AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.213
Data decisione, Autorità:
31.03.1999, ICCA
Incarto n.:
11.95.00213
Lugano
27 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ (già __________) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6 (azione di mantenimento), promossa con istanza __________
1994 da
, __________ ()
(ora
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata
__________ 1995 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 26
maggio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________
__________ con l’appello;
-
Se
dev’essere accolta l’appellazione presentata il 7 giugno 1995 da __________
__________ contro la stessa sentenza;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con l’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1968), cittadina lettone, ha dato alla luce il __________ 1993 a
__________ (__________a) la figlia __________. Il 6 ottobre 1994 essa ha
convenuto dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, __________
__________ (1950), cittadino egiziano residente a Lugano, asserendo che egli
era suo marito e padre della bambina, per ottenere un contributo alimentare
mensile a favore della figlia di fr. 800.– sino al compimento del 6° anno di
età, di fr. 950.– dal 7° al 12° anno di età, di fr. 1000.– dal 13° al 17° anno
di età e di fr. 1250.– dal 17° al 20° anno di età. Oltre a ciò essa ha
rivendicato fr. 4000.– a titolo di provisio ad litem e subordinatamente
ha instato per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. In
via cautelare, infine, essa ha chiesto un contributo alimentare per la figlia
__________ di fr. 800.– mensili.
B. Statuendo senza
contraddittorio il 10 ottobre 1994, il Pretore ha ingiunto a __________
__________ di versare fr. 400.– mensili per la figlia dal mese di ottobre 1994,
ha respinto la domanda di provisio ad litem e ha convocato le parti a
un’udienza per la discussione dell’istanza. Preso atto della domanda di revoca presentata
il 10 ottobre 1994 dal convenuto (act. IV), il Pretore ha convocato le parti
per la discussione, rinviando l’udienza originariamente prevista (ordinanza 25
ottobre 1994, act. V). All’udienza del 30 novembre 1994, __________ __________ si è opposto alle domande dell’istante,
facendo valere anzitutto che il matrimonio contratto in Egitto è nullo.
L’unione non potrebbe comunque essere riconosciuta in Svizzera, poiché
all’epoca egli era già sposato. In secondo luogo egli ha contestato la forza
probatoria del certificato di nascita prodotto a dimostrazione della sua
paternità e subordinatamente ha postulato la riduzione del contributo
alimentare richiesto dall’istante. Lo stesso giorno il convenuto ha introdotto
domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria.
C. Con decreto del 22
febbraio 1995 il Pretore ha respinto un’ulteriore istanza di revoca del
provvedimento supercautelare emanato il 10 ottobre 1994. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno prodotto il rispettivo memoriale conclusivo,
confermandosi nelle precedenti domande. Il dibattimento finale di merito ha
avuto luogo il 5 aprile 1995.
D. Statuendo il 26
maggio 1995, il Pretore ha pregiudizialmente accertato l’invalidità ab initio
del matrimonio celebrato in Egitto. Sulla scorta del diritto lettone
applicabile alla fattispecie, egli ha invece ammesso il rapporto di filiazione
fra __________ __________ e __________ __________, come pure la legittimazione
attiva di __________ __________. Egli ha quindi fissato il contributo
alimentare a favore della figlia in fr. 150.– mensili da adeguare annualmente
del 10%, la prima volta il 1° gennaio 1996, fino al raggiungimento della
maggiore età. La tassa di giustizia di fr. 700.– è stata posta a carico
dell’istante (al beneficio dell’assistenza giudiziaria) nella misura di tre
quarti e per un quarto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla controparte
fr. 1300.– per ripetibili ridotte. La domanda di assistenza giudiziaria
presentata dal convenuto è stata respinta.
E. Contro la predetta
sentenza è insorta __________ __________ con un appello del 7 giugno 1995 nel
quale chiede, in riforma del giudizio impugnato, l’aumento del contributo
alimentare mensile per la figlia a fr. 370.– sino al raggiungimento del 6° anno
di età, a fr. 430.– dal 7° al 16° anno di età e a fr. 470.– dal 17° anno sino
al raggiungimento della maggiore età. Essa chiede inoltre che gli oneri
processuali di prima sede siano posti a carico delle parti nella misura di metà
ciascuno, con obbligo di rifondere al convenuto fr. 650.– per ripetibili. Essa
ha postulato anche in appello la concessione dell’assistenza giudiziaria.
F. __________
__________ ha impugnato a sua volta la citata sentenza con un appello dell’8
giugno 1995 in cui censura l’accertamento insufficiente del diritto straniero e
la legittimazione dell’istante, negando la forza probatoria della documentazione
da essa prodotta. Conclude per la riforma della stessa nel senso di respingere
l’istanza, non essendo dimostrata la sua paternità, e di porre tutti gli oneri
processuali a carico dell’istante. Subordinatamente propone la riduzione del
contributo alimentare a favore della figlia e infine postula l’ammissione al
beneficio dell’assi-stenza giudiziaria sia in prima che in seconda sede.
G. Nelle loro
osservazioni del 28 giugno 1995 le parti propongono vicendevolmente il rigetto
dell’appello avversario.
H. La giudice
delegata di questa Camera ha completato l’istruttoria acquisendo agli atti vari
documenti sulla situazione delle parti, le quali hanno potuto esprimersi al riguardo
all’udienza del 17 ottobre 1997.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello del convenuto
-
Accertata
l’applicabilità del diritto lettone al caso concreto, il Pretore ha fondato la
sua decisione sugli articoli di legge prodotti dall’istante e tratti dalla
Legge civile lettone, dal Codice delle leggi lettoni sul matrimonio e la
famiglia del 1969, come pure dalla Legge civile lettone del 1937. L’appellante
rimprovera al giudice di essersi basato su un accertamento incompleto del
contenuto di tale ordinamento giuridico. In conformità a quanto previsto nell’art.
16 cpv. 1 terza frase LDIP per le cause di natura patrimoniale, il Pretore ha
invitato l’istante a dimostrare il contenuto del diritto straniero, la quale
avrebbe, a dire del convenuto, prodotto documentazione di dubbia validità
formale, in particolare con riferimento alla traduzione delle norme di legge
straniere. Considerato che l’autentica apposta su tali documenti concerne unicamente
la firma della traduttrice, infatti, la conformità del loro contenuto con
l’originale non sarebbe garantita.
-
Giusta l’art. 16
cpv. 1 LDIP – al quale rinvia l’art. 87 cpv. 3 CPC con riferimento
all’accertamento del diritto estero – il contenuto del diritto straniero
applicabile va di regola accertato d’ufficio (DTF 118 II 83 consid. 2a e
riferimenti), eventualmente con la collaborazione delle parti. In caso di
pretese patrimoniali la prova di tale contenuto può anche essere accollata alle
parti (art. 16 cpv. 1 terza frase LDIP). Non si tratta di una prova in senso
stretto, di modo che le regole sull’onere probatorio (art. 8 CC) risultano
inapplicabili; se la parte non prova il contenuto del diritto straniero, il
giudice applica sussidiariamente il diritto svizzero (DTF 121 III 436, consid.
5a; Mächler-Erne in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea 1996, art. 16
n. 16; Dutoit, Commentaire de la loi
fédérale du 18 décembre 1987, 2a edizione, Basilea 1997, art. 16 n.
7–11; Keller/Girsberger in: IPRG Kommentar,
Zurigo 1993, art. 16 n. 41).
La questione di sapere
se i contributi alimentari possono essere considerati pretese patrimoniali nel
senso dell’art. 16 cpv. 1 terza frase LDIP, come sostiene l’appellante, è
controversa (rias-sunto della dottrina secondo Mächler–Erne, op. cit., art. 16 n. 13 seg.; contro: Keller/Girsberger, op. cit., art. 16 n.
31 segg.; a favore: Dutoit, op.
cit., art. 16 n. 8 seg.). In concreto la portata di tale controversia risulta
comunque limitata. Quando infatti è in gioco l’interesse di una parte che la
legge intende proteggere in quanto più debole, per di più nell’ambito di una
fattispecie sottratta all’autonomia delle parti – qual è appunto il contributo
alimentare a favore dei figli (DTF 118 II 94) – anche i fautori di
un’applicazione estesa dell’art. 16 cpv. 1 terza frase LDIP ritengono che il
giudice non può facilmente prescindere dall’accerta-mento del contenuto del
diritto straniero, sebbene non sia obbligato a intervenire d’ufficio (Dutoit, op. cit., art. 16 n. 7; Mächler-Erne, op. cit., art. 16 n. 14).
Sia come sia, dunque, il giudice è tenuto a valutare la completezza delle prove
fornitegli in merito al contenuto del diritto straniero e, qualora le ritenesse
insufficienti, a domandare un complemento o procedere di sua iniziativa a
ulteriori ricerche.
-
La dottrina è
concorde nel ritenere che, in generale, nell’ambito della valutazione delle
prove il giudice gode di ampia libertà, soprattutto per quanto attiene al
contenuto del diritto estero: il diritto straniero è sufficientemente accertato
quando il giudice è convinto della sua esistenza e del suo contenuto (Dutoit, op. cit., art. 16 n. 7; Mächler-Erne, op. cit., art. 16 n. 15; Keller/ Girsberger, op. cit., art. 16
n. 47). In concreto il Pretore si è dimostrato convinto della completezza e
della correttezza del contenuto del diritto lettone così come accertato
dall’istante, avendo egli deciso sulla scorta della documentazione da essa
prodotta senza richiedere complementi. Alla luce dei documenti agli atti non si
vede infatti alcuna ragione per dubitare della veridicità delle traduzioni
prodotte dall’istante, pervenute per il tramite di uno studio legale di
__________ (doc. __________) della cui affidabilità non v’è motivo di dubitare.
Inoltre l’istante ha provveduto ad allegare la versione originale dei disposti
citati, così che l’appel-lante avrebbe potuto sostanziare le sue asserzioni riguardo
a presunte inesattezze. Per il resto, i documenti in questione permettono un
esame esauriente della fattispecie. Su questo punto la decisione del Pretore va
pertanto condivisa e la fattispecie giudicata secondo il diritto lettone.
-
Il Pretore ha
accertato il rapporto di filiazione fra la bambina e l’appellante sulla scorta
del certificato di nascita (doc.__) prodotto dall’istante, in applicazione dei
combinati disposti art. 54 cpv. 1 e 56 cpv. 2 del Codice delle leggi lettoni
sul matrimonio e la famiglia del 1969. Giusta l’art. 54 la filiazione del
figlio di genitori non coniugati viene stabilita presentando una dichiarazione
comune del padre e della madre alle istituzioni statali di stato civile. Dal
tenore del certificato di nascita il Pretore ha concluso che lo stesso adempie
tali requisiti. Egli ha maturato tale convincimento anche valutando il
comportamento processuale dell’ap-pellante, il quale non ha mai negato
esplicitamente di essere il padre di __________ __________r, limitandosi a contestare
la conformità del documento con l’originale, ma senza tentare di provare l’assen-za
di ogni legame di sangue fra lui e la bambina. L’appellante censura la validità
del certificato di nascita, sostenendo che si tratta di una traduzione
“sommaria” (doc. __________) nella quale sono state tralasciate varie righe del
testo originale che potrebbero essere determinanti e ritiene dubbio che tale
certificato possa provare sulla sua paternità, non avendo egli mai rilasciato
alcuna dichiarazione in tal senso a un ufficio di stato civile lettone.
Ora, che l’appellante
non abbia riconosciuto la sua paternità davanti a un ufficiale del registro di
stato civile lettone è possibile. All’epoca in cui è nata la bambina, in effetti,
l’istante riteneva di essere legalmente sposata all’appellante e solo in
occasione dell’introduzione dell’azione di mantenimento ha manifestato dubbi
sulla validità della cerimonia celebrata in Egitto. È pertanto verosimile
ch’essa abbia prodotto ai fini dell’iscrizione nel registro delle nascite
l’atto di matrimonio debitamente sottoscritto anche dall’appellante (doc.
__________, pag. 1–3 e doc. ). Alla fattispecie risulta quindi applicabile
l’art. 53 del Codice delle leggi lettoni sul matrimonio e la famiglia del 1969,
secondo il quale la discendenza del bambino nato da genitori coniugati è
accertata con l’atto di matrimonio dei genitori. Giusta l’art. 56 cpv. 2, inoltre,
la persona registrata come padre ha il diritto di contestare l’iscrizione entro
un anno dal momento in cui è venuta a sapere o doveva venire a sapere
dell’avvenuta iscrizione. Come rileva il Pretore, l’appellante non ha mai manifestato
alcuna intenzione in tal senso. Non va inoltre dimenticato che al concepimento
della bambina, avvenuto verso la fine del mese di aprile 1992, l’appellante
intratteneva innegabilmente una relazione con l’istante, sfociata poi nella
cerimonia tenutasi nell’ del 1992 (interrogatorio formale ad 11, doc.
A ed E). L’opinione del Pretore circa l’esistenza della filiazione fra
l’appellante e la bambina resiste quindi alla critica.
-
L’appellante
censura anche la legittimazione attiva della madre ad agire quale rappresentante
della figlia, questione che il Pretore ha risolto affermativamente in applicazione
dell’art. __________ della Legge civile lettone. A norma di tale articolo i
genitori, muniti dei diritti e doveri di tutore, amministrano i beni del
figlio; giusta l’art. 181 cpv. 1, inoltre, nel caso in cui i genitori vivano
separati l’autorità parentale è esercitata dal genitore con cui i figli vivono.
Dall’applicazione dei combinati disposti discende che il genitore investito
dell’autorità parentale, nella fattispecie la madre, ha il diritto di
rappresentare i figli nelle vertenze che concernono i loro beni (cfr. anche
doc. __________). Anche su questo punto l’appello deve perciò essere respinto.
-
Infine
l’appellante rimprovera al Pretore di non avere accertato la situazione economica
dell’istante e di aver fissato un contributo “punitivo” a suo carico, onde la necessità
di una drastica riduzione. Ora, giusta l’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’atto di
appello deve contenere, oltre la dichiarazione di appellare con l’indica-zione
precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono impugnare,
l’enunciazione delle domande. In caso di contestazioni patrimoniali
l’appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue
pretese, nel senso che deve precisare l’ammontare della riduzione richiesta sul
contributo alimentare da lui dovuto (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 309 n. 6).
Nell’ambito del diritto di filiazione vige invero la massima ufficiale illimitata
(DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Bühler/Spühler, op. cit., n. 33 e 42 ad
art. 156 CC), ma il principio inquisitorio è destinato anzitutto a
salvaguardare gli interessi del minorenne, non del genitore. Trattandosi di
fissare contributi di mantenimento, mera questione pecuniaria, l’intervento del
giudice a tutela del genitore è limitato al caso in cui il contributo per il
figlio sia manifestamente eccessivo o sproporzionato (Rep. __________ pag. 237
__________. __________, __________ 143). Se non che, tale è appunto il caso in
concreto, ove l’appellante lamenta una sproporzione manifesta tra il fabbisogno
della figlia e il contributo alimentare stabilito dal Pretore (appello, pag.
9).
-
Il Pretore ha
stabilito il contributo alimentare a favore della figlia dopo aver raccolto
tutti i dati relativi alla situazione finanziaria del convenuto. L’unico dato
accertato riguardo alla madre concerne invece un assegno mensile di Ls 15.75
(circa fr. 38.–) a titolo di “congedo maternità” riscosso fino al 31 dicembre
-
Nulla risulta sulla formazione scolastica dell’istante, sull’attività da
lei svolta prima della nascita della bambina o sul guadagno da lei allora
conseguito. Agli atti figura solo l’indicazione del reddito mensile medio ufficiale
in Lettonia, di Ls 75 (informa-zioni fornite dall’Ambasciata svizzera a Riga,
doc. 16). Ciò non consente di formulare serie ipotesi sul reddito potenziale
della madre alla fine del congedo di maternità, tanto meno se si pensa che i
dati ufficiali non sembrano essere del tutto attendibili, data l’importanza
dell’economia “sommersa” in Lettonia (doc. __________). D’altro canto il
Pretore non ha indagato nemmeno sul fabbisogno medio mensile della bambina in
Lettonia, le raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo non
potendo essere prese come punto di riferimento (sentenza, pag. 4). Questa
Camera ha quindi dovuto completare gli atti.
-
Ora, i documenti
acquisiti in sede di appello non sono di facile interpretazione. Secondo il
Comitato svizzero UNICEF i costi di mantenimento medio di un bambino in
Lettonia ammontano a circa 120 Ls, mentre l’Ambasciata di Lettonia a Vienna indica
per il fabbisogno di un figlio minorenne l’importo di Ls 38. Secondo l’Ufficio
centrale di statistica a __________ il minimo vitale di sussistenza per un
adulto, escluso l’alloggio, ammonta a Ls 77.40 mensili. L’istante, dal canto
suo, ha documentato i propri costi di alloggio e di riscaldamento in Ls 56.85
mensili e i costi per la scuola dell’infanzia frequentata dalla bambina in Ls
100 mensili, precisando di percepire un sussidio mensile per la figlia di Ls
4.25. A un tasso di cambio di Ls 0.40 per fr. 1.–, concordemente ammesso dalle
parti, il fabbisogno medio della bambina ammonterebbe perciò a fr. 475.– secondo
i dati forniti dall’ UNICEF (fabbisogno più costo della scuola privata) e a fr.
95.– secondo quelli indicati dall’Ambasciata di Lettonia a Vienna. Il
fabbisogno di fr. 150.– mensili stimato dal Pretore, pressoché pari al reddito
medio lettone, supera invero del 55% il fabbisogno ufficiale di fr. 95.–, ma
non vi è motivo di ridurlo, considerate le notevoli discrepanze tra i dati
economici agli atti e il fatto che anche l’UNICEF attesta l’esistenza di
importanti differenze a seconda dei casi. L’apprezzamento del Pretore al
proposito, improntato a ragionevole prudenza, resiste quindi alla critica.
-
Il Pretore ha
ritenuto che il convenuto abbia una potenzialità di reddito di almeno fr.
3’500.– mensili. Tale accertamento non è contestato dall’appellante, che ha ammesso,
in sede di interrogatorio formale, un reddito assicurativo di fr. 3’250.– mensili
durante i periodi di incapacità lavorativa. Pur tenendo conto delle difficoltà
dovute ai problemi di salute nell’attività pregressa di massaggiatore (sindrome
cervicale: doc. __________), non vi è motivo per scostarsi da tale
apprezzamento, che considera anche l’attività lucrativa svolta dal convenuto in
diversi esercizi pubblici (____________________: doc. _ e __________) e il
fatto che egli potrebbe svolgere altre attività compatibili con il suo stato di
salute. Il convenuto stesso ha del resto indicato nella domanda di prestazioni
presentata all’assicurazione per l’invalidità di auspicare un riclassamento
professionale nella stessa professione o in altre (doc. _). Un reddito netto di
fr. 3’500.– mensili è pertanto da ritenere conseguibile dall’appellante anche
dopo l’insorgere dei problemi di salute.
-
Il primo giudice è
rimasto nel vago invece per quel che riguarda il fabbisogno del convenuto,
limitandosi a rilevare che non potevano essere presi in considerazione i debiti
(____________________, __________ __________ __________, ex moglie per la
liquidazione del regime matrimoniale) e che la moglie del convenuto doveva
partecipare ai costi dell’alloggio, se del caso estendendo la sua attività
lavorativa di cameriera a tempo parziale (con un reddito di fr. 1’125.– mensili
lordi: doc. __________), ma senza specificare l’entità di tale partecipazione.
Il convenuto ha ribadito solo che la moglie non può lavorare a tempo pieno, ma
non ha fornito elementi più precisi sulla sua situazione economica. Come che
sia, la moglie del convenuto non ha obblighi finanziari diretti verso la
bambina, al cui mantenimento devono provvedere in primo luogo i genitori (art.
276 cpv. 1 CC; DTF 120 II 285; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4a edizione, Berna 1997, n. 20.12).
Trattandosi di un figlio nato prima del loro matrimonio, l’assistenza che essa
deve al marito costituisce solo uno sgravio dagli oneri di mantenimento
derivanti dal diritto matrimoniale ove questi riducessero la capacità
contributiva nei confronti del figlio (Hausheer/Spycher,
in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 6.32 pag. 328).
Ai fini del calcolo
della capacità contributiva, nel caso concreto il padre deve pertanto essere
considerato come persona sola (Hegnauer,
in: Rivista di diritto tutelare 42 [1987] pag. 49; SJZ 1985 233 n. 43). Ciò
posto, sulla base degli atti e delle ammissioni dell’interessato nei vari
memoriali si può calcolare un suo fabbisogno mensile di fr. 2’795.– (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per persona sola fr. 925.–; alloggio per
persona sola, stimato, fr. 900.–; premio cassa malati fr. 280.– [doc.
__________]; imposte fr. 10.– [doc. __________]; alimenti figlia __________ fr.
560.– [doc. __________ e __________]; contributi AVS fr. 120.– [doc. __________
e 5]). Con un reddito potenziale di fr. 3’500.– egli dispone quindi di un
importo di fr. 705.– con cui far fronte ai propri obblighi alimentari.
L’appello deve di conseguenza essere respinto per quel che concerne l’ammontare
del contributo alimentare dovuto alla figlia.
-
L’appellante
contesta ancora il tasso di indicizzazione del 10% annuo ammesso dal Pretore,
che a suo avviso sarebbe sproporzionato rispetto alla sua situazione economica.
La censura è fondata. Il primo giudice, constatato che in Lettonia era stato riscontrato
un tasso d’inflazione del 24% nel 1994 e che per il 1995 era previsto un
ulteriore rincaro del 15% (doc. __________), ha considerato opportuno stabilire
un tasso del 10% annuo fino alla maggiore età della bambina. Se non che, tale
saggio non è fondato su dati oggettivi, il primo giudice essendosi dipartito
dai risultati di due anni (doc. __________) per estrapolarne proiezioni a lunga
durata senza il supporto di dati statistici ufficiali. Se si considera inoltre
che il contributo alimentare non è stabilito in Lats lettoni ma in franchi
svizzeri e che il padre consegue il suo reddito in Svizzera, dove vive, la
scelta di adeguare ogni anno il contributo alimentare del 10% non può per nulla
essere condivisa. L’even-tuale deprezzamento della moneta lettone sarà infatti
compensato, in misura ragionevole, dall’evoluzione del tasso di cambio fra il Lats
e il franco svizzero. ll contributo alimentare dovuto in franchi svizzeri deve
pertanto essere adeguato annualmente secondo l’indice nazionale svizzero dei
prezzi al consumo. In tale misura l’appello merita di essere accolto.
-
Contrariamente a
quanto ritiene il Pretore, la procedura cautelare avviata con l’istanza 6
ottobre 1994 non è stata risolta con l’emanazione del decreto 22 febbraio 1995.
Come osserva il convenuto, infatti, il primo giudice aveva convocato le parti
per la discussione, emanando nel frattempo un decreto cautelare (art. 379 cpv.
1 CPC). Non era quindi necessaria un’istanza di revoca del provvedimento supercautelare,
come avviene quando il giudice ammette la domanda senza contraddittorio (art.
379 cpv. 2 CPC). Il convenuto ha comunque presentato il 25 ottobre 1994
un’istanza di revoca del decreto supercautelare (act. IV), di cui il Pretore ha
preso atto con ordinanza del 25 ottobre 1994 (act. V). La discussione cautelare
e di merito ha avuto luogo il 30 novembre 1994 e il dibattimento finale si è
tenuto il 5 aprile 1995. Con il decreto del 22 febbraio 1995 il Pretore si è
limitato a respingere, senza contraddittorio (art. 379 cpv. 2 CPC), l’istanza
di modifica dell’assetto cautelare del 20 febbraio 1995 con la quale il
convenuto chiedeva la soppressione retroattiva del contributo alimentare
decretato il 10 ottobre 1994. Ne risulta che sull’istanza cautelare del 6
ottobre 1994 il Pretore non ha ancora statuito dopo contraddittorio, né questa
Camera può sostituirsi d’autorità alle sue attribuzioni. L’incarto gli deve
quindi essere rinviato affinché giudichi tale domanda, tuttora inevasa.
-
Da ultimo
l’appellante censura la decisione pretorile nella misura in cui respinge la sua
domanda di assistenza giudiziaria. Presupposti indispensabili per l’ammissione
al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria sono da un lato la condizione
d’indigenza e dall’altro la probabilità di esito favorevole della causa (art.
155 e 157 CPC). Il requisito dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente
non è in grado di provvedere con i propri mezzi (red-dito e sostanza) alle
spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello
della famiglia. In concreto, sulla base di quanto risulta dagli atti il
convenuto è da ritenere indigente, visto che dopo il pagamento del contributo
alimentare per la seconda figlia gli rimane un importo di circa fr. 500.– con
il quale deve però far fronte agli obblighi di mantenimento verso la moglie, il
cui reddito di circa fr. 1’000.– netti mensili è manifestamente insufficiente
per coprire il suo fabbisogno. Visto l’esito del gravame, è da considerare
adempiuta anche la condizione cumulativa della probabilità di esito favorevole,
anche se in misura parziale. L’istante, per altro, è risultata soccombente in
larga misura sull’entità del contributo alimentare rispetto alle domande del 6
ottobre 1994, di modo che non si può dire che la posizione del convenuto al
proposito fosse irragionevole e sprovvista di buon diritto. L’appello deve
dunque essere accolto anche su questo punto.
II. Sull’appello
dell’istante
- L’istante ritiene
che il contributo alimentare di fr. 150.– mensili stabilito dal Pretore sia
manifestamente insufficiente e rivendica un importo, da indicizzare
annualmente, di fr. 370.– sino al 6° anno di età, di fr. 430.– dal 7° al 16°
anno di età e di fr. 470.– sino al raggiungimento della maggiore età. Essa
sostiene, sulla base del rapporto UNICEF prodotto con l’appello, che il fabbisogno
mensile della bambina sarebbe di almeno fr. 370.– mensili e ribadisce di non
potere far fronte al mantenimento in denaro della figlia, non disponendo di
mezzi sufficienti, già per il fatto che l’indennità di maternità, versata sino
al 31 dicembre 1995, ammontava a Ls 15.75 mensili e che il costo della vita
effettivo sarebbe di 3 o 4 volte superiore a quello ammesso dalle fonti ufficiali.
Come si è già visto (__________), i dati sulla situazione economica in Lettonia
sono discordanti. L’appellante sostiene di ricevere solo un’indennità di Ls
15.75 mensili (doc. ) e un sussidio mensile di Ls 4.75 per la figlia
(documenti prodotti su richiesta della Camera), ma spende per l’alloggio e il
riscaldamento Ls 56.85 e per la scuola privata dell’infanzia frequentata dalla
bambina 100 Ls mensili (documentazione prodotta il 29 aprile 1997). A
prescindere dall’utilità di una scuola privata, soprattutto se la madre è –
come essa stessa asserisce – tuttora disoccupata e sprovvista di reddito, la
divergenza esistente fra i dati forniti dagli enti ufficiali lettoni e quelli
menzionati dal Comitato svizzero UNICEF () inducono alla prudenza.
L’importo di fr. 150.– stabilito dal Pretore, pari all’incirca a 60 Ls, supera
del 55% il fabbisogno di un bambino minorenne indicato dall’Ambasciata di
Lettonia a Vienna (Ls 38, pari a fr. 95.–) ed è anzi solo di poco inferiore al
reddito medio mensile conseguito in Lettonia nel 1994 (Ls 75: doc. __________).
Non vi è motivo di scostarsi da tale valutazione, tanto meno se si pensa agli
elementi contraddittori agli atti e alle cifre fornite dagli enti statali
lettoni, rispetto alle quali il contributo di fr. 150.– risulta essere
ampiamente sufficiente per coprire le necessità attuali della figlia,
indipendentemente dalle disponibilità finanziarie del padre. L’appello,
infondato, deve pertanto essere respinto.
III. Sulle spese e
ripetibili
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia
relativa all’appello del convenuto tiene conto del modesto parziale accoglimento
del suo gravame. Egli dovrà inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità
per ripetibili ridotte. Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede
può rimanere invariato, l’attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile
sul loro ammontare né sul loro importo. I costi dell’appello interposto
dall’istante rimangono a suo carico, con obbligo di rifondere al convenuto
un’equa indennità per ripetibili di appello. Visto ad ogni modo che essa
risiede all’estero e che la riscossione di tasse, spese e indennità per
ripetibili in Lettonia si rivelerà con ogni probabilità impossibile, si può prescindere
dal prelevare tasse e spese a suo carico.
La domanda di assistenza
giudiziaria presentata dal convenuto in questa sede deve essere accolta, visto
che il gravame presentava probabilità di buon esito, quanto meno parziale. L’ana-loga
richiesta presentata dall’istante può invece essere accolta solo limitatamente
alle osservazioni presentate all’appello della controparte, il suo appello
essendo sprovvisto di esito favorevole sin dall’inizio. Viste le precarie condizioni
economiche del convenuto, infatti, l’indennità per ripetibili che egli le deve
appare già sin d’ora di difficile (se non impossibile) incasso e si giustifica
quindi la concessione del gratuito patrocinio (art. 159 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________
__________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
L’istanza è parzialmente accolta, nel
senso che è fatto obbligo a __________ __________ di versare a __________
__________, in favore della figlia __________, anticipatamente entro il 5 di
ogni mese, l’importo di fr. 150.–, da adeguare ogni anno all’indice nazionale
svizzero dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1996, fino al
raggiungimento della maggiore età della beneficiaria.
-
__________ __________ è ammesso al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ __________.
II. L’incarto è rinviato al
Pretore affinché statuisca sull’istanza cautelare del 6 ottobre 1994.
III. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti per un decimo a carico dell’appellante e per esso, al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Non si riscuote la quota di
nove decimi a carico dell’istante né si attribuiscono ripetibili.
IV. L’appello di __________
__________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
V. Non si prelevano tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
VI. __________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
VII. __________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________i, limitatamente alle osservazioni presentate
all’appello di __________ __________.
VIII. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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