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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.139
Data decisione, Autorità:
17.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.139/AMM
DAP
2088/2002
Bellinzona
17
ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella
Tami per statuire nel procedimento penale contro
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a
__________ il 30 luglio 1968, attinente di __________, domiciliato a
__________, via __________ __________, coniugato, giornalista
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di ripetuta
mancata opposizione a una pubblicazione punibile;
per
avere, in qualità di redattore responsabile del periodico
"L'inchiesta" e in più occasioni, intenzionalmente mancato di
impedire la pubblicazione sul citato periodico di articoli con cui l'autore/gli
autori non identificato/i, le cui generalità egli stesso ha sottaciuto,
ha/hanno incolpato e reso sospette di condotta disonorevole diverse persone con
testi di contenuto diffamatorio ai sensi dell'art. 173 CP;
fatti avvenuti a
__________ e __________ nei mesi di marzo e maggio 2002;
reato previsto dall'art.
322bis CP;
perseguito con
decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico __________ __________, __________, che ha proposto la
condanna dell'imputato:
-
alla
multa di fr. 1000.–,
-
al
versamento alle parti civili __________ __________, __________ __________
__________ e __________ __________ di fr. 1509.85 a titolo di risarcimento,
-
al
versamento alla parte civile __________ __________ di fr. 2666.85 a titolo di
risarcimento,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di
fr. 100.–;
vista l'opposizione
interposta dall'accusato il 3 settembre 2002;
considerato che
l'art. 322bis CP reprime con la detenzione o con la multa chiunque, in quanto
responsabile di un mezzo d'informazione giusta l'art. 27 cpv. 2 e 3 CP, non
impedisca una pubblicazione con la quale è commesso un reato;
che
la norma si applica a titolo sussidiario, ove l'autore della pubblicazione non
possa essere scoperto o tradotto davanti a un tribunale in Svizzera (CCRP,
sentenza inedita dell'8 ottobre 2003 nei confronti del medesimo accusato, consid.
3 con rinvio);
che
l'applicabilità della norma presuppone dunque, fra l'altro, il rifiuto del responsabile
di rivelare il nome dell'autore della pubblicazione punibile (CCRP, sentenza
citata, loc. cit.);
che
in concreto l'accusato, con lettera del 27 agosto 2003, ha indicato l'estensore
degli articoli litigiosi nella persona di __________ __________, __________;
che
quest'ultimo, interrogato dal Procuratore pubblico il 15 settembre 2003, ha
ammesso per vero di avere steso una bozza degli articoli, ma ha negato la
paternità delle dichiarazioni incriminate così come redatte e pubblicate, adombrando
emendamenti – senza il suo consenso – ad opera del giornalista produttore;
che
con lettera del 22 settembre 2003 __________ __________, __________, si è
identificato come giornalista produttore e ha negato di aver apportato
qualsivoglia modifica agli articoli stesi da __________ __________;
che
un confronto fra il giornalista estensore e il giornalista produttore disposto
dal Procuratore pubblico il 14 ottobre 2003 ha consentito di individuare in
__________ __________ o in __________ __________ l'estensore dei passaggi
litigiosi, escludendo in sostanza il coinvolgimento di terzi (cfr. lettera 16
ottobre 2003 del Procuratore pubblico a questo Giudice);
che
qualunque sia l'esito delle indagini in corso volte ad accertare chi dei due
interessati sia l'autore delle affermazioni punibili, l'indicazione da parte
dell'accusato del giornalista estensore, così come la determinazione della
cerchia dei responsabili – individuati e punibili in Svizzera nel senso
dell'art. 27 cpv. 2 CP – comportano l'inapplicabilità dell'art. 322bis CP alla
persona dell'imputato e la conseguente estinzione della relativa azione penale;
che
nulla muterebbe al riguardo neppure qualora le indagini accertassero – per
avventura – un eventuale coinvolgimento diretto dell'accusato nella stesura dei
passaggi litigiosi, dovendo egli essere perseguito in siffatta evenienza come autore
della possibile diffamazione nel senso dell'art. 173 CP, anziché come responsabile
giusta l'art. 322bis CP;
per questi
motivi, visti gli art. 27, 173 e 322bis CP;
pronuncia: 1. L'azione
penale contro __________ __________ per ripetuta mancata opposizione a una
pubblicazione punibile è estinta e il relativo procedimento è stralciato dai
ruoli.
§
Il dibattimento fissato per martedì 21 ottobre 2003 è pertanto annullato.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico __________ __________, __________,
– __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– __________ __________, __________,
– __________ __________ __________, __________,
– __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge
che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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