Forgery in documents for mobile contract identity misuse

10.2006.598Übriges Gericht28.08.2007Convicted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Ticino Pretura penale convicted ACCU 1 of forgery in documents of slight gravity after he allowed a customer to sign a mobile-phone contract using the father’s identity documents and later certified that he had checked the signer’s identity. The court rejected the defence arguments on the absence of objective and subjective elements and declined to apply Art. 52 CPS. It imposed a CHF 300 fine, a 3-day substitute custodial sentence in case of non-payment, and CHF 300 in court costs. The court also left intact the earlier suspended 15-day detention sentence from 24 November 2003, issuing only a formal warning.

Omnilex-Regeste

Art. 251 cifra 2 vCPS; falsità in documenti in caso di esigua gravità; art. 52 CPS and suspension of conditional sentence. The court reiterates that the offence is established where the accused, by certifying a false identity check on a contract, creates a document untruthful in a legally relevant manner. Minor gravity does not exclude punishability per se, and mitigation under Art. 52 CPS is reserved for exceptional cases. A previously suspended sentence need not be revoked where the offender’s conduct justifies only a formal warning and no extension of probation. Costs follow the conviction.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.598

Data decisione, Autorità: 28.08.2007, PRPEN

Titolo: Permettere ad un cliente di sottoscrivere un contratto di telefonia mobile, legittimandosi con i dati e con il passaporto del padre, attestando di avere verificato personalmente l'identità dello stipulante

  1. LESA 1
  2. LESA 2

Incarto n. 10.2006.598 DA 4439/2006

Bellinzona 28 agosto 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Shamali Meyer in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di falsità in documenti (caso di lieve gravità),

per avere, in qualità di dipendente della ditta __________, per procacciare a sé stesso e ad __________ un indebito profitto, formato un contratto falso nel contenuto, e meglio per avere permesso a __________ di sottoscrivere un contratto di telefonia mobile con la LESA 2 legittimandosi con i dati e con il passaporto del padre LESA 1, attestando poi personalmente in calce al contratto, nell’apposito spazio, di avere verificato tramite passaporto l’identità dello stipulante;

fatti avvenuti a __________, il 14 luglio 2004;

reato previsto dall’art. 251 cifra 2 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 4 dicembre 2006 n. 4439/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

  3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 24 novembre 2003, ma ne prolunga di un anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 dicembre 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 28 agosto 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, e la parte lesa LESA 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, rinunciato all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del suo assistito illustrando come non siano dati né i presupposti oggettivi né quelli soggettivi del reato. In via subordinata chiede l’applicazione dell’art. 52 CPS e in via ancora più subordinata che il periodo di revoca della pena precedente non venga prolungato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione? Trattasi di caso di esigua gravità?

  2. Può trovare applicazione l’art. 52 CPS?

  3. In caso di risposta affermativa al primo quesito, quale deve essere la pena?

  4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 24 novembre 2003, e, se sì, a quali condizioni?

  5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 52 CPS, 251 cifra 2 vCPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

falsità in documenti (caso di esigua gravità), art. 251 cifra 2 vCPS,

per i fatti compiuti a __________ il 14 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4439/2006 del 4 dicembre 2006;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

  1. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24 novembre 2003, ma lo ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the accused committed forgery in documents in a minor case.

Extrahierter Entscheid

Yes. The accused was found guilty of forgery in documents in a case of slight gravity.

Extrahierte Begründung

The court accepted the facts described in the summary penalty order and rejected the defence arguments that the objective and subjective elements were missing.

Kernrechtsfrage

Whether Article 52 CPS should apply.

Extrahierter Entscheid

No application of Article 52 CPS was granted.

Extrahierte Begründung

The court did not accept that the offence should be exempted from punishment under the cited provision.

Kernrechtsfrage

Whether the previously suspended 15-day detention sentence should be revoked or extended.

Extrahierter Entscheid

The suspended sentence was not revoked; the accused was formally warned instead.

Extrahierte Begründung

Given the circumstances, the court kept the conditional suspension in force without prolonging the probation period.

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