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Numero d'incarto:
10.2007.13
Data decisione, Autorità:
27.12.2007, ICCA
Titolo:
Delibazione di sentenza germanica in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi
Incarto n.
10.2007.13
Lugano
27 dicembre
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
7 settembre 2007 presentata dalla
IS 1 (D),
insieme con
IS 2 (D) e
IS 3 (D)
(patrocinati dall'avv. PA 1)
riguardante la sentenza
del 19 dicembre 2006 con cui l'Amtsgericht Hagen ha liquidato il regime
dei beni matrimoniali tra la stessa IS 1 e il defunto marito __________., come pure
la decisione del 23 febbraio 2007 con cui il medesimo Tribunale ha rettificato un
errore di scritturazione in tale sentenza;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza
di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
in esito a un'azione promossa da IS 1 (1934) contro IS 2 (1954) e IS 3 (1956), figli
nati dal primo matrimonio del defunto marito __________ (1908-1997), per ottenere
la liquidazione del regime dei beni matrimoniali (comunione dei beni secondo il
diritto svizzero) tra lei e l'ex coniuge, con sentenza del 19 dicembre 2006 l'Amtsgericht
di Hagen ha condannato l'attrice ad accettare un piano di divisione (Auseinandersetzungs-
und Teilungsplan) che pone termine alla lite;
che in virtù di tale sentenza IS 1 riceve in proprietà assoluta le
particelle n. 2241 (1117 m²),
n. 2787 (588 m²), n. 2388 (580
m²) e n. 721 (860 m²) RFD di __________, iscritte in proprietà
comune di lei e dei due figli del defunto marito, con obbligo di assumere tutti
gli oneri gravanti i fondi, compresi i pegni, liberando gli altri proprietari da
ogni obbligo (dispositivi n. I/1) e dichiarando all'ufficiale del registro
fondiario l'accordo ai trapassi di proprietà (dispositivo n. II/1);
che con
decisione (Beschluss) del 23 febbraio 2007 l'Amtsgericht di Hagen
ha rettificato un errore di scritturazione rinvenuto nella menzionata sentenza
(consid. I/1), precisando che la particella indicata con il numero 2787 RFD di __________
è in realtà la particella n. 2387;
che con
istanza del 7 settembre 2007 IS 1, IS 2 e IS 3 chiedono a questa Camera di
riconoscere e dichiarare esecutiva la citata sentenza con la relativa rettifica,
in modo da postulare l'iscrizione delle quattro particelle nel registro
fondiario a nome della sola IS 1;
che l'istanza
congiunta delle parti, con espressa rinuncia al contraddittorio, dispensa dall'indire
un'udienza davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e
dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge sul
diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero
(art. 511 cpv. 1 CPC);
che la
sentenza del 19 dicembre 2006 è designata dall'Amtsgericht di Hagen come
Anerkenntnisurteil, ovvero come giudizio emanato in seguito all'acquiescenza
di una parte (Musielak in:
Münchener Kommentar, ZPO, vol. I, Monaco 1992, n.
26 e 27 al § 307; Hartmann in:
Beck'sche Kurz-Kommentare, ZPO, 47ª edizione, n. 3A e 4 al § 307);
che ciò vale anche per la
decisione di rettifica emessa dal medesimo tribunale il 23 febbraio 2007, la
quale segue per sua indole la stessa natura della sentenza principale;
che le
decisioni straniere concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono riconosciute
in Svizzera, a norma dell'art. 58 cpv. 1 LDIP, se sono state pronunciate o vengano
riconosciute nello Stato di domicilio del coniuge convenuto (lett. a) o nello
Stato di domicilio del coniuge attore, sempre che il convenuto non fosse
domiciliato in Svizzera (lett. b), oppure nello Stato il cui diritto è applicabile
secondo la LDIP (lett. c), oppure se tali sentenze concernono fondi e sono
state pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di situazione dei medesimi
(lett. d);
che
accanto all'art. 58 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati
dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni
giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre
1929 (RS 0.276.191.361);
che,
dandosi concorso tra l'art. 58 LDIP e un trattato internazionale, prevale di massima
il trattato internazionale (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno
risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera (Courvoisier in: Basler Kommentar, IPR, 2ª edizione, n. 22 ad art. 58 LDIP);
che di regola, per
stabilire se il convenuto fosse domiciliato nello Stato in cui è intervenuta la
sentenza da delibare, fa stato il momento della litispendenza (Berti/Däppen in: Basler
Kommentar, IPR, op. cit., n. 9 ad art. 26; Dutoit,
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 4 ad art. 26 LDIP);
che sotto
tale profilo le disposizioni sulla competenza dell'autorità estera contenute nella
Convenzione con il Reich Germanico sono più favorevoli al riconoscimento della
sentenza straniera per rapporto al diritto interno, bastando ai fini dell'art.
2 n. 1 della Convenzione che la sentenza sia stata emanata nello Stato di
domicilio del convenuto al momento dell'inizio dell'azione o – come nella
fattispecie – al momento in cui la decisione è stata presa (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier,
Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 174,
n. 25);
che non
spetta invece allo Stato di esecuzione verificare la competenza per territorio
del tribunale estero entro i confini dello Stato in cui è stato pronunciato il giudizio (Dutoit/Knoepfler/Lalive/ Mercier, loc. cit.);
che la
riserva posta dall'art. 1 della nota Convenzione non entra in linea di conto,
la Svizzera non vantando la competenza esclusiva per giudicare sulla proprietà
di fondi situati sul proprio territorio (lo stesso art. 96 cpv. 2 LDIP
riferisce tale eventualità ad altri Stati);
che,
accertata la competenza del tribunale adìto (art. 2 della citata Convenzione),
occorre verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero l'avvenuto
passaggio in giudicato della decisione (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della Convenzione),
il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 cpv. 1 della Convenzione),
l'applicazione della “legge
giusta” (art. 4 cpv. 2 della
Convenzione) e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della Convenzione),
presupposti che si identificano in larga misura con quelli degli art. 29 lett.
b e 27 LDIP;
che il
passaggio in giudicato della sentenza del 19 dicembre 2006 e della decisione di
rettifica del 23 febbraio 2007 risulta dall'attestazione apposta l'11 gennaio
2007 sulla prima pagina in alto a sinistra della sentenza (brevetto n. 732 del notaio
__________, il cui originale è stato esibito al presidente della Camera),
rispettivamente da quella apposta il 28 marzo 2007 sulla seconda pagina in
basso della decisione (brevetto n. 734 del medesimo notaio);
che i
giudizi in esame non denotano una qualsivoglia contrarietà con l'ordine pubblico
svizzero, le parti essendosi peraltro costituite in giudizio ed essendo state
debitamente patrocinate davanti al tribunale tedesco;
che il requisito “della
legge giusta” (art. 4 cpv. 2 della Convenzione) non entra in linea di conto, la
parte in favore della quale è postulato il riconoscimento della decisione
estera – IS 1 – non essendo “attinente del paese” (ovvero cittadina svizzera),
bensì, come gli altri due istanti, cittadina germanica (sentenza del 19
dicembre 2006, pag. 2);
che, in
definitiva, ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutive in Svizzera le
decisioni in rassegna;
che non
essendovi alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC, gli oneri dell'attuale
procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 cpv. 1 LTG);
che, circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), le decisioni inerenti al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze
civili sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b
n. 1 LTF), il valore complessivo ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF superando
ampiamente nel caso specifico la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si
consideri il valore di stima fiscale dei fondi oggetto del trapasso di
proprietà (complessivi fr. 1 278 320.–);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza emanata fra le parti il 19 dicembre 2006 dall'Amtsgericht
Hagen e la relativa decisione di rettifica del 23 febbraio 2007 con le
quali IS 1 è stata tenuta ad assumere la proprietà assoluta delle particelle n.
2241, 2387, 2388 e 721 RFD di __________, liberando gli altri proprietari da
ogni onere, sono riconosciute e dichiarate esecutive.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli istanti in solido.
- Intimazione
all'avv. PA 1,.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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