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Numero d'incarto:
11.1995.209
Data decisione, Autorità:
23.06.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00209
Lugano
23 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione
1 promossa con petizione __________ 1995 da
__________, __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
__________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________,
__________);
e ora sull’istanza cautelare di deposito di cauzione
presentata il __________ 1995 dalla __________ __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta l’appellazione
__________ 1995 di __________ __________ contro il decreto __________ 1995 dal
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili;
Ritenuto
in fatto:
che __________ __________
ha promosso con petizione 10 aprile 1995 contro __________ __________
__________ un’azione di rivendicazione della proprietà, intesa alla restituzione
di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200’000.–;
che contestualmente
alla petizione l’attrice ha chiesto, in via supercautelare, il deposito del
titolo ipotecario presso la Pretura;
che il Pretore ha
accolto l’istanza cautelare con decreto 10 aprile 1995, emanato senza
contraddittorio;
che la convenuta ha a
sua volta introdotto il 13 aprile 1995 un’istanza cautelare, intesa al deposito
di una cauzione dell’importo di fr. 200’000.–;
che all’udienza del 31
maggio 1995, indetta per la discussione dell’istanza cautelare 13 aprile 1995,
la __________ __________ __________ ha dichiarato di ritirare l’istanza;
che avendo la parte
attrice protestato spese e ripetibili, il Pretore ha stabilito in fr. 450.–
l’indennità per ripetibili in suo favore in calce al verbale di udienza 31
maggio 1995;
che __________
__________ è insorta con appello 7 giugno 1995, chiedendo, in riforma della
decisione impugnata, un’indennità per ripetibili da determinarsi a cura della
Camera;
che tale gravame non è
stato notificato alla controparte;
Considerato:
in diritto:
che in calce al verbale
di udienza il Pretore ha attribuito alla parte attrice, che aveva
esplicitamente protestato spese e ripetibili, un’indennità per ripetibili di
fr. 450.–;
che in tale misura la
decisione del Pretore equivale, in pratica, a un decreto di stralcio, onde la
proponibilità dell’appello (Rep. __________ pag. 145 in fondo);
che secondo
l’appellante l’importo stabilito dal primo giudice è manifestamente insufficiente,
tenuto conto del presumibile dispendio di tempo e del valore di causa;
che essa postula
l’adeguamento verso l’alto dell’indennità per ripetibili senza tuttavia
formulare concrete indicazioni sull’importo desiderato, dal momento che ha proposto
a giudizio di fissare le ripetibili in “fr. ......” , lasciando alla Camera adita
il compito di determinarle sulla base dei principi applicabili in materia;
che siffatto appello è
da considerare nullo ai sensi dell’art. 309 cpv. 5 CPC, mancando la formalità
enunciata dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, il gravame contro le spese e
ripetibili dovendo esprimere la somma dell’aumento postulato (Rep.
__________227);
che vista l’irricevibilità
dell’appello e la manifesta impossibilità di decidere nel merito, lo stesso può
essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri
processuali rimangono a carico dell’appellante mentre non si giustifica
riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato
notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è irricevibile.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr . 100.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 150.–
sono posti a carico
dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________
– avv. __________
__________, __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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