AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.126
Data decisione, Autorità:
29.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00126
Lugano
29 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ____
(rettifica di confini) della Pretura del
Distretto di Blenio, promossa con petizione del 29 dicembre 1989 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________),
contro
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________),
cui
sono subentrati in lite
__________ __________,
e
__________, __________
(entrambi
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello presentato il 26 settembre 1994 da __________ contro la sentenza
emessa il 5 settembre 1994 dal Pretore del Distretto di Blenio;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ è
proprietario della particella n. __________RFP di __________ (già RT
__________– doc. A), costituita di un rustico di 39 m2 comperato il
31 gennaio 1964 da __________ __________ __________ (doc. H), un ripostiglio,
due portici e un prato ceduti dal Patriziato di __________ (fascicolo “richiami”;
perizia pag. 5 segg. ad 7; interrogatorio formale dell’attore ad 3). __________
__________ e __________ __________ __________ sono comproprietari della
particella n. __________RFP di __________ (già RT __________), donata loro
dalla zia, , nel corso del 1990 (doc. B). I due fondi sono tra loro confinanti
(doc. C, 3) e delimitati da un vecchio muro in pietra (“”).
B. Nell’estate del 1989
__________ __________ __________, a quel tempo proprietaria della particella n.
__________, ha iniziato la costruzione di un muro di cinta tra i due fondi. In
seguito a una segnalazione di __________ __________, secondo cui il manufatto
sconfinava sul suo fondo, il Municipio di __________, dopo aver constatato che
__________ non aveva presentato una domanda di costruzione, le ha ingiunto la
sospensione dei lavori con decisione del 22 agosto 1989 (doc. 9). Esperito un
sopralluogo, l’autorità comunale ha disposto la revoca del provvedimento, rilasciando
l’autorizzazione a completare l’opera e ha comunicato la decisione a __________
__________, a tutela dei suoi diritti (doc. D).
C. Il 29 dicembre 1989
__________ __________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Blenio
__________ __________ __________, postulando in via cautelare la sospensione
dei lavori di costruzione del muro e, nel merito, la modifica del confine fra i
fondi n. __________e __________RFP di __________ secondo i piani di
raggruppamento terreni e la configurazione naturale del terreno esistente.
L’attore ha sostenuto che il confine stabilito nella misurazione catastale
definitiva (piano, doc. C) non corrisponderebbe alle risultanze della procedura
di raggruppamento terreni (doc. 2) – anteriore alla misurazione catastale – e
sarebbe frutto di un evidente errore, come dimostra il fatto che il tracciato
attuale impedisce l’accesso al rustico e comporterebbe l’abbattimento di
manufatti sul fondo n. __________RFPi (camino e – parzialmente – un tavolo
esterno). L’attore ha quindi chiesto la rettifica dei confini, prevalendosi
dell’art. 88 cpv. 3 della legge generale sul registro fondiario cantonale.
Con decreto cautelare 3
gennaio 1990 il Pretore ha accolto senza contraddittorio la richiesta di
sospensione dei lavori e ha convocato le parti all’udienza di discussione,
tenutasi il 14 febbraio successivo. L’esito del procedimento non risulta dagli
atti (inc. n. __________).
D. Con risposta del 5
febbraio 1990 la convenuta si è opposta alla petizione, affermando la validità
del tracciato di confine stabilito nella misurazione catastale definitiva e
negando l’esistenza di un errore.
E. Con la replica del 9
marzo 1990 e la duplica del 30 aprile 1990 le parti si sono confermate nelle
rispettive tesi e domande. All’udienza preliminare, svoltasi il 12 giugno 1990,
esse hanno notificato i mezzi di prova. La convenuta ha comunicato di aver donato
l’immobile oggetto della vertenza, particella n. __________ RFP di __________,
ai nipoti __________ e __________, disposti a subentrare in lite (verbale 12
giugno 1990, pag. 2).
F. Conclusa
l’istruttoria, il 30 settembre 1992 sono state prodotte le conclusioni dei
convenuti e il 23 ottobre 1992 quelle dell’attore, nelle quali le parti si sono
confermate nelle rispettive posizioni, rinunciando peraltro a partecipare al
dibattimento finale. Statuendo il 5 settembre 1994, il Pretore ha respinto la
petizione e ha posto a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 800.– e
le spese di fr. 1’500.–, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
1’200.– a titolo di ripetibili. Trattandosi di atto ufficiale, il piano
esistente sarebbe presunto esatto e l’attore non avrebbe dimostrato l’esistenza
di un errore, così che non vi sarebbe spazio alcuno per una rettifica di
confini.
G. Contro la citata
sentenza è insorto il 26 settembre 1994 __________ __________ con un appello
nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia
accolta, e il confine rettificato di conseguenza.
F. Nelle osservazioni
del 24 ottobre 1994 __________ __________ e ____________________ __________
__________ propongono la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile.
Con scritto del 22 novembre 1994, allestito personalmente, essi hanno
comunicato alla I Camera civile che il muro di confine “ciossena” ha subìto un
cedimento e hanno inoltre contestato alcune affermazioni contenute
nell’appello, producendo nuova documentazione fotografica.
Considerando
in
diritto:
-
Il Pretore non ha
determinato il valore litigioso (art. 13 CPC). Or, l’art. 9 cpv. 1 CPC
stabilisce che il valore delle cause concernenti beni immobili si determina in
base alla domanda. L’attore con la petizione ha chiesto, in sostanza, che il
confine tra il proprio fondo n. __________ RFP __________ e quello dei
convenuti, n. __________RFP dello stesso Comune, sia rettificato, con la
conseguenza che la sua particella risulterebbe ingrandita di 6–7 m2.
Il valore di fr. 8’000.– previsto dall’art. 13 LOG non è verosimilmente
raggiunto, nulla confortando la tesi che, ove l’azione fosse accolta, il fondo
dell’attore si rivaluterebbe – o quello dei convenuti si deprezzerebbe – di
almeno fr. 8’000.– (art. 9 cpv. 3 CPC per analogia). L’unico manufatto toccato
dalla vertenza risulta essere per altro il rudimentale camino esterno, come si
vedrà in seguito. Ciò posto, la causa andrebbe rinviata al Pretore per la definizione
del valore litigioso. Dato che l’appello appare comunque sprovvisto di esito
favorevole, si può prescindere nondimeno – eccezionalmente – da questa
esigenza, tanto più che l’eventuale trasmissione degli atti per competenza alla
Camera di cassazione civile non comporterebbe alcun beneficio all’appellante.
-
La lettera 22
novembre 1994 degli appellati, con l’annessa documentazione fotografica è proceduralmente
irrita e deve pertanto essere dichiarata irricevibile, non essendo previsto un doppo
scambio di scritti in appello. L’asserito fatto nuovo, consistente nel
cedimento del muro è del resto ininfluente ai fini della vertenza.
-
La convenuta
__________ ha donato in corso di causa la particella n. __________RFP
__________ ai nipoti __________ __________ __________ e __________ __________,
che le sono subentrati in lite con l’accordo dell’attore, conformemente
all’art. 110 cpv. 3 CPC.
-
Giusta
l’art. 87 della legge generale sul registro fondiario (LGRF; RL 3/114) ultimati
i lavori della misurazione catastale o della messa a giorno della mappa
censuaria esistente, previa autorizzazione dell’ufficio cantonale delle
bonifiche fondiarie e del catasto, tutti i relativi documenti (piani, registri,
ecc.), vengono depositati, durante il periodo di un mese, presso la
municipalità, con avviso da pubblicarsi a due riprese sul Foglio ufficiale e da
esporsi all’albo comunale (cpv. 1). Entro tale termine i proprietari
interessati possono presentare alla municipalità gli eventuali loro reclami,
corredati dai necessari documenti giustificativi, in relazione al contenuto dei
piani, dei registri depositati e in genere alla misurazione catastale, esclusa
ogni ulteriore contestazione della demarcazione dei confini già riconosciuta
(cpv. 3). Secondo l’art. 88 LGRF, inoltre, il termine di un mese è perentorio:
gli interessati che in corso di pubblicazione non presentano reclami scritti
non sono più ammessi a contestare i dati contenuti nella nuova misurazione o
mappa e suoi allegati (cpv. 1), fatti salvi eventuali errori di calcolo, che
sono sempre rettificabili previa comunicazione alle parti interessate (cpv. 2).
Infine, le modificazioni di confine provocate dall’accertamento di errori nei
documenti catastali riconosciuti non possono essere registrate senza il
consenso scritto di tutti i proprietari interessati o senza la presentazione di
una sentenza giudiziaria definitiva (cpv. 3).
a) Giova premettere che
il Comune di __________ ha dato avvio nel corso del 1946 alla procedura di
raggruppamento terreni, protrattasi più di un decennio. Il progetto di nuovo
riparto dei fondi è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Stato con
risoluzione 2 aprile 1963 (perizia pag. 2, 3). Il nuovo riparto (doc. 2, E) comprendeva
anche la particella n. , corrispondente al rustico di 39 m2
acquistato il 31 gennaio 1964 dall’attore al Patriziato di __________ (doc. H).
La nuova misurazione catastale di __________ è iniziata il 2 aprile 1976 ed è
stata pubblicata presso la cancelleria del Comune per la durata di un mese a
partire dal 12 novembre 1982. Contro la stessa non hanno interposto ricorso né
l’attore né l’allora proprietario del fondo n. __________ () e
neppure il Patriziato, proprietario della particella confinante n. __________
(perizia, pag. 6 e allegati n. 4 e 5 alla perizia; interrogatorio formale 16
aprile 1991, ad 8). La nuova misurazione catastale è stata approvata con
risoluzione 6 maggio 1983 dal Dipartimento cantonale dell’economia pubblica e
riconosciuta il 10 agosto 1983 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia
(perizia pag. 5, 6). Rispetto al piano RT, la particella n. __________ (già RT
__________) risulta ingrandita nella misurazione catastale ufficiale (MCU), e
misura 191 m2 (contro i 39 m2 indicati nella mappa di
RT); al rustico sono infatti stati annessi due ripostigli e un prato sul lato nord–est
(doc. A, perizia pag. 5 e 7), in precedenza proprietà del Patriziato di
__________.
b) Come precisato dal
perito, la nuova misurazione catastale è entrata in vigore con l’approvazione
da parte delle autorità competenti (art. 93 LGRF, perizia pag. 6).
c) Il Pretore ha negato
che si sia verificato un errore nella definizione dei confini tra i fondi delle
parti (n. __________e __________), rilevando che, se errore vi è stato, lo
stesso consisterebbe nel mancato ossequio delle forme per il trapasso dell’area
di 80 m2, ceduta dal Patriziato all’attore, e dell’aggiunta di altri
71 m2 di terreno patriziale, priva di ogni documentazione, in sede
di misurazione catastale definitiva. Un’ulteriore richiesta di terreno da parte
dell’attore sarebbe pertanto insostenibile. Oltre a ciò, da un raffronto dei
piani di raggruppamento terreni (doc. E e doc. 2) e di misurazione catastale
ufficiale (doc. 3, C) risulterebbe che il confine litigioso è nei due casi
identico.
- L’appellante censura
tale conclusione, ribadendo con il gravame l’esistenza di un errore nel
tracciato del confine tra i fondi citati. Egli ravvisa in primo luogo
l’esistenza di un errore di misurazione nel fatto che la particella n.
__________ (doc. C) avrebbe una dimensione superiore rispetto alla n.
__________RT e sarebbe di forma diversa rispetto a quella risultante dal
rilievo aereo __________/4 del 9 maggio 1974 (fascicolo “ispezioni”).
a) Le differenze
esistenti fra le particelle n. __________RT e n. __________RFP risultano
pacificamente dall’istruttoria. Come si evince dai documenti prodotti e dalla perizia
giudiziaria, il fondo n. __________RT ha un’estensione di 39 m2,
corrispondente al sedime del rustico acquistato il 31 gennaio 1964 dall’attore
a __________ __________ __________. A detta superficie sono stati aggiunti 151
m2, 80 dei quali venduti dall’amministrazione patriziale e i
rimanenti 71 m2 provenienti dall’area patriziale, senza che sia
stato possibile trovare alcun titolo giuridico per tale cessione (perizia pag.
5 segg. ad 7, testi __________ e __________, fascicolo richiami, interrogatorio
formale dell’attore ad 3). Quanto al citato rilievo aereo, esso fa stato di una
superficie superiore rispetto a quella derivante dal raggruppamento terreni (pag.
5, 6), e ciò verosimilmente perché, come osservato dal teste __________
(verbale di audizione testimoniale del 16 aprile 1991, pag. 2), impiegato
presso lo Studio di ingegneria __________, incaricato della misurazione
catastale per il Comune di __________, in occasione dei rilievi aerei
fotogrammetrici è stata rilevata anche la situazione esistente sul terreno,
frutto di accordi intercorsi tra le parti nel periodo precedente la misurazione
catastale e risultante anche dalla terminazione in loco (perizia pag. 8 ad 8).
Tale aspetto è comunque irrilevante ai fini dell’esito della vertenza.
b) La questione decisiva
è infatti quella di sapere se le particelle n. __________RT e n. __________,
nonostante abbiano dimensioni diverse, prevedano anche un tracciato del confine
differente verso il fondo dei convenuti. Ora, ciò non risulta in alcun modo
dagli atti. Il perito ha infatti categoricamente escluso che vi sia stato un
errore di misurazione, il confine tra i fondi delle parti risultando identico
nella misurazione catastale ufficiale, nel raggruppamento dei terreni e nel
rilievo aereo (perizia pag. 7–10, ad 8, 10, conclusione). L’opinione del
perito, dalla quale del resto il giudice non si discosta se non per motivi
qualificati (Cocchi/trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 2 e 4 ad art. 253 CPC), che
qui non ricorrono, non è smentita dalle altre risultanze istruttorie. In
particolare i testi hanno confortato la conclusione dell’esperto (teste
, audizione del 22 gennaio 1991, pag. 3 segg.) e dalla documentazione
prodotta agli atti non si giunge a risultati diversi, non potendosi scorgere
differenze nelle linee di confine. Anche dal rilievo aereo fotogrammetrico
risulta che il muro “ ”, che funge da confine tra le particelle delle
parti, è posto – adesso come allora – interamente sulla particella di proprietà
dei convenuti (cfr. perizia pag. 7 ad 8, delucidazione orale della perizia di
data 7 settembre 1992, pag. 1). Che il muro si trovi sul fondo n. __________è
del resto comprovato anche dalla terminazione esistente, effettuata già prima
del rilievo aereo (cfr. fotografie n. 5 – 8 doc. 4 e n. 6 doc. 6; perizia pag.
7 ad 8). Le critiche mosse dall’appellante al contenuto della perizia
giudiziaria, che non spiegherebbe le incongruenze di forma e di dimensioni,
sono quindi irrilevanti, il perito essendosi pronunciato in modo preciso e
chiaro sul tema determinante, ossia il tracciato del confine tra le particelle
n. __________e __________RFP __________.
-
A detta dell’attore,
inoltre, la circostanza che il confine stabilito nella misurazione catastale
ufficiale comporterebbe la soppressione della scala, ossia dell’unico accesso
alla sua abitazione, e l’attribuzione di manufatti posti sul suo fondo alla
particella dei convenuti (il camino e il tavolo esterni) dimostrerebbe che vi è
stato un errore di misurazione. Tale assunto è smentito dai fatti. I convenuti
non hanno mai contestato che l’attore è proprietario della scala di accesso e
del tavolo in sasso situato all’esterno del rustico, e la circostanza che
questi manufatti si trovino sulla particella n. risulta pacificamente
dall’istruttoria. La documentazione fotografica prodotta agli atti (foto 1–8
doc. 4), corroborata dalle risultanze del sopralluogo eseguito il 4 luglio
1990, dimostra in modo chiaro che i termini – e pertanto il confine dei fondi –
si trovano esternamente ai manufatti citati. Alla medesima conclusione giunge
inoltre il perito giudiziario nel suo referto (pag. 8 ad 9). Il rudimentale
camino esterno dell’attore, per contro, invade parzialmente il fondo dei
convenuti, poggiando in parte sul muro “ ”, che come si è visto (consid.
5a) è posto interamente sulla particella n. __________. Ciò risulta sia dalla
documentazione fotografica (fotografie n. 6 – 8 doc. 4), sia dalla perizia
giudiziaria (perizia pag. 8 ad 9), ma non basta a dimostrare che ci si trovi in
presenza di un errore nel tracciato del confine, come sostenuto
dall’appellante. La costruzione del camino è avvenuta dopo l’acquisto del fondo
da parte dell’attore (24 gennaio 1964), e pertanto dopo la definizione del
confine di raggruppamento terreni, avvenuto il 2 aprile 1963, ripreso successivamente
nella nuova misurazione catastale (perizia pag. 8 ad 9). Così stando le cose,
il manufatto sconfinava sin dall’inizio nella proprietà dei convenuti, di modo
che la tesi dell’errore sollevata dall’appellante è infondata.
-
Neppure la
deposizione del teste __________ (recte: __________) soccorre la tesi
dell’attore, secondo cui in occasione dei rilievi sul terreno si è proceduto a
modifiche di tracciato del confine. Il teste ha solo spiegato, in linea del
tutto generale, che in fase di completazione delle misurazioni gli addetti si
recano sul posto per esaminare la situazione morfologica del terreno e rilevare
i manufatti di una certa importanza, per consentire, nel limite del possibile,
di mantenerli entro i limiti delle rispettive proprietà. Tale precisazione però
non è sufficiente a sorreggere le conclusioni dell’appellante, ritenuto che il
tavolo e la scala sono comunque sulla particella n. __________ RFP di
__________ e che il camino, come si è visto in precedenza, è stato costruito
sin dall’inizio invadendo il terreno del vicino. L’ulteriore argomentazione
dell’attore, secondo la quale la rettifica postulata comporterebbe per il fondo
di proprietà dei convenuti, di 14000 m2, una modifica di soli 6 o 7
m2 , è del tutto irrilevante ai fini del giudizio, dovendosi
unicamente risolvere il quesito di sapere se vi è stato un errore nella definizione
dei confini in occasione della misurazione catastale ufficiale. Infine l’attore
osserva che il confine litigioso più non seguirebbe la delimitazione naturale
del muro “__________a”. L’argomentazione non può essere seguita. Il perito ha
infatti rilevato ripetutamente che il confine in contestazione coincide, appunto,
con il muro “ciossena”, precisando che lo stesso è posto interamente sulla
particella n. __________, proprietà dei convenuti (perizia pag. 7 ad 8, pag. 8
ad 9, pag. 10 conclusione ad A; audizione orale perito).
- Non avendo
l’appellante dimostrato che il confine litigioso deriva da un errore, il gravame
deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico dell’appellante,
che rifonderà ai convenuti un adeguato importo a titolo di ripetibili di
appello.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà ai convenuti l’importo complessivo di fr.
1’000.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________,
– avv. __________,
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Blenio.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster