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Numero d'incarto:
11.1995.188
Data decisione, Autorità:
14.07.1997, ICCA
Incarto n..
11.95.00188
Rinvio TF
Lugano
14 luglio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Rampini, giudice supplente
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________
(rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
promossa con petizione 16 gennaio 1987 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello 8 maggio 1992
presentato da __________ contro la
sentenza 26 marzo 1992 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
è proprietario della particella n. __________RFD
di __________ sulla quale sorge una
villa, mentre a __________ appartiene il
fondo contiguo sottostante n. __________RFD,
ricoperto in larga misura da un fitto bosco. I fondi si affacciano sul Lago __________. Nel luglio del 1983 __________ e __________
hanno stipulato una convenzione, mediante la quale __________ si impegnava a tagliare la vegetazione cresciuta su
un’area del proprio fondo segnata in giallo sulla planimetria allegata al
contratto. Porzione di terreno, questa, inserita nella zona R2 del piano regolatore
del Comune di __________ (doc. B). In
pari tempo __________ si obbligava ad
assumere i due terzi dei costi di taglio e di ripulitura del fondo e a non più
deporre immondizie sulla proprietà del vicino.
B. Nel corso del 1984 __________ ha conferito a terze persone
l’incarico di procedere alla pulizia sul bosco e nella primavera del 1985 ha
inviato a __________ una fattura di fr.
804.–, pari ai due terzi delle spese di pulizia del bosco. Il pagamento è stato
sollecitato il 22 agosto 1985 (doc. C e D). Con lettera del 18 novembre 1985 __________ si è opposto al versamento
rilevando che la pulizia del bosco era stata eseguita solo parzialmente e che i
lavori non potevano ragionevolmente considerarsi ultimati. In sostanza __________ si è dichiarato disposto ad
assumere la sua quota delle spese unicamente al momento in cui i lavori avrebbero
potuto ritenersi conclusi. Nel corso del 1986 è seguita altra corrispondenza,
nella quale __________ chiedeva a __________ di procedere alla pulizia e al
taglio delle piante sulla porzione del terreno segnata in giallo sulla
planimetria allegata alla convenzione (Doc. E1, E2, E3). A tali richieste __________ ha risposto in data 30 maggio 1986
per il tramite del suo patrocinatore, ponendo in evidenza che la pulizia e il taglio
del bosco erano stati eseguiti, ad eccezione delle piante di castagno, alberi
protetti (doc. F).
C. Con petizione 16
gennaio 1987 __________ ha chiesto al
Pretore di Locarno-Campagna che fosse fatto ordine a __________ di procedere al taglio degli alberi e alla pulizia
della porzione del fondo n. __________segnata
in giallo sulla planimetria allegata al contratto citato. Alla petizione si è
opposto __________, il quale ha
sostenuto che la domanda era illegittima perché chiedeva il taglio e la pulizia
di una superficie di terreno da considerare bosco ai sensi della legislazione
sulla polizia delle foreste. Ha obiettato, infine, che il rifiuto di adempiere
la prestazione trovava concreta giustificazione per avere a sua volta l’attore
disatteso la convenzione sul divieto di depositare rifiuti e detriti sul fondo
di sua proprietà. Nei successivi allegati scritti le parti si sono riconfermate
nelle proprie posizioni e conclusioni.
D. Con sentenza 26 marzo
1992 il Pretore ha accolto la petizione e ha fatto ordine a __________ di rimuovere le piante e di provvedere
alla pulizia della particella n. __________colorata
di giallo sulla planimetria allegata alla sentenza, entro 30 giorni dal suo
passaggio in giudicato. Il Pretore ha in pari tempo autorizzato l’attore a far
eseguire i predetti lavori da terze persone nell’ipotesi in cui il convenuto
non avesse ottemperato all’ordine entro il termine stabilito. Le spese e la
tassa di giustizia di fr. 600.– sono state poste a carico del convenuto,
condannato a rifondere all’attore fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.
E. Con appellazione
dell’8 maggio 1992 __________ ha chiesto
l’annullamento della decisione del Pretore, l’erezione di una perizia rifiutata
dal primo giudice e la reiezione della petizione 16 giugno 1987. Nelle sue
osservazioni 17 giugno 1992 l’appellato si è opposto alla perizia e ha
postulato la conferma del giudizio impugnato.
F. Questa Camera ha
respinto il gravame il 9 dicembre 1992 e ha confermato il giudizio pretorile,
ritenendo che il primo giudice, rifiutando la prova chiesta dal convenuto per
accertare la natura boschiva della particella n. __________,
non aveva leso il diritto di essere sentito né aveva violato norme di
procedura. Inoltre ha ritenuto che la risoluzione del Consiglio di Stato del 14
maggio 1989 e la successiva sentenza del Tribunale federale del 18 maggio 1990
avevano accertato, in maniera vincolante per il giudice civile, che l’area
litigiosa non aveva natura boschiva. In conclusione questa Camera ha respinto
anche l’ultima eccezione avanzata dal ricorrente, argomentando che non v’è
alcun rapporto di interdipendenza tra l’obbligo del convenuto di tagliare gli
alberi e di tenere pulita la porzione di terreno in questione, con quello
dell’attore di astenersi dal depositare i rifiuti.
G. Con due ricorsi per
riforma e di diritto pubblico dell’8 gennaio 1993 __________
ha impugnato la sentenza di appello davanti il Tribunale federale. Con il
ricorso per riforma egli ha chiesto il rigetto della petizione e, in via
subordinata, il rinvio della causa all’autorità cantonale per completazione
degli accertamenti circa la natura boschiva dell’area litigiosa. Con il ricorso
di diritto pubblico egli ha chiesto la cassazione del giudizio impugnato.
All’accoglimento dei due ricorsi si è opposto l’attore con risposte del 3 marzo
1993. Con sentenza del 5 maggio 1993 (inc. /) il Tribunale federale ha accolto
parzialmente il ricorso per riforma poiché il giudizio della Camera poggiava su
una svista manifesta. La risoluzione del Consiglio di Stato relativa
all’accertamento dell’area forestale era infatti limitata a due anni e aveva
già perso efficacia al momento in cui il Pretore aveva statuito, di modo che
non poteva essere vincolante per il giudice civile. Gli atti sono quindi stati
rinviati alla Camera per completare l’istruttoria e procedere a un nuovo giudizio.
Il Tribunale federale ha nondimeno respinto il gravame del ricorrente per
quanto concerne la censura relativa alla violazione dell’art. 82 CO. Il ricorso
di diritto pubblico è invece stato dichiarato inammissibile (inc. /).
H. Con ordinanza 17
novembre 1993 la giudice delegata ha disposto l’erezione di una perizia
sull’estensione dell’area boschiva della particella n. __________RFD di __________.
Durante l’istruttoria essa è venuta a conoscenza del fatto che __________ aveva avviato già il 31 dicembre
1992 una nuova procedura di accertamento dell’area forestale sulla particella,
senza darne comunicazione alla Camera. La causa è quindi stata sospesa in
attesa della conclusione di tale procedura amministrativa. Con risoluzione n. __________, emanata il 25 maggio 1994, il Consiglio
di Stato ha rinnovato la precedente risoluzione n. __________del 14 giugno 1989, accertando che nulla era cambiato
dal profilo forestale e ha precisato che l’accertamento è valido fino a che
l’area aperta del fondo n. __________
rimane attribuita alla zona edificabile del PR di __________.
In seguito ai ricorsi di diritto amministrativo presentati contro questa risoluzione
rispettivamente dal convenuto, dal WWF Svizzero e dalla Stiftung für Landschaftschutz,
Berna, gli incarti civili (__________e ) relativi alla vertenza tra le
parti sono stati richiamati dal Tribunale federale, che ha confermato il 12
novembre 1996 (1A. /e 1A.
/ __________) la risoluzione 25 maggio
1994 relativa all’accertamento dell’area boschiva litigiosa.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto le
argomentazioni del convenuto rilevando che non tutta l’area interessata dalla
pulizia e dal taglio delle piante poteva essere considerata bosco ai sensi
della legislazione federale sulle foreste. Sull’eccezione di inadempimento egli
ha rilevato che l’art. 82 CO non poteva utilmente essere invocato, perché nella
fattispecie non si era in presenza di un contratto sinallagmatico e perché le
prestazioni che discendono dal contratto non sono interdipendenti tra di loro.
L’appellante rimprovera al
Pretore di aver disatteso il suo diritto di essere sentito per aver rifiutato
di ordinare una perizia intesa ad accertare la natura boschiva della particella
n. __________. Pone in evidenza,
richiamandosi a testimonianze e ad altra documentazione acquistata agli atti,
che il fondo di sua proprietà deve essere considerato bosco. Stando così le
cose, la convenzione del luglio del 1983 dovrebbe essere dichiarata nulla a
norma dell’art. 20 CO. Da ultimo critica la decisione impugnata riguardo
all’applicazione dell’art. 82 CO. Secondo l’appellante questa disposizione può
essere applicata anche ai contratti bilaterali imperfetti e non solamente ai
contratti sinallagmatici. Posto che l’attore avrebbe violato l’art. 4 della ricordata
convenzione per aver depositato abusivamente rifiuti sul suo fondo, l’appellante
poteva, a pieno titolo, sollevare l’eccezione di inadempimento secondo l’art.
82 CO.
-
La pretesa
violazione del diritto di essere sentito è divenuta senza oggetto, poiché dopo
la sentenza 5 maggio 1993 del Tribunale federale questa Camera ha ordinato una
perizia volta ad accertare la superficie boschiva della particella n. __________. Il perito ha consegnato il suo
referto il 10 febbraio 1994. Nel frattempo la Camera ha altresì acquisito agli
atti la risoluzione 25 maggio 1994 del Consiglio di Stato riguardante
l’accertamento della superficie boschiva della particella, come pure la successiva
sentenza 12 novembre 1996 del Tribunale federale, che ha definitivamente posto
fine alla controversia dal profilo amministrativo. L’accertamento dell’area boschiva
è stato esaminato dal Tribunale federale sulla base della perizia 10 febbraio
1994 e di un’ altra perizia disposta dal giudice federale delegato. Le domande
dell’appellante al proposito sono quindi state ampiamente soddisfatte durante
la procedura amministrativa, nel corso della quale le parti hanno potuto
partecipare al sopralluogo esperito dal perito giudiziario, esprimersi sui
quesiti peritali, sul referto, sul referto complementare e infine comparire
davanti al Tribunale federale in un dibattimento pubblico con arringhe.
-
Rimane quindi da
esaminare se, come pretende l’appellante, l’area litigiosa sulla quale l’attore
ha chiesto il taglio raso delle piante e la pulizia della superficie abbia
natura boschiva. Con risoluzione 14 giugno 1989 il Consiglio di Stato aveva
stabilito che solo la parte inferiore della particella n. __________era coperta da vegetazione
silvestre, mentre la parte superiore non poteva essere considerata bosco, come
è stato indicato nella planimetria allegata alla decisione (doc. Q). Tale
decisione è stata confermata dal Tribunale federale il 18 maggio 1990.
L’accertamento dell’area forestale era però limitata a un periodo di due anni.
Con istanza del 31 dicembre 1992 il convenuto ha chiesto un nuovo accertamento,
perché riteneva che nel frattempo la situazione dei luoghi si fosse modificata.
Con risoluzione n. del 25
maggio 1994 il Consiglio di Stato ha ribadito la precedente risoluzione del 14
giugno del 1989, precisando che l’accertamento è valido fino a che “l’area
aperta del mappale n. RF di __________ resta attribuita alla zona
edificabile del PR di __________ ”.
Contro la predetta decisione l’istante ha interposto ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, unitamente al WWF Svizzero e alla Stiftung
für Landschaftsschutz. Il Tribunale federale ha respinto i gravami il 12
novembre 1996 (inc. 1A. /e 1A.
/). Nel suo giudizio esso non
ha tenuto conto solo della perizia disposta dal giudice federale delegato, ma
anche di quella fatta allestire il 10 febbraio 1994 da questa Camera.
Dopo aver vagliato le
conclusioni degli esperti, il Tribunale federale se ne è tuttavia scostato
(pag. 21) e ha affermato che la sua precedente sentenza 18 maggio 1990 “non può
essere revocata in forse in ogni momento senza pregiudicare i principi della buona
fede e della certezza del diritto” (pag. 21 e 22). In particolare la sentenza
12 novembre 1996 rileva, a proposito dell’area litigiosa (consid. 6).:
Se
ed in quanto, dopo che il Tribunale federale ha accertato come l’area controversa
fosse allora in larga parte spoglia di alberi, la situazione è successivamente
mutata, questa evoluzione è da ricondurre esclusivamente al fatto, già posto in
rilievo, che il ricorrente __________,
ad onta degli sforzi di __________, ha
deliberatamente favorito questo processo d’inselvatichimento. È pertanto
giocoforza desumere che ci si troverebbe comunque di fronte ad un manifesto
abuso di diritto ad opera di __________,
che non meriterebbe protezione.
La situazione dell’area
contestata dal punto di vista del diritto forestale è stata di conseguenza
accertata e decisa dalle competenti autorità amministrative. La risoluzione del
25 maggio 1994, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la precedente
decisione del 14 giugno 1989 (doc. Q) è quindi vincolante per il giudice
civile. Confrontando le varie planimetrie (doc. B e Q) emerge che il triangolo
segnato in giallo nella planimetria allegata alla nota convenzione (doc. B), entro
il cui perimetro deve avvenire la pulizia e il taglio degli alberi, non rientra
nella nozione di area forestale ai sensi della Legge federale sulle foreste
(sentenza 12 novembre 1996 del Tribunale federale, pag. 22 in fondo). Stando
così le cose l’appello si rivela del tutto infondato, non potendo il convenuto
opporre alle richieste dell’attore l’esistenza di un’area boschiva, se non in
manifesta violazione della buona fede, come sottolineato dal Tribunale federale
a proposito del ricorso di diritto amministrativo.
-
La censura
dell’appellante sull’applicazione dell’art. 82 CO, infine, non può più essere
esaminata. Il Tribunale federale ha infatti confermato su questo punto la
sentenza 9 dicembre 1992 di questa Camera, precisando che detta disposizione
non poteva, nella specie, utilmente essere invocata dal convenuto. Secondo il
Tribunale federale fra l’impegno assunto dall’attore di non depositare rifiuti
sul fondo confinante e la sua richiesta di pretendere il dissodamento e la
pulizia del terreno sull’area colorata in giallo della particella n. __________RF di __________
(doc. B) non v’è interdipendenza tale da permettere l’applicazione dell’art. 82
CO (sentenza 5 maggio 1993, consid. 5). In conclusione, pertanto, l’appello
risulta infondato in ogni suo punto e deve essere respinto.
-
La tassa di
giustizia e le ripetibili sono dunque a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1
CPC), che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di
appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.--
b)
spese fr. 50.--
totale fr.
350.--
sono
a carico dell’appellante, che rifonderà a __________
fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. dott. __________, __________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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