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Numero d'incarto:
10.2001.27
Data decisione, Autorità:
24.09.2001, ICCA
Incarto n.
10.2001.00027
Lugano
24 settembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
19 luglio 2001 presentata da
relativa
al decreto dell'11 maggio 2001 con cui il Tribunale di Milano, sezione 9a
civile, ha omologato la separazione personale consensuale tra l'istante e
la moglie
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decreto dell'11 maggio 2001 il Tribunale di Milano, sezione
9a civile, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi
__________ e __________, entrambi con doppia cittadinanza italo-svizzera;
che il 19
luglio 2001 __________ ha chiesto la delibazione di tale decreto nel Cantone
Ticino;
che le
parti hanno rinunciato con dichiarazione del 12 settembre 2001 al contraddittorio
orale;
che nelle
circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive
nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto
intenzionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero
(art. 511 cpv. 1 CPC);
che è
compito invece dell'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di
decisioni o di documenti stranieri relativi allo stato civile nei
corrispondenti registri svizzeri (art. 32 LDIP e 137 OSC; DTF 99 Ib 241 consid.
2);
che il
decreto emesso dal Tribunale di Milano riguarda bensì cittadini svizzeri, ma
non può considerarsi una decisione in materia di stato civile, la separazione
personale non essendo iscritta nei relativi registri (v. art. 115 e 130 OSC);
che in
concreto la procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è quindi ammissibile;
che
l'esecutività in Svizzera di decreti omologanti in Italia la separazione
consensuale dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto
comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione
sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1°
giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio
1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301);
che non è
più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e
l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS
0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 della
Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche
– sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia
perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli
accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze
per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);
che
sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o
risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere,
fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art.
17 della Convenzione in relazione agli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);
che
secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono
riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di
separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;
che tale
condizione è adempiuta nel caso in esame, il marito (convenuto) risiedendo a
quel momento a __________;
che non
risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio o di ordine
pubblico per cui il riconoscimento dovrebbe essere negato (art. 6, 8 e 10 della
Convenzione);
che la
mera circostanza di una separazione consensuale non può ritenersi lesiva
dell'ordine pubblico, alla stessa stregua di un divorzio consensuale, sempre
che – come in concreto (art. 711 del Codice di procedura civile italiano) – il
giudice abbia accertato l'impossibilità di conciliare le parti (DTF 103 Ib 72
consid. 3 con richiamo);
che per
il resto il decreto emesso dal Tribunale di Milano è definitivo, come risulta
dalla dichiarazione del 4 settembre 2001 rilasciata dal direttore di
cancelleria del Tribunale medesimo;
che in
definitiva il decreto del Tribunale di Milano adempie tutti i requisiti per il
riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere quindi
delibato;
che i
costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi
opposta alla delibazione e non potendosi quindi considerare “soccombente”
giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC;
che non
si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere
vittoriosa;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il decreto dell'11 maggio
2001 con cui il Tribunale di Milano ha omologato la separazione consensuale fra
__________ e __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
__________ (per rogatoria).
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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