AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.252
Data decisione, Autorità:
15.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.252/pg
DA
820/2003
Bellinzona
15
marzo 2004
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
__________ _ACCU1 __________
difeso da: __________
prevenuto colpevole di
- appropriazione indebita,
per essersi appropriato, a
__________, la mattina del 1.5.2000, nella sua veste di gerente dell'Osteria
__________, dell'importo di fr. 25'000.--, somma che, allo scopo di
procacciarsi un indebito profitto, prelevò dalla cassaforte, a lui parimenti
affidata, posta al piano cantina del menzionato esercizio pubblico;
- denuncia mendace,
per avere denunciato
all'autorità come colpevole di un crimine una persona che sapeva essere
innocente alfine di provocare contro di lei un procedimento penale, in
particolare per avere a __________ il 01.05.2000 presso l'Osteria __________ e
a __________ il 02.05.2000 presso gli uffici della Polizia cantonale denunciato
__________ __________, benché lo sapesse innocente, quale autore del furto
dell'importo di fr. 25'000.-- avvenuto il 01.05.2000 dalla cassaforte del
citato esercizio pubblico, mentre fu lui stesso ad appropriarsi di tale somma così
come sopra indicato;
- infrazione aggravata alla
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere a __________, nel
periodo gennaio 2000 / 18.05.2000, quale gerente dell'Osteria __________,
agendo in correità con __________ __________, al fine di procurarsi un indebito
arricchimento non meglio precisato, favorito il soggiorno illegale di un
indeterminato numero di ragazze, ma almeno otto provenienti dall'America Latina
e dai Paesi dell'Est che svolsero presso il citato ritrovo attività lucrativa
di prostitute senza essere al beneficio di alcun permesso poiché entrate in
Svizzera senza il richiesto visto (, __________ __________,
__________ __________ e __________ __________) o perché vi avevano soggiornato
da più di tre mesi (, __________ __________, __________
__________ e __________ __________);
reati previsti dagli art. 138
cifra 1, 303 cifra 1 CP, 23 cpv. 2 LDDS, richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del __________
2003 n. DA / del Procuratore pubblico Marco Villa,
__________, che propone la condanna:
-
Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni, da dedurre il carcere preventivo sofferto.
-
Alla multa di fr. 3'000.-.
-
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 13 marzo 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 marzo 2004, al
quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore ed il
Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura
del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
chiede la conferma del decreto di accusa sulla scorta degli innumerevoli indizi
a carico dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta l'imputazione di infrazione aggravata alla LDDS, mentre per le altre
due pur ammettendo che vi sono agli atti indizi che sembrerebbero incolpare
l'accusato, sostiene che vi sono diversi elementi che permettono di formulare
altre ipotesi. Non vi è quindi sufficiente certezza che i fatti si siano svolti
come concluso dal Procuratore pubblico. Sussiste un ragionevole dubbio sullo
svolgimento dei fatti del quale l'accusato deve poter beneficiare.
Chiede pertanto in via
principale il proscioglimento dall'imputazione di appropriazione indebita e di
denuncia mendace e per l'imputazione n°3 che la pena sia limitata alla sola
multa o ad una pena detentiva di 30 giorni al massimo.
In via subordinata, qualora il
giudice non dovesse ammettere il beneficio del dubbio, chiede una riduzione
della pena ad un massimo di 60 giorni di detenzione.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- Se __________ __________ è
autore colpevole di:
1.1. appropriazione indebita
1.2. denuncia mendace
1.3. infrazione aggravata
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.
- Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
- L'accusato, nato nel
1950, è stato alle dipendenze della __________ fino alla sua chiusura avvenuta
nel 1994, mentre successivamente ha svolto la professione di esercente in vari
ristoranti e locali notturni del Canton Ticino.
Dall'inizio di gennaio 2000 al
18 maggio del medesimo anno, giorno in cui il ritrovo pubblico è stato oggetto
di una retata della polizia e successivamente chiuso, è stato gerente
all'Osteria __________ a __________.
- Con decreto di accusa
del 4 marzo 2003 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________
autore colpevole di appropriazione indebita e denuncia mendace per essersi
appropriato a __________, la mattina del 1 maggio 2000, nella sua veste di
gerente dell'Osteria __________, dell'importo di fr. 25'000.--, somma che, allo
scopo di procacciarsi un indebito profitto, ha prelevato dalla cassaforte e
rispettivamente per avere, benché lo sapesse innocente, denunciato all'autorità
come colpevole di tale atto __________ __________, precedente gerente e
titolare - assieme a __________ __________ - della __________ SA, proprietaria
dello stabile.
Inoltre il magistrato
inquirente ha parimenti ritenuto il prevenuto autore colpevole di infrazione
aggravata alla legge federale concernente il domicilio e la dimora degli
stranieri per avere a __________, nel periodo tra il gennaio 2000 e il 18
maggio 2000, quale gerente dell'Osteria __________, agendo in correità con il
suo socio __________ __________, al fine di procurarsi un indebito
arricchimento non meglio precisato, favorito il soggiorno illegale di un
indeterminato numero di ragazze, ma almeno otto provenienti dall'America Latina
e dai Paesi dell'Est che svolsero presso il citato ritrovo attività lucrativa
di prostitute senza essere al beneficio di alcun permesso poiché entrate in
Svizzera senza il richiesto visto.
-
Per l'art. 23 cpv. 2
LDDS chiunque, nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito
arricchimento, facilita od aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegale
di uno straniero è punito con la detenzione e con la multa fino a centomila
franchi.
-
Per quanto attiene ai
fatti relativi all'infrazione aggravata alla legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri si rileva come gli stessi, così come
contemplati nel decreto di accusa, sono corretti, ampiamente documentati e del
resto non sono contestati dall'accusato e dal suo difesore ; di
conseguenza si rende superflua una ulteriore disquisizione in merito, ritenuto
che per la commisurazione della pena si dirà in seguito.
-
Ai sensi dell'art. 138
cifra 1 CP commette appropriazione indebita - sanzionata con la reclusione sino
a cinque anni o con la detenzione - chiunque si appropria, per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, di una cosa mobile altrui che gli è stata
affidata.
Per l'art. 303 cifra 1 CP
chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una
persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento
penale, è punito con la reclusione o con la detenzione.
- Preliminarmente si
rileva che la presente sentenza si fonda su tutta una serie di elementi
indiziari che confermano le imputazioni di appropriazione indebita e di
denuncia mendace a carico del prevenuto; dagli atti emergono altresì numerose
illogiche e poco credibili contraddizioni frutto delle differenti versioni rese
dall'imputato nel corso dell'istruttoria e del dibattimento.
L'immobile di __________ nel
quale si trovava l'Osteria __________ aveva tre porte di accesso ed era dotato
di un sistema di videosorveglianza sito in un locale dei piani superiori; una
delle telecamere - che ha ripreso gli avvenimenti verificatisi il 1 maggio 2000
- era posta nel locale retrocucina dove si trovava la cassaforte, la quale
veniva sempre aperta mediante la digitazione di un codice numerico sebbene
poteva esserlo anche tramite una chiave che però i conduttori non avevano mai
ricevuto e che a detta dei proprietari non era più reperibile.
A questo locale, oltre che dal
bar, si poteva accedere anche dall'atrio delle scale che portavano ai piani
superiori.
6a. Innanzitutto per
quanto concerne la presenza della somma di denaro di fr. 25'000.- nella
cassaforte dell'esercizio pubblico si rileva come l'accusato medesimo ha
affermato nel corso del primo interrogatorio - avvenuto a poche ore dai fatti -
che "come tutti i fine mese, __________ __________, aveva preparato
nella cassaforte il denaro necessario a pagare i fornitori e l'affitto. In
totale nella cassaforte vi erano circa fr. 25'000.-" (cfr. act. 3,
verbale 2 maggio 2000, pag.1); nel corso del medesimo interrogatorio
__________, dopo aver raccontato di aver sorpreso __________ nel locale con la
cassaforte, ha altresì dichiarato di aver "controllato il contenuto
della stessa e mi sono accorto che mancava la busta contenente il denaro
preparato dallo __________ per i pagamenti" aggiungendo poi che "in
conclusione dalla cassaforte sono stati rubati circa 25'000 franchi" (cfr.
ibidem, pag.2).
Queste ultime
affermazioni sono state confermate e ribadite dal __________ in occasione del
verbale di interrogatorio del 3 giugno 2000 (cfr. act. 3, verbale 3 giugno
2000, pag. 1) e trovano riscontro anche dalla testimonianza di __________
__________, il quale - in merito ai fatti avvenuti - ha asserito di aver
"preparato il denaro per i pagamenti mensili, l'affitto, i fornitori e
altri pagamenti per un totale di circa fr. 24'000.-. Il denaro l'ho messo in
una busta di carta, quest'ultima poi l'ho collocata in un'agenda di colore
nero. Il denaro dell'incasso per contro l'ho riposto in una cassetta di metallo
di colore blu che ho chiuso a chiave. Sia la mappetta che la cassetta li ho poi
appoggiati sul ripiano superiore della cassaforte che tramite uno sportello si
può chiudere a chiave." (cfr. act. 3, verbale di interrogatorio 27 maggio
2000, pag.1).
__________ ha aggiunto inoltre
che la mattina del 1 maggio 2000 "__________ mi ha chiamato sul Natel
comunicandomi che aveva sorpreso __________ __________ a rubare il denaro
contenuto nella cassaforte" (cfr. ibidem).
Nel corso del dibattimento
l'accusato, modificando radicalmente la sua versione, ha invece affermato che
la mattina del 1 maggio 2000 non ha controllato i soldi, mentre l'ammontare
dell'importo contenuto nella cassaforte (cioè circa fr. 25'000.-) gli
sarebbe stato riferito da __________; se non che, poco dopo - contraddicendo sé
stesso in merito al fatto di aver controllato gli importi custoditi nella
cassaforte - __________ ha affermato che "quella mattina ho guardato
anche il contenuto della cassetta e della mappa, nella quale c'erano delle lire
e 500/600 franchi" (cfr. verbale del dibattimento 15 marzo 2004).
Orbene se fosse vera
quest'ultima versione __________ non sarebbe di certo andato a denunciare quale
autore del furto in questione __________ che, come si dirà in seguito, è
definito personaggio poco raccomandabile proprio dall'accusato.
Inoltre dalla
videocassetta agli atti non si nota in nessun momento __________ __________i,
mentre l'accusato è ripreso proprio nell'atto di estrarre il contenuto della busta
menzionata da __________ per poi metterselo nella tasca anteriore sinistra dei
pantaloni (cfr. videocassetta 4, 1.5.2000, ore 10.38.23).
In merito alla presenza nella
cassaforte dell'importo di fr. 25'000.- si osserva infine che normalmente non
vi erano nella stessa somme di tale entità, ad eccezione - come nell'evenienza
concreta - della fine di ogni mese dal momento che, secondo l'accusato medesimo,
"i fornitori e l'affitto erano di norma pagati cash nel retrocucina"
(cfr. verbale del dibattimento 15 marzo 2004); quest'ultima affermazione trova
riscontro non solo nella ricevuta agli atti riguardante l'affitto per il mese
di aprile e firmata dal __________ e nelle dichiarazioni di quest'ultimo (cfr. act.
3, verbale di interrogatorio di __________ __________ del 2 maggio 2000, pag.
2), ma anche nella lettera della società __________ SA, proprietaria
dell'immobile, che il 3 maggio 2000 scrive a __________ indicando il numero di
conto sul quale versare l'affitto mensile onde facilitare i futuri pagamenti
(cfr. classificatore rosso inventari e contratti).
Alla luce delle
considerazioni espresse si deve concludere che nella cassaforte dell'Osteria
__________ il 1 maggio 2000 si trovava il cospicuo importo di fr. 25'000.-
circa.
6b. In merito alla chiave per
l'apertura manuale della cassaforte si osserva preliminarmente che agli atti
non esiste la benché minima prova del fatto che la stessa fosse ancora in
possesso di __________, nonostante quest'ultimo, al momento del passaggio della
gestione a __________ e __________, non l'avesse consegnata essendo andata
persa (cfr. act. 3, verbale di interrogatorio di __________ __________ del 2
maggio 2000, pag.3).
Di conseguenza l'apertura della
cassaforte senza scasso poteva avvenire unicamente digitando il relativo
codice, conosciuto unicamente da __________ e da __________, che al momento
dell'ammanco non si trovava però all'Osteria __________ (cfr. act. 3, verbale
di interrogatorio di __________ __________ del 27 maggio 2000, pag. 1).
Indipendentemente da queste
considerazioni occorre altresì rilevare che in ogni caso __________ non aveva
la chiave dello sportello interno superiore della cassaforte dove si trovavano
i soldi; infatti l'accusato medesimo ha affermato che "la cassaforte ha
una porta blindata e all'interno due o tre ripiani e sopra uno scompartimento
con sportello che per aprirlo si abbisogna di una chiave. Della stessa sono in
possesso io e il mio socio __________." (cfr. act.14, verbale di
interrogatorio di __________ __________ del 9 giugno 2000, pag.2).
In proposito lo stesso
__________ ha dichiarato che tale chiave per l'apertura dello scompartimento
interno è stata consegnata in due esemplari al momento dell'inventario nel
corso del passaggio della gestione nel mese di gennaio 2000 (cfr. ibidem).
Sulla base di queste
considerazioni, suffragate oltretutto dal fatto che la polizia scientifica non
ha trovato le impronte di __________ sulla cassaforte e sugli oggetti ivi
contenuti, le affermazioni di __________ secondo cui __________, vistosi
sorpreso in flagranza di reato, avrebbe tolto fulmineamente le chiavi dalla
serratura esterna della cassaforte, non risultano credibili.
6c. A complemento del
precedente considerando si rileva abbondanzialmente come __________ non era
nemmeno in possesso delle chiavi d'entrata dello stabile dell'Osteria
__________ di __________; infatti alle tre porte che permettevano l'accesso
allo stabile erano stati sostituiti i cilindri al momento del passaggio di
gestione (cfr. act. 50, verbale di interrogatorio di __________ __________ del
26 giugno 2000, pag. 2 e verbale di interrogatorio di __________ del 21 giugno
2000).
Inoltre __________ ha
dichiarato, sia nei verbali di interrogatorio come pure nel corso del
dibattimento, di aver chiuso a chiave tutte le porte dopo essere entrato
nell'esercizio pubblico la mattina in questione (cfr. act. 3, verbale di
interrogatorio 2 maggio 2000, pag. 1).
Logico quindi che __________
non poteva entrare nell'immobile tramite le porte di accesso, mentre appare
poco plausibile che sia passato attraverso una finestra aperta dall'accusato
per far arieggiare il locale; infatti il __________ - che comunque nega
recisamente di essere entrato nell'esercizio pubblico prima dei fatti - si
trovava all'esterno dell'Osteria __________ per procedere a misurazioni per una
modifica strutturale dell'edificio (cfr. act. 3 e 50, verbali di interrogatorio
di __________ __________ del 2 maggio rispettivamente del 26 giugno 2000 e act.
35). Sarebbe stato sprovveduto se fosse penetrato da una finestra che
__________ sostiene di aver aperto per arieggiare il bar, pur avendo notato sul
piazzale la vettura di quest'ultimo (cfr. ibidem).
Infine nulla permette di
ipotizzare che __________ si fosse recato a __________ per commetter il furto
in oggetto, oltretutto non sapendo nemmeno che nella cassaforte c'erano i soldi
e soprattutto ben conscio che il suo agire avrebbe provocato l'intervento della
magistratura con il rischio, vista l'attività svolta nell'esercizio pubblico,
di una chiusura del ritrovo - come era già avvenuto - con la conseguente
perdita del cospicuo introito di locazione ammontante a fr. 15'000 mensili.
6d. Per quanto attiene il
momento determinante della vicenda si osserva che l'accusato - che si trovava,
a suo dire, nel proprio ufficio - ha dichiarato all'indomani dei fatti, di aver
sentito "dei rumori provenire dal piano inferiore. Sono uscito
dall'ufficio e guardando giù per la tromba delle scale ho visto un mazzo di
chiavi inserito nella toppa della porta che da accesso al locale deposito ove
vi è anche la cassaforte. Insospettito dal fatto sono sceso al pianterreno"
(cfr. act. 3, verbale di interrogatorio del 2 maggio 2000).
Nel corso del dibattimento lo
stesso __________ ha affermato che "ho sentito come una porta chiudersi
e non era il signore delle pulizie. Sono uscito nel pianerottolo, ho
guardato nella tromba delle scale e ho visto una persona con un giubbotto
grigio che entrava e ha lasciato le chiavi nella porta. Io sono andato giù al
buio e mi sono trovato __________i" (cfr. verbale del dibattimento del
15 marzo 2004).
In proposito appare perlomeno
strano che l'accusato si ricordi, a distanza di quattro anni dagli eventi, di
aver visto una persona entrare nel locale cassaforte e oltretutto il
particolare - prima sfuggitogli e che avrebbe rilevato al buio - del colore
della giacca.
Ma vi è un'altra
contraddizione: in sede istruttoria, e più precisamente nel corso
dell'interrogatorio del 9 giugno 2000, l'accusato ha detto che "dal
momento in cui ho sentito dei rumori provenienti dal basso fino al momento in
cui sono sceso trovando il __________ saranno passati 5/10 minuti "
(cfr. act .14, verbale di interrogatorio 9 giugno 2000, pag. 6); è evidente che
una tale affermazione dimostra in modo eloquente come le versioni fornite
dall'imputato siano divergenti e contraddittorie al punto tale da essere poco
credibili; in effetti appare illogico che pur vedendo una persona entrare nel
locale cassaforte __________ abbia atteso 5/10 minuti prima di intervenire.
6e. Indipendentemente da
quanto espresso in precedenza occorre analizzare anche la questione relativa
all'impianto elettrico, il cui quadro era posto sulla tromba delle scale che
conduce ai piani superiori dell'immobile (cfr. verbale del dibattimento 15 marzo
2004).
In effetti __________ sostiene
che __________ abbia tolto la corrente per disinserire l'impianto di videosorveglianza,
come sembra deducibile dal fatto che sulla videocassetta vi è un'interruzione
di 13 minuti, per poi poter commettere il furto; tuttavia, poiché la luce,
posta all'entrata in fondo alla tromba delle scale, si accendeva
automaticamente non appena qualcuno entrava dalla porta, mal si comprende come
al momento di sentire i rumori sospetti la stessa - per ammissione di
__________ medesimo nel corso del dibattimento - non si sia accesa. La luce
avrebbe dovuto accendersi per qualche secondo prima di spegnersi a seguito
della manomissione e del disinserimento delle valvole del quadro elettrico da
parte del __________.
__________, che si trovava, a
suo dire, nel proprio ufficio con la porta che dà sulle scale completamente
aperta avrebbe dovuto notare il cambiamento di luminosità, e ciò a maggior
ragione se si considera il fatto che ha sentito dei rumori sospetti.
Inoltre non si comprende come
__________, dopo l'asserito furto, abbia potuto reinserire le valvole del
quadro elettrico - come sostenuto da __________ al dibattimento - se si
considera che l'accusato medesimo, nella stessa occasione, ha dichiarato che il
__________ é uscito dal bar con la conseguenza di non poter fisicamente passare
accanto al quadro elettrico, in quanto sito da un'altra parte dello stabile.
Anche queste contraddizioni
fanno risultare inverosimile la versione fornita dall'accusato. Infine si
rileva che quest'ultimo in un primo tempo aveva dichiarato che al momento in
cui __________ lasciava il locale cassaforte egli, mentre era in procinto di
salire in ufficio, ha udito sbattere l'antina del quadro elettrico (cfr.
verbale di interrogatorio 2 maggio 2000, pag.2), mentre al dibattimento ha
dichiarato che dopo l'allontanamento del __________ è sempre rimasto nel locale
cassaforte e nel bar senza andare più di sopra fino all'arrivo di __________,
avvenuto alcune decine di minuti più tardi: oltre all'evidente divergenza non è
comprensibile - dando per buona la versione fornita il giorno successivo ai
fatti - come il __________ non abbia incontrato o visto __________ sulla tromba
delle scale dal momento che il quadro elettrico si trovava proprio lì.
6f. Per quanto riguarda la
cassetta con la registrazione delle immagini degli eventi verificatisi nel
locale cassaforte e ritrovata dalla polizia a casa di __________, il quale
sostiene di averla scoperta casualmente il giorno precedente nella cantina
dell'esercizio pubblico, non si comprende come __________ - se fosse veramente
stato l'autore del furto - sia potuto salire nel locale di videosorveglianza,
del quale peraltro non aveva le chiavi (cfr. verbale di interrogatorio
__________, del 26 giugno 2000, pag.5), per nasconderla, se - sempre
attenendosi alle dichiarazioni di __________ - è uscito dal bar.
D'altra parte se __________
avesse in precedenza effettivamente tolto la corrente non aveva motivo di
asportare la cassetta in quanto non era stato registrato niente nel momento in
cui lui si sarebbe trovato ad armeggiare con la cassaforte.
Un ulteriore indizio, che tende
ad escludere la possibilità che sia stato __________ a commettere il furto, è
quello riguardante le modalità con le quali egli avrebbe potuto portare e
nascondere la cassetta in cantina se fosse uscito dal bar; non si deve infatti
dimenticare che __________ non era in possesso delle chiavi d'entrata e di
conseguenza non poteva rientrare nell'immobile a suo piacimento.
6g. La versione fornita dall'accusato
non è credibile neppure per quanto riguarda la discussione che sarebbe avvenuta
tra lui e __________ nel locale cassaforte e nemmeno in quella successiva che
effettivamente si è svolta fra __________ e lo stesso __________: in effetti
nel primo episodio non è logico che __________, non avendo trattenuto il
presunto ladro per paura relativa alla sua pericolosità, ha comunque parlato,
gridato e inveito contro __________ per 10/15 minuti, senza peraltro che
quest'ultimo dicesse niente (cfr. verbale del dibattimento 15 marzo 2004),
mentre in occasione del verbale di interrogatorio del 9 giugno 2000 ha
affermato che "a un certo punto gli ho detto di andare via perché se no
gli avrei messo le mani addosso".
Nel secondo caso non è
comprensibile il fatto che __________, che si considera unico testimone del
furto, non partecipi alla discussione avvenuta fuori dall'esercizio pubblico
dopo l'arrivo di __________ per chiarire la dinamica dei fatti e le accuse
rivolte a __________.
6h. Per quanto attiene alla
videocassetta agli atti con le immagini del locale cassaforte si osserva
innanzitutto che in alcun momento si vede __________, mentre l'accusato
__________ è visibile a parecchie riprese il giorno in cui si è verificato
l'ammanco di fr. 25'000.-
L'accusato nel corso
dell'istruttoria ha dapprima negato di essersi recato in detto locale prima di
sorprendere __________ (cfr. act. 50, verbale di interrogatorio 8 giugno 2000, pag
1); tuttavia dal filmato risulta che più volte prima del momento topico ha
aperto e chiuso la cassaforte (act. 50, tabella riassuntiva e videocassetta 4),
cosa del resto ammessa dal __________ medesimo nel corso del dibattimento,
durante il quale ha affermato di aver fatto avanti e indietro dal locale
cassaforte al suo ufficio posto ai piani superiori aggiungendo che "ogni
volta quando uscivo dal locale chiudevo la cassaforte".
Tra le altre cose
__________ al dibattimento ha ammesso di aver preso delle lire e di averle
messe nel suo portamonete; tale affermazione non era mai emersa in precedenza
nel corso dei numerosi interrogatori; altresì strano è il fatto che,
contrariamente a quanto dichiarato dall'imputato in merito al fatto di aver
chiuso la cassaforte prima di salire di sopra dopo la partenza di __________,
la stessa alla ripresa delle immagini dopo un'interruzione di circa 13 minuti è
aperta.
In quel momento (cfr.
videocassetta 4, 1.5.2000 ore 10.22.34), sempre secondo le dichiarazioni di
__________ rese al dibattimento, __________ era già stato allontanato: tuttavia
successivamente (ore 10.24.48) le immagini mostrano __________ intento a
trafficare con il contenuto della cassaforte, ad asportare qualcosa e a
lasciare la cassetta blu sul tavolo, mentre subito dopo (ore 10.16.26) ripone
tutto nuovamente nella cassaforte. A giustificazione del suo agire l'imputato
ha detto in aula di aver messo il contenuto della cassaforte sul tavolo per
mostrarlo alla polizia che aveva nel frattempo chiamato, ma avendo ottenuto in
risposta che non sarebbe venuta, ha deciso di riporre tutto in cassaforte.
Al riguardo é perlomeno strano,
per non dire incredibile, che le cose siano andate nel modo evocato; infatti
non è logico spostare a più riprese oggetti che hanno avuto a che fare con un
furto non fosse altro che per motivi di indagine, senza dimenticare che è
impossibile che la telefonata in polizia sia stata effettuata a quell'ora, in
quanto dai tabulati agli atti emerge che la stessa è avvenuta circa mezz'ora
più tardi. (cfr. act. 50)
Determinante è infine il fatto
che l'accusato alle ore 10.38.23 toglie l'agenda nera dalla cassaforte, estrae
la busta nella quale __________ ha messo il denaro, ne asporta il contenuto e
lo infila nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni; __________ dapprima ha
dichiarato di non aver preso nulla dall'agenda di colore nero e quindi di non
aver messo nulla in tasca ( cfr. act.3,verbale 3 giugno 2000, pag.2), mentre
solo in aula e dovendo giustificare l'evidente gesto che si nota sul video ha
affermato di aver preso unicamente un foglietto.
6i. In merito agli argomenti
sollevati dalla difesa e atti a far dubitare della colpevolezza di __________
quali il volume del mazzetto di soldi da lui prelevati o il fatto che la sera
precedente __________ ha anche portato via del denaro si osserva avantutto come
non è provato che i biglietti che servivano a pagare la locazione e i fornitori
fossero tutti da fr. 100.-; potevano essere anche di taglio superiore, in
quanto l'indicazione agli atti fornita da __________ è generica e non si
riferisce specificatamente al caso in esame. Inoltre l'accusato potrebbe
benissimo aver preso almeno parte dei soldi nel periodo di oscuramento della
registrazione.
Sulla circostanza riguardante i
prelievi di __________ la sera precedente i fatti si rileva come può anche darsi
che una tale evenienza si sia verificata (cfr. videocassetta), ma occorre
segnalare che le entrate mensili dell'esercizio pubblico erano superiori a fr.
50'000.-, considerando per ammissione dell'accusato medesimo incassi medi
giornalieri di circa fr. 1000.- per il bar e fr. 700/800.- per le camere (cfr.
verbale del dibattimento) e che quindi __________ abbia prelevato una parte dei
soldi lasciando in loco la somma necessaria per i pagamenti come da lui
dichiarato.
Per la difesa anche il fatto di
non essersi recato subito a prelevare la cassetta con documentati i suoi atti
proverebbe l'innocenza di __________, il quale, se colpevole, non avrebbe corso
il rischio che __________ fosse andato a guardare il filmato. L'argomento non
appare del tutto privo di fondamento, ma può ben darsi che l'accusato non
l'abbia fatto, perché avrebbe poi dovuto giustificare l'assenza della cassetta
(una nuova avrebbe avuto uno spazio temporale vuoto inspiegabile), perché
riteneva che i sui gesti non erano visibili in modo sufficientemente chiaro,
perché semplicemente non vi ha dato importanza confidando nel fatto che il
socio avrebbe creduto alla sua versione che prevedeva fra l'altro
l'interruzione di corrente o ancora perché non ci ha pensato o perché per un
motivo o l'altro non né ha avuto il tempo.
Ad ogni buon conto questo fatto
da solo, come visto non chiaramente spiegabile, non è sufficiente, di fronte a
tutto quanto esposto in precedenza in modo peraltro riassuntivo, per ingenerare
un ragionevole dubbio che l'autore della sottrazione non sia stato l'accusato.
- In conclusione si
rileva che tutta una serie di indizi portano ad escludere la responsabilità di
__________ nel furto in oggetto e a far individuare come autore dell'ammanco
l'accusato, che di conseguenza va condannato per appropriazione indebita e per
denuncia mendace per aver incolpato ingiustamente __________ __________, pur
sapendolo innocente.
I presupposti oggettivi e
soggettivi dei reati di cui sopra, peraltro non contestati dalla difesa, sono
in casu dati.
- Per quel che concerne la
commisurazione pena, la richiesta del Procuratore pubblico di novanta giorni di
detenzione e 3'000 franchi di multa, tenuto conto dell'ammontare della somma
prelevata indebitamente, della mancanza di collaborazione e del tentativo di
confondere i fatti con versioni sempre diverse e soprattutto della circostanza,
estremamente riprovevole, di incolpare un'altra persona, appare correttamente
commisurata e questo anche considerando il fatto che l'accusato è incensurato e
che ha cambiato vita, lasciando il mestiere di esercente per lavorare come
autista per il Servizio trasporto persone bisognose dei Samaritani di
__________.
Queste ultime considerazioni
permettono altresì di formulare una prognosi favorevole.
Non vi sono pertanto motivi di
negare la sospensione condizionale della pena.
Per completezza si rileva che
per infrazione alla LDDS la multa e la detenzione sono cumulative.
visti gli art. 138 cifra 1 303 cifra
1 CP, 23 cpv. 2 LDDS, 41 cifra 1, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________
autore colpevole
di appropriazione indebita, denuncia mendace, infrazione aggravata alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti
compiuti a __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
__________/__________del __________ 2003;
condanna __________ __________
-
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni, da dedurre il carcere preventivo sofferto.
-
alla multa di fr. 3000.-
(tremila).
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, __________
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
__________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il presidente: Il
cancelliere:
Distinta spese a carico di
fr. 3000.00 multa
fr. 750.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
./. fr. 1'861.35 da
dedurre (importo sequestrato)
fr. 2'238.65 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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