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Numero d'incarto:
10.2002.244
Data decisione, Autorità:
31.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.244/AMM
DAC
261/2001
Bellinzona
31
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in
qualità di segretaria per giudicare
__________ __________ __________, di __________ e __________
n. __________ __________, nato a __________ il __________ __________ 1965,
cittadino italiano, domiciliato a __________, via __________ __________, coniugato,
assicuratore
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà
per avere condotto
l'autovettura __________ -__________ targata __________ per essendo in stato di
ubriachezza, così come risulta dall'analisi effettuata il 2 gennaio 1999 dal
Laboratorio __________ SA di __________ (alcolemia: min 0,92 - max 2,00 g/kg) e
dalle dichiarazioni dell'accusato medesimo che ha ammesso di aver bevuto 10/15
bicchieri da 1 dl di vino bianco dalle ore 13.00 ca. sino alle 18.30 ca. per
poi mettersi alla guida;
fatti avvenuti a __________,
, __________ e __________ - il 31 dicembre 1998;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCS;
- infrazione grave alla LCS
per avere invaso la corsia di
contromano oltrepassando la doppia linea di sicurezza e in un secondo tempo
aver perso il controllo del veicolo andando a investire il pedone __________
__________ che si trovava sul marciapiede alla sua destra;
fatti avvenuti a __________ e
__________ il 31 dicembre 1998;
reato previsto dall'art. 90 n.
2 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1
e 2 LCS, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;
- inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio
per avere abbandonato il luogo
dell'incidente dopo aver provocato il ferimento di __________ __________, non
osservando gli obblighi impostigli dalla legge, in particolare di soccorrere il
ferito e di avvisare la polizia;
fatti avventi a __________ il
31 dicembre 1998;
reato previsto dall'art. 92
cpv. 2 LCS in relazione con l'art. 51 cpv. 2 LCS;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ 2001 del Procuratore pubblico Nicola
Respini, __________, che propone la condanna dell'accusato:
-
alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni,
-
alla multa di
fr. 1500.–,
-
alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione inflitta dalla Corte delle Assise correzionali di
__________ il 21 maggio 1997,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese giudiziarie di fr. 400.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 5 marzo 2002;
indetto il
dibattimento per il 31 luglio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire postulando la
conferma del decreto d'accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
ritenuto che l'accusato contesta la
commissione del reato indicato sub. pto. 3 sottolineando di non essersi
assolutamente accorto di aver urtato il pedone e di averne in tal modo provocato
il ferimento;
che questo giudice dopo aver
esaminato gli atti del fascicolo processuale, non può in effetti giungere al
convincimento che l'accusato abbia perpetrato il reato di inosservanza dei
doveri in caso di infortunio;
che l'accusato, dopo
discussione, decide nondimeno – dato il tempo trascorso dalla commissione dei
fatti e le conseguenze che ciò comporta sulla decorrenza del periodo di prova –
di ritirare l'opposizione al decreto d'accusa DAC /,
tranne che per il dispositivo no. 3 inerente alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale;
che il dibattimento prosegue
pertanto limitatamente a alla questione della revoca della sospensione
condizionale delle precedenti condanne;
sentito il
difensore, il quale sottolinea come, nonostante i fatti che sono sfociati nel
decreto di accusa del __________ 2003, sussistono tutti gli elementi oggettivi
e soggettivi per non revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso
alle precedenti pene; chiede pertanto che ai quesiti da porre venga risposto in
questo senso;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
se dev'essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione inflitta dalla Corte delle Assise correzionali di
__________ il 21 maggio 1997;
-
se dev'essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque)
giorni di detenzione inflitta dal Ministero pubblico il 27 gennaio 2003;
-
Il giudizio sugli oneri
processuali di questa sede.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza e a ricorrere;
visti gli art. 41 CP; 9 segg. e 273
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
non revoca 1. il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione
inflitta dalla Corte delle Assise correzionali di Mendrisio il 21 maggio 1997,
- il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di
detenzione inflitta dal Ministero pubblico il 27 gennaio 2003;
soprassiede al prelievo di tasse e spese
dell'odierno giudizio;
i dispositivi per i quali è stata ritirata l'opposizione,
ossia: "la condanna di
__________ __________ __________:
-
Alla pena di
90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 4 (quattro) anni.
-
Alla multa
di fr. 1500.– (millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 (tre) mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese giudiziarie di fr. 400.–."
sono esecutivi
e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'emanazione del
decreto d'accusa; l'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di
sua competenza.
Intimazione
a:
– __________, __________,
– avv. __________ , __________,
– Procuratore pubblico Nicola Respini, __________,
– Ufficio giuridico della circolazione, __________,
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Sezione esecuzione pene e misure, __________,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, __________,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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