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Numero d'incarto:
10.2002.235
Data decisione, Autorità:
24.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.235/AMM
DAC
553/2002
Bellinzona
24
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
__________ d'ufficio
(__________ __________)
accusata di 1. appropriazione
indebita,
per
essersi, a __________ presso l'__________ _____ __________ & __________ SA
__________ 2001, per procacciarsi un indebito profitto, appropriata della somma
di fr. 10 000.– proveniente dal fondo cassa a lei affidato in qualità di
responsabile della ricezione della società summenzionata;
- falsità
in documenti,
per
avere, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui sub. 1, per procacciare a sé
o ad altri un indebito profitto, modificato l'importo di cui alla fiche di versamento
8 giugno 2000 da fr. 7200.– in fr. 17 200.–;
reati
previsti dagli art. 138 n. 1 e 251 n. 1 CP;
perseguita con
decreto d’accusa DAC / del __________ 2002 del che propone
la condanna:
-
alla
pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni,
-
al
versamento alla parte civile di fr. 10 000.– a titolo di risarcimento,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese di fr. 150.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusata il 21 agosto 2002;
indetto il
dibattimento 24 marzo 2004, cui sono intervenuti l'accusata e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'accusata per insufficienza
di prove e si oppone – comunque sia – al riconoscimento della pretesa civile,
le parti essendosi già dichiarate tacitate da ogni reciproca pretesa in una
transazione giudiziale conclusa davanti al Pretore di __________ Città;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- se
l'imputata è autrice colpevole di
1.1 appropriazione
indebita, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 falsità in documenti, commessa nelle circostanze di cui sopra;
- in
caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputata,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
- il
giudizio sugli oneri processuali, sulle pretese civili e sulle ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 138 n. 1 e 251 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
proscioglie __________
__________ -__________
dalle
accuse di appropriazione indebita, art. 138 n. 1 CP, e di falsità in
documenti, art. 251 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC
__________/__________del __________ 2002;
carica le
spese allo Stato, che rifonderà alla prosciolta fr. 2000.– per ripetibili;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, __________,
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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