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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.60
Data decisione, Autorità:
22.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.60/AMM
DAP
873/2001
Bellinzona
22
aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella
Marchetti per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata in
__________ il __________ __________ 1978, cittadina zairota, domiciliata a
__________, __________ __________ __________ __________ __________, nubile,
casalinga
accusata di furto
di lieve entità;
per fatti
avvenuti il 12 aprile 2001 a __________;
reato
previsto dall'art. 139 CP in relazione con l'art. 172ter
CP;
e meglio come
al decreto d’accusa DAP / di data 13 aprile 2001 del
Procuratore pubblico Rosa Item,
__________, che ha proposto la condanna dell'imputata
alla
pena di 5 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di
1 anno;
vista l'opposizione
interposta dall'accusata il 30 maggio 2001;
considerato che
il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura una contravvenzione nel
senso degli art. 101 segg. CP;
che
secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002,
l'azione penale si prescrive in un anno;
che
per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere
una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi
quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se
si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine
pari al doppio della durata normale";
che
dal 7 giugno 2001 al 7 gennaio 2003 non è stato compiuto nessun atto
interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;
che
l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione
relativa un anno dopo l'atto interruttivo del 7 giugno 2001, ossia il 7
giugno 2002;
che
inoltre l'eventuale reato è avvenuto, secondo il decreto d'accusa, il 12 aprile
2001;
che,
anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, l'azione penale nei
confronti dell'accusata si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta
due anni dopo di allora, ossia il 12 aprile 2003;
che
l'accusata deve in definitiva essere prosciolta dall'addebito;
per questi
motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP; 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. __________
__________ è prosciolta dall'accusa di furto di lieve entità per i fatti
descritti nel decreto d'accusa DAP / del Procuratore
pubblico Rosa Item, __________.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Intimazione
a:
– __________ __________, __________, __________,
– Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________
__________, __________,
– __________ __________, __________ __________ __________,
__________,
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Ufficio del GIAR, __________,
– Ministero pubblico della Confederazione, __________,
– ufficio federale degli stranieri, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge
che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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