AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.215
Data decisione, Autorità:
02.03.1999, ICCA
Incarto n.
11.95.00215
Lugano
2 marzo 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 2295 (azione di separazione e riconvenzione di
divorzio) della Pretura del
Distretto di Riviera (già n. 9823 della Pretura del Distretto di Bellinzona)
promossa con petizione del 6
luglio 1981 da
C__________ G__________,
nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
K__________ G__________, __________
(patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
presentata il 31 maggio 1995 da K__________ G__________ contro la sentenza
emessa il 15 maggio 1995 dal Pretore del Distretto di Riviera;
-
Se
dev'essere accolto l'appello presentato il 4 giugno 1995 da C__________ G__________
contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. K__________
G__________ (1927) e C__________ I__________ (1934) si sono sposati a Contone
il 10 giugno 1957. Dalla loro unione sono nati M__________ (1960), F__________
(1961) e M__________ (1966), deceduta nel 1985. Il marito era macchinista
presso le Ferrovie federali svizzere, mentre la moglie, sarta di formazione,
non ha esercitato attività lavorativa durante il matrimonio. Il 15 maggio 1981
essa ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 10
giugno successivo.
B. Il 6 luglio
1981 C__________ G__________ ha promosso azione di separazione per tempo
indeterminato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo
l’affidamento di M__________ (riservato il diritto di visita del padre), un contributo
mensile indicizzato di
fr. 400.– per la
figlia e di fr. 1’700.– per sé, la restituzione di alcune suppellettili e della
mobilia domestica, il versamento di
fr. 100’000.– in
liquidazione dei rapporti patrimoniali, concedendo al marito l’abitazione
coniugale. Contestualmente essa ha postulato l’adozione di misure
provvisionali. Con decreto del 14 agosto 1981, confermato da questa Camera il
23 ottobre 1981 (inc. 9823), il Pretore ha affidato M__________ al padre, ha assegnato
l’abitazione coniugale al marito e ha obbligato quest’ultimo a versare alla
moglie un contributo mensile di fr. 1’600.– (inc. provvisionale, act. II). I
coniugi si sono separati di fatto nel settembre del 1981.
C. Nella sua
risposta del 4 settembre 1981 K__________ G__________ si è opposto alla
separazione e in via riconvenzionale ha chiesto il divorzio, l’affidamento
della figlia M__________ e l’assegnazione dell’abitazione coniugale. La moglie
si è opposta alla riconvenzione. Nei successivi allegati ogni parte ha
confermato le proprie allegazioni e proposte di giudizio.
In pendenza di
causa l’assetto cautelare è stato oggetto di svariate modifiche. Il contributo
alimentare per la moglie, in particolare, è stato fissato dal Pretore in fr.
1’150.– mensili dal 1° marzo 1988 (inc. provvisionale, act. XXXIII), da questa
Camera in
fr. 1’422.70 dal 1°
luglio 1990 (sentenza del 15 aprile 1991, inc. 93/90) e, sempre da questa
Camera, in fr. 1’350.– mensili dal
1° settembre 1992
il 2 novembre 1993 (I CCA 105/93).
D. Nel frattempo,
nel 1987, a seguito ad un incidente, K__________ G__________ è stato
riconosciuto parzialmente invalido con il diritto a una mezza rendita AI e a
una rendita INSAI. C__________ G__________ è stata posta anch’essa al beneficio
di una mezza rendita AI. Dal 1° settembre 1992 i coniugi percepiscono una
rendita di vecchiaia per coniugi.
E. Durante
l’istruttoria il Pretore del Distretto di Bellinzona si è astenuto e l’incarto
è stato trasmesso al Pretore del Distretto di Riviera. Ultimata l’assunzione
delle prove, nel suo allegato conclusivo C__________ G__________ ha confermato
la domanda di separazione per tempo indeterminato, ha postulato un contributo
alimentare di fr. 1350.– mensili (ridotto a fr. 850.– nel caso in cui fosse
stata accolta la sua pretesa in liquidazione dei rapporti patrimoniali) e fr.
195’630.– in liquidazione del regime dei beni. Subordinatamente, qualora fosse
stato pronunciato il divorzio, essa ha avanzato le medesime richieste
pecuniarie. K__________ G__________ ha ribadito, nel suo memoriale, la domanda
di divorzio e di attribuzione dell’abitazione coniugale, chiedendo la condanna
della moglie al pagamento di fr. 120’000.– in liquidazione del regime dei beni
e in risarcimento di aspettative ereditarie, come pure la restituzione di fr.
80’000.– per contributi alimentari versati in eccesso pendente causa. Al
dibattimento finale del 20 giugno 1994 le parti hanno riaffermato le loro
posizioni.
F. Statuendo il
15 maggio 1995, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha obbligato
K__________ G__________ a versare alla moglie fr. 85’000.– in liquidazione del
regime dei beni, ma ha respinto le altre pretese pecuniarie della moglie. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 5’000.–, sono state poste per un
quarto a carico di K__________ G__________ e per il resto a carico della
moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 15’000.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la
sentenza citata C__________ G__________ è insorta, il 4 giugno 1995 postulando
la separazione a tempo indeterminato e un contributo mensile di fr. 1‘350.–
(fr. 1’082.– nel caso in cui le siano riconosciuti fr. 131’520.–, rispettivamente
fr. 87’100.–, in liquidazione del regime dei beni). Subordinatamente essa aderisce
al divorzio, ma sollecitata un contributo mensile di fr. 1’831.– (ridotto a fr.
1’557.– nel caso in cui le siano riconosciuti fr. 131’520.– in liquidazione dei
rapporti patrimoniali) e un importo – non cifrato – della quota di libero
passaggio del marito. Nel frattempo anche K__________ G__________ è insorto contro
la sentenza del Pretore con un appello del 31 maggio 1995 nel quale chiede che
nulla sia dovuto alla moglie in liquidazione del regime dei beni o quanto meno,
in subordine, che il suo obbligo sia limitato a fr. 45’700.–. Nelle rispettive
osservazioni, ogni parte conclude per il rigetto dell’appello avversario.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello
di C__________ G__________
-
Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni
coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa
ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale
stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere
domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si
intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori
elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe
dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a
edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e
giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.; Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 18 ad
art. 142 CC).
-
È indubbio
che nella fattispecie le relazioni coniugali sono profondamente turbate, tant’è
che la moglie stessa ha postulato la separazione. Litigiosa è la responsabilità
nella disunione. Il Pretore ha ritenuto che entrambi i coniugi sono
responsabili della turbativa: il marito per avere trascurato e schernito la
moglie, ma soprattutto per avere infuso nei figli un sentimento di odio verso
di lei; la moglie, per la sua indifferenza verso la famiglia, per il suo
egoismo e, principalmente, per avere compromesso il rapporto con i figli. Il
primo giudice ha escluso nondimeno una colpa preponderante del marito,
reputando le responsabilità di quest’ultimo compensate da quelle della moglie e
dai fattori oggettivi di dissidio. La disunione – a suo avviso – si riconduce sostanzialmente
al diverso approccio dei coniugi verso la prole e all’incapacità della moglie
di gestire la relazione con i figli, ciò che ha inciso negativamente anche sul
rapporto di coppia.
-
L’appellante
sostiene che la responsabilità esclusiva della disunione incombe al marito e
che il suo difficile rapporto con i figli non è la causa della turbativa, bensì
la conseguenza del comportamento anticoniugale del convenuto. Essa nega altresì
ogni colpa nella disunione e contesta di avere fallito nel suo ruolo di madre,
affermando che i problemi e le difficoltà con i figli sono stati ingigantiti,
esasperati e strumentalizzati dal marito.
Dalle deposizioni
testimoniali risulta che nell’aspetto i ragazzi si presentavano bene, che verso
terzi l’appellante non è mai apparsa una madre severa e che, anzi, essa ha
cercato di mantenere relazioni con i figli anche dopo la loro partenza da casa.
Dall’istruttoria emerge altresì – e tuttavia – che tra la madre e i figli si
sono instaurati rapporti conflittuali, i quali hanno portato per finire alla
disunione familiare. M__________ ha riferito che sin dal 1977, durante i suoi
rientri da __________ dove svolgeva l’ap-prendistato, i genitori litigavano
perché la sorella minore non parlava più con la madre e perché essi non andavano
d’accordo sugli orari di rientro dell’altra sorella, F__________. Circa i suoi
rapporti con la madre, egli ha detto che questa era troppo severa, anche per
piccolezze, di modo che evitava di rivolgersi a lei. Egli ha descritto la
genitrice come una donna piuttosto autoritaria, che tendeva a impuntarsi, a
usare il battipanni anche senza motivo, e ha ricordato i diverbi pressoché
quotidiani con lei prima di partire da casa (1975). Pur senza rancore, egli ha
dichiarato di non voler più avere niente a che fare con la madre (deposizione
del 12 aprile 1984, act. XVI). In precedenza, su invito del padre, M__________
aveva in sostanza affermato le stesse cose in un memoriale (dichiarazione del
12 aprile 1981, incarti richiamati n. 3).
F__________, da parte
sua, ha rammentato che le principali divergenze tra genitori riguardavano il
comportamento con i figli. Essa ha riferito di non avere dialogo né confidenza
con la madre, la quale esigeva che lei facesse le pulizie, le impediva senza
motivo di uscire la sera, non le aveva mai insegnato lavori domestici, era
infastidita se lei si interessava di cucina e proibiva anche l’uso della
macchina per cucire. Dissidi tra i genitori si sono manifestati inoltre a
proposito della sorella minore. F__________ ha anche ricordato di essere stata
sgridata e spesso picchiata, sicché – pur senza rancore – essa prova oggi per
la madre solo indifferenza (deposizione del 12 aprile 1984, act. XVI). Anche F__________,
su invito del padre, ha riassunto la propria situazione e i cattivi rapporti
con la madre in un memoriale (dichiarazione del 12 maggio 1981, incarti
richiamati n. 4).
M__________ ha
lasciato scritto nel suo diario (doc. 1 dell’inc. provvisionale 6 agosto 1985)
che la madre le faceva osservazioni banali e scene tali “da farla sembrare una
bestia rara” (27 dicembre 1979), che dopo critiche, commenti e lagne, una volta
l’ha schiaffeggiata fino a farla sanguinare, mentre altre volte le ha dato
della svergognata (2 gennaio 1980), finché – dopo un breve miglioramento – la
situazione familiare è precipitata perché la madre “pensa come meglio piace a
lei e come sia il suo ordine” (4 febbraio 1980). Rivolgendosi alla sorella F__________,
M__________ ha detto di odiare viepiù una madre ricattatrice (doc. 321)
e di volersi sottrarre “alle sgrinfie di quella befana” (doc. 323).
L’assistente sociale , il quale aveva incontrato M nel mese
di luglio 1980, ha riferito che questa, resasi conto come i genitori si fossero
totalmente estraneati, alla fine del 1979 si era allontanata del tutto dalla madre,
la quale non era in grado di capirla e con la quale aveva solo un rapporto
superficiale. Egli ha rilevato inoltre che durante il colloquio M__________ non
aveva mai denotato né interesse né preoccupazione per la madre (documenti richiamati,
2).
Nelle circostanze
descritte è senz’altro lecito ritenere che i rapporti tra la madre e i figli
erano deteriori. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, per altro, dal
fascicolo processuale non risulta che durante la vita in comune il marito abbia
interferito negativamente sul rapporto tra lei e i figli. Egli ha invitato i ragazzi
a redigere le citate dichiarazioni in giudizio, ma a prescindere dal fatto che
il contenuto è stato poi confermato davanti al Pretore, l’appellante non
pretende che essi abbiano raccontato il falso.
-
Accertato
come nell’esercitare il suo ruolo di madre l’attrice ha incontrato serie
difficoltà, ciò non basta tuttavia per concludere che tale stato di cose fosse
dovuto a colpe o a negligenze. Del resto non consta, né è stato preteso, che
l’attrice abbia impedito l’adempimento di obblighi o diritti parentali, abbia
trascurato i figli, abbia provato avversione nei confronti loro o abbia turbato
il rapporto di fiducia tra i ragazzi e il padre (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991,
note 89 e 90 ad art. 142 CC). Molto più verosimile è che il diverso
atteggiamento verso l’educazione dei figli (madre più severa, padre più accondiscendente)
ha inciso per finire sui rapporti coniugali. Entrambi i genitori hanno cercato,
in altri termini, di assolvere i propri compiti educativi, ma in modo
radicalmente diverso e per finire inconciliabile. Se mai si può rimproverare
alle parti di non aver saputo affrontare il problema interno, persistendo
ognuna nei propri atteggiamenti. Ma ciò non è sufficiente per ravvisare una colpa
specifica della sola madre.
-
D’altro lato,
contrariamente all’opinione dell’appellante, nella fattispecie non può nemmeno
essere imputata al marito una colpa preponderante. Come si è detto (consid. 1),
per essere preponderante una colpa deve essere più grave di tutti gli altri
elementi di dissidio, ossia superare per causalità le eventuali colpe
dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione. Il primo giudice
ha accertato che nel caso in esame la principale causa di turbativa si
ricollega al conflitto sull’educazione dei figli, che per finire ha minato
l’unione in modo insanabile.
a) In
concreto i dissidi risalgono all’adolescenza di M__________ e F__________
(1977/78). Anzi, discussioni erano sorte già prima circa il soggiorno dei figli
presso i nonni paterni (replica, pag. 8; duplica, pag. 5), discussioni in seguito
alle quali i coniugi hanno cominciato a dormire separati (deposizioni M__________
e F__________ G__________, act. XVI). M__________ ha poi ricordato – come detto
– che nel 1979/80, durante i suoi rientri a , i litigi erano
peggiorati e riguardavano anche la sorella M. F__________, partita da
casa nel 1980, ha confermato che a suo parere i dissapori tra genitori erano
dovuti al diverso approccio educativo. Nel marzo del 1980 il padre e la figlia
M__________ hanno cominciato a mangiare ognuno per contro proprio, poiché la
figlia si rifiutava di sedere allo stesso tavolo della madre (interrogatorio formale
del 12 maggio 1982, act. XIII).
Nel
luglio del 1980, quando la moglie è stata ricoverata in ospedale per un
intervento alla mano, il marito e la figlia M__________ sono partiti in
vacanza. P__________ e M__________ C__________ hanno ricordato un colloquio
avuto con i coniugi di qualche tempo dopo la citata degenza ospedaliera,
durante il quale le parti avevano ammesso le tensioni familiari (deposizione 5
luglio 1985 di M__________ e P__________ C__________, act. XIX). R__________ I__________,
fratello della moglie, ha detto che sua madre, qualche tempo prima di morire
(giugno 1980), gli aveva confidato che le parti non andavano più d’accordo, ciò
che l’attrice gli aveva confermato. Egli ha soggiunto che la sorella si lamentava
perché il marito si assentava da casa senza avvertimento, non le comunicava gli
orari di lavoro, mangiava da solo, cercava di aizzarle contro i figli, al punto
che essi vivevano praticamente separati in casa. D__________ I__________,
l’altro fratello dell’appel-lante, ha cominciato anch’egli a subodorare difficoltà
coniugali prima che morisse sua madre, una volta in cui aveva visto l’appellato
insieme con un’altra donna (deposizioni del 4 dicembre 1984, act. XVIII).
Infine, dal 5 novembre 1980 la moglie si è rifiutata di preparare pasti –
vegetariani – per il marito (interrogatorio formale dell’attrice del 12 maggio
1982, act. XIII). Le tensioni dovute ai disaccordi sull’educazione dei figli avevano
finito così per acuire le incomprensioni al punto da allontanare definitivamente
i genitori. Al più tardi alla fine del 1980 la disunione era dunque consumata.
b) In
seguito la situazione è ancora peggiorata. Il marito non ha più indicato alla
moglie i propri turni di lavoro e si è assentato da casa anche con M__________
(gennaio 1981), non ha più rivolto la parola alla consorte (aprile 1981), ha
chiesto ai figli e ai propri genitori di scrivere una dichiarazione contro la
moglie (aprile 1981, doc. H e documenti richiamati doc. 3 e 4), ha inviato a
quest’ultima una raccomandata intimandole di cercarsi un’attività lavorativa
(giugno 1981, doc. F1), ha mandato la figlia M__________ a lavorare senza
avvisare la madre (giugno 1981). Infine, alla morte di M__________ (20 marzo
1985), egli non ha comunicato alla moglie il luogo dove erano state sparse le
ceneri. Tali comportamenti incresciosi – se non addirittura poco civili – si
situano però a un momento in cui la turbativa coniugale era ormai irrimediabile.
Del resto, l’allora Pretore del Distretto di Bellinzona ha ricordato di avere
raggiunto il convincimento che si trattava di una situazione degradata da lungo
tempo, fors’anche dal matrimonio, e sicuramente non la conseguenza di fatti ben
circoscritti verificatisi negli ultimi tempi prima dell’inizio della causa
(deposizione M__________ D__________, incarto provvisionale act. XXI). Anche il
dott. __________, amico e medico della famiglia, ha rilevato che il dissidio
era di lunga data e che si è acuito nel 1980; egli ha inoltre aggiunto che il
fatto per l’attrice di non rendersene conto era dovuto al suo desiderio di non
vedere “che le cose andavano storte” (lettera del 28 luglio 1981 nei documenti
richiamati).
c) Per
di più, l’attrice ha un carattere introverso e poco interessato alle cose della
vita, mentre il convenuto è descritto come una persona intelligente, colta e
brillante, con amicizie qualificate. Ciò non ha sicuramente agevolato l’intesa
fra i coniugi, ma non può ascriversi a colpa né dell’uno né dell’altro.
L’indole di una persona è un fattore congenito e oggettivo. Diviene colpa solo
ove scada nella scortesia, nel malvezzo o nel malanimo e la persona non faccia
quanto si potrebbe ragionevolmente pretendere da lei per moderare tale intemperanze
(Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n.
54 segg. e 64 ad art. 142 CC con richiami; DTF 116 II 15; Rep. 1992 pag. 240).
Estremi del genere non risultano in concreto. In particolare non consta che il
marito sia trasceso in eccessi, né che l’appellante si sia mai lamentata al
proposito.
d) La
disunione tra le parti si rivela, in ultima analisi, la conseguenza di un
logorio interno al quale le parti non sono state in grado di porre rimedio e
che per finire è diventato insanabile. Hanno contribuito a tale stato di cose
la grande diversità di carattere, dalla quale sono derivate concezioni
educative diametralmente opposte. Le eventuali colpe del marito passano in
secondo piano. In questa sede l’appellante chiede che si sentano nuovamente i
figli, ma non ve n’è alcuna necessità. I figli hanno già riferito, con dovizia
di particolari, sulla situazione familiare e sui rapporti tra i genitori,
ognuno nel corso di due audizioni e con memoriali scritti (doc. richiamati). A
ragione il Pretore ha escluso perciò una colpa preponderante del convenuto e ha
pronunciato il divorzio. L’appello su questo punto deve pertanto essere
respinto.
- Il Pretore ha
negato alla convenuta il diritto a un contributo alimentare sulla base
dell’art. 151 CC, ritenendola coniuge colpevole nella disunione per avere
disatteso un suo preciso dovere coniugale fallendo nell’educazione dei figli.
L’appellante contesta tale conclusione e chiede il versamento di un’indennità a
tale titolo in quanto coniuge meno colpevole.
a) L’obbligo
di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone una
colpa nel coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o
preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Deschenaux/ Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a
edizione, nota 700 pag. 140; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti
di dottrina e giurisprudenza). Per quanto attiene al presupposto della
colpevolezza del coniuge al quale vengono richieste prestazioni ai sensi
dell’art. 151 CC, risulta sufficiente che a quest’ultimo sia imputabile una
rilevante violazione dei doveri coniugale, che, se del caso unitamente ad altri
fattori abbia condotto alla turbativa; ne discende che la colpa non deve essere
né grave, né preponderante, né esclusiva (Spühler/Frei-Maurer
op. cit., n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce per converso
sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 35 ad
art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e
non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
b) In
concreto si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa
preponderante. Tutt’al più gli può essere imputata una colpa, ma a prescindere
dalla questione di sapere se ciò sia il caso, questa non può definirsi causale.
È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare
per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri
fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia
contribuito a disgregare l’unione (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 273 con rinvii). Nella fattispecie si è già rilevato che la
turbativa è dovuta sostanzialmente alla diversità di carattere dei coniugi e
dalle diverse concezioni per l’educazione dei figli, mentre mancano le prove
per concludere che il comportamento del marito sia stato causa del naufragio
coniugale. Ciò premesso, non difettano i presupposti per la concessione di un
contributo alimentare fondato sull’art. 151 cpv. 1 CC, indipendentemente dalla
circostanza che la moglie possa essere ritenuta coniuge innocente. Su questo
punto l’appello si rivela sprovvisto di fondamento.
- Il Pretore ha
inoltre negato alla moglie una pensione alimentare sulla base dell’art. 152 CC
poiché essa non si trova in grave ristrettezza. L’appellante assevera di
percepire unicamente una rendita AVS di fr. 485.– mensili e di avere un
fabbisogno di fr. 2’024.75. Essa rivendica, fondandosi sul metodo per il
calcolo dell’eccedenza in sede provvisionale (art. 145 cpv. 2 CC), un’indennità
di fr. 1’831.–; in via subordinata, nel caso in cui dovesse poter riscuotere di
fr. 131’520.– in liquidazione del regime dei beni, un contributo di fr.
1’557.–.
a) L’art.
152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si
trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può
essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue condizioni
economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge
beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il
semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il
diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii;
Deschenaux/Tercier/Werro, op.
cit., pag. 152 nota 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato,
comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in
alto).
b) In
concreto giova subito ricordare che nella misura in cui motiva la richiesta di
fr. 1’831.– mensili con calcoli fondati sul criterio dell’eccedenza mensile e
sulle disponibilità dei coniugi (appello, pag. 26 seg.), l’appellante si diffonde
in argomenti estranei ai principi che governano la fissazione di un contributo
alimentare giusta l’art. 152 CC. Per il resto il fabbisogno della moglie deve
essere fissato in fr. 2’025.– mensili, come lei stessa indica (appello, pag.
26). Quanto alla rendita AVS, dal 1° gennaio 1995 – data alla quale è entrata
in vigore la decima revisione – le rendite percepite dai coniugi non subiscono
alcun mutamento in caso di divorzio (si vedano le Direttive sulle rendite
5687), contrariamente a quanto pretende l’appellante. Il reddito
dell’appellante consiste quindi, oggi come in futuro, in una mezza rendita di
vecchiaia di fr. 1’455.– mensili. Inoltre l’attrice otterrà, come si vedrà in appresso,
un importo di fr. 108’685.– a titolo di liquidazione del regime dei beni, il
quale produrrà un reddito che si può ragionevolmente presumere – a medio
termine – nel 3%, che è quanto si può prospettare oggi impiegando un capitale a
medio termine, onde un reddito del capitale di fr. 272.–. Inoltre non si deve
dimenticare che la moglie è proprietaria della particella n. __________ RFD di ,
composta di 4685 m2 di terreno agricolo, il cui valore di stima
varia da fr. 830’000.– (perizia __________ act. provvisionale XLV), a fr.
1’378’300.– (perizia , act. provvisionale LXVII), fondo che è dato in
affitto al fratello D I per fr. 300.– annui (interrogatorio
formale attrice del 30 marzo 1993, act. provvisionale LXXI). Se non che, un coniuge
deve anche far rendere adeguatamente il proprio patrimonio (Hausheer/Spycher in: Handbuch des
Unterhaltsrechts, pag. 307 nota 5.183 con riferimento a DTF 66 II 1). Se appena
la moglie affittasse il terreno a prezzi di mercato (o lo vendesse), si può
ragionevolmente concludere che essa sarebbe in grado di colmare l’ammanco
mensile. Essa non può dunque essere considerata indigente.
-
L’appellante chiede, per la prima volta con l’appello, che le venga
riconosciuta una quota della prestazione di uscita acquisita dal marito durante
il matrimonio. Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP, entrato in vigore il 1° gennaio
1995 (RS 831.42), in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte
della prestazione d’uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di
matrimonio sia trasferita all’istituto di previdenza dell’altro coniuge e computata
sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza. Il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare che una richiesta di indennità fondata
sulla perdita di aspettative previdenziali non deve necessariamente essere
cifrata (DTF 121 III 299). Anzi, la determinazione di siffatta indennità è
governata per diritto federale sia nel quadro dell’art. 151 cpv. 1 sia in
quello dell’art. 152 CC, dal principio inquisitorio (Werro in: AJP 5/1996 pag. 219 a metà, punto 2). Con tale
norma, applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli, Freizügigkeitsgesetz: die
Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso
tuttavia creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi
beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale (DTF
123 III 289). L’indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei
confronti dell’altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra
nel quadro degli art. 151 cpv. 1 o 152 (DTF 124 III 56 consid. bb; 121 III 299
consid. 4b; 116 II 101). Il giudice decide solo se quest’ultima prestazione
vada erogata sotto forma di rendita o per trasferimento a un istituto di
previdenza di una parte della prestazione d’uscita acquisita dall’altro coniuge
durante il matrimonio (DTF 121 III 300 consid. 4b in fondo). Resta il fatto
che, per ottenere il trasferimento di una parte del capitale di uscita ai sensi
dell’art. 22 cpv. 1 LFLP, il coniuge beneficiario deve avere diritto a
prestazioni fondate sull’art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 52). Nella
fattispecie si è appena visto che l’interessata non può valersi legittimamente
né dell’una né dell’altra norma. Le sue fonti di reddito, per altro, non appaiono
destinate a ridursi nemmeno a lungo termine (essa percepisce già una mezza
rendita AVS). Essa non può quindi invocare l’art. 22 cpv. 1 LFLP.
-
Il Pretore,
stabilito che liquidazione del regime dei beni era retta dalle cessate norme
sull’unione dei beni, ha obbligato il convenuto a versare alla moglie fr.
85’000.–, corrispondenti a un terzo del valore del fondo n. __________ RFD di __________
(abitazione coniugale) donato dal convenuto ai figli il 30 novembre 1981.
L’ap-pellante chiede che tale importo sia aumentato a fr. 131’520.– per tenere
conto del valore venale della particella al momento della sentenza di primo
grado.
a) Contrariamente
all’attuale regime della partecipazione agli acquisti, per il quale in caso di
divorzio lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione
dell’istanza (art. 204 cpv. 2 CC), nel regime dell’unione dei beni era determinante
il momento in cui il principio del divorzio acquisiva forza di giudicato (Rep.
1986, 267 con riferimenti; Bühler/
Spühler in: Berner Kommentar, nota 66 ad art. 154 CC; Knapp, Le régime matrimonial de l’union
des biens, Neuchâtel 1956, pagg. 290 seg.). Per ragioni di procedura tale
giorno si identificava con il termine dell’istruttoria, momento ultimo in cui
il giudice poteva accertare la fattispecie (Rep. 1985, 288). Eventuali aumenti
o diminuzioni del patrimonio coniugale che intervenivano pendente causa
influivano quindi sull’ammontare della sostanza coniugale e, di riflesso sulla
liquidazione, non esistendo un diritto dell’uno o dell’altro coniuge a che la
sostanza coniugale rimanesse intatta (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 70 ad art. 154 CC), salvo che il marito – agendo con evidente
abuso – cagionasse una diminuzione della medesima.
b) Come
si è detto, il 31 novembre 1981, il convenuto ha donato ai figli la particella
n. __________ RFD di __________. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere
che l’alienazione di un bene a favore di un terzo (anche di un erede) a titolo
gratuito e senza il consenso dell’altro coniuge costituisce un atto
manifestamente abusivo qualora il bene alienato appartenesse – come in concreto
– alla massa degli acquisti. In tal caso nel calcolo dell’aumento si considera,
contabilmente, un credito corrispondente al valore del bene alienato (Lemp in: Berner Kommentar, 3a
edizione, nota 34 e 40 ad art. 214 CC; Knapp,
op. cit., pag. 271 nota 812). In linea di principio, poi, nulla impedisce che
le parti si dipartano concordemente da una data diversa da quella legale (DTF
116 II 237). Ove non ravvisi – come in concreto – una concorde volontà delle
parti, il giudice deve statuire nondimeno in base a dati che siano il più
vicino possibile al momento dell’emanazione della sentenza (Bühler/Spühler, op. cit., nota 66 ad
art. 154 CC). In concreto il momento in cui è avvenuta l’alienazione induce
senz’altro a ritenere che il negozio giuridico fosse destinato a pregiudicare
la partecipazione dell’altro coniuge. Il valore della particella in questione
deve perciò, contrariamente a quanto ha stabilito il primo giudice, essere
fissato in fr. 408’761.– (perizia arch. __________ pag. 7).
- L’attrice
ritiene inoltre che dalla sostanza coniugale debba essere dedotta unicamente
l’ipoteca di fr. 14’200.– e si oppone alla deduzione di fr. 20’000.–,
corrispondenti a un investimento del convenuto per l’acquisto della casa
operato con soldi donatigli dai genitori.
Come per la determinazione del valore dell’immobile, l’ammon-tare
dell’aggravio ipotecario deve essere definito al momento della liquidazione del
regime dei beni. Tenuto conto che il 30 giugno 1986 l’ipoteca residua ammontava
a fr. 25’000.– (doc. 34 [doc. L]) e che sul marito gravava un onere ipotecario
di fr. 1’200.– annui (sentenza 2 novembre 1993 di questa Camera), il carico
ipotecario da dedurre va fissato in fr. 16’600.–.
Per quanto concerne
l’importo di fr. 20’000.–, incombeva al coniuge che rivendica un bene come un
proprio apporto fornire la prova, altrimenti il bene rientra nella massa degli
acquisti (art. 196 cpv. 1 vCC; Bühler/Spühler,
op. cit., nota 101 ad art. 154 CC). In concreto il marito ha prodotto una
dichiarazione del 19 maggio 1982 in cui i suoi genitori attestano di avergli
donato fr. 20’000.– per acquistare l’abitazione di __________ (inc. corrispondenza
diversa: diversi, n. 4). Dall’estratto del libretto di risparmio allegato alla
citata dichiarazione risulta tuttavia che essi hanno prelevato la somma il 6
dicembre 1957, mentre nell’atto di compravendita del 20 novembre 1957 figura
che al momento di firmare il rogito il compratore ha versato seduta stante fr.
19’000.– (doc. 1, 4° foglio). Il marito deve dunque aver tratto da altra fonte
i mezzi per l’acquisto dell’immobile. E siccome egli non è riuscito a
dimostrare quanto gli incombeva, tale importo non può essere considerato come un
suo apporto. Ciò non toglie, con ogni evidenza, che la somma ricevuta dai
genitori debba essere considerata come un debito del marito e vada pertanto
dedotta dalla sostanza coniugale (Knapp,
Le régime matrimonial de l’union des biens, Neuchâtel 1956, n. 800, pag. 267).
In conclusione,
come si vedrà ancora in seguito, l’appello deve essere parzialmente accolto per
quanto riguarda la pretesa in liquidazione del regime, che deve essere fissata
in fr. 108’685.–.
II. Sull’appello di
K__________ G__________
-
L’appellante
ritiene che la moglie non abbia diritto ad alcuna liquidazione del regime dei
beni poiché, avendo egli donato ai figli il noto immobile, il valore dello
stesso non entrava più nella sostanza coniugale. Ora, non vi è dubbio che il
convenuto poteva alienare il bene (art. 195 cpv. 2 e 202 vCC). Tuttavia, come
si è appena visto (consid. 9b), nel caso in cui un’alienazione del genere
avvenga a titolo gratuito, senza il consenso dell’altro coniuge e il bene
alienato apparteneva – come in concreto – alla massa degli acquisti, la
liberalità va considerata come abusiva. Dal fascicolo processuale risulta che
la moglie, sia prima sia dopo la donazione, ha sempre subordinato
l’assegnazione della casa al marito al versamento di un’adeguata liquidazione
(petizione, pag. 7) e ha sempre denunciato il comportamento del convenuto come
lesivo delle sue legittime aspettative (conclusioni, pag. 23; v. anche decreto
del 23 agosto 1983, inc. provvisionale, act. X). Inoltre, come ha rilevato
anche il primo giudice, il convenuto non ha dato alcuna seria giustificazione a
sostegno della donazione, avvenuta appena qualche mese dopo l’inizio della
procedura di stato. L’apprezzamento del Pretore sfugge pertanto alla critica.
-
L’appellante,
dipartendosi da un valore dell’immobile calcolato al momento della donazione di
fr. 275’500.–, chiede di dedurre l’importo di fr. 30’000.– corrispondente
all’onere ipotecario gravante lo stabile al quel momento. Inoltre sostiene che
dalla sostanza coniugale debba essere dedotto un importo attualizzato al 1981
(corrispondente al denaro da lui versato al venditore) e le spese notarili, per
un totale di fr. 62’310.– . Le argomentazioni sono già state vagliate in precedenza
(consid. 10) e non meritano perciò altra disamina.
-
Da ultimo
l’appellante postula una deduzione di fr. 46’107.–, corrispondenti al valore
delle migliorie dell’immobile da lui finanziate fino all’alienazione del
medesimo. Ora, ogni coniuge acquisisce il diritto al compenso degli
investimenti finanziati dai propri apporti. Ciò vale solo però se l’intervento
che ha determinato l’aumento di valore eccede la normale manutenzione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 28 ad
art. 154 CC con riferimenti di giurisprudenza; Rep. 1986 pag. 268 consid. 1).
Nella fattispecie le spese sono servite all’ampliamento della cantina,
all’adattamento del serbatoio dell’olio combustibile, l’allacciamento alle
canalizzazioni comunali, alla posa di finestre, tende da sole e rolladen, alla
sistemazione di pannelli solari, all’arredamento della cucina, alla creazione
di un posteggio e alla sostituzione della caldaia (perizia __________, pag. 12
seg.). Tali opere eccedono l’ordinaria manutenzione. Si tratta di interventi
straordinari e necessari o quanto meno utili, destinati cioè a mantenere o ad
aumentare il valore del bene (Wiederkehr,
Die Berücksichtigung der Wertsteigerungen der eingebrachten Güter bei der Vorschlagsberechnung,
Zurigo 1966, pag. 91 seg.). Il compenso deve essere fissato così secondo
l’incidenza dell’investimento sul valore del bene stesso, non secondo l’entità
del mero intervento (Wiederkehr, op.
cit., pag. 93). Si giustifica perciò di dedurre tali spese dalla sostanza coniugale.
-
In definitiva,
la spettanza della moglie a norma dell’art. 214 cpv. 1 vCC ammonta a fr. 108’685.–,
pari a un terzo dell’aumento calcolato su una sostanza coniugale di fr.
408’761.–, dedotti fr. 16’600.– (consid. 10a), fr. 20’000.– (consid. 10b) e fr.
46’107.– (consid. 13). L’appello del marito deve dunque essere respinto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv.
1 e cpv. 2 CPC). L’attrice ottiene una maggiore liquidazione del regime dei
beni, ma soccombe sul resto. Si giustifica pertanto di porre a suo carico tre
quarti dei costi del processo, con obbligo di rifondere alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri processuali
dell’appello del marito restano integralmente a suo carico, con obbligo di
versare alla moglie un congruo importo per ripetibili. L’esito della procedura
di appello non incide apprezzabilmente sulla ripartizione degli oneri di prima
sede, né la valutazione del Pretore, che ha considerato l’attrice
preponderantemente soccombente, risulta essere un abuso o un eccesso del potere
di apprezzamento (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 in re GMS, consid. 8; del
1° febbraio 1996 in re A., consid. 3, pubblicata nel Bollettino dell’Ordine degli
avvocati, n. 14 pag. 12). Non vi è quindi ragione per scostarsene.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
di C__________ G__________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della
sentenza impugnata è così riformato:
A
titolo di liquidazione del regime dei beni K__________ G__________ verserà a C__________
G__________, entro tre mesi dal passaggio in giudicato del presente giudizio,
l’importo di fr. 108’685.–.
Per il resto la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 2’500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
2’550.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti per tre quarti a suo carico e per il
resto a carico di K__________ G__________. C__________ G__________ rifonderà
alla controparte fr. 2’500.– per ripetibili ridotte di appello.
-
L’appello di K__________
G__________ è respinto.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’550.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
–,;
–,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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