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Numero d'incarto:
11.1995.104
Data decisione, Autorità:
23.12.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00104
Lugano
23 dicembre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (revoca di esecutore testamentario) della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 12 novembre 1991 da
__________,
contro
__________, già in __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
premesso che il
__________ 1991 __________ ha introdotto appello contro una decisione 15
novembre 1991 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città l’ha revocata
dalla funzione di esecutrice testamentaria nella successione del marito
__________ __________, designando in sua vece, limitatamente ai beni posti in
Svizzera, la __________ Fiduciaria SA di __________;
preso atto che con
lettera del 22 dicembre 1997 l’avv. dott. __________ ha annunciato a questa
Camera la morte dell’appellante, avvenuta il __________ 1997;
considerato che,
conformemente al paragrafo VI.3 del testamento 26 ottobre 1977 e al codicillo
del 30 settembre 1982 di __________ __________, in caso di decesso
dell’esecutrice testamentaria, tale funzione sarebbe spettata alla __________
Fiduciaria SA;
stabilito che nelle
circostanze descritte la causa relativa alla revoca di __________ __________ è
diventata senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC), la posizione della __________
Fiduciaria SA come esecutrice testamentaria nella successione fu __________ non
essendo di per sé in discussione;
ricordato che ove la
lite diventi priva d’oggetto o di interesse giuridico per le parti si applica
in via analogica l’art. 72 della Procedura civile federale (I CCA, sentenza del
12 ottobre 1989 in re G. contro R.; del 22 febbraio 1993 in re B. contro B., consid.
1), sicché il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara
il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese;
ritenuto che in
concreto la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo
di tasse e spese, le quali dovrebbero seguire per altro il presumibile – ma non
evidente – esito del gravame qualora la lite non fosse divenuta senza interesse
giuridico (DTF 111 Ib 191 consid. 7a);
accertato che le parti
hanno dichiarato di rinunciare a indennità per ripetibili in sede di appello;
decreta: 1. L’appello è dichiarato senza
interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. dott. __________,
__________;
– __________ Fiduciaria SA, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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