizio, appena rimodernata -quella oggetto del
presente litigio era invece di dimensioni modeste e il suo stato di
manutenzione lasciava a desiderare (cfr. sopralluogo 24 gennaio 1997)- per cui
essa non poteva in alcun modo lamentare di aver perso un importante punto di
vendita o di essere stata estromessa dal mercato locale. In ogni caso -come
vedremo di seguito- lo scopo dell'operazione effettuata dai convenuti non era
certamente (né tantomeno esclusivamente) quello di agire in danno dell'attrice.
2.2.5 In sede conclusionale l'attrice ha abbandonato la tesi secondo
cui i convenuti avrebbero commesso un atto illecito violando l'art. 4 lett. a
LSCl (Brehm, op. cit., N. 255 ad art. 41 CO), segnatamente per aver
incitato __________ a rescindere il contratto. Nel giudizio sulla provvisionale
(p. 7 e segg.) era comunque già stato chiaramente specificato che la norma in
questione non era in concreto applicabile, __________ non avendo incitato il
fratello a rescindere il contratto di litraggio per stipularne uno analogo con lui,
come invece previsto dalla disposizione di legge in parola.
2.3 Giusta l'art.
41 cpv. 2 CO chi cagiona intenzionalmente un danno ad altri con atti contrari
ai buoni costumi è tenuto a ripararlo.
Il Tribunale
federale ha recentemente precisato (DTF 108 II 312, 114 II 98; cfr. Brehm,
op. cit., N. 255 ad art. 41 CO) che qualora un terzo abbia intenzionalmente
istigato una parte a violare un contratto rispettivamente abbia consapevolmente
sfruttato una tale violazione e se nel contempo siano date particolari
circostanze tali da far apparire quel atteggiamento contrario alla buona fede,
si è in presenza di un caso di applicazione della normativa.
2.3.1 L'attrice in
sede conclusionale non ha più riproposto la tesi secondo cui __________,
__________ e __________ S.a.g.l. avrebbero istigato __________ a violare il
contratto con l'attrice. __________, nel corso del suo interrogatorio formale
(ad 17), aveva del resto sconfessato tale tesi, ricordando che in realtà l'idea
della vendita della stazione di servizio al fratello era stata sua.
2.3.2 Si tratta
pertanto di esaminare se i convenuti __________, __________ e __________
possano essere tenuti responsabili per aver approfittato della violazione
contrattuale commessa da __________. Affinché ciò sia il caso, occorre che i
terzi siano a conoscenza della violazione del contratto, che essi abbiano agito
intenzionalmente, che ricorrano particolari circostanze che facciano apparire
non degna di protezione tale loro iniziativa e che il loro comportamento appaia
infine contrario ai buoni costumi non solo nel rapporto tra i terzi e il creditore
ma pure tra i terzi e il debitore (Brehm, op. cit., N. 255 ad art. 41
CO). Da notare che l'agire dei terzi è considerato non degno di protezione in
particolare se ha quale unico scopo di danneggiare il creditore,
rispettivamente non trova una sua legittima giustificazione nell'interesse
proprio del terzo (cfr. Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht
- Besonderer Teil, II/1, Zurigo 1987, n. 198, 209 e 216 ad § 16).
2.3.2.1 L'istruttoria
non ha permesso di stabilire con certezza se __________, eventualmente per il
tramite di rappresentanti, fosse effettivamente a conoscenza del contenuto del
contratto tra __________ e l'attrice e in particolare della clausola no. 13 e
che dunque sapesse che il fratello, vendendo la stazione di servizio senza
obbligarlo a riprendere il contratto, aveva violato il contratto stesso. In
proposito è risultato quanto segue:
a) Secondo
l'attrice, al momento dei fatti __________ sarebbe stato perfettamente
informato, per conoscenza personale, in merito al contenuto del contratto tra
il fratello e l'attrice: lo proverebbero da un lato la testimonianza __________
e dall'altro tutta una serie di indizi. A torto.
Va innanzitutto
osservato che la circostanza, riferita dal teste __________, secondo cui le
trattative per la conclusione del contratto sarebbero state condotte alla
presenza di __________ (verbale 24 gennaio 1997, p. 1), è stata smentita dal
teste __________ (verbale 23 novembre 1999, p. 2 e doc. _ allegato alla
denuncia penale). Non solo: l'attrice, preso atto che nei confronti del teste
__________ era stata introdotta una denuncia penale per falsa testimonianza, ha
in definitiva dovuto ammettere che tale presenza sarebbe stata tutt'al più estemporanea
(osservazioni 7 febbraio 1997, p. 3). In tali circostanze, ritenuto inoltre il
principio giurisprudenziale in base al quale in presenza di risultanze probatorie
contraddittorie, il giudice, se non è convinto da nessuna delle versioni, può
legittimamente concludere che le stesse si elidano e che la circostanza che si
intendeva con ciò dimostrare non è stata provata (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 4 ad art. 90), non è possibile ritenere che __________ fosse stato presente
al momento delle trattative per la conclusione del contratto.
Per il resto è
opportuno evidenziare che __________ ha recisamente negato di essere stato a
conoscenza del contenuto del contratto (interrogatorio formale, ad 13 e 14), circostanza
a sua volta confermata anche dal fratello __________ (interrogatorio formale,
ad 1). È ben vero che dal momento che __________ subì un infarto, nel 1993
(doc. _ del convenuto __________), __________, in precedenza semplice
dipendente della stazione di benzina, iniziò ad occuparsi anche degli aspetti
amministrativi (interrogatorio formale __________, ad 6): dagli atti è tuttavia
risultato che il fratello nel limite del possibile evitava di coinvolgerlo
nelle questioni importanti della stazione (interrogatorio formale __________,
ad 9; interrogatorio formale __________, ad 6), anche se poi gli fece accenno
al fatto che gli accordi con l'attrice non erano stati rispettati interamente
(interrogatorio formale __________, ad 10), rispettivamente che vi era uno
scoperto a favore dell'attrice (interrogatorio formale __________, ad 19);
circostanza peraltro smentita da __________ (interrogatorio formale, ad 23). Ed
è poi altrettanto vero che a un certo punto, davanti all'avv. __________,
__________ venne finalmente orientato dal fratello circa gli affari della
stazione (interrogatorio formale __________, ad 9) e che successivamente, in
alcune occasioni, partecipò a discussioni con i responsabili dell'attrice
finalizzate alla ripresa da parte sua del contratto, rispettivamente a un
eventuale adattamento di quelle pattuizioni: nulla però prova in definitiva che
in quelle occasioni egli fosse orientato anche in merito alla clausola no. 13 e
sull'importanza del suo contenuto. Al proposito dev'essere precisato che la
testimonianza __________, secondo cui __________ sembrava essere a conoscenza
dei termini della discussione (verbale 22 novembre 1999 p. 7), può ben essere
considerata priva di forza probatoria in quanto riferisce una semplice impressione
del teste (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 237; IICCA 8
maggio 1996 in re A. AG/S. SA, 21 febbraio 1997 in re G./C., 25 novembre 1997
in re P. SA/S. SA) e perché la narrazione concerne comunque i margini di
guadagno e il volume di vendita e non la clausola no. 13 (verbale 22 novembre
1999 p. 7).
b) L'attrice ritiene inoltre che la conoscenza del contratto da parte
dell'avv. __________ vincolerebbe anche __________. Non è così.
L'avv. _________,
sentito come teste (verbale 22 novembre 1999, p. 2), __________ (interrogatorio
formale, ad 9 e 10) e lo stesso __________ (interrogatorio formale, ad 8) hanno
negato che a suo tempo l'avvocato avesse rappresentato, oltre a __________
(doc.), anche il fratello; d'altro canto anche il teste __________, direttore
dell'attrice, ha dichiarato di non sapere se in quelle occasioni l'avvocato rappresentasse
pure __________ (verbale 22 novembre 1999 p. 6): ciò posto, il fatto che nel
documento K l'avv. __________ abbia formulato proposte anche a nome di
__________ è dunque irrilevante. Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice,
il teste __________ non ha dichiarato il falso allorché ha precisato di non
aver mai rappresentato __________ prima del rogito (verbale 22 novembre 1999 p.
2), rogito cui verosimilmente egli fa riferimento non essendo quello relativo
alla costituzione della __________ S.a.g.l., allestito il 17 luglio 1996, ma
quello di compravendita della stazione di benzina, datato 30 luglio 1996, che
ovviamente ha potuto essere celebrato solo dopo la conclusione delle pratiche
LAFE, da lui avviate il 22 aprile 1996 per contro dell'acquirente (ispezione
RF; cfr. pure sulla tematica, interrogatorio formale __________, ad 9).
c) Irricevibile,
siccome sollevata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC), è
invece la tesi secondo cui __________ sarebbe stato a conoscenza del contenuto
del contratto in quanto rappresentato da __________.
Ad ogni buon conto
non è stato provato che __________, il quale a dire dell'avv. __________
avrebbe rappresentato __________ in occasione di alcuni incontri con i responsabili
dell'attrice (teste __________, verbale 22 novembre 1999 p. 3) -ove per inciso
la discussione verteva comunque su altri punti ben più significativi del
contratto- a quel momento ne fosse effettivamente il rappresentante e non invece
un semplice fiduciario (il teste __________, verbale 23 novembre 1999 p. 2,
l'ha definito "il suo uomo di fiducia") rispettivamente che
egli fosse al corrente della clausola contrattuale concernente l'obbligo di
ripresa del contratto da parte dell'acquirente: Il solo fatto che a un certo
momento __________ abbia discusso con lui della situazione contrattuale
(interrogatorio formale __________, ad 13) e in seguito gli abbia messo a
disposizione la documentazione amministrativa (non è però dato a sapere se tra
questa figurasse anche il contratto: cfr. interrogatorio formale __________, ad
14), non significa ancora che egli abbia preso conoscenza del contratto nella
sua interezza, in particolare della clausola 13.
2.3.2.2 Nulla permette
in ogni caso di ritenere che i convenuti abbiano agito con la sola intenzione e
con l'unico scopo di danneggiare l'attrice. È tutt'al più ipotizzabile un dolo
eventuale da parte loro, ciò che comunque escluderebbe l'applicazione dell'art.
41 cpv. 2 CO (Brehm, op. cit., N. 243 ad art. 41 CO).
In quest'ottica va
evidenziato che l'intervento dei convenuti, più che per creare un danno
all'attrice, appare avvenuto con altri intendimenti: si trattava da un lato
risolvere la posizione di __________, in palesi difficoltà economiche, da tempo
inabile al lavoro (doc. _ del convenuto __________) e comunque partner non più
gradito dall'attrice (teste __________, verbale 22 novembre 1999 p. 6 e 8);
dall'altro di garantire un posto di lavoro a __________, che con il ritiro del
fratello sarebbe rimasto disoccupato (interrogatorio formale __________, ad
23). La mancata ripresa del contratto da parte sua, sempre che __________
gliel'abbia proposta -il che non è stato provato- non è avvenuta per nuocere
all'attrice, ma era dovuta a circostanze oggettive che impedivano la
continuazione di quel rapporto contrattuale: come detto, a dipendenza
dell'introduzione del sopradazio, della svalutazione della lira (cfr. doc. _;
teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 1; interrogatorio formale __________,
ad 5), della forte concorrenza in loco (cfr. doc. _) e soprattutto a seguito
della mancata garanzia di un margine netto al distributore rispetto al prezzo
praticato alla colonna (cfr. doc. _; teste __________, verbale 22 novembre
1999, p. 7; interrogatorio formale __________, ad 10), il contratto era ormai
divenuto insoddisfacente per il distributore che avrebbe potuto pretenderne
giudizialmente la modifica (clausola rebus sic stantibus), mentre la sua
durata, determinata in base ai quantitativi smerciati, era da ritenersi
eccessivamente lunga nell'ottica dell'art. 27 CC: la stessa attrice era del
resto consapevole della situazione -significativa, quo alla durata, è la
riduzione delle sue pretese in sede conclusionale (p. 19)- e si era detta di
principio disposta a una rinegoziazione del contratto, anche su una base
commissionaria (doc. _), rispettivamente a riconoscere, oltre alle
facilitazioni già messe in atto -partecipazione alla pubblicità, attribuzione
di 0.5 cts al litro in più (teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 1,
cfr. replica p. 6 e 16)- veri e propri contributi "congiunturali" (teste
__________, verbale 22 novembre 1999 p. 8), salvo poi tergiversare a
concretizzare tali proposte subordinandole al pagamento di buona parte degli importi
scoperti (doc. _) ed apparire anzi un partner intransigente, allorché nel
dicembre 1995 e febbraio 1996 aveva minacciato e poi interrotto a diverse
riprese l'approvvigionamento della stazione di benzina a seguito del mancato
pagamento di alcune forniture (doc. _, doc. _ del convenuto __________; teste
__________, verbale 24 gennaio 1997 p. 2; teste __________, verbale 22 novembre
1999 p. 6).
Il fatto, riferito
dal teste __________ (verbale 24 gennaio 1997 p. 2) e da __________
(interrogatorio formale, ad 19), confermato dall'attrice (replica p. 12), che
tra l'agosto ed il settembre 1996 __________, verosimilmente tramite __________
S.a.g.l., abbia avviato con lei delle trattative -poi naufragate- per
eventualmente riprendere la collaborazione permette comunque tranquillamente di
escludere che l'operazione sia avvenuta al solo scopo di danneggiare l'attrice
stessa.
2.3.2.3 L'attrice non ha
del resto evidenziato gli eventuali motivi che farebbero apparire contrario ai
buoni costumi anche il rapporto tra __________ e __________.
2.4 Sempre a detta dell'attrice, ____________________ e __________
S.a.g.l., costruendo una situazione giuridica tale da poter rilevare la
gestione di una stazione di servizio nella quale sapevano essere stato
investito un ingente capitale di terzi e guardandosi bene dal corrispondere
qualsiasi remunerazione, sarebbero inoltre responsabili nei suoi confronti per
indebito arricchimento (art. 62 CO). La tesi è infondata.
Come già
accennato, l'attrice -cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC)- non ha
assolutamente provato che il prezzo versato da __________ fosse inferiore a
quello di mercato e che dunque i convenuti si sarebbero arricchiti. Ad ogni
modo, fosse stato anche il caso, ad essersi impoverito non sarebbe stata
l'attrice, ma semmai il venditore __________.
Ad ulteriormente
escludere l'esistenza di una pretesa per indebito arricchimento a favore
dell'attrice vi è pure il fatto che al momento in cui è avvenuta la vendita i
soldi a suo tempo mutuati a __________ erano già stati consumati, sia pagando
precedenti fornitori, sia in spese personali di quest'ultimo; per il resto
l'attrice non pretende che il suo mancato guadagno sia in diretta relazione con
l'eventuale arricchimento dei convenuti.
- L'istruttoria ha per contro permesso di accertare che dopo la
vendita, in violazione dell'art. 13 cpv. 2 lett. b LPM e dell'art. 3 lett. d
LCSl, la stazione di servizio ha continuato a vendere benzina sotto i marchi
dell'attrice, ancorché quest'ultima non ne fosse più l'effettiva fornitrice,
ingenerando nel contempo confusione nella clientela, e ciò per circa un mese in
agosto e, a seguito delle intemperie, per altri 5 giorni nel novembre-dicembre
1996 (teste __________, verbale 24 gennaio 1997 p. 2 e verbale 22 novembre 1999
p. 4).
A nulla giovano le
dichiarazioni scritte (doc. _ dei convenuti __________, __________ e __________
S.a.g.l.) -tale prova non è in effetti riconosciuta da nostro codice di rito (Rep.
1983 p. 69; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 25-27 ad art. 90; IICCA
1 aprile 1994 in re G. SA/M. SA, 3 marzo 1998 in re S./L.)- di tenore opposto
rilasciate, oltretutto a oltre 4 mesi dai fatti, da alcuni clienti, rispettivamente
le testimonianze di fornitori (teste __________, verbale 24 gennaio 1997; teste
__________, verbale 23 novembre 1999 p. 4) circa il fatto che i marchi fossero
stati neutralizzati con coperture in plastica, non essendo escluso -ed anzi
risultando dalla documentazione fotografica sub doc. _ nonché dalla testimonianza
__________ (verbale 24 gennaio 1997) ed essendo in definitiva stato ammesso dai
convenuti __________, __________ e __________ S.a.g.l, almeno per quanto riguarda
la violazione avvenuta in novembre-dicembre (cfr. doc. _ dei convenuti
__________, __________ e __________ S.a.g.l., memoriale 19 dicembre 1996 p. 2)-
che gli stessi per un certo tempo rimasero comunque visibili in quei periodi.
3.1 La violazione dei marchi rispettivamente delle norme sulla
concorrenza sleale non essendo più data al momento attuale, l'attrice può unicamente
pretendere ai sensi degli art. 55 cpv. 2 LPM e 9 cpv. 3 LCSl il risarcimento
del danno, la riparazione del torto morale o la restituzione dell'utile, giusta
le disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.
3.2 In concreto,
l'attrice postula la rifusione della perdita di guadagno di cts 3.1 al litro da
lei subita in quel periodo, ipotizzando in sede conclusionale (p. 19) uno
smercio da parte della stazione di servizio di __________ di 1.2 mio litri all'anno;
negli allegati preliminari essa aveva per contro considerato un possibile
smercio da 800'000 a 1'000'000 litri annui (replica p. 13).
3.2.1 Anzitutto non è
stato possibile accertare quale sia stata la quantità di carburante
effettivamente venduta in quel periodo rispettivamente in epoca successiva, già
perché __________, richiesto di esprimersi in tal senso in sede di interrogatorio
formale, ha dichiarato di non ricordare le quantità smerciate nel 1996, 1997 e
1998 (ad 5). Non essendo plausibile che il gerente di una stazione di benzina
non si ricordi, nemmeno a grandi linee, un tale dato, essenziale per stabilire
la redditività o meno del proprio commercio, questa Camera in applicazione
dell'art. 276 cpv. 2 e 4 CPC ritiene di poter senz'altro ammettere la correttezza
dei quantitativi ipotizzati dall'attrice negli allegati preliminari; non di contro
di quelli esposti in sede conclusionale, la parte non avendo indicato i motivi
per l'aumento della sua valutazione.
3.2.2 Corretta appare
pure l'indicazione di un guadagno di 3.1 cts al litro fornita dall'attrice,
frutto di un calcolo preciso e convincente (doc. _): tale margine di guadagno è
del resto stato confermato anche dal teste __________ (verbale 22 novembre 1999
p. 7).
In definitiva,
potendosi ammettere uno smercio annuo medio di 900'000 litri, pari a 2'500
litri giornalieri, la perdita di guadagno patita dall'attrice per un mese e 5
giorni ammonta a fr. 2'712.50 (= 2'500 litri x 0.031 fr. x 35 giorni), somma
che dunque le deve essere rifusa. A ciò si aggiungono gli interessi moratori al
tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), dovuti a far tempo dalla data media
del 15 settembre 1996.
3.3 Resta da
stabilire chi sia debitore degli importi in questione.
S.a.g.l. era stata a suo tempo creata allo scopo di gestire una stazione di
benzina e ha pacificamente ammesso la gestione dell'impianto di __________
(cfr. memoriale 19 dicembre 1996 dei convenuti __________, __________ e
__________ S.a.g.l. p. 2). Per contro __________ e __________, in quanto
semplici soci e gerenti di __________ S.a.g.l., società il cui capitale sociale
è stato interamente versato (cfr. ispezione a RC), non sono tenuti a rispondere
personalmente delle obbligazioni della persona giuridica (art. 802 cpv. 2 1.
frase CO). Né è infine stato provato se la gestione sia eventualmente stata
subappaltata o affidata, in forza di un contratto di mandato, a __________ o se
invece -come sembra più probabile, ritenuto come questi abbia dichiarato di
essere remunerato dalla __________ S.a.g.l. (interrogatorio formale __________,
ad 24)- se ne sia occupato quale semplice dipendente della società.
In tali
circostanze, debitrice degli importi di cui sopra è pertanto unicamente
__________ S.a.g.l..
- Da quanto precede, si ha che la petizione deve essere respinta
in ordine per quanto attiene __________ e nel merito per quanto riguarda
__________ e __________, mentre può essere accolta nei confronti di __________
S.a.g.l. limitatamente a fr. 2'712.50 più interessi.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili seguono la pressoché integrale soccombenza
dell'attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le
spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. In quanto
rivolta contro __________ la petizione 29 novembre 1996 di __________ SA
è respinta in ordine.
II. In quanto rivolta contro __________ e __________ la petizione
29 novembre 1996 di __________ SA è respinta.
III. In quanto rivolta contro __________ S.a.g.l. la petizione 29
novembre 1996 di __________ SA è parzialmente accolta.
§
Di conseguenza __________ S.a.g.l. è condannata a pagare a __________ SA
la somma di fr. 2'712.50 oltre interessi al 5% a far tempo dal 15 settembre
1996.
IV. Le spese
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 20'000.--
b)
testi fr. 330.--
c)
trasferte fr. 20.--
d)
spese varie fr. 100.--
Totale fr. 20'450.--
già anticipate
dall’attrice nella misura di fr. 18’000.--, rimangono integralmente a suo
carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto __________ la somma di fr.
48'000.-- e agli altri convenuti __________, __________ e __________ S.a.g.l.
insieme fr. 53'000.-- a titolo di ripetibili.
V. Intimazione
a: - avv. __________;
-
avv.
__________;
-
avv.
__________.
Per la seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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