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Numero d'incarto:
10.2007.203
Data decisione, Autorità:
13.11.2007, PRPEN
Titolo:
Colpire nel corso di una discussione degenerata in lite, al volto una persona, causandogli un'ematoma sottorbitale e una lussazione del setto nasale
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.203
DA
1325/2007
Bellinzona
13
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, nel corso di una
discussione degenerata in lite, colpito al volto CIVI 1, causandogli un ematoma
sottorbitale e una lussazione del setto nasale, come attestato nei certificati
medici agli atti;
fatti avvenuti a __________,
presso la __________ __________, il 9 ottobre 2006;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 3 maggio
2007 n. 1325/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
- Alla pena pecuniaria di fr.
300.-- (trecento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 60.-- (sessanta)
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
-
Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
-
Per qualsiasi pretesa, la
parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 novembre 2007,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale, ribadendo
di non aver assolutamente colpito la parte civile, chiede di essere prosciolto
dall’accusa di lesioni semplici;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore
colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
-
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 1325/2007 del 3 maggio 2007;
carica la tassa e le spese di
giustizia allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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