AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.144
Data decisione, Autorità:
21.07.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00144
Lugano
21 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio: misure provvisionali)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del
18 maggio 1993 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________),
e
ora sul decreto cautelare del 15
aprile 1994 con cui il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale dei
coniugi;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
27 aprile 1994 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso il 15 aprile 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ (1945) e __________ __________ (1943) si sono
sposati a __________ l’__________ __________ 1980. Dal matrimonio non sono nati
figli. Il marito, in arte , è titolare dal 1992 del “
__________ __________ ” e dà anche spettacoli in proprio di . La moglie,
che ha collaborato per anni con il marito, gestisce dal 1992 il bar “____
” annesso al __________.
B. Il tentativo di conciliazione fra i coniugi, tenutosi il 2 aprile
1993 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, è decaduto
infruttuoso. Il 18 maggio 1993 __________ __________ ha inoltrato una petizione
di divorzio chiedendo, oltre allo scioglimento del matrimonio, la
corresponsione di fr. 350 000.– a titolo di rimborso mutui e di indennizzo per
la collaborazione prestata all’attivi-tà del marito, come pure un contributo
alimentare di fr. 1800.– mensili indicizzati. In via cautelare essa ha
postulato il versamento della citata pensione già in pendenza di causa e lo stanziamento
di fr. 3000.– come provvigione ad litem.
C. All’udienza del 15 luglio 1993, indetta per discutere l’assetto
provvisionale, __________ __________ ha confermato le proprie domande. Il
convenuto si è opposto a qualsiasi versamento e ha instato per la concessione
dell’assistenza giudiziaria. Il 31 agosto 1993, nel corso dell’istruttoria, il
Pretore ha condannato __________ __________ a erogare alla moglie un contributo
supercautelare di fr. 1200.– mensili dal 1° settembre 1993. Le parti hanno
rinunciato alla discussione finale, facendosi autorizzare dal giudice a
presentare un memoriale conclusivo. Nei rispettivi esposti, del 16 e 21 marzo
1994, entrambe hanno ribadito le domande cautelari iniziali.
D. Nel frattempo, il 10 dicembre 1993, __________ __________ ha
introdotto la risposta di merito, nella quale ha aderito alla domanda di
divorzio ma ha rigettato la prospettiva di qualunque versamento e ha postulato,
anche in tale sede, il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria. Il processo si
trova attualmente allo stadio della duplica.
E. Statuendo il 15 aprile 1994 sull’assetto provvisionale dei coniugi,
il Pretore ha imposto ad __________ __________ un contributo alimentare di fr.
550.– mensili dal 18 maggio 1993 (data dell’istan-za), mentre ha respinto la
richiesta di provvigione ad litem. Il convenuto è stato posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria limitatamente al gratuito patrocinio. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un terzo a
carico del convenuto e per il resto a carico dell’istante, tenuta a rifondere
al marito fr. 300.– per ripetibili.
F. Contro il decreto citato __________ __________ è insorta con un appello
del 27 aprile 1994 inteso a ottenere – previo conferimento dell’ effetto
sospensivo – che il contributo a suo favore sia fissato in fr. 1800.– mensili,
che le sia corrisposta la nota provvigione ad litem di fr. 3000.– e che
l’assistenza giudiziaria postulata dal marito sia respinta. La richiesta di
effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile con decreto presidenziale
del 5 maggio 1994.
G. Nelle sue osservazioni del 24 maggio 1994 __________ __________
propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in
diritto:
-
Le misure provvisionali di cui all’art. 145 cpv. 2 CC sono emanate
con la procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). Questa prevede un contraddittorio,
intendendosi con ciò la discussione finale, indetta dopo l’eventuale assunzione
delle prove (Rep 1983 pag. 280 consid. 1 con riferimenti). A tale udienza le
parti possono essere autorizzate a produrre un riassunto scritto delle loro
allegazioni, da annettere al verbale (art. 119bis cpv. 2 CPC). Né le
parti né il giudice possono adottare tuttavia un modo di procedere diverso da
quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC). Se le parti rinunciano alla
discussione finale, non può essere autorizzata nemmeno la presentazione di
riassunti scritti, giacché non vi è alcun verbale di udienza. I memoriali
presentati dalle parti il 16 e il 21 marzo 1994 sono quindi irriti e andrebbero
stralciati dagli atti. Dato ch’essi sono stati inoltrati con l’assenso del
Pretore, si può rinunciare per questa volta al provvedimento. Le parti sono
avvertite tuttavia che non potranno più contare da oggi su analoga provvidenza.
-
L’art. 145 cpv. 2 CC prevede che, pendente una causa di stato, il
giudice prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione
e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e l’eventuale
custodia dei figli. Il metodo per il calcolo del contributo alimentare dovuto,
in tali circostanze, da un coniuge all’altro è di diritto federale (e va dunque
applicato d’uf-ficio: art. 87 cpv. 1 CPC): esso prevede che si determini il reddito
complessivo dei coniugi, che si calcolino poi i fabbisogni minimi di tutti i
membri della famiglia e che si sottraggano tali fabbisogni dal reddito
complessivo, dividendo l’eccedenza fra i coniugi – per principio – a metà (DTF
114 II 31 consid. 7 e 8).
-
Il Pretore ha determinato in fr. 4001.– mensili il reddito netto del
marito e in fr. 2900.– quello della moglie. Ha calcolato quindi il fabbisogno
del marito in fr. 1275.– mensili e quello della moglie in fr. 2856.– mensili.
Sommati i due redditi (fr. 6901.– complessivi) e dedotti i fabbisogni (fr.
4131.– complessivi), ha ottenuto un’eccedenza di fr. 2770.–, che ha diviso a
metà fra i coniugi (fr. 1385.– ciascuno). Alla moglie sarebbe spettato perciò
un contributo di fr. 1341.– mensili (fabbisogno, più metà eccedenza, meno il
reddito proprio). Egli ha ridotto nondimeno l’importo a fr. 550.–, ritenendo
iniquo far profittare la moglie del modesto tenore di vita del marito.
-
L’appellante sostiene che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr.
3505.– mensili, non a fr. 2856.– , poiché il premio della cassa malati
ascenderebbe a fr. 284.– (non a fr. 150.–), quello dell’as-sicurazione
infortuni (non considerato dal Pretore) a fr. 310.– e le spese varie ricorrenti
a fr. 305.– (contro i fr. 100.– figuranti nel decreto). Davanti al Pretore però
l’interessata non ha reso verosimili le somme ora fatte valere, di modo che
l’argomenta-zione – fondata su elementi nuovi – è irricevibile (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC). Si aggiunga che in prima sede l’istante non si era nemmeno curata
di allegare il proprio fabbisogno e che il giudice ha dovuto stimare i dati
mancanti con prudente criterio (decreto, pag. 5). Censurare l’operato del
Pretore in simili circostanze non è serio. Al riguardo l’appello non
meriterebbe altra disamina, non fosse per il fatto che su due punti il calcolo
del Pretore non è conforme alla giurisprudenza di questa Camera.
Le “spese varie ricorrenti”
inserite nel fabbisogno dell’istante (fr. 100.– di acqua, elettricità e
telefono), anzitutto, andrebbero stralciate d’ufficio poiché già comprese nel
minimo esistenziale del diritto esecutivo (si veda la “tabella dei minimi di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo”, edita dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello il 1° gennaio 1994). Nel fabbisogno
andrebbe inserito d’ufficio, per contro, l’onere fiscale, che è arbitrario
trascurare (DTF 114 II 393; cfr. anche DTF 119 II 99 in fondo). Dal momento che
nella fattispecie manca qualsiasi accenno al verosimile carico tributario
dell’istante, si possono ritenere tali le “spese varie ricorrenti” considerate
dal primo giudice, evitandone lo stralcio. Il fabbisogno così calcolato essendo
circoscritto all’indispensabile, si potrebbe prospettare inoltre una
rivalutazione complessiva del 20% (DTF 114 II 304 con richiami). A prescindere
dal fatto però che in tal caso andrebbe “allargato” nella stessa misura anche
il fabbisogno del marito, nessuna delle parti si è mai prevalsa di tale maggiorazione.
Non si giustifica quindi che la Camera civile d’appello intervenga di propria
iniziativa. Il fabbisogno minimo dell’istante rimane fissato, ciò posto, in fr.
2856.– mensili.
- Il reddito del marito che il Pretore ha valutato in fr. 4001.– men-sili
sarebbe, secondo l’appellante, di almeno fr. 7000.– mensili. La cifra cui è
giunto il primo giudice si compone del provento netto relativo alla gestione
del noto “__________ ”
(fr. 3169.– mensili) e del
guadagno conseguito dal convenuto con spettacoli di ______ in proprio (fr.
832.– mensili). L’ap-pellante non contesta il reddito del teatro (ricorso, pag.
5 in alto). Afferma però che l’importo di fr. 832.– è irrisorio, il marito avendo
la possibilità di guadagnare in proprio almeno fr. 4000.– mensili, onde un
reddito presunto di fr. 7000.– netti.
a) Il primo giudice ha accertato l’importo di fr. 832.– mensili sulla
base di un elenco manoscritto del convenuto (doc. B1), dal quale risultano
entrate lorde per spettacoli in proprio, nel 1992, di fr. 64 257.– (pag. 3 in
alto). Da tale somma il Pretore ha dedotto l’onorario degli artisti (fr. 28
915.–), i lavori e il materiale per gli spettacoli (fr. 11 000.–), come pure il
pagamento di debiti arretrati (fr. 14 358.–). Dividendo per dodici la rimanenza
(fr. 9984.–) egli ha ottenuto, appunto, la media di fr. 832.– mensili.
b) Le entrate figuranti sul manoscritto appaiono sostanzialmente
verosimili, almeno per quel che gli atti consentono di desumere in relazione ai
mesi di settembre e novembre 1992.
Gli introiti di settembre 1992
consistono infatti in una som-ma di fr. 12 500.– che si riferisce al doc. H e
in un’altra di
fr. 2500.– che corrisponde al
doc. I. Anche gli incassi di novembre 1992 trovano riscontro nel doc. L (fr. 15
000.–), nel doc. N (secondo e terzo foglio: fr. 4500.– e fr. 1500.–) e nel doc.
M (fr. 8900.–). Quanto al primo foglio del doc. N, invocato dall’appellante
(ingaggio di fr. 15 000.–), tale offerta non sembra essere giunta a buon fine,
altrimenti non avrebbero senso i due fogli allegati al documento stesso.
c) Gli incassi appaiono migliori nel 1993. Ancorché non vi siano
possibilità di raffronto (il manoscritto citato contiene solo i dati del 1992),
l’istante ha reso verosimile redditi del marito per complessivi fr. 40 750.–
nel primo semestre. Agli atti figura in effetti un contratto di fr. 17 000.–
(allegato al doc. O), uno di fr. 12 000.– circa (doc. P) e quattro altri, che
però comprendono anche la rimunerazione di ulteriori artisti (doc. T e U con i
due fogli allegati), di modo che l’ingaggio del convenuto non può presumersi
eccedere la metà dei quattro onorari complessivi (fr. 26 500.–). Ne discende un
reddito annuo attorno ai fr. 110 000.– lordi (fr. 64 257 del 1992). Prendendo
la stessa percentuale di reddito netto considerata dal Pretore ai fini del 1992
(15%), che l’istante non contesta, si ottiene un reddito proprio di fr. 16
500.– annui, ovvero fr. 1375.– mensili.
d) In caso di reddito da attività indipendente non fa stato il guadagno
conseguito al momento del giudizio, bensì quello medio conseguito sull’arco di
più anni (Bühler/Spühler in:
Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 149 ad art. 145 CC). In concreto gli unici
dati disponibili sono quelli del 1992 e del 1993 (estrapolati per di più dai
verosimili introiti del primo semestre), sulla cui base il reddito proprio del
convenuto risulta di fr. 1100.– mensili netti (arrotondati). Certo,
l’appel-lante sottolinea che decisivo non è il guadagno effettivamente
conseguito, bensì quello che una parte può ragionevolmente ottenere facendo
prova di buona volontà. Il fatto è ch’essa non dà alcuna indicazione sul
reddito mediamente conseguibile da un prestigiatore illusionista e avanza la
cifra di fr. 7000.– fondandola su una mera elencazione del reddito lordo
risultante dalla documentazione agli atti. Come si è visto, tuttavia, tali dati
non rendono per nulla verosimile la tesi dell’interessata.
- Il Pretore ha moderato da fr. 1341.– a fr. 550.–
mensili il contributo alimentare per la moglie in seguito al modesto tenore di
vita del convenuto (sopra, consid. 3 in fine), che vive ridotto nello
scantinato del “__________ ” (verbali, pag. 8 in fondo). L’appellante insorge
contro tale riduzione, asserendo che “il signor __________ __________ vive
presso una signora agiatissima, in un appartamento di __________, e con la
stessa condivide i benefici di una vita dispendiosa e senza problemi” (ricorso,
pag. 7). Se non che, ancora una volta l’argomentazione è nuova, e per di più
sfornita di qualunque verosimile riscontro. Da questo profilo la censura
all’operato del primo giudice è lungi dall’apparire legittima. Rimane da
esaminare, ciò premesso, se in base ai livelli di vita accertati dal Pretore
(ovvero ignorando il citato asserto dell’appellante) la riduzione del
contributo sia giuridicamente corretta.
a) La questione va risolta negativamente, quanto meno nel caso
specifico. Intanto il criterio adottato nel decreto contrasta con la
giurisprudenza, secondo cui una divisione a metà dell’eccedenza può essere
evitata solo ove risulti che i coniugi non destinavano, durante la vita in
comune, la totalità dei redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 315
consid. 4b), ipotesi nemmeno prospettata nella fattispecie. In secondo luogo
esso appare opinabile per il fatto che, dopo la separazione, ogni coniuge ha il
diritto di mantenere – in linea di massima e per quanto le condizioni
economiche della famiglia lo consentano – il livello di vita anteriore (DTF 114
II 26). Il coniuge che riduce volontariamente e in misura apprezzabile il suo
tenore di vita, diminuendo in particolare le spese dell’alloggio, non deve
vedersi pregiudicare (cfr. Bühler/Spühler,
op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 157 ad art. 145 CC). Ma in simili evenienze
l’equità impone non di suddividere l’eccedenza in modo disuguale, bensì di riconoscere
nel fabbisogno del coniuge specialmente economo il costo di un’abitazione
equiparabile a quella del(la) consorte (come ammettono, del resto, anche gli
autori citati dal primo giudice: Guglielmoni/Trezzini,
Cenni sulla rendita e sulle misure conservative dell’art. 145 CC, in: Rep 1990
pag. 123 a metà).
b) In concreto il Pretore non ha inserito alcunché a titolo di alloggio
nel fabbisogno del convenuto, mentre ha computato nel fabbisogno della moglie
l’ammontare degli oneri ipotecari gravanti l’abitazione di lei, senza gli
ammortamenti
(fr. 1581.– mensili: decreto,
pag. 5). In realtà la cifra è inferiore, poiché all’istante sono stati imputati
fr. 500.– mensili come reddito derivante dalla locazione di alcuni vani a terzi
(decreto, pag. 6 in alto), onde un costo netto dell’abitazione di fr. 1081.–
mensili. Dato che ad __________ una casa come quella della moglie non sarebbe a
miglior mercato, non vi è ragione per riconoscere al marito una spesa inferiore
a quella ammessa per la moglie. Il fabbisogno del convenuto ascende, di
conseguenza, a fr. 2356.– mensili (fr. 1275.– calcolati dal Pretore, più fr.
1081.–). La posta di fr. 100.– per “spese varie ricorrenti” va destinata al
pagamento delle imposte, come per l’appellante (consid. 4 in fine).
- Il quadro patrimoniale della famiglia si presenta, per concludere,
nel modo seguente:
reddito del marito: fr. 3169.– +
fr. 1100.– = fr. 4269.– (consid. 5);
reddito della moglie: fr. 2900.–
(non contestati);
reddito familiare: fr. 4269.– +
fr. 2900.– = fr. 7169.–;
fabbisogno minimo del marito: fr.
2356.– (consid. 6);
fabbisogno minimo della moglie:
fr. 2856.– (non contestati);
fabbisogno minimo familiare: fr.
2356.– + fr. 2856.– = fr. 5212.–;
eccedenza: fr. 7169.– ./. fr.
5212.– = fr. 1957.–;
metà eccedenza: fr. 978.50.
Il contributo per la moglie
risulta pertanto di:
fr. 2856.– (fabbisogno minimo) +
fr. 978.50 (metà eccedenza) ./.
fr. 2900.– (reddito proprio) =
fr. 935.– (arrotondati).
L’appello va accolto entro tali
limiti.
- Sostiene l’appellante che il Pretore le avrebbe negato a torto
il diritto a una provvigione ad
litem (sull’istituto: Hinderling/
Steck, Das schweizerische Eheschiedungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551
segg. con numerosi riferimenti). La censura non è sorretta da alcuna
motivazione e già per questo motivo si palesa di primo acchito irricevibile
(art. 309 cpv. 5 con riferimento al cpv. 2 lett. f CPC). Fosse anche
ricevibile, essa andrebbe respinta, poiché con un margine di fr. 979.– mensili
sul fabbisogno minimo l’interessata può ragionevolmente sopperire alle spese
della causa di divorzio. Su questo punto l’appello è, come che sia, privo di
consistenza.
-
Per quanto riguarda il beneficio (parziale) dell’assistenza giudiziaria
concessa al marito, l’appello è nuovamente improponibile. “Il giudice che
ammette l’assistenza, la decide con ordinanza motivata” (art. 158 cpv. 1 CPC).
A tale proposito il decreto impugnato è una mera ordinanza, e come tale
inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). È vero che, con un margine identico a
quello della moglie sul fabbisogno minimo, il convenuto si trova ingiustamente
privilegiato, fruendo del gratuito patrocinio. Ma a tale disparità di
trattamento potrà porre rimedio solo il Pretore, revocando il beneficio
concesso (art. 158 seconda frase CPC). Non è dato a divedere in effetti come,
con un agio di quasi fr. 980.– mensili, il convenuto possa reputarsi indigente
(nel senso dell’ art. 155 CPC).
-
Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene un contributo
alimentare di poco superiore alla metà rispetto a quanto richiesto (fr. 1800.–
mensili), ma soccombe tanto sulla provvigione ad litem quanto
sull’assistenza giudiziaria. Essendo queste ultime contestazioni di minore
importanza, si giustifica di suddividere il totale degli oneri a metà e di
compensare le ripetibili. Analoga modifica deve subire il dispositivo del decreto
impugnato in relazione ai costi della procedura, le richieste di prima sede identificandosi
con quelle di appello (art. 15 CPC).
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
1.2 A titolo di contributo alimentare
per la moglie __________ __________ verserà l’importo mensile anticipato di fr.
935.– a decorrere dal 18 maggio 1993.
- Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 300.– (compresa una tassa di fr. 100.– per il decreto emesso
il 31 agosto 1993 senza contraddittorio), da anticipare dall’istante, sono
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
già anticipati dall’appellante,
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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