AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.208
Data decisione, Autorità:
16.07.1996, ICCA
Incarto n..
11.95.00208
Lugano
16 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Antonini
sedente
per statuire nella causa n. ..__________ (azione di
rettifica del registro fondiario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud
promossa con istanza __________ 1991 da
__________, __________ __________
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
componenti
la Comunione ereditaria fu __________ __________
(tutti
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
__________ e
arch.
__________ __________,
(entrambi
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di questione:
-
Se deve essere
accolto l'appello del __________ 1995 presentato da __________ __________,
__________ __________ e __________ __________ __________ contro la sentenza
emessa il __________ 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________, __________ __________ e __________ __________ __________, membri
della comunione ereditaria fu __________ __________ (doc. __________), sono
proprietari della part. n. __________ RFD __________ __________, tuttora
intestata a registro fondiario al defunto __________ __________ (doc.
__________). A favore della part. n. __________ e a carico della contigua part.
n. __________, proprietà dei coniugi __________ e __________ __________, è
stato iscritto a registro fondiario il __________ 1957 (doc. __________) un
onere di sporgenza per i locali del primo e del secondo piano dell'edificio
esistente, che forma il subalterno 311 (allegato B, perizia del 14
aprile 1993). Tale servitù è stata costituita in sede di adozione della nuova
mappa catastale, al momento dell’entrata in vigore del registro fondiario
definitivo.
B. __________
__________ ha eseguito nel dicembre 1988 misurazioni precise della particella
n. __________ e ha riscontrato che la sporgenza del subalterno 311
era superiore, sia al primo sia al secondo piano, a quanto risulta dalla mappa
catastale, e invade la proprietà vicina. Con lettera raccomandata del 14 gennaio
1989 (doc. __________) i coniugi __________ hanno comunicato alla comunione
ereditaria fu __________ __________ i risultati delle misurazioni, specificando
la maggior sporgenza e chiedendo che si provvedesse al ripristino della
corretta estensione della servitù. La comunione ereditaria ha preso posizione
il 2 febbraio 1989 (doc. __________), rilevando che le dimensioni della
sporgenza erano invariate, che i locali sono sempre stati utilizzati anche dai
precedenti proprietari senza che nessuno abbia mai sollevato alcuna
contestazione e sostenendo infine che il geometra revisore poteva essere
incorso in un errore al momento dell'allestimento della nuova mappa.La
comunione ereditaria si è comunque opposta a qualsiasi richiesta di demolizione.
C. Dopo aver dato
infruttuosamente avvio alla procedura di conciliazione in data 27 febbraio 1989
(dove peraltro è emerso dalle indicazioni del geometra revisore l'esistenza di
una discrepanza fra lo stato di fatto e quanto riportato nella mappa catastale),
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________
hanno convenuto __________ e __________ __________ davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio-Sud con istanza del __________ 1991, con la quale
hanno chiesto la rettifica della mappa catastale relativa ai fondi in oggetto,
mediante estensione della rappresentazione grafica del subalterno 311
in misura sufficiente a coincidere con lo stato di fatto. In via subordinata
essi hanno postulato l’estensione a tutta la superficie del primo e del secondo
piano dell'edificio situato sulla part. __________ del diritto di sporgenza
iscritto a favore della part. __________, previo versamento di un adeguato
indennizzo da fissare dal Pretore.
D. All’udienza del
__________ 1991, indetta per la discussione dell’istanza, __________ e
__________ __________ ne hanno proposto la reiezione, sottolineando che il
diritto di sporgenza iscritto sulla base della mappa catastale non è stato
contestato in sede di impianto del registro fondiario provvisorio. I convenuti
hanno chiesto in via riconvenzionale la demolizione della parte di sporgenza
che eccede il relativo diritto iscritto a registro fondiario, in via
subordinata l’estensione del diritto di sporgenza a tutta la superficie dei due
locali al primo e al secondo piano mediante un'indennità in natura, ossia la
cessione a titolo gratuito di una parte dei diritti sulla corte coattiva fondo
n. __________ RFD __________ __________, proprietà degli istanti, oltre a
un’indennità pecuniaria non inferiore a fr. 5’000.–. In via ancor più subordinata,
__________ e __________ __________ hanno chiesto l'estensione del diritto di
sporgenza dietro versamento di un'indennità non inferiore a fr. 30'000.–.
Constatato che la domanda riconvenzionale eccedeva i limiti della sua
competenza inappellabile, il Pretore ha assegnato ai convenuti un termine per
presentare l’allegato di risposta (art. 12 cpv. 5 CPC). Con l’accordo della
controparte e del giudice, il memoriale scritto prodotto dai convenuti ai sensi
dell’art. 119bis CPC è stato considerato alla stregua della risposta con
domanda riconvenzionale (act. II).
E. Nella replica e
risposta riconvenzionale del 4 ottobre 1991 e nella duplica del 31 ottobre 1991
le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni. Esperita
l’istruttoria, al dibattimento finale del 15 settembre 1994 le parti hanno confermato
le rispettive domande di giudizio.
F. Con sentenza del
__________ 1995 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e la domanda riconvenzionale.
Egli ha ordinato l’estensione del diritto di sporgenza a favore del fondo n.
__________ e a carico della part. no. __________ RFD __________ __________ a
tutta la superficie dei due locali al primo e secondo piano dello stabile
edificato sulla part. n. __________ e ha condannato gli istanti a cedere
gratuitamente ai convenuti una superficie di circa 3,4 m2 da
staccare dalla part. n. __________ (corte coattiva) RFD __________ __________ e
da aggiungere alla part. n. __________ secondo il piano doc. __________
allegato alla sentenza, oltre a versare loro un importo di fr. 2'100.–. Le
spese inerenti alle rettifiche del registro fondiario sono state poste a carico
degli istanti, mentre la tassa di giustizia della domanda principale e della riconvenzionale,
di fr. 1'500.– e le spese sono state ripartite fra le parti in ragione di ½
ciascuna. Le ripetibili sono state compensate.
G. Contro tale
sentenza sono insorti __________ __________, __________ __________ e __________
__________ __________ con un appello del 2 giugno 1995, nel quale chiedono
l’accoglimento della loro istanza e la reiezione della domanda riconvenzionale.
H. Nelle osservazioni
del 12 luglio 1995 __________ e __________ __________ postulano la reiezione
dell'appello e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto:
-
Giusta l'art. 97
cpv. 3 CPC il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, l'esistenza
dei presupposti processuali e segnatamente la competenza per materia, per
valore e quella territoriale se il foro è inderogabile. Con l'azione di
rettifica del registro fondiario (art. 975 CC) del 12 aprile 1991, __________
__________, __________ __________ e __________ __________ __________ hanno promosso
nei confronti di __________ e __________ __________ una causa inappellabile.
Nel corso dell'udienza di discussione tenutasi il 4 settembre 1991, i convenuti
hanno prodotto un riassunto scritto con domanda riconvenzionale mediante la
quale, in via subordinata, hanno richiesto il versamento di un’indennità pari
ad almeno fr. 30'000.– (v. pag. 10, riassunto scritto del 4 settembre 1991). Il
Pretore ha quindi deciso, sulla base dell'art. 12 cpv. 5 CPC, di proseguire
nella trattazione della vertenza in base alla procedura ordinaria. La questione
preliminare inerente all'appellabilità della presente fattispecie, lasciata
aperta dalla parte appellata nelle sue osservazioni, è pertanto risolta,
ritenuto come ancora nelle conclusioni scritte del 15 settembre 1994 gli attori
riconvenzionali abbiano ribadito la pretesa di indennizzo menzionata e come
l'appello sia l'unico rimedio giuridico alla sentenza di un Pretore allorquando
il convenuto propone, sulla citazione dell'attore, una riconvenzionale
eccedente i limiti della competenza inappellabile di quest'ultimo (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, ad art. 12 n. 1).
-
__________ ha chiesto l’intersecazione di un passo dell’atto di appello, che
egli ritiene lesivo della sua onorabilità. Egli si riferisce a quanto riportato
a pagina 7 del gravame 2 giugno 1995: da un lato il modo di agire del convenuto
è stato definito in "mala fede" e dall’altro è stato scritto
nell’appello che il convenuto "avrebbe deciso di sfruttare
l'occasione per contestare una situazione di fatto e di diritto in realtà già a
lui conosciuta e chiara da decenni, solo ed unicamente al fine di poter dar seguito
ad un proprio progetto edificatorio". Secondo l'art. 68 cpv. 3 CPC,
se negli allegati scritti si trovano contumelie, il giudice provvede alla loro intersecazione.
Analogamente a quanto vige per un ricorrente che adotta parole ferme di censura
nei confronti della sentenza pretorile che non condivide (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 69
n. 5), fintanto che l'espressione utilizzata non è offensiva o irrispettosa, la
stessa può rientrare nel contesto del diritto di critica liberamente
utilizzabile. Nel caso concreto, di fronte ad una fattispecie che, come si
vedrà in seguito, concerne norme di legge per le quali la prova della mala fede
della controparte rappresenta l'unica possibilità di ottenere l'accoglimento
delle proprie richieste di causa, le espressioni usate dall'appellante non
possono essere considerate ingiuriose a tal punto da giustificare la sanzione
prevista dall'art. 68 cpv. 3 CPC. La domanda di intersecazione formulata da
__________ __________ è pertanto respinta.
- Il Pretore non ha
ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 975 CC, poichè a suo giudizio gli
istanti non hanno provato che l’iscrizione a registro fondiario si fondava su
una causa illegittima. Gli appellanti contestano tale conclusione, sostenendo
di aver dimostrato, con una serie di deduzioni logiche successive, che la
situazione di fatto persiste immutata sin dall’inizio del secolo, prima ancora
dell’entrata in vigore del registro fondiario definitivo.
L'art. 975 CC, su cui
gli appellanti hanno fondato la loro azione, stabilisce che chiunque sia
pregiudicato nei suoi diritti reali dall’iscrizione, dalla cancellazione o
dalla modifica di una giusta iscrizione può chiedere la rettifica del registro
fondiario. L'azione di rettifica tende alla modifica di un'operazione fatta
senza causa legittima relativamente a un diritto reale (Steinauer, Les droits réels, Vol. I, 2a ed., 1990,
n. 979 e segg.) e ha per scopo quello di far concordare lo stato
dell'iscrizione con la situazione giuridica realmente esistente in favore della
persona che è lesa dall'inesattezza del registro (Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerisches Zivilgesetzbuch, 11a
ed., pag. 654, con rimandi). Per l'art. 974 cpv. 2 CC, l'iscrizione è da
considerare indebita quando è avvenuta senza titolo giuridico o per un atto
giuridico non vincolante.
- Nel caso
concreto, per potersi prevalere dell'azione di rettifica del registro fondiario
sulla base dell'art. 975 CC, gli appellanti avrebbero dovuto sostenere e
dimostrare che l'iscrizione di cui pretendono la modifica è avvenuta sulla base
di una causa illegittima, ovvero su di un titolo nullo. Nessuno più contesta
che la costruzione edificata sul fondo n. __________ RFD __________ __________
sporge di 354 cm sulla confinante particella n. __________, proprietà dei
convenuti (doc. __________; perizia del 14 aprile 1993, allegato __________),
superando di circa 135 cm l’estensione del diritto di sporgenza iscritto a
registro fondiario (doc. D; perizia 14 aprile 1993). L’istruttoria non ha
consentito di trarre conclusioni affidabili sulla causa della divergenza fra lo
stato reale della sporgenza e l’iscrizione a registro fondiario. In particolare
non risulta provato che quest'ultima sia avvenuta sulla base di un'indebita
operazione effettuata a causa di un titolo nullo. L’iscrizione è infatti
avvenuta nel __________, al momento dell’impianto del registro fondiario
definitivo e nessuno aveva contestato la nuova mappa catastale e le decisioni
del perito unico avv. __________ __________.
Gli appellanti, pur
ammettendo di non aver potuto provare l’esistenza di un errore nella nuova
mappa catastale, rimproverano al Pretore di essersi pronunciato senza tenere
conto dell’impossibilità oggettiva di portare tale prova, tanto più che i convenuti
non hanno potuto addurre prove concrete a sostegno della loro buona fede e
dell’esattezza dell’iscrizione a registro fondiario. La censura è ai limiti
della temerarietà. A prescindere dal fatto che la buona fede è presunta (art. 3
cpv. 1 CC) e che i registri pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano
finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto (art. 9 cpv. 1 CC),
in concreto non spettava ai convenuti dimostrare l’esattezza dell’iscrizione,
presunta, ma agli istanti provare che l’iscrizione era indebita.
- Gli appellanti
adducono che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto di tutti gli indizi
emersi dall’istruttoria, in particolare del fatto che il diritto di sporgenza è
sempre esistito nella sua estensione attuale, anche prima dell'allestimento
della nuova mappa catastale del 30 novembre __________, e che l’esercizio della
servitù nella forma attuale non è stato contestato in occasione delle
ristrutturazioni effettuate in passato da __________ __________. L’istruttoria,
come si è visto, ha accertato che il disegno riportato dalla mappa catastale e
che si riferisce all'iscrizione a registro fondiario di un onere di sporgenza a
carico della part. n. __________ RFD __________ __________ (doc. __________;
__________) è inferiore di 135 cm alla situazione di fatto (perizia 14 aprile
1993, pag. 2, risp. allegato __________). Il perito giudiziario ing. __________
(referto del 14 aprile 1993 e completazione del 29 settembre 1993) non ha
potuto determinare in maniera inequivocabile che nell'ambito dei lavori di riattazione
effettuati nel 1964 e nel 1978 ci sia stata al primo e al secondo piano del
fondo n. __________1 un’edificazione maggiore a favore del fondo n. __________
rispetto al diritto di sporgenza previsto dalla mappa catastale e
dall’iscrizione a registro fondiario (perizia 14 aprile 1993, pag. 5). Il
perito così si è espresso al riguardo: "constato che la realtà, anche se
di poco, differisce dai piani, se ne deduce che: o il piano non è stato
allestito a regola d'arte o sono stati eseguiti lavori interni in epoche
diverse, senza inoltrare altre documentazioni grafiche" (complemento di
perizia del 29 settembre 1993, pag. 1, ad A1). Contrariamente a quanto
sostengono gli appellanti, la perizia giudiziaria non è inficiata dalla
constatazione eseguita dall’arch. __________, autore della perizia di parte
prodotta agli atti (doc. __________). A prescindere dal fatto che un documento
del genere non ha maggior valore di una semplice affermazione di parte (Rep.
__________ pag. __________), il suo estensore, sentito come teste, non ha
potuto dare indicazioni precise sul momento in cui avvenne l’invasione,
limitandosi a ricostruire lo svolgimento dei fatti sulla base di sue
supposizioni, sprovviste quindi di valore probatorio (art. 237 cpv. 1 CPC; cfr.
verbale di audizione del 30 aprile 1992).
Né può essere di
ausilio agli appellanti la circostanza che il convenuto __________ __________
era membro della comunione ereditaria cui apparteneva dal 1974 il fondo n.
__________RFD __________ __________ (doc. __________). Come si è visto, non è
dato di sapere quando si è verificata l’invasione indebita della part. n.
__________, di modo che non è possibile trarre alcuna deduzione dai rapporti di
proprietà precedenti. È del resto pacifico che nessun proprietario ha mai
rilevato anomalie riguardo alla lamentata sporgenza e che la nuova mappa
catastale non fu oggetto di contestazioni. In siffatte circostanze gli appellati
non avevano motivo di dubitare dell’estensione del diritto di sporgenza
indicato a registro fondiario definitivo. Ma non solo. Dal confronto fra la
perizia dell'ing. __________ e le sue conclusioni (in particolare laddove
dichiara che i piani differiscono di poco dalla realtà: v. complemento di
perizia del 29 settembre 1993, pag. 1, ad A1) e il materiale fotografico
allegato al rapporto di constatazione dell'agosto del 1989 e steso dall'ing.
__________ (doc. __________, in particolare le fotografie n. 2 e segg.),
risulta che i convenuti potevano legittimamente ritenere conformi ai documenti
ufficiali le dimensioni della sporgenza, quasi impercettibile. L’asserita mala
fede dei convenuti non è quindi stata per nulla dimostrata e la presunzione di
esattezza dei pubblici registri (art. 9 cpv. 1 CC) è rimasta intatta, gli appellanti
non avendo potuto provare l’esistenza di un errore al momento dell'allestimento
della nuova mappa catastale. Gli istanti stessi ammettono nel gravame che tale
prova era impossibile da portare. L’unica conclusione che se ne può trarre, in
concreto, è dunque quella cui è giunto il Pretore, che a giusta ragione non ha
ritenuto applicabile l’azione di rettifica prevista dall'art. 975 CC. L’appello
si rivela pertanto manifestamente infondato su questo punto.
- Il Pretore ha
parzialmente accolto sia l'istanza __________ 1991 sia la domanda riconvenzionale;
ha quindi ordinato l'estensione del diritto di sporgenza iscritto a favore
della part. n. __________ a tutta la superficie invasa e la cessione in proprietà
ai convenuti di parte della corte coattiva part. n. __________, oltre al
versamento di un'indennità di fr. 2’100.–. Egli ha in sostanza concesso agli
istanti un diritto di sporgenza ai sensi dell'art. 674 cpv. 3 CC mediante
compensazione in natura e in denaro. Gli appellanti ritengono arbitraria tale
decisione e adducono che l'indennità in denaro sarebbe dovuta alla sola
convenuta __________ __________, l'altro convenuto essendo in mala fede.
Quest'ultima obiezione si rivela manifestamente infondata per i motivi esposti
in precedenza (consid. 5) e ancora una volta sfiora la temerarietà.
a) Giusta l'art. 674
cpv. 3 CC, qualora l'opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino
danneggiato non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado
che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono,
accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale
sull'opera o la proprietà del terreno. La concessione del diritto di sporgenza
può avvenire dietro versamento di un'indennità pecuniaria o mediante una
compensazione in natura (Realersatz), che non è una misura di tipo
eccezionale (Meier-Hayoz, Berner Kommentar,
n. 77 ad art. 674 CC). Spetta pertanto al giudice, secondo il proprio apprezzamento
delle circostanze e basandosi sul principio dell'equità (art. 4 CC), valutare
quale soluzione meglio si addica alla fattispecie.
b) L’applicazione dell’art.
674 cpv. 3 CC in concreto non è di principio contestata dagli appellanti, che
si limitano a censurare l’ammontare dell’indennità accordata ai vicini e
l’impossibilità di accordare un’indennità in natura. L'ing. __________ ha
valutato in fr. 6'609.– la diminuzione del valore del fondo n. __________ per
la minore possibilità di sfruttamento provocata dall’invasione, precisando che
la stessa concerne una superficie di circa 3,4 m2 (perizia 14 aprile
1993, pag. 2). Tale valore è ammesso esplicitamente dagli appellanti nel
gravame (pag. 17) e benché ritenuto troppo basso dagli appellati, non è stato
oggetto di appello, così che può essere considerato pacifico in questa sede. Il
perito ha proposto di compensare tale minor valore con una rettifica dei
confini fra le part. __________, proprietà dei convenuti, e __________ (corte
coattiva), in modo da consentire l’edificazione di quest’ultimo fondo e la
soprelevazione del vano di entrata al piano terreno del fondo n. __________
(perizia 14 aprile 1993, allegati E,
F, rispettivamente pag. 3). Tale richiesta di edificazione da parte dei
convenuti è sempre stata riaffermata (riassunto scritto del 4 settembre 1991
annesso al verbale di discussione, punto 3 pag. 6). Il perito ha tenuto conto,
nella sua proposta, della particolare situazione degli immobili delle parti
(nucleo tradizionale), nonché delle loro limitate possibilità edificatorie. La
soluzione prospettata dal perito, cui ha aderito il primo giudice, permette di
adeguare la situazione concreta a quella figurante a registro fondiario
definitivo, compensando in modo adeguato i vicini privati di parte dell’indice
di sfruttamento in una zona pianificatoria già ristretta. Tenuto conto della
superficie della corte coattiva necessaria per la rettifica dei confini, pari a
circa 3,4 m2 (completazione della perizia del 19 settembre 1993,
pag. 4) e quindi equiparabile alla superficie invasa, la compensazione in
natura appare adeguata, unitamente all’indennità pecuniaria di fr. 2’100.–
(pari alla differenza fra il valore peritale della superficie ceduta e quello
della superficie della corte coattiva) a risarcire il danno subito dai
convenuti. Contrariamente all’opinione degli appellanti, la compensazione in
natura non è eccezionale, ma rientra nell’apprezzamento delle circostanze che
spetta al giudice nell’ambito dell’applicazione dell’art. 674 cpv. 3 CC (cfr. consid.
5a).
In conclusione, quindi,
l’appello, infondato in ogni suo punto e ai limiti della temerarietà, deve
essere respinto.
- Gli oneri
processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono
quindi a carico degli appellanti, che dovranno rifondere alla controparte
un’equa indennità per ripetibili di appello. Non vi è invece motivo di
modificare gli oneri processuali di prima sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti -
sempre con vincolo di solidarietà - fr. 1’200.– complessivi a titolo di
ripetibili di appello.
- Intimazione:
avv.
__________ __________, __________;
avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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