AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.17
Data decisione, Autorità:
08.11.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00017
Lugano,
8 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________/g (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 10 maggio
1989 da
__________, __________,
ora
__________ in liquidazione
(rappresentata
dall’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
__________, __________,
e
nella quale erano convenuti anche
__________, __________
__________, __________
__________, __________;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
29 ottobre 1994 presentato da __________ e __________ __________ contro il
decreto emesso il 15 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2;
-
Se dev’essere accolto l’appello del
27 febbraio 1995 presentato da __________ e __________ __________ contro il
medesimo decreto;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. La __________ Impresa costruzioni generali __________ ha appaltato
nel 1988 alla ditta __________ __________ ____________________. le opere di
sistemazione esterna, le canalizzazioni e gli allacciamenti elettrici delle
case unifamiliari esistenti sulle particelle n. __________, __________, __________a
__________e RFD di __________ -. Le liquidazioni del 15
febbraio e del 3 marzo 1989 allestite per tali opere dalla ditta __________
__________ ammontano a complessivi fr. 407 769.70. Dedotti gli acconti ricevuti
e la quota relativa a lavori eseguti su fondi di sua proprietà, la ditta in
questione vanta per le opere eseguite un saldo di fr. 252 229.30.
B. Il 10 maggio 1989 la ditta __________ __________ ha chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che fossero iscritte provvisoriamente
sulle particelle citate, compresa la proprietà coattiva n. __________, ipoteche
legali a suo favore per complessivi fr. 263 768.–. Con decreto del giorno
stesso il Pretore ha accolto l’istanza, ha ordinato le iscrizioni richieste e
ha convocato le parti all’udienza del 13 giugno 1989 per il contraddittorio.
L’ufficiale del registro fondiario ha eseguito l’ordine di iscrizione
immediatamente.
C. All’udienza del 13 giugno 1989 la __________ Impresa costruzioni
generali __________, proprietaria delle particelle n. __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________RFD, ha
offerto una garanzia bancaria sostitutiva delle ipoteche legali iscritte
provvisoriamente sui suoi fondi. Gli altri convenuti, fra cui __________ e
__________ __________ (comproprietari della particella n. __________RFD) con
__________ e __________ __________ (comproprietari della particella n.
__________RFD), si sono opposti all’istanza di iscrizione sostenendo che la
__________ __________ aveva terminato i lavori più di tre mesi prima
dell’iscrizione provvisoria inaudita parte.
D. Statuendo il 22 giugno 1989 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha ammesso la garanzia bancaria di complessivi fr. 192 600.– prestata
dalla __________ Impresa costruzioni generali __________ e ha ordinato la
cancellazione delle iscrizioni prov-visorie gravanti i relativi fondi. Su
richiesta della stessa __________ -__________ sono poi state cancellate anche
le iscrizioni provvisorie a carico delle particelle n. __________, __________e
__________RFD, di modo che controverse sono restate unicamente le iscrizioni
provvisorie sulle particelle n. __________, __________e __________ RFD.
E. In esito al dibattimento finale del 2 giugno 1992 le parti ancora in
lite hanno mantenuto le rispettive richieste di giudizio. La procedura è
rimasta quindi sospesa a causa del fallimento della __________, finché con
decreto del 15 ottobre 1994 il Pretore ha accolto l’istanza di quest’ultima, ha
confermato le iscrizioni provvisorie ordinate senza contraddittorio sulle
particelle n. __________ (per fr. 1343.50 oltre interessi), __________ (per fr.
18 357.10 oltre interessi) e __________RFD (per fr. 28 878.50 oltre
interessi), assegnando alla __________ __________ in liquidazione fallimentare
un termine di 30 giorni per chiedere l’iscrizione definitiva delle ipoteche
legali, rispettivamente la liberazione a suo favore della garanzia fornita
dalla __________ Impresa costruzioni generali __________ Le spese processuali,
con una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste per 3/5 a carico
dell’istante (con facoltà di chiederne l’eventuale rifusione alla __________
Impresa costruzioni generali __________ in sede di merito), per 1/5 ancora [recte:
1/15] a carico dell’ istante (relativamente alle iscrizioni cancellate) e per
il resto a carico dei comproprietari gravati. __________ e __________
__________ (comproprietari della particella n. __________), __________ e
__________ __________ (comproprietari della particella n. __________) e
__________ e __________ __________ (comproprietari della particella n.
__________) sono stati condannati inoltre a rifondere fr. 600.–, rispettivamente
fr. 800.– e fr. 200.– per ripetibili all’istante.
F. Contro il decreto del Pretore sono insorti con appello del 29 ottobre
1994 i coniugi , i quali propongono che la decisione querelata sia
riformata nel senso di respingere l’istanza di iscrizione provvisoria per
quanto attiene al loro fondo. La __________ - in fallimento non ha
presentato osservazioni.
G. Il decreto del Pretore è stato impugnato anche dai coniugi __________
con appello del 27 febbraio 1995 nel quale, senza formulare conclusioni
precise, contestano la tempestività dell’iscri-zione provvisoria ordinata sul
loro fondo. L’appello non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in
diritto:
I. Sull’appello di __________ e
-
Il Pretore ha accolto l’istanza di iscrizione provvisoria sul fondo
degli appellanti dopo avere accertato che, secondo quanto risultava
dall’istruttoria, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 1995 la ditta
istante aveva ancora eretto sulla particella n. __________RFD una legnaia e
aveva costruito l’accesso alla casa di abitazione con una scala in cemento
armato rivestita di lastre in cemento lavato. L’iscrizione provvisoria
dell’ipoteca legale ordinata senza contraddittorio il 10 maggio 1989 era avvenuta
perciò in tempo utile.
-
Gli appellanti sostengono che la costruzione della legnaia non deve
entrare in linea di conto per il giudizio sulla tempestività dell’iscrizione
poiché tale opera è stata commissionata in un secondo tempo alla __________
__________ da loro stessi, non dalla __________ Impresa costruzioni generali
__________ Quanto alla scala di cemento armato, essa è stata eseguita già nel
1988 e in ogni modo non rientra nel contratto di appalto stipulato dalla
__________ con la citata impresa generale di costruzione. Il Pretore avrebbe
dovuto, ciò posto, respingere l’istanza della ditta appaltatrice e ordinare la
cancellazione dell’ipoteca legale iscritta provvisoriamente senza contraddittorio.
a) L’iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
deve aver luogo entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC).
Il termine è salvaguardato già con l’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n.
1 CC e 22 cpv. 4 ORF), che il giudice decide in procedura sommaria (art. 961
cpv. 3 CC), limitata cioè a un esame di mera verosimiglianza. Incombe
all’artigiano o imprenditore rendere verosimile il proprio credito. Nel dubbio
– foss’anche solo sulla tempetività della richiesta – il giudice concede
l’iscrizione provvisoria e rinvia il sindacato sull’effettiva ammissibilità
dell’ipoteca legale alla sentenza di merito (Steinauer,
Les droits réels, vol. III, Berna 1992, pag. 222, n. 2883a e 2889 segg. con
richiami di dottrina e giurisprudenza).
b) Nella misura in cui sostengono che l’esecuzione della legnaia non
rientra fra le opere per cui è stata chiesta l’iscri-zione dell’ipoteca legale,
gli appellanti avanzano una tesi che – a un esame di semplice verosimiglianza –
contrasta addirittura con gli atti. La liquidazione relativa alle opere di sistemazione
esterna prodotta dall’istante (doc. D1), del 15 febbraio 1989, contempla
chiaramente anche il costo per l’esecuzione di una legnaia (foglio 21, lett. P
con rinvio allo schizzo di pag. 17). Gli appellanti non pretendono che tale
opera non sia quella costruita tra il febbraio e il marzo del 1989, cui si
riferiscono i testi __________ __________ e __________ (verbale del 4 giugno
1991). Certo, quest’ultimo teste ha soggiunto che il lavoro è stato
“commissionato in un secondo tempo”, ma ciò non significa ancora che sia stato
appaltato direttamente dagli appellanti (l’ipotesi non trova riscontro in alcun
elemento di prova né in ammissioni della ditta istante). Un lavoro
commissionato in tempi successivi, del resto, può senz’altro figurare nella
liquidazione finale dell’artigiano o imprenditore e dà diritto anch’esso
all’ipoteca legale. Su questo punto la ditta istante ha reso sufficientemente
verosimile di avere svolto un’opera di sistemazione esterna sul fondo degli
appellanti (si tratta dell’unica legnaia eseguita dalla ditta istante in tutto
il complesso di case unifamiliari) meno di tre mesi prima dell’iscrizione
provvisoria avvenuta senza contraddittorio. Nulla induce a credere che
l’ultima-zione di tale opera sia stata dilazionata al solo fine di
salvaguardare il termine per l’iscrizione dell’ipoteca. Al riguardo l’appello
si rivela quindi privo di fondamento.
c) Per quel che è della scala in cemento armato, il teste __________
__________ -__________ ha dichiarato esplicitamente ch’essa è stata realizzata
“tra febbraio-marzo 1989”. Gli appellanti si prevalgono della circostanza che secondo
il teste __________ “tutti i lavori fatti sulla proprietà __________ sono stati
eseguti nel 1988”, tranne la nota legnaia. Il teste medesimo non ha escluso
però (“per quanto mi ricordo”) che l’uno o l’altro intervento di sistemazione
esterna possa essere stato terminato anche più tardi e la circostanza che agli
atti non figurino bollettini, rapporti di lavoro, note di spesa o richieste di
anticipo non basta a inficiare la verosimiglianza della deposizione menzionata
dianzi.
Più delicato è sapere se la scala
rientri verosimilmente nel novero delle opere per cui è stata chiesta
l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale. In apparenza nessuna delle liquidazioni
prodotte dall’istante (doc. D1, D2, D3, D4) accenna all’esecuzione di scale
d’accesso o alla posa di lastre di cemento. Se non che, al dibattimento finale
gli appellanti non hanno contestato che il manufatto faccia parte delle opere
commissionate all’istante nel 1988 dalla __________ Impresa costruzioni
generali __________ (come pretendeva implicitamente la stessa ditta
appaltatrice: riassunto scritto allegato al verbale del 2 giugno 1992, pag. 4
in fondo). Oltre a ciò, la questione non è neppure decisiva se si pensa che la
legnaia predetta è stata – comunque sia – ultimata nei tre mesi precedenti
l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale e che, contrariamente a quanto gli
appellanti asseriscono, a un esame di mera verosimiglianza tale opera non
risulta formare oggetto di un contratto separato. Per quel che è della scala,
del resto, gli appellanti neppure prospettano un’eventualità del genere. Il
fatto che le opere eseguite dalla ditta appaltatrice siano contenute in
liquidazioni distinte (doc. D1 a D4) non impedisce di conseguenza l’iscrizione
provvisoria dell’ipo-teca legale per l’intera pretesa (in caso di contratti
separati: Steinauer, op. cit.,
pag. 223, n. 2884e con citazioni).
II. Sull’appello di __________ e
L’art. 308 cpv. 1 CPC stabilisce
che l’appello si propone entro venti giorni dalla notifica della sentenza impugnata,
ridotto a dieci nella procedura sommaria. L’iscrizione provvisoria dell’
ipoteca legale di artigiani e imprenditori è regolata dalla procedura contenziosa
di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC), che è un rito della procedura
sommaria (art. 361 segg. CPC). L’appello doveva quindi essere introdotto nei
dieci giorni successivi alla notifica del decreto pretorile, intimato il 17
ottobre 1994. Consegnato alla posta il 27 febbraio 1995, il ricorso di
__________ e __________ __________ è manifestamente tardivo e come tale irricevibile.
III. Sulle spese e le ripetibili
Gli oneri processuali relativi
all’appello di __________ e __________ __________ sono posti a carico dei
ricorrenti in solido, soccombenti (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono
ripetibili alla ditta istante, che non ha formulato osservazioni. L’appello di
__________ e __________ __________ potendo essere deciso con la procedura
semplificata dell’art. 313bis CPC, si giustifica di rinunciare eccezionalmente
al prelievo di tasse e spese, tanto più che il ricorso si risolve con una decisione
di non entrata in materia; anche per tale appello, in ogni modo, non si assegnano
ripetibili alla ditta istante, cui il gravame non è nemmeno stato intimato.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello di __________ e
__________ __________ è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri processuali di tale
appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono posti a carico degli
appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
-
L’appello di __________ e
__________ __________ è irricevibile.
-
Non si riscuotono spese né si
assegnano ripetibili per tale appello.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– __________ e __________
__________, __________a;
– Ufficio dei fallimenti del
Distretto di Lugano, Viganello.
Comunicazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________, __________;
– Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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