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Numero d'incarto:
10.2002.260
Data decisione, Autorità:
30.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.260/AMM
Bellinzona
30
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Paola Belloli-Ducoli
per giudicare
__________ senza attività
accusato di infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, a __________ nel periodo estate-autunno del 2001, ripetutamente
venduto a __________ __________, __________ __________ __________ e __________
__________, un quantitativo complessivo di circa 15 "bolas" di
cocaina, al prezzo di fr. 35/40.– cadauna;
reato previsto dall'art. 19 n.
1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del __________
__________ 2002 n. DAC ______________________________ del che propone la
condanna:
-
alla pena di 20
(venti) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'imputato il 10 maggio 2002;
indetto il dibattimento 30 aprile 2004,
al quale l'accusato – regolarmente citato – non è comparso, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19 n. 1 LStup; 41 e 63
CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai seguenti quesiti:
-
se l'imputato è autore
colpevole di infrazione alla LStup, commessa nelle circostanze di cui al
decreto d'accusa;
-
in caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
- il giudizio sugli oneri
processuali;
dichiara __________ __________
autore colpevole di infrazione
alla LF sugli stupefacenti, art. 19 n. 1 LStup, per i fatti descritti nel decreto
d'accusa DAC __________/__________del __________ 2002;
condanna __________
-
alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione
orale dei dispositivi.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, __________,
Ufficio federale dei rifugiati,
__________,
Servizio di coordinamento in
materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del GIAR, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________:
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 250.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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