AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.219
Data decisione, Autorità:
17.09.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00219
Lugano
17 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. _____ (estensione di servitù di passo) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del _ _____ 1993 da
__________, già in __________
cui
sono subentrati gli eredi
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 16 giugno 1995
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il __________ 1995
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietario della particella n. __________ RFD di __________, che confina con
la particella n. __________ appartenente a __________ __________. A carico di
quest’ultimo fondo è iscritta una servitù di passo a favore della proprietà
__________, la cui origine risale al 1898. Al momento dell’introduzione del
registro fondiario definitivo tale servitù è stata iscritta nel seguente modo:
“onere di passo a favore del n. __________ come alla transazione convenzione
__________ 1898 e come fin qui esercitato”. A carico del fondo di proprietà
__________ __________ è pure iscritta una servitù di passo con carro a favore
della particella n. __________ appartenente ad __________ __________i, contigua
al fondo di proprietà __________. Tutti i diritti citati sono esercitati attraverso
il portico e il cortile (subalterni b e d) della particella n.
__________.
B. Il 6 aprile 1993 __________
__________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto
di __________ per far accertare che la servitù iscritta a registro fondiario è
un diritto di passo pedonale e veicolare. Nella risposta del 18 giugno 1993
__________ __________ si è opposta alla petizione. Ultimata l’istruttoria, le
parti con memoriali conclusivi del 21 aprile e del 26 aprile 1995 si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. Il dibattimento finale ha
avuto luogo il __________ 1995.
C. Con sentenza del 24
maggio 1995 il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato che la servitù
gravante la particella n. __________ RFD a favore della particella n.
__________ è un diritto di passo pedonale e veicolare e ha ordinato
all’ufficiale dei registri di precisare l’iscrizione della servitù. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico della
convenuta, tenuta a rifondere alla controparte l’importo di fr. 1’800.– per
ripetibili.
D. Insorta contro la
predetta sentenza con un appello del 16 giugno 1995, __________ __________
insta per il rigetto della petizione e per la riforma in tal senso del giudizio
impugnato. Nelle sue osservazioni del 18 luglio 1995 __________ __________ propone
di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.
E. A __________
__________, deceduto il __________ 1997, sono subentrati nella causa la moglie
__________ con i figli __________ e __________ (act. __________)
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha
stabilito il valore litigioso (art. 13 CPC), determinante per l’appellabilità
della decisione (art. 15 CPC), oltre che per la ripartizione degli oneri
processuali e delle ripetibili. Giusta l’art. 9 cpv. 3 CPC nelle controversie
relative a servitù, il valore determinante è quello che tale diritto ha per il
fondo dominante o quello provocato dalla svalutazione causata al fondo serviente,
se questa è maggiore. Mancando indicazioni in tal senso e in caso di dubbi, la
causa andrebbe rinviata al Pretore affinché esegua tale accertamento. Nel caso
concreto si può tuttavia prescindere dal rinvio al primo giudice ritenuto che
il valore di causa appare manifestamente superiore al minimo di fr. 8’000.– (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, n. 1 e
4 ad art. 15 CPC).
-
Il Pretore ha
ritenuto che l’iscrizione della nota servitù nel registro fondiario è generica
e ha accertato, sulla base delle varie testimonianze assunte, che il passo è
stato esercitato in buona fede e per parecchi anni anche con veicoli.
L’appellante contesta tale conclusione e sostiene che per definire il contenuto
della servitù occorre riferirsi al diritto cantonale, di modo che l’art. 171
LAC non è un semplice criterio interpretativo sussidiario. Pur ammettendo che
quest’ultimo disposto costituisce una presunzione, essa reputa che
dall’istruttoria non risulta un accordo delle parti sull’estensione della
servitù al passaggio carraio né emerge che l’attore abbia esercitato in buona
fede il passo veicolare.
-
Dal fascicolo
processuale si evince che a registro fondiario il diritto litigioso è iscritto
come “diritto di passo” (doc. __________), che il titolo di acquisto
(convenzione del __________ 1898) è ormai irreperibile e che il formulario per
la notifica dei diritti reali al momento in cui è stato introdotto il registro
fondiario definitivo nel Comune di , del __________ 1938, indica a carico
della particella n. __________ un onere di passo a favore del n. __________ “come
alla transazione convenzione __________ 1898 come fin qui praticato” (doc. __________
-).
a) Per l’art.
17 tit. fin. CC i diritti reali acquisiti prima dell’entrata in vigore del Codice
civile svizzero continuano a sussistere sotto riserva delle disposizioni sul registro
fondiario (cpv. 1). Tuttavia l’estensione dei diritti reali limitati è soggetta
al diritto nuovo dopo l’entrata in vigore del codice civile svizzero, in quanto
non sia stata fatta un’eccezione (cpv. 2). Il Tribunale federale ha già avuto
modo di stabilire che l’art. 17
cpv. 2 tit.
fin. CC si riferisce, giusta l’art. 3 tit. fin CC, al solo contenuto regolato
dalla legge, non a quello stipulato per contratto, che rimane disciplinato
dalla legge anteriore (Rep. __________ pag. 141, __________ pag. 76; DTF 73 II
34 consid. 1, 70 II 44). In particolare il contenuto dell’atto deve essere
stato realmente fissato in un certo modo e non deve corrispondere a quello che
sarebbe potuto essere (DTF 64 II 412 consid. 1).
b) Nella
fattispecie il titolo di acquisto del diritto è, come detto, la transazione-convenzione
del __________ 1898. Sennonché, tale atto è irreperibile e in assenza di
elementi che consentano di appurarne il tenore è impossibile definire i limiti
della servitù dipendenti dal negozio giuridico (questio-ne che sarebbe stata
soggetta al vecchio ordinamento cantonale). In simili circostanze rimane solo
la possibilità di riferirsi all’estensione prevista dalla legge, che è quella
regolata dal nuovo diritto.
- A norma dell’art.
738 cpv. 1 CC l’estensione di una servitù è determinata dall’iscrizione a registro
fondiario, sempre ch’essa determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che
ne derivano. Nella misura in cui è chiara, l’iscrizione è decisiva per definire
la portata del diritto e prevale su ogni altro genere di interpretazione (DTF
115 II 434 consid. __________; 88 II 252 pag. 271, 86 II 243 consid.
__________; Liver, Zürcher Kommentar,
n. 36, 103 e 109 ad art. 738; Steinauer,
Les droits réels, tomo II, 2a edizione, pag. 330 n. __________).
Entro i limiti dell’iscrizione, l’estensione della servitù può risultare dal
titolo di acquisto o dal modo in cui fu esercitata per molto tempo,
pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Decisivi sono il senso e lo
scopo per il quale la servitù è stata costituita, come pure l’interesse e le
necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2, 117 II 534 consid.
__________; I CCA, sentenza del __________ 1992 in re M. contro T.), ritenuto
che ogni servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti
del fondo serviente oltre la misura necessaria al suo normale esercizio (Steinauer, op. cit., n. 2292, pag.
331).
Come questa Camera
ha già avuto modo di rilevare, la designazione “onere di passo” è meramente
generica (Rep. __________ pag. 88 __________; cfr. Steinauer, op. cit., n. 2290, pag. 330). Certo, il (semplice)
diritto di passo abilita il transito a cavallo, in bicicletta o con carichi
sulla persona, come gerle, ceste, secchi ecc., mentre non autorizza il transito
con bestiame, né con carro o carretto (art. 171 cpv. 1 LAC; Jacomella/Lucchini, I rapporti di
vicinato nel Cantone Ticino, 5ª edizione, pag. 144). Ciò non basta tuttavia a
definire il contenuto della servitù litigiosa. L’art. 171 LAC invero pone solo
un principio, che non può derogare al criterio interpretativo dell’art. 738
cpv. 2 CC quando gli interessati, per lunghi anni, pacificamente e in buona
fede, hanno esercitato il passo con carro (Rep. __________ pag. 89 consid.
__________). Analogamente l’art. 171 della legge vodese di applicazione del
codice civile, equivalente all’art. 171 LAC, costituisce una semplice
presunzione che vale unicamente nella misura in cui l’origine della servitù o
la maniera in cui è stata esercitata non permettano di concludere diversamente
(DTF 73 II 34 consid. 1). Spetta pertanto a chi rivendica l’estensione della
servitù oltre il (semplice) diritto di passo definito dall’art. 171 cpv. 1 LAC
provare che il passo litigioso è stato costituito o esercitato anche con carri
(Piotet, Traité de droit privé suisse,
tomo V/3, pag. 66).
- L’appellante ritiene
che il Pretore abbia disatteso l’art. 738
cpv. 2 CC per non avere
esaminato l’origine della servitù, lo scopo della sua costituzione e i bisogni
originari del fondo dominante. Essa fa valere inoltre che l’esistenza di
un’attività commerciale nello stabile situato sul fondo appartenente all’attore
risale alla fine degli anni trenta e che lo stato dei luoghi non permette di
concludere che già in origine i proprietari avessero prospettato la
costituzione di un passo carrabile. Infine essa assevera che l’attore sapeva
della differenza esistente tra il diritto a favore del suo fondo e quello a
beneficio della particella n. __________ di __________ __________, ragione per
cui non avrebbe esercitato in buona fede il passo con carro.
a) L’istruttoria
non ha permesso di appurare l’origine, lo scopo della servitù e i bisogni del
fondo dominante all’epoca della costituzione del passo. Al momento in cui è
stato introdotto il registro fondiario, l’allora proprietaria notificò un onere
di passo a favore del n. __________ “come alla transazione convenzione
__________ 1898 come fino qui praticato” (doc. __________ __________), ciò che
non permette, con tutta evidenza, di interpretare la volontà delle parti. In
difetto di maggiori ragguagli, per precisare il contenuto del diritto occorre
considerare il modo in cui la servitù è stata esercitata per molto tempo,
pacificamente e in buona fede (Liver,
op. cit. n. 114 ad art. 738; Piotet,
op. cit. pag. 66; Steinauer, op.
cit., n. 2295, pag. 332; Riemer,
Die beschränkten dinglichen Rechte, Berna 1986, pag. 60; Rep. __________ pag.
41).
b) Dal
fascicolo processuale risulta che negli anni trenta sul fondo n. __________ si
trovava la macelleria __________ e che i macellai accedevano alla corte della
particella n. __________ con un carretto a mano (deposizione __________). Negli
anni quaranta __________ __________ ha acquistato e riattato l’edificio situato
sul fondo n. __________, installandovi un macello al quale accedeva con veicoli
e anche con il bestiame (doc. N; deposizioni __________ e __________
-__________i). Nel 1957 l’attore ha comperato lo stabile e da allora, per le
operazioni di carico e scarico, è transitato con un proprio veicolo fino al cancello
della sua proprietà dirimpetto alla corte del fondo ora appartenente
all’appellante (deposizioni __________ e __________). Nel 1979 il marito della
convenuta ha acquistato la particella n. __________, la quale è stata
trapassata per aggiudicazione all’appellante il 30 gennaio 1985 (doc.
__________). Nel 1990 l’attore, intenzionato a formare una nuova apertura per
il carico e lo scarico sulla corte n. __________, ha chiesto la relativa
autorizzazione al Comune di __________ (doc. __________), il quale, respinta in
un primo tempo l’istanza, ha accordato la licenza dopo che il Consiglio di
Stato aveva accolto un ricorso del richiedente (doc. __________, __________,
__________ e __________). La convenuta si è sempre opposta all’esecuzione dell’
opera, poiché a suo dire l’attore non disponeva di un diritto di passo con
veicoli (doc. __________ e __________; inc. / richiamato).
c) Dall’insieme
dell’istruttoria emerge – come si è visto – che l’uso fatto nel tempo
della servitù è stato anche di tipo veicolare. Almeno dagli anni trenta i
proprietari del fondo n. __________ sono transitati con veicoli attraverso la
corte della particella n. __________ per le operazioni di carico e scarico e il
transito è avvenuto pacificamente (ovvero non è stato contestato con successo: Piotet, op. cit., pag. 66) fino
all’inizio degli anni novanta. Poco importa che il cancello di accesso al fondo
appartenente all’attore misuri unicamente 90 cm, poiché il passo è esercitato
sulla corte del fondo dell’appellante fino all’inizio della proprietà e serviva,
appunto, al carico e allo scarico di materiale. Nel medesimo senso si esprime
la testimonianza di __________ __________ -__________, secondo la quale il
bestiame veniva trasportato fin davanti al cancello con un veicolo, dopo di che
veniva scaricato e fatto entrare nella proprietà attraverso il cancello.
-
L’appellante
sostiene invero che l’attore non ha esercitato in buona fede il passo con
carro, poiché egli sapeva della differenza tra il suo diritto e quello concesso
a favore del fondo n. __________. Ora, l’istruttoria ha permesso di appurare
che l’appellato è sempre transitato liberamente e che non ci sono stati
problemi con il precedente proprietario della particella n. __________9
(deposizione __________). Tra le parti vi furono invero divergenze, piuttosto riconducibili
al fatto però che l’appellato, oltre al carico e allo scarico, utilizzava la
corte come posteggio (deposizione __________). Considerato come già i
precedenti proprietari del fondo dominante transitassero liberamente con
veicoli, non si può concludere che l’attore fosse in malafede esercitando la
medesima facoltà. Del resto, nel 1938 i proprietari del fondo serviente avevano
finanche esteso il diritto di passo “come sin qui esercitato” (doc.
__________). Si aggiunga che neppure con il precedente proprietario del fondo
n. 8 vi sono mai stati reclami per il transito con veicoli
(deposizione __________ __________ -). Tenuto conto di quanto
esposto, in ultima analisi il diritto di passo litigioso deve essere ritenuto
anche veicolare. L’appello su questo punto deve pertanto essere respinto.
-
L’appellante chiede
infine, nel caso in cui sia accertata l’esten-sione del diritto litigioso, che
esso sia limitato alle sole operazioni di carico e scarico. In proposito il ricorso
è fondato. Il contenuto delle servitù deve essere interpretato restrittivamente
e non deve limitare i diritti del fondo serviente oltre la misura necessaria al
suo normale esercizio (Steinauer,
op. cit., n. 2292, pag. 331). Come si è visto, il transito con veicoli sulla
corte appartenente all’appellante avveniva soltanto per le operazioni di carico
e scarico destinate al commercio esercitato nello stabile in proprietà
dell’attore. Il posteggio era stato escluso ed era stato finanche oggetto di
contestazione da parte dei precedenti proprietari del fondo n. __________
(deposizione __________). In siffatte circostanze non è lecito interpretare la
servitù litigiosa estendendola al transito di veicoli senza restrizioni: essa
va limitata alla possibilità di accedere alla corte situata sulla particella n.
__________ per le operazioni di carico e scarico, senza possibilità di
stazionarvi. L’accertamento del contenuto della servitù litigiosa deve pertanto
essere completato nei termini appena descritti, mentre l’iscrizione a registro
fondiario, forzatamente generica, può rimanere immutata. L’appello deve di
conseguenza essere accolto entro questi limiti.
-
Gli oneri
processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono
posti a carico dell’appellante in ragione di 3/4 e dell’appellato in ragione di
1/4. L’appellante rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili ridotte. La precisazione del contenuto della servitù litigiosa non
legittima una diversa ripartizione del pronunciato sulle spese di prima sede,
poiché il principio dell’estensione rimane immutato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo
n. .
della sentenza impugnata è così riformato:
È accertato che la servitù iscritta a favore della
particella n. __________ e a carico della particella n. __________ consiste in
un diritto di passo pedonale e con veicoli, limitato al carico e scarico senza
possibilità di stazionamento.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 390.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
440.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per 3/4 a suo carico e per 1/4 a carico dell’appellato.
__________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 900.– per
ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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