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Numero d'incarto:
10.2002.234
Data decisione, Autorità:
25.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.234/AMM
Bellinzona
25
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella
Marchetti per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a
__________ il __________ __________ 1970, cittadino italiano, domiciliato a
__________, via __________ __________, separato, artigiano
(difeso dal lic. iur. __________ __________, __________)
accusato di ripetuto
favoreggiamento all'entrata illegale qualificato
per
avere, in correità con __________ __________ e altri, al fine di procurarsi un
indebito arricchimento, aiutato e facilitato l'entrata e il soggiorno illegale
in Svizzera di cittadini stranieri sprovvisti dei necessari documenti/permessi;
reato
previsto dall'art. 23 cpv. 2 LDDS;
perseguito con
decreto d’accusa DAC / di data __________ 2001 del
Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti,
__________, che propone la condanna:
-
alla
pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni,
-
alla
multa di fr. 4500.–,
-
alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5
(cinque) anni, da espiare,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di
fr. 300.–,
e inoltre 5. Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15
(quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico il 21 novembre 1995, ma l'ammonisce formalmente;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente dall'accusato l'8 marzo 2002;
considerato che
per il reato di cui al decreto d'accusa in esame, l'art. 23 cpv. 2 LDDS commina
la detenzione e la multa fino a fr. 100 000.–;
che
secondo l'art. 70 CP, nella versione in vigore dal 1° ottobre 2002, l'azione
penale si prescrive in 7 anni se al reato è comminata una pena diversa dalla
reclusione o dalla detenzione superiore a tre anni;
che
in concreto l'eventuale reato è cessato, al più tardi, nella primavera del 1996
(cfr. act. 2, pag. 1 a metà, act. 4, pag. 1 a metà, act. 6, pag. 1 in basso e
pag. 3 verso il basso);
che,
pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusato si è estinta per prescrizione
assoluta sette anni dopo di allora, ossia nella primavera del 2003;
che
l'accusato deve quindi essere prosciolto dall'imputazione (sulle conseguenze
della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita
./__________ del __________ 2002, consid. 3.4);
per questi
motivi, visti gli art. 23 cpv. 2 LDDS, 70 CP e 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. __________
__________ è prosciolto dall'accusa di ripetuto favoreggiamento all'entrata
illegale qualificato, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________
del __________ 2001.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato.
-
Intimazione
a:
– __________ __________, per il tramite del difensore,
– lic. iur. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, __________,
– Ministero pubblico della Confederazione, __________,
e, al
passaggio in giudicato della sentenza, a
–
Comando della Polizia cantonale, __________,
–
Ufficio del GIAR, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge
che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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