AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.190
Data decisione, Autorità:
02.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00190
Lugano
2 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (iscrizione definitiva di ipoteca
legale) della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città, promossa con petizione del 3 dicembre 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________),
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello del 19 aprile 1995 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emanata il 29 marzo 1995 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________
ha fornito ad __________ __________ opere da piastrellista nell’ambito di una
ristrutturazione dello stabile posto sul fondo base n. __________RFD di
__________, costituito in proprietà per piani. Non avendo ottenuto il
versamento di anticipi, egli ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
con istanza dell’11 ottobre 1990, l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale
a proprio favore sui singoli fogli PPP del fondo base citato, per l’importo
complessivo di fr. 151’275,45 oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 1990. Con
decreto dell’11 ottobre 1990, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha
accolto l’istanza, facendo ordine all’Ufficiale del registro fondiario di
iscrivere la richiesta ipoteca legale, suddivisa proporzionalmente sulle
singole proprietà per piani. La PPP n. , in particolare, è stata
gravata con un pegno dell’importo di fr. 36’843,35. Il Pretore ha stabilito
inoltre la durata dell’iscrizione in via cautelare, “fino a 20 giorni dalla
crescita in giudicato della sentenza di merito” e ha assegnato all’istante un
termine di 90 giorni per promuovere la causa di accertamento del credito e di
iscrizione dell’ipoteca legale definitiva, con l’avvertenza che in caso di decorrenza
infruttuosa del termine l’iscrizione sarebbe stata cancellata (inc. __________
/). L’iscrizione provvisoria è avvenuta il giorno medesimo. A
richiesta dell’istante, il Pretore ha successivamente concesso tre proroghe per
l’inoltro delle azioni di merito, con ordinanze del 20 dicembre 1990 per il 28
febbraio 1991, del 6 febbraio 1991 per l’8 aprile 1991 e del 13 marzo 1991 per
il 30 aprile 1991. Queste decisioni non sono state comunicate all’Ufficiale del
registro fondiario.
B. Il 25 febbraio
1991 __________ __________ ha inoltrato al tribunale cantonale di Nidvaldo (Kantonsgericht
Nidwalden, I. Zivilabteilung) un’azione di accertamento del credito nei
confronti di __________ __________, postulandone la condanna al pagamento di
fr. 95’462,50 oltre interessi al 7 % dal 22 novembre 1990. Con istanza del 18
aprile 1991 al Pretore di Locarno Città egli ha chiesto la sospensione del
processo ai sensi dell’art. 107 CPC, la causa creditoria promossa nel Canton Nidvaldo
potendo influire sulla decisione relativa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca
legale. In accoglimento dell’istanza il Pretore ha sospeso la causa con
ordinanza del 22 aprile successivo. La sentenza emanata il 20 novembre 1991 dal
tribunale cantonale di Nidvaldo è stata impugnata da __________ __________
dinanzi al Tribunale di secondo grado (Obergericht des Kantons Nidwalden,
Zivilabteilung I) che l’8 ottobre 1992 ha ridotto la condanna emessa in
prima sede da fr. 94’462,50 oltre interessi a fr. 54’962,50 oltre interessi al
7% dal 22 febbraio 1991 (doc. D). Con sentenza del 15 marzo 1993 il Tribunale
federale ha confermato la citata pronunzia, respingendo nella misura in cui era
ammissibile il ricorso per riforma inoltrato da __________ __________ (doc. E).
C. Il 18 luglio 1990
__________ __________ ha venduto a __________ __________ la proprietà per piani
n. __________del fondo base n. __________RFD di __________ (doc. A1). Con
istanza del 2 dicembre 1993 alla Pretura di Locarno-Città la nuova proprietaria
ha chiesto di essere ammessa a intervenire in lite. __________ __________ ha
promosso azione nei confronti di __________ __________ il 3 dicembre 1993,
chiedendo l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale di fr. 16’216,40
oltre interessi al 7% dal 22 febbraio 1991 sulla proprietà per piani della
convenuta. Quest’ultima, dopo aver ritirato il 7 dicembre 1993 l’istanza di
intervento in lite, ha inoltrato il 12 gennaio 1994 un’istanza con cui ha
proposto di cancellare l’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria, la
sospensione della causa essendo stata ordinata quando il termine di tre mesi
per l’inoltro delle azioni di merito era già decorso infruttuoso. Il successivo
9 febbraio 1994 la convenuta ha postulato la sospensione di tale causa ai sensi
dell’art. 107 CPC, ottenendola il 10 febbraio successivo, e il 14 febbraio
seguente ne ha chiesto la riattivazione. All’udienza del 5 maggio 1994 indetta
per il contraddittorio il giudice ha invitato le parti a sospendere la
procedura in attesa dell’esito dell’istruttoria nella causa di merito avviata
con la petizione 3 dicembre 1993 (inc. n. __________). A tale proposta le parti
hanno aderito con lettere del 5 rispettivamente del 9 maggio 1994.
Nella risposta del 18
luglio 1994 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, sostenendo
che il diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale in via definitiva era
perento, vista l’irritualità della sospensione della causa ordinata dal Pretore
il 22 aprile 1991. Essa ha proposto inoltre di limitare l’istruttoria di causa
e il giudizio all’esame della tempestività dell’azione. Nei successivi allegati
di causa le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande (replica
del 21 settembre 1994 e duplica del 16 novembre 1994), come pure alla
discussione del 7 febbraio 1994, in cui hanno avuto luogo l’udienza preliminare
e il dibattimento finale.
D. Con sentenza del
29 marzo 1995 il Pretore ha respinto la petizione, facendo ordine all’Ufficiale
del registro fondiario di radiare l’ipoteca legale iscritta in via provvisoria
a carico della proprietà per piani n. __________, fondo base n. __________RFD
di __________. Egli ha posto le spese e la tassa di giustizia di fr. 350.– a
carico dell’attore, pure tenuto a rifondere alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
E. Contro tale
sentenza è insorto __________ __________ con appello 19 aprile 1995, in cui
chiede, in riforma del giudizio impugnato, la conferma dell’iscrizione
dell’ipoteca legale provvisoria e il rinvio degli atti al Pretore per il
proseguimento dell’istruttoria. In via subordinata egli postula l’esenzione dal
pagamento di spese e ripetibili, la causa volta all’iscrizione dell’ipoteca
legale in via definitiva fondandosi su un’ordinanza emanata irregolarmente dal
Pretore.
Nelle osservazioni del
17 maggio 1995 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la
conferma del giudizio pretorile.
F. La giudice
delegata della Camera ha eseguito d’ufficio un’ispezione del registro
fondiario, sulle cui risultanze le parti hanno avuto la possibilità di
esprimersi.
Considerando
in
diritto:
- Il Pretore ha
respinto la petizione 3 dicembre 1993 perché a suo parere il termine di 90
giorni accordato in virtù dell’art. 961 cpv. 3 CC per promuovere le cause di
merito poteva essere prorogato dal giudice, ma non sospeso ai sensi dell’art.
107 CPC, trattandosi di un termine perentorio del diritto federale e ostandovi
la sicurezza del diritto. L’ordinanza di sospensione della causa emanata il 22
aprile 1991 era pertanto irrita ed essendo nel frattempo decaduta la validità
dell’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale, l’iscrizione definitiva
dell’ipoteca legale promossa con petizione 3 dicembre 1993 era avvenuta tardivamente.
L’appellante ritiene
invece che il termine per l’inoltro della causa di merito può essere sospeso in
ossequio al diritto processuale cantonale. Ciò sarebbe il caso, appunto, per il
termine in esame, a suo dire sospeso validamente in virtù dell’art. 107 CPC, la
causa in accertamento del credito promossa nel Canton Nidvaldo potendo
esplicare effetti anche nella procedura volta all’iscrizione definitiva
dell’ipoteca legale e la sospensione giustificandosi alla luce del principio
dell’economia processuale.
- a) L’iscrizione di
un’ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori deve aver luogo entro tre
mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato
già con l’iscrizione provvisoria (961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF), che il
giudice decide in procedura sommaria (art. art. 4 n. 19 LAC, 961 cpv. 3 CC).
Giusta l’art. 961 cpv. 3 CC il giudice accorda l’iscrizione provvisoria dietro
giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce
esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far
valere giudizialmente la pretesa. L’obbligo di limitare nel tempo la durata
dell’iscrizione provvisoria ha per scopo di limitare la durata dell’insicurezza
giuridica creata dall’iscrizione provvisoria e di costringere il beneficiario a
farsi parte diligente, adottando i passi necessari per ottenere l’iscrizione
definitiva, entro il termine fissatogli. Occorre infatti evitare che la
situazione di incertezza creata dall’iscrizione provvisoria abbia una durata
indefinita (DTF 101 II 67, 99 II 390 seg.).
b) Un’iscrizione
provvisoria dev’essere cancellata d’ufficio quando sia avvenuta l’iscrizione
definitiva corrispondente o sia trascorso infruttuosamente il termine fissato
dall’ufficiale o dal giudice per richiederla (art. 76 cpv. 1 RRF). La durata
della validità dell’iscrizione provvisoria deve figurare a registro fondiario,
poiché solo così l’ufficiale del registro fondiario può appurare con certezza
il decorso del termine (DTF 112 II 498; 101 II 68). Il termine fissato dal
giudice per la validità dell’iscrizione può essere prolungato solo se la
protrazione è stata accordata e annotata a registro fondiario prima della
scadenza del termine originario (DTF 98 Ia 245; 60 I 296; 53 II 219). Se ciò
non avviene l’iscrizione provvisoria si estingue, essendo determinante la circostanza
oggettiva della mancata annotazione della proroga a registro fondiario entro la
scadenza del termine originario, indipendentemente dai motivi dell’omissione di
tale atto (DTF 53 II 218 consid. 1).
- Nel decreto
dell’11 ottobre 1990 il Pretore ha fatto ordine all’Ufficio dei registri di
Locarno, segnatamente, di iscrivere in via provvisoria a carico della proprietà
per piani n. __________del fondo base n. __________ RFD di __________, ora proprietà
dell’appellata, un’ipoteca legale dell’importo di fr. 36’843,35 oltre interessi
al 5% dal 9 ottobre 1990. Egli ha stabilito la durata di tale iscrizione fino a
20 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza di merito e ha assegnato
all’istante un termine di 90 giorni per promuovere la causa di accertamento del
credito e di iscrizione dell’ipoteca legale definitiva, con l’avvertenza che in
caso di decorrenza infruttuosa del termine l’iscrizione sarebbe stata cancellata.
a) A registro
fondiario sono quindi state iscritte, in concreto, sia la durata
dell’iscrizione sia il termine per inoltrare l’azione di merito (l’azione intesa
all’accertamento del credito non è in realtà di alcuna pertinenza).
Dall’estratto del registro fondiario relativo alla proprietà per piani n.
__________, assunto agli atti d’ufficio da questa Camera, risulta infatti
l’iscrizione provvisoria della nota ipoteca legale: ancorché a libro mastro non
sia menzionata la durata dell’iscrizione provvisoria, quest’ultima rinvia
espressamente al documento giustificativo n. __________, ossia al citato
decreto dell’11 ottobre 1990, che contempla la durata dell’iscrizione
provvisoria e il termine per promuovere l’azione di iscrizione definitiva. Essa
era quindi conforme alla legge, la pubblicità del registro fondiario
estendendosi anche ai documenti giustificativi (Homberger, Commentario zurighese, art. 970 CC n. 4).
b) Il termine
assegnato originariamente dal Pretore con il decreto 11 ottobre 1990, intimato
alle parti lo stesso giorno, scadeva il 10 gennaio 1991, non essendo sospeso
dalle ferie giudiziarie del diritto cantonale (DTF 119 II 435 e rinvii).
L’ordinanza 20 dicembre 1990, con cui il Pretore prorogava il citato termine al
28 febbraio 1991, non è mai stata comunicata all’ufficio del registro
fondiario, essendo stata intimata alle sole parti in causa. Quand’anche tale
proroga fosse stata emanata tempestivamente, la mancata annotazione a registro
fondiario ha pertanto come conseguenza che essa era inefficace per
salvaguardare il termine previsto dall’art. 961 cpv. 3 CC, il cui rispetto deve
essere esaminato d’ufficio dal giudice (DTF 89 II 309 seg.).
c) L’iscrizione
provvisoria dell’ipoteca legale è dunque irrimediabilmente decaduta con la
decorrenza infruttuosa del termine di 90 giorni per promuovere l’azione di
iscrizione definitiva, ossia l’11 gennaio 1991 (cfr. consid. 2b e riferimenti).
Nulla muta, al riguardo, il fatto che l’Ufficiale del registro fondiario non
abbia proceduto a radiare d’ufficio la nota iscrizione provvisoria, in
contrasto con quanto previsto all’art. 76 cpv. 1 RRF (DTF 98 Ia 245 seg.; 60 I
298). Estintasi l’11 gennaio 1991 l’iscrizione provvisoria, sono inefficaci
anche le due proroghe del 6 febbraio, rispettivamente del 13 marzo 1991,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata consid. 3),
poiché il giudice non può ordinare il mantenimento sulla base di un nuovo
termine di un’iscrizione provvisoria decaduta (DTF 98 Ia 246 segg.).
Altrettando dicasi per l’ordinanza 22 aprile 1991, motivo per cui non è
necessario un esame più approfondito della questione di sapere se il termine
possa essere sospeso. La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata,
ancorché per altri motivi, e l’appello respinto.
- L’appellante
contesta anche la decisione del Pretore di porre a suo carico gli oneri
processuali, comprensivi di una tassa di giustizia di fr. 350.–, e l’indennità
per ripetibili di fr. 800.– da versare alla convenuta. L’attore sostiene
infatti che la sua soccombenza è stata provocata dall’ordinanza di sospensione
della causa, emanata irregolarmente dal Pretore il 22 aprile 1991, di modo che
non si giustificherebbe di caricargli gli oneri processuali e le ripetibili.
Per l’art. 148 cpv. 1
CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le
tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Il Pretore ha correttamente
applicato tale disposto, caricando all’attore, soccombente, oneri processuali e
ripetibili. È vero che l’appellante ha promosso tardivamente l’azione tendente
all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale, confidando in ordinanze (di
proroga e di sospensione) rivelatesi successivamente inefficaci. A prescindere
dal quesito dell’ammissibilità di principio della sospensione della causa
nell’ambito di iscrizioni provvisorie ai sensi dell’art. 961 CC – che come si è
visto può in concreto rimanere indeciso – l’appellante, facendo prova di diligenza,
avrebbe potuto quantomeno rendersi conto che le ordinanze di proroga non erano
valide, poiché neppure comunicate all’ufficiale del registro fondiario, e
invitare il Pretore a porvi rimedio, rendendo così possibile l’annotazione
delle proroghe in tempo utile. Non essendosi ciò verificato, non si giustifica
una diversa attribuzione di spese e ripetibili. L’appello si rivela quindi
infondato anche su questo punto.
- Gli oneri
processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono
pertanto posti a carico dell’appellante, che rifonderà inoltre alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia: fr. 300.–
b)
spese: fr. 50.–
fr.
350.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà inoltre alla controparte fr. 1’000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città e all’Ufficio dei registri di __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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