AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.166
Data decisione, Autorità:
21.04.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00166
Lugano
21 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________. della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 9
luglio 1991 da
__________,
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i
seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto l’appello del 29 marzo 1994
presentato da __________ contro la sentenza emessa il 10 marzo 1994 dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto
A. Il
15 dicembre 1988 __________ ha acquistato da __________ __________ il fondo n.
__________ RFD di __________. Nel rogito notarile (punto 5) il venditore –
proprietario della confinante particella n. __________ RFD di __________ – ha
costituito inoltre a carico del proprio fondo e a favore di quello venduto un
diritto di passo con ogni veicolo da esercitare su una striscia indicata nella
planimetria allegata all’atto di compravendita. Il venditore si è infine
impegnato a realizzare gli allacciamenti per portare luce, acqua e fognature
alla particella venduta, su cui si trova ora la sede della ditta di __________.
La __________ di __________ si trova invece sulla particella n. __________ RFD
__________.
Non
avendo il venditore dato seguito agli impegni assunti, l’acquirente ha
proceduto alla posa delle condotte dell’acqua potabile raccordandole alla rete
esistente sulla particella n. __________ RFD __________, per complessivi 43,70
m, 12 dei quali sulla proprietà di __________ __________. Inoltre ha fatto
costruire la strada d’accesso alla sua proprietà lungo il tracciato del diritto
di passo, con materiali propri. Infine, ha riparato il fondo stradale
danneggiato e ha dato incarico a varie imprese di ricercare il punto in cui
l’acqua nelle condotte era congelata per provvedere allo scongelamento.
B. Il
9 luglio 1991 __________ ha convenuto in giudizio __________, chiedendo la rifusione
di fr. 1 000.– oltre interessi al 5% dal 23 agosto 1990 per la posa della canalizzazione
dell’acqua, di fr. 8 895,10 più interessi al 5% dal 6 dicembre 1990 a titolo di
risarcimento per le spese di costruzione della strada e fr. 1 934,05 oltre
interessi al 5% dalla data della petizione per la riparazione della strada e lo
scongelamento delle tubature dell’acqua. Infine l’attore ha chiesto
l’accertamento dell’obbligo del convenuto di partecipare alle spese di manutenzione
della strada nella misura di almeno la metà.
C. Con risposta del 2 ottobre 1991 il convenuto ha
postulato l’integrale reiezione della petizione, chiedendo inoltre in via riconvenzionale
che fosse fatto obbligo all’attore di togliere il tratto di rampa d’accesso al
suo terreno situato sulla propria particella. Inoltre ha postulato la condanna
dell’attore alla posa del termine mancante che delimitava i rispettivi fondi.
D. Nei
successivi allegati preliminari (replica e risposta riconvenzionale del 6
novembre 1991, duplica e replica riconvenzionale del 6 dicembre 1991, duplica
riconvenzionale del 13 gennaio 1992) entrambe le parti hanno ribadito le
proprie tesi e domande, opponendosi a quelle avversarie.
Il
22 marzo 1993 il convenuto ha denunciato la lite a __________ __________, idraulico
che aveva eseguito i lavori di posa delle condotte di acqua potabile sulla sua
proprietà. Il denunciato in lite non è intervenuto nella vertenza.
E. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno inoltrato il memoriale conclusivo, confermandosi
nelle rispettive posizioni e richieste di giudizio. Il convenuto ha tuttavia
rinunciato alle domande riconvenzionali.
F. Statuendo
il 10 marzo 1994 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha
condannato il convenuto a rifondere all’attore fr. 8 373,05 oltre interessi al
5% (dal 6 dicembre 1990 su fr. 5 671,50, dal 9 luglio 1991 su fr. 1 701,55 e
dal 28 novembre 1990 su fr. 1 000.–). Egli ha poi stabilito la partecipazione
di __________ __________ alle spese di manutenzione della strada nella misura
di un quarto, ha suddiviso le spese e la tassa di giustizia di fr. 900.– in
ragione di 1/3 all’attore e 2/3 al convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 800.– per ripetibili. Il giudice ha inoltre respinto l’azione
riconvenzionale, ponendo i relativi oneri processuali di fr. 200.– a carico del
convenuto, con l’obbligo di versare all’attore fr. 300.– per ripetibili.
G. __________
è insorto il 29 marzo 1994 con un appello volto a ottenere, in riforma del
querelato giudizio, l’integrale reiezione della petizione e, in via
subordinata, la compensazione delle ripetibili.
H. Con
osservazioni 2 maggio 1994 l’appellato postula la reiezione del gravame e la
conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in
diritto
- Il
Pretore ha riconosciuto all’attore fr. 1 000.– per la posa delle condotte
dell’acqua potabile, suddividendo tra le parti l’importo complessivo della
fattura (fr. 3621,90) in ragione della rispettiva proprietà sull’intera
tubatura e addebitando quindi al convenuto dodici quarantaquattresimi del
totale (12/43.70 x fr. 3 621,90 = fr. 1 000.– arrotondati). Pur non contestando
l’obbligo di risarcire il danno a seguito dell’inadempienza contrattuale,
l’appellante censura tale conclusione, chiedendo che l’importo a suo carico sia
ridotto a fr. 500.–, pari alla cifra che egli stesso aveva indicato in prima
sede. La richiesta è infondata.
Il
convenuto motiva l’importo di fr. 500.– con il fatto che egli può essere tenuto
a contribuire alle spese del solo tubo della condotta, ad esclusione del
piccolo materiale quale rubinetti, gomiti, raccordi, manicotti ecc. (fr. 1
835,40 x 12/43.70 = fr. 500.–; doc. B) che rimarrebbe a carico dell’attore. A
torto.
Per
la sua inadempienza contrattuale il convenuto è tenuto al risarcimento del
danno subìto dall’attore (art. 98 cpv. 1 CO, Gauch,
Der Werkvertrag, 3a ed., Zurigo 1985, pag. 344 seg.). A ragione
costui lo ha chiamato a partecipare anche alle piccole spese, nella stessa
proporzione stabilita per le spese del tubo, ossia per 12/43.70, essendo
evidente che la condotta a carico del convenuto ha necessitato, oltre ai 12 m
di tubo, anche l’allacciamento alla tubatura esistente e l’impiego di vari
altri accessori, quali appunto manicotti, rubinetti ecc. Anche il tasso di
partecipazione adottato (12/43.70) risulta del tutto giustificato. L’appellante
non può essere seguito neppure quando sostiene che il prezzo unitario del tubo
della condotta (fr. 42.–/m; doc. B) è eccessivo rispetto al prezzo di fr.
22.–/m esposto da un altro installatore (__________, doc. M). Il danneggiato
non è infatti tenuto a ricorrere agli artigiani più a buon mercato per
consentire economie al debitore (Gauch,
op. cit., pag. 343, n. 1277). Oltre a ciò l’importo di fr. 42.– resiste alla
critica già per il fatto che risulta inferiore all’importo di fr. 47.–
stabilito dalle direttive dell’Associazione degli installatori (doc. T),
l’attore avendo beneficiato di uno sconto (deposizione teste __________ del 29
settembre 1992, pag. 3). Su questo punto la decisione impugnata merita quindi
conferma.
- A
titolo di costruzione con materiali propri su fondi altrui (art. 672 CC), il
primo giudice ha riconosciuto all’attore un risarcimento di fr. 5 671,50 (fr. 5
004.– + fr. 667,50; doc. C, D) per la costruzione della strada oggetto del
diritto di passo, invece dei fr. 8 895,10 fatti valere nella petizione. Il
Pretore ha considerato che, dovendosi ammettere la buona fede di entrambe le
parti, all’attore spettava la rifusione sia dei costi di materiali che di
quelli di costruzione sopportati, ad esclusione di quelli relativi alla posa
della condotta dell’acqua (doc. C). L’appellante contesta di dovere alcunché e
chiede in via subordinata di essere tenuto a contribuire all’importo di fr. 5
681,50 solo nella misura di un quarto, pari alla sua partecipazione alle spese
di manutenzione della strada, come stabilito dal giudice. Egli sostiene che la
normativa concernente la costruzione su fondi altrui (art. 671 – 673 CC)
sarebbe inapplicabile alla fattispecie e, in subordine, che il fatto di essere
stato al corrente dell’esecuzione dei lavori non è sufficiente per ammettere la
buona fede dell’attore secondo l’art. 672 CC.
La
censura è fondata. Contrariamente all’opinione del primo giudice, infatti, alla
fattispecie non sono applicabili le norme relative alla costruzione su fondo
altrui, bensì quelle sulle servitù prediali, essendo pacifico che i rapporti
fra le parti derivano dall’esistenza del diritto di passo a carico della
particella n. __________ e a carico della particella n. __________, di cui beneficia
l’attore (doc. A, tracciato in giallo sulla planimetria). Nel contratto di
compravendita del 26 ottobre 1988 il venditore si è impegnato a realizzare gli
allacciamenti per la luce, l’acqua e la fognatura sulla striscia di terreno
gravata dal diritto di passo (punto 5, doc. A) ma non ha assunto alcun obbligo
per la realizzazione della strada stessa. In mancanza di un accordo contrattuale
fra le parti entra quindi in considerazione l’art. 737 cpv. 1 CC, che consente
all’avente diritto di una servitù di fare tutto ciò che è necessario per la sua
conservazione e per il suo esercizio. Il titolare di un diritto di passo può di
conseguenza costruire le installazioni necessarie all’esercizio della servitù,
sopportandone tutte le spese (Liver, Zürcher
Kommentar, 1980, n. 28 ad art. 741 CC; Steinauer,
Les droits réels, tomo II, n. 2283 in fine).
L’attore
non può quindi pretendere dal proprietario del fondo gravato dalla servitù di
passo la rifusione dei costi provocati dalla costruzione della strada. Al
convenuto incombeva per legge solo l’obbligo di lasciare agire il beneficiario
del diritto di passo e di consentirgli di costruire le installazioni necessarie
all’esercizio della servitù, ciò che è avvenuto. Nulla di più può essergli addebitato
e il gravame si rivela dunque fondato su questo punto.
- Il
primo giudice ha poi riconosciuto all’attore fr. 1 624,05 (oltre interessi al
5% dalla data della petizione) a titolo di risarcimento per le spese di
scongelamento e di riparazione della condotta dell’acqua. L’appellante censura
tale conclusione: pur non contestando la propria responsabilità di principio,
egli sostiene che l’attore avrebbe gestito in modo errato gli interventi
necessari per ovviare al congelamento delle condotte, cosicché le relative spese
non potrebbero essergli addossate.
Per
l’art. 679 CC chiunque sia danneggiato per il fatto che un proprietario
trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere segnatamente
il risarcimento del danno. Dall’istruttoria è emerso che il congelamento della
condotta, verificatosi sul terreno del convenuto, è da ricondurre
all’insufficiente profondità della tubatura fatta posare da questi sul proprio
fondo lungo il tracciato del diritto di passo (prova a futura memoria, pag. 12,
pt. 5.3.1, pag. 11 pt. 5.2.2, pag. 11a; deposizione teste __________;
deposizione __________ del 13 ottobre 1993; deposizione __________). Il perito
__________ ha rilevato che il terreno non era ancora sistemato in modo definitivo
e che di conseguenza la copertura della condotta non era regolare (rapporto
peritale pag. 13). D’altra parte l’attore, informato dell’insufficiente
profondità della condotta dall’idraulico da lui incaricato di raccordare la sua
canalizzazione a quella del convenuto, ha riferito all’artigiano che il fondo
sarebbe stato sopraelevato (deposizione __________ del 29 settembre 1992).
L’idraulico che ha allacciato le canalizzazioni per conto dell’attore ha
ammesso di aver a sua volta posato a profondità insufficiente la saracinesca di
allacciamento, situata sul fondo n. __________ di proprietà dell’appellante e
indicata con il numero 1 sulla planimetria allegata alla prova a futura memoria
(pag. 6, 11, 11a perizia 4.2.1992; deposizione __________ 13 ottobre 1993),
punto centrale in cui si verificò il congelamento delle tubature. Alla
negligenza del convenuto si è quindi aggiunta quella dell’attore, che ha
lasciato eseguire l’allacciamento della sua condotta a quella del convenuto,
sul terreno di quest’ultimo, in modo irregolare nell’attesa di sistemare
convenientemente la strada di cui usufruisce. Egli ha così scientemente assunto
un rischio che non può pretendere di far sopportare al convenuto, avendo
interrotto il rapporto di causalità adeguata fra l’agire negligente del
convenuto e il danno. L’appello merita dunque accoglimento anche su questo
punto.
- Il
Pretore ha riconosciuto l’obbligo per il convenuto di partecipare alle spese di
manutenzione della strada nella misura di ¼ e ha pertanto accolto la pretesa di
fr. 310.– per riparazione di buche sulla strada, limitatamente a tale
percentuale, ossia per fr. 77,50. Il primo giudice ha considerato che il
convenuto, i suoi dipendenti e i clienti della sua ______ usano regolarmente la strada in questione, in particolare
quando – segnatamente per motivi di pendenza – non possono accedere alla ditta
dall’accesso principale. L’intenzione di usufruirne anche in futuro sarebbe del
resto confermata dalla costruzione da parte del convenuto di un muricciolo che
delimita la strada, interrotto in un tratto per consentire il passaggio verso
la __________. Tenuto però conto del fatto che la strada citata costituisce
solo un accesso secondario, il Pretore ha ritenuto equo limitare a un ¼ la
partecipazione del convenuto, che l’attore voleva veder accertata nella misura
di ½. L’appellante censura tale conclusione e postula l’esonero da ogni obbligo
contributivo per motivi di opportunità. Egli prospetta infatti l’ipotesi che,
forte di tale ripartizione, l’attore potrebbe in futuro ordinare unilateralmente
interventi sulla strada, senza prima contattarlo, obbligandolo poi ad assumersi
parte delle spese e rileva che le circostanze potrebbero modificarsi in futuro
e che egli stesso potrebbe decidere di chiudere il passaggio verso la ______
per evitare relazioni con l’attore, che ritiene inaffidabile.
Per
l’art. 741 cpv. 2 CC se le opere necessarie all’esercizio di servitù servono
anche agli interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in
proporzione dei rispettivi vantaggi. L’obbligo per il proprietario del fondo
serviente di partecipare ai costi di manutenzione presuppone – trattandosi di
una strada – che egli ne faccia uso abbastanza regolarmente e in misura
importante (Liver, op. cit., art. 741 CC n. 47).
L’appellante non nega che sono adempiuti i requisiti per una sua partecipazione
alle spese di manutenzione, che egli stesso ammette essere prevista dalla
legge, e neppure contesta il tasso di partecipazione di ¼ posto a suo carico,
ma, come visto sopra, adduce motivi di opportunità. Le risultanze istruttorie
confortano le conclusioni cui è giunto il primo giudice sull’estensione
dell’uso della strada fatto dal convenuto (deposizione testi __________, Testa;
doc. R) e anche il tasso di ripartizione di ¼ risulta adeguato alle
particolarità della fattispecie e all’uso regolare della strada di parte dei
clienti del convenuto. Gli argomenti che espone quest’ultimo per opporsi alla
partecipazione alle spese non sono quindi determinanti, ritenuto che eventuali
contestazioni sull’entità delle spese e dei lavori necessari per la manutenzione
del passo, o addirittura sulla ripartizione stessa delle spese in caso di
importante modifica delle circostanze attuali, potranno essere sottoposte al
giudice.
L’appello
deve quindi essere respinto su questo punto.
- L’appellante,
infine, censura il giudizio pretorile sull’assegnazione di ripetibili
all’attore. Il Pretore ha infatti riconosciuto in favore dell’appellato
un’indennità per ripetibili rispettivamente di fr. 800.– per l’azione
principale e di fr. 300.– per la riconvenzione, mentre a detta dell’appellante
tali importi avrebbero dovuto essere compensati nell’ipotesi più favorevole
all’attore.
A
norma dell’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare
all’altra, oltre le tasse e le spese, anche le ripetibili. L’appellante
sostiene di poter essere ritenuto soccombente in prima sede al massimo nella
misura della metà, avendo egli offerto l’importo di fr. 500.– per la posa della
condotta per l’acqua e avendo egli sollevato “solo un’obiezione d’ordine, senza
contestare il principio” in merito alla partecipazione alle spese di
manutenzione. La censura è in parte fondata. Considerate le pretese fatte
valere dall’attore con la petizione (complessivi fr. 11 829,15 + partecipazione
di ½ alle spese di manutenzione), l’esito della vertenza in questa sede, che si
conclude con la condanna del convenuto alla rifusione di fr. 1000.– e
all’assunzione di ¼ delle spese di manutenzione e quello della riconvenzione,
discende che l’appello dev’essere parzialmente accolto anche sulla ripartizione
delle tasse di giustizia e delle ripetibili e che la sentenza pretorile deve
essere riformata su questo punto per tenere conto delle rispettive soccombenze
delle parti. La tassa di giustizia e le spese dell’azione principale vanno di
conseguenza suddivise in ragione di 1/10 a carico del convenuto e di 9/10 a
carico dell’attore, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla
controparte un’indennità per ripetibili ridotte di fr. 200.–. Può invece essere
confermata la ripartizione delle spese relativa alla riconvenzione, in cui il
convenuto è rimasto soccombente in misura totale.
Le
spese dell’odierno pronunciato seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e
sono quindi da addebitare per un decimo all’appellante e per 9/10 all’attore,
il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili
ridotte di appello.
Per i
quali motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia
- L’appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
I. In
parziale accoglimento della petizione __________, __________, è tenuto a
versare a __________, __________, fr. 1000.– oltre interessi al 5% dal 28
novembre 1990.
II. (dispositivo
invariato)
III. Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 900.– già anticipate e da anticipare
dall’attore, restano a suo carico per 9/10 e per la rimanenza sono a carico del
convenuto, al quale l’attore verserà fr. 1000.– per parte di ripetibili.
Per
il resto la sentenza rimane invariata.
- Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 500.–
già
anticipati dall’appellante, sono posti per 1/10 a carico dell’appellante e per
9/10 a carico dell’appellato, che rifonderà inoltre alla controparte l’importo
di fr. 600.– per ripetibili d’appello.
- Intimazione
a :
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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