AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.249
Data decisione, Autorità:
04.04.1997, ICCA
Incarto n..
11.95.00249
Lugano
7 febbraio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di separazione e riconvenzione di divorzio)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 28
aprile 1993 da
__________, nata __________, –
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolto
l’appello del 18 settembre 1995 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 12 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
-
Se deve essere accolta
la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________
contestualmente all’appello;
-
Se deve essere accolta
la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con
le osservazioni del 12 ottobre 1995;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1943) e __________ __________ (1951), entrambi cittadini cileni, si
sono sposati a __________ (Cile) il __________ 1970. Dal loro matrimonio sono
nati i figli __________ (1971), __________ (1972) e __________ __________.
(1976). I coniugi vivono separati dal mese di marzo 1993; la moglie è rimasta
nell’ex abitazione coniugale con i figli __________ e __________, mentre il
marito si è trasferito in un monolocale a Lugano. __________ __________ è stato
in passato saldatore alle dipendenze della ditta __________
____________________ a __________ ed è invalido dal maggio 1990; la moglie ha
esercitato ed esercita tuttora l’attività di aiuto domestico a tempo parziale.
B. __________
__________ si è rivolta una prima volta al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, il 6 giugno 1991, chiedendo il tentativo di conciliazione (inc. n.
/ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6). L’8 luglio
1992 __________ __________ ha chiesto al Pretore un nuovo tentativo di conciliazione
(inc. n. /), decaduto infruttuoso il 28 settembre seguente.
Con istanza provvisionale del 10 dicembre 1992 essa ha postulato l’affidamento
del figlio __________ e l’attribuzione dell’appartamento coniugale, con il
conseguente allontanamento del marito dallo stesso, nonché un contributo alimentare
di fr. 700.– mensili in suo favore e di fr. 800.– mensili per il figlio. La
richiesta di abbandono dell’abitazione coniugale da parte del marito è stata
nuovamente formulata con istanza supercautelare del 17 marzo 1993. Con decreto
del 22 marzo 1993 il Pretore ha fatto obbligo a __________ __________ di
lasciare l’abitazione coniugale. Al contraddittorio, indetto il 15 aprile 1993,
le parti si sono accordate sull’affidamento del figlio e l’attribuzione
dell’abitazione coniugale. L’istante ha confermato la domanda di contributo alimentare,
alla quale si è opposto il convenuto. Entrambi i coniugi hanno chiesto
l’assunzione di prove (verbale inc. n. / conc).
C. Con petizione del
28 aprile 1993 __________ __________ ha promosso azione di separazione per
tempo indeterminato, chiedendo l’affidamento del figlio __________,
l’assegnazione dell’appartamento coniugale, l’attribuzione in proprietà di determinati
mobili e suppellettili, un contributo alimentare in suo favore di fr. 800.–
mensili, aumentato a fr. 1’300.– a partire dal momento in cui il marito sarà
liberato dall’onere contributivo in favore del figlio __________ e infine un
contributo per quest’ultimo di fr. 1’020.– mensili fino al raggiungimento
dell’indipendenza economica.
Nella sua risposta del
26 agosto 1993 __________ __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale
ha postulato il divorzio, l’attribuzione in proprietà di diversi oggetti
(effetti personali, apparecchi elettrici e musicali) e l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In replica e risposta riconvenzionale
del 30 settembre 1993 la moglie ha proposto di respingere la riconvenzione.
Con ordinanze dell’11 e
15 ottobre 1993 il convenuto, rispettivamente l’attrice, sono stati posti al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dei rispettivi
legali.
D. Il dibattimento
finale nel merito si è tenuto il 23 gennaio 1995 e le parti si sono riconfermate
nelle rispettive allegazioni e domande. Esperita l’istruttoria provvisionale, i
coniugi sono stati citati per l’udienza di discussione finale del 12 luglio
1995. L’attrice ha presentato un memoriale conclusivo sulla procedura
cautelare, pronunciandosi inoltre sulle conseguenze accessorie del divorzio. In
particolare essa ha confermato le proprie domande non ancora evase, e quelle di
merito, oltre allo sblocco in suo favore dell’avere di fr. 23’000.– depositato
a suo tempo dal marito su un conto della Pretura. __________ __________ ha dal
canto suo chiesto la reiezione dell’istanza 10 dicembre 1992, essendo quella
del 17 marzo 1993 decaduta, avendo egli già lasciato da tempo l’abitazione
coniugale. Nel merito il convenuto ha presentato un memoriale conclusivo del 12
luglio 1995, nel quale ribadisce la domanda di divorzio e l’attribuzione in
proprietà di svariati oggetti.
E. Statuendo il 12
luglio 1995 sull’assetto cautelare, il Pretore ha fissato i contributi di
mantenimento mensili a carico del marito nel periodo dal 10 dicembre 1992 al 30
giugno 1993 in fr. 350.– per il figlio __________ e fr. 700.– per la moglie,
nel periodo dal 1° al 15 luglio 1993 in fr. 350.– per il primo e fr. 510.– per
la seconda e infine nel periodo dal 16 luglio 1993 fino alla decisione di
merito fr. 450.– per __________ e fr. 455.– per la moglie. Il Pretore ha pure
ordinato lo sblocco dell’importo di fr. 23’000.– a favore della moglie, a
parziale pagamento degli alimenti provvisionali arretrati.
F. Con sentenza di
stessa data il Pretore ha pronunciato il divorzio tra le parti, ha affidato il
figlio __________ alla madre, alla quale ha attribuito definitivamente
l’appartamento già coniugale. Per quel che concerne i contributi alimentari il
Pretore ha condannato __________ __________ a stanziare in favore della moglie
un contributo indicizzato di fr. 470.– mensili fino al 15 luglio 1996, di fr.
700.– fino al 1° luglio 1998 e di fr. 470.– dopo tale data in caso di economia
domestica comune con la figlia __________, rispettivamente di fr. 700.–, di fr.
900.– e di fr. 790.– per gli stessi periodi in caso di economia domestica separata
dalla figlia, e a versare in favore del figlio __________ un contributo
alimentare indicizzato di fr. 450.– mensili indicizzati. Infine ha obbligato la
moglie a restituire al marito diversi effetti personali (un apparecchio per
curare l’asma, una radio, un giradischi e un mangianastri nonché diversi
dischi). Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 2’000.–, sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (e per entrambe,
al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato) e le ripetibili
sono state compensate.
G. Insorto con un
appello del 18 settembre 1995 contro la sentenza di merito, __________
__________ chiede la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la
riduzione a fr. 310.– mensili di quello in favore del figlio. Nelle sue osservazioni
del 12 ottobre 1995 __________ __________ propone di respingere il gravame.
Entrambe le parti hanno
postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio anche in sede d’appello.
H. Il 29 settembre
1995 la Cassa di compensazione dell’industria svizzera metalmeccanica ha fatto
pervenire alla Pretura uno scritto del 27 settembre 1995, dal quale risulta che
la rendita completiva per la moglie erogata dall’Assicurazione invalidità è
decaduta con il passaggio in giudicato del dispositivo di divorzio.
Considerando
in diritto: 1. I documenti
prodotti per la prima volta in appello non sono, di principio, ricevibili. L’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda
sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto
riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal
principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II
203 consid. 1; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e
n. 1 ad art. 321). Nella fattispecie può rimanere indeciso il quesito di sapere
se lo scritto inviato il 27 settembre 1995 alla Pretura dalla Cassa di compensazione
debba essere tenuto in considerazione ai fini della presente sentenza. Infatti
le informazioni ivi contenute risultano da precise disposizioni legali (art. 34
cpv. 1 e 2 LAI), che il giudice è tenuto ad applicare d’ufficio.
- Il Pretore ha
ascritto il motivo della disunione da un lato all’esistenza di importanti
fattori oggettivi e dall’altro all’atteggiamento fortemente anticoniugale del
marito, che ha inciso in modo rilevante sul dissesto coniugale, e ha pertanto
riconosciuto all’attrice un contributo alimentare fondato sull’art. 151 CC.
a) L’art.
151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati
i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge
colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno
determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del
coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a
titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti
dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio
un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché
non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata
alle di lui condizioni economiche.
b) L’obbligo
di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone –
come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente
essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza).
Per quanto attiene al presupposto della colpevolezza del coniuge al quale
vengono richieste prestazioni ai sensi dell’art. 151 CC, risulta sufficiente
che a quest’ultimo sia imputabile una rilevante violazione dei doveri
coniugali, che, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia condotto alla
turbativa; ne discende che la colpa non deve essere né grave né preponderante
né esclusiva (Spühler/Frei–Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità
della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero
sull’ammontare dell’indennizzo (Spühler/Frei–Maurer,
op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a
termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
- L’appellante
contesta di avere colpe nel fallimento del matrimonio e sostiene che l’origine
della turbativa è da attribuire a fattori oggettivi, in particolare
all’insanabile incompatibilità di carattere fra i coniugi. Come rilevato a
giusta ragione dal primo giudice, le risultanze istruttorie hanno dimostrato
che le difficoltà tra i coniugi risalivano a tempi remoti. La figlia
, in particolare, ha riferito che la freddezza tra i genitori era
percettibile da quando essa aveva 8 anni (vale a dire sin dal 1980) e che essi
hanno sempre vissuto molto distaccati l’uno dall’altra, il padre in una stanza
e la madre in un’altra, in un ambiente molto teso. La teste ha descritto il
padre come una persona proiettata più verso l’esterno che verso la famiglia e
che lasciava il peso della casa e dei figli sulle spalle della moglie, senza
riconoscere l’attività svolta da quest’ultima per la famiglia e rimproverandole
di non partecipare al mantenimento economico della famiglia. Inoltre egli era
aggressivo nel senso che a volte rivolgeva alla moglie parole volgari, rozze, e
quando era arrabbiato sbatteva sedie e porte (verbale 16 novembre 1994).
Risulta però, da quanto riferito dalla figlia, che il padre si dava da fare in
cucina, anche se non ammetteva interferenze in quelle occasioni e respingeva a
gomitate la moglie che tentava di entrare nel locale. Prima della malattia egli
provvedeva finanziariamente alla famiglia: “i soldi se ne teneva un po’ mentre
per il resto li dava a mia madre per pagare i conti.” La sorella
dell’appellante, dal canto suo, ha riferito che il fratello si è sempre
comportato in modo indifferente, egoista e che ha sempre avuto un atteggiamento
libero, partendo da casa al mattino e rientrando la sera. Anche secondo questa
teste il peso della famiglia era a carico della moglie, tanto che il padre non
era a conoscenza degli studi dei figli (verbale 16 novembre 1994). Alcuni
comportamenti rimproverati dalle testi all’appellante (passività, trascorrere
il tempo davanti alla televisione) si riferiscono invero al periodo in cui egli
era costretto a casa dalla malattia che lo ha poi reso invalido, mentre la disunione,
per ammissione di tutti, era preesistente. Gli episodi riportati dai testimoni
sulla base di quanto riferito dall’attrice stessa (, o,
verbale 13 settembre 1994) non sono di rilievo ai fini di un giudizio sulla
colpa, trattandosi di fatti che non sono stati constatati personalmente dai
testi (art. 237 cpv. 1 CPC). Tutti i testimoni hanno comunque avvertito per
esperienza diretta che fra i coniugi era in atto da anni una profonda turbativa
(, __________, __________a, verbale 13 settembre 1994), acuitasi in
particolare dopo il 1991. Nel 1992 l’attrice presentò un quadro psicosomatico
da esaurimento nervoso, che essa attribuì ai problemi familiari insorti a suo
dire da sei anni, ossia dal 1986 circa (deposizione dott. __________, verbale
1° settembre 1994). A detta del dott. __________, che l’ha seguita dal
settembre 1991, l’attrice era fortemente depressa e ammetteva di vivere da
sette anni in un vuoto relazionale. Quest’ultimo medico ha constatato, dopo
aver incontrato anche il marito, che vi era una “totale incompatibilità fra i
coniugi, che stavano in due mondi completamente diversi e avevano vedute
opposte. Non ho di contro verificato le altre motivazioni della moglie [i
rimproveri mossi al marito], anche perché già sul piano del linguaggio la
comunicazione con il marito era difficile e inoltre, lo ripeto, stavano in due
mondi opposti.” (verbale 24 giugno 1994).
Si può invero
ravvisare, nella scarsa disponibilità del marito nell’educazione dei figli e
nella poca sensibilità dimostrata verso la moglie, un comportamento anticoniugale.
In concreto, però, tale comportamento non può essere considerato causale nella
disunione, se lo si confronta con i fattori oggettivi e con il comportamento
della moglie. Come precisato dalle testi __________ __________ __________ e
__________ __________, il marito si è sempre comportato nello stesso modo fin
dall’inizio del matrimonio, vale a dire sin dal 1970. Il deterioramento
irreversibile delle relazioni coniugali, maturato nel 1991-1992, più che al
comportamento del marito, come si è visto immutato dal 1970, è piuttosto da
ricondurre ai problemi di incompatibilità di carattere e di comunicazione
(assenza di dialogo) amplificatisi dopo la cessazione del lavoro da parte del
marito per la malattia professionale (asma bronchiale cronica), ai problemi
economici scaturiti dall’invalidità e non da ultimo all’esaurimento nervoso
dell’attrice – logorata dalla situazione di incomunicabilità familiare – che
l’ha condotta a manifestazioni di insofferenza e intolleranza verso il marito.
Tant’è che essa ha finito per dimostrare poca comprensione verso il coniuge in
occasione della sua malattia professionale, tacciandolo di oziosità (vedi
petizione 28 aprile 1993, pag. 2-3; replica 30 settembre 1993, pag. 3) e rimproverandolo
perché rimaneva in casa tutto il giorno in modo passivo. Il rimprovero di
oziosità risulta ingiustificato, se si pensa che dall’incarto dell’Ufficio
regionale di integrazione professionale AI (contenuto nell’incarto
/ conc.) è emerso che il marito, pur potendo teoricamente
svolgere altre attività di quella precedente (saldatore), ne era in pratica impedito
dalla scarsa formazione scolastica (livello di seconda elementare) e
professionale. In tale clima di incomprensione anche la moglie ha quindi
mancato ai suoi doveri di assistenza verso il coniuge con la sua insofferenza
al momento della malattia. Il divario culturale dei coniugi non sembra del
resto estraneo ai loro problemi di comunicazione, se si pensa che la moglie ha
frequentato il liceo classico (deposizione della figlia __________) e ha avuto
una buona formazione scolastica, mentre il marito non ha neppure terminato la
scuola elementare.
In conclusione, quindi,
il comportamento del marito non risulta essere stato causale per il dissesto
coniugale, se confrontato ai fattori oggettivi (mancanza di dialogo fra i
coniugi, divario culturale, problemi economici, malattia del marito,
esaurimento nervoso della moglie) e per finire al comportamento dell’attrice
stessa, insofferente alle difficoltà oggettive e comprovate del marito divenuto
invalido. Mancano quindi in concreto i presupposti per la concessione di un
contributo alimentare fondato sull’art. 151 cpv. 1 CC e su questo punto
l’appello risulta fondato.
- L’art. 152 CC
prescrive che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi
in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere
obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui
condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il
coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC),
bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale
secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a
ed., pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato,
comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in
alto).
L’innocenza del coniuge
creditore è – come detto – un presupposto indispensabile per ottenere un
contributo in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia
la nozione di innocenza: se sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa
lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può ancora essere equiparata a
innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità
(Hinderling/Steck, op. cit., pag.
312 segg. con rinvii) – ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può
essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). Il problema è di sapere, appunto,
se nel caso in esame debba essere imputata alla moglie una colpa causale.
Come si è visto in
precedenza, la grave turbativa dell’unione coniugale è dovuta più
all’accumularsi di fattori oggettivi indipendenti dai coniugi
(incomunicabilità, malattie, problemi economici) che ai rispettivi
comportamenti delle parti. Nemmeno la scarsa comprensione dimostrata
all’appellante dalla moglie in occasione della malattia invalidante può
assurgere a colpa causale, il matrimonio essendo già a quel momento
irrimediabilmente scosso per l’accumularsi di fattori oggettivi. L’attrice deve
dunque essere considerata come coniuge innocente ai sensi dell’art. 152 CC e ha
pertanto diritto, di principio, a una rendita di indigenza.
- Il Pretore ha
accertato che l’attrice percepiva un reddito mensile netto di fr. 1000.– con
lavori di pulizia a tempo parziale e ha ritenuto che essa avrebbe potuto estendere
la sua attività, sia pure senza raggiungere il tempo pieno, dopo un periodo di
reinserimento di tre anni, sino a ottenere un reddito mensile netto di fr.
1’500.–. A detta del primo giudice un’attività lavorativa a tempo pieno non è
più esigibile dall’attrice, vista l’età (44 anni al momento della pronuncia del
divorzio), lo stato di salute non buono (esiti dell’esaurimento nervoso,
problemi articolari al ginocchio) e la mancanza di formazione professionale
specifica. Per questi motivi egli ha computato all’attrice un reddito mensile
netto di fr. 1000.– fino al 30 giugno 1998, aumentato a fr. 1500.– dal 1° luglio
- L’appellante sostiene invece che la moglie potrebbe lavorare a tempo
pieno e percepire un reddito mensile netto di almeno fr. 2’500.–, poiché essa è
ancora in giovane età, non ha più oneri per la cura dei figli e del marito e
dispone di una buona educazione.
I criteri determinanti
per valutare se la donna divorziata sia in grado di reinserirsi economicamente
in un prossimo futuro e di conseguenza intraprendere sforzi in questo senso,
sono, oltre alla durata del matrimonio, all’età dei coniugi e alla presenza dei
figli, lo stato di salute del beneficiario, la sua formazione, le sue
condizioni finanziarie, la situazione economica generale (DTF 115 II 10 consid.
4). In concreto il figlio più giovane della coppia ha superato il sedicesimo
anno di età, di modo che la madre può, di principio, essere tenuta a estendere
la sua attività a tempo pieno (DTF 115 II 432 consid. 5; SJ 1994 p. 91), nella
misura in cui non ne è impedita da problemi di salute. Durante l’istruttoria
l’attrice ha addotto di non aver potuto intraprendere un’attività a tempo pieno
per l’insorgere di problemi articolari al ginocchio, operato nel 1994
(interrogatorio formale 16 novembre 1994). Tutto si ignora però delle
ripercussioni di tale intervento sulla capacità lavorativa dell’interessata e
il medico curante dott. __________, sentito come teste in epoca posteriore
all’intervento, non ha menzionato l’esistenza di affezioni invalidanti tali da
impedire un’attività a tempo pieno e nell’anamnesi ha ricordato solo
l’esaurimento nervoso occorso nel 1992, risolto nel frattempo (verbale 1° settembre
1994). Dagli incarti richiamati dall’OCST e dall’assistenza sociale risulta che
l’attrice è stata inabile al lavoro per malattia nel luglio e nel settembre
1993 (certificati medici nell’incarto OCST richiamato). Contrariamente a quanto
ritenuto dal primo giudice non si può pertanto concludere, sulla base dei
risultati istruttori agli atti, che l’attrice è impossibilitata dallo stato di
salute a lavorare a tempo pieno, in mancanza di una qualsiasi prognosi medica
in tal senso. Non le si può tuttavia computare un reddito mensile netto di fr.
2500.–, come pretende l’appellante, poiché si deve tenere conto delle oggettive
difficoltà che essa incontrerà sul mercato del lavoro. Pur disponendo di una
buona istruzione, l’attrice non ha infatti una formazione professionale vera e
propria e potrà reperire sul mercato del lavoro solo attività ausiliarie
(venditrice, aiuto domestica ecc.) come quelle che ha sempre svolto a tempo
parziale durante il matrimonio. Essa ha percepito nel 1994 un salario orario di
fr. 19,50 per l’attività di aiuto domestico svolta presso __________ __________
(incarto assistenza sociale, conteggio marzo 1994). Tenendo conto degli
inconvenienti di un’attività del genere (vacanze, sostituzioni, malattia ecc.)
e delle consuete deduzioni sociali, appare a ogni modo ragionevole di imputare
all’attrice un reddito mensile netto dal lavoro di fr. 1’800.– in media dal 1°
luglio 1998.
- Nei redditi della
moglie il Pretore ha computato, oltre a quello del lavoro di cui si è detto
prima (sopra __________. __________), la rendita completiva di fr. 211.–
mensili versata dall’assicurazione per l’invalidità e un importo di fr. 400.–
su quanto versato dai figli __________ (fr. 1000.– mensili) e __________ (fr.
150.– mensili) a titolo di partecipazione alle spese domestiche, per un totale
di fr. 1611.– mensili fino al 30 giugno 1998 e di fr. 2111.– dal 1° luglio
- A detta dell’appellante, invece, l’importo di fr. 1’150.– versato dai
figli deve essere considerato nella sua integralità come un reddito dell’appellata.
I genitori possono
esigere dal figlio minorenne che ritrae un provento dal suo lavoro e che vive
in economia domestica con essi un’adeguata partecipazione alle spese di
mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Identico principio vale per il figlio
maggiorenne (I CCA, sentenze del 20 febbraio 1991 in re R./R., consid. 4; del
13 febbraio 1990 in re Z./Z.; del 29 dicembre 1989 in re P./P.; del 26 ottobre
1988 in re L./L.). La misura della partecipazione esigibile dal figlio dipende
dalle circostanze concrete (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 480, n. 16 con richiami), che il giudice valuta caso per caso
facendo capo alla sua latitudine di apprezzamento. Nella fattispecie, il primo
giudice ha considerato, motivando invero in modo non comprensibile di primo
acchito, che sull’importo di fr. 1’150.– versato dai figli una parte (fr.
400.–) deve essere considerata rimborso di spese di locazione ed essere
pertanto dedotta dagli oneri di alloggio della madre, mentre una parte
(ulteriori fr. 400.–) costituisce reddito dell’attrice verosimilmente per le
sue prestazioni domestiche (cucina, pulizie, cura dell’abbigliamento ecc.) e
infine il residuo (fr. 350.–) quale rimborso spese per l’acquisto di prodotti
(alimentari ecc.). Contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante,
quindi, il Pretore ha tenuto in considerazione la partecipazione finanziaria
dei figli nella misura di fr. 800.– mensili, di cui fr. 400.– come reddito e
fr. 400.– come riduzione degli oneri di alloggio della madre. Non vi è motivo
per scostarsi da tale valutazione, che sembra adeguata alle circostanze
dell’economia domestica dell’appellata e dei suoi figli.
Con la pronuncia del
divorzio, d’altra parte, l’attrice ha perso, contrariamente a quanto adduce
l’appellante e a quanto ha calcolato il primo giudice, il diritto di percepire
la rendita completiva di fr. 211.– mensili (art. 34 cpv. 1 LAI e contrario). La
continuazione del versamento della rendita completiva è possibile solo se l’ex
moglie provvede in misura preponderante al sostentamento dei figli a lei
affidati e non può pretendere una rendita d’invalidità. Ciò non è tuttavia il
caso nella fattispecie in esame, dato che per il mantenimento finanziario del
figlio l’importo del contributo alimentare fissato a carico del padre (fr.
450.– mensili) combinato con la rendita completiva dell’assicurazione invalidità
(fr. 281.– mensili nel 1995 e fr. 290.– nel 1996) rappresentano la parte
maggiore del suo fabbisogno (lettera 27 settembre 1995 della Cassa di
compensazione dell’industria svizzera metalmeccanica). Su questo punto
l’appello si rivela infondato.
In definitiva, quindi,
il reddito mensile netto dell’attrice risulta essere di fr. 1’400.– fino al 30
giugno 1998 e di fr. 2’200.– dal 1° luglio 1998, nell’ipotesi in cui continui
l’economia domestica comune con la figlia. In caso contrario il reddito dell’appellata
è di fr. 1’000.– fino al 30 giugno 1998 e di fr. 1’800.– dal 1° luglio 1998. Il
reddito del marito, incontestato, è di fr. 3’216.– (rendita INSAI fr. 2’506.–,
rendita dell’assicurazione invalidità fr. 710.–).
-
Il Pretore ha
determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 1’963,50 (fr. 1025.– minimo
vitale, fr. 520.– locazione, fr. 141.– Cassa malati, fr. 118.– imposte, fr.
7,50 FLMO, fr. 152.– piccolo credito e Croce Verde) e quello della moglie in
fr. 1’775.– sino al 30 giugno 1998 e in fr. 1’845.– dal 1° luglio 1998 (fr.
925.– minimo vitale per persona convivente con i figli, fr. 700.– quota di
locazione già dedotta una partecipazione di fr. 400.– a carico dei figli, fr.
150.– Cassa malati, fr. 70.– imposte a partire dal 1° luglio 1998). Al momento
in cui i figli costituiranno economia domestica propria l’attrice dovrà locare
un appartamento più piccolo, il cui costo mensile può essere stimato a circa
fr. 650.–, ma d’altro canto il suo minimo di base sarà di fr. 1’025.– al mese,
ciò che porterà il suo fabbisogno a fr. 1’825.– (rispettivamente fr. 1’895.–
dal 1° luglio 1998). Tali importi non sono stati contestati.
-
L’appellante
sostiene che il suo contributo in favore del figlio __________ non può essere
superiore a fr. 310.– mensili. Egli rileva che il fabbisogno del giovane, determinato
dal Pretore in fr. 1’045.– sulla base delle raccomandazioni dell’Ufficio della
gioventù di Zurigo, deve essere ridotto a fr. 800.– per tenere conto della
modesta situazione economica della famiglia. Inoltre al mantenimento del figlio
deve contribuire anche la madre, che dispone di un reddito proprio, e si deve
tenere conto anche del reddito del giovane, sia per quel che concerne il
provento dall’attività di apprendista (fr. 600.– mensili) che per la rendita completiva
versata dall’assicurazione per l’invalidità (fr. 281.– mensili).
Il primo giudice ha
stabilito il fabbisogno in denaro del figlio __________, seguendo le
raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo, edizione 1993, in fr.
1’045.– e ne ha dedotto la quota corrispondente all’alloggio, visto che il
giovane versa alla madre fr. 150.– mensili per i costi domestici. Egli ha poi
fissato il contributo alimentare a carico del padre in fr. 450.– mensili, dopo
aver accertato che il giovane disponeva anche della rendita completiva versata
dall’assicurazione invalidità, di fr. 281.– mensili nel 1995, e poteva
partecipare al proprio mantenimento con una parte dei suoi redditi. Con motivazione
di non immediata comprensione, il Pretore ha in realtà posto a carico del
figlio stesso un importo di fr. 595.– per il suo mantenimento (fr. 150.–
partecipazione all’alloggio più fr. 445.–, pari alla differenza tra il fabbisogno
residuo da lui calcolato di fr. 895.– e il contributo di fr. 450.– posto a
carico del padre), ben superiore a quello a carico del padre.
__________ è divenuto
maggiorenne in pendenza di appello, il __________ 1996 (art. 14 CC, entrato in
vigore il 1° gennaio 1996). Ciò non esime – con ogni evidenza –, dallo statuire
sul contributo fissato nella sentenza di merito fino al 1° agosto 1996.
Per costante prassi di
questa Camera, il fabbisogno dei figli va determinato sulla base delle
raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, considerate
un buon punto di riferimento, seppure da adattare alle particolarità della
singola fattispecie, segnatamente alla situazione economica e logistica dei
genitori (DTF 122 V 125; I CCA 20 ottobre 1995 in re K./K.; 17 agosto 1995 in
re B./B.; 24 maggio 1995 in re R./R.). Per un figlio nell’ultima fascia di età
(17-20 anni) l’edizione più recente delle citate raccomandazioni (dal 1°
gennaio 1996, RDT 1996, pag. 33), prevede un fabbisogno in denaro di fr.
1’100.– mensili. Vista la modesta situazione economica della famiglia, il cui
reddito di fr. 4’316.– complessivi si situa ben al disotto del reddito medio
cui si riferiscono le citate raccomandazioni, tale importo può essere ridotto
del 10%, di modo che il fabbisogno da coprire si situa in fr. 990.– mensili.
Come ricordato in
precedenza (v. sopra consid. 6), i genitori possono richiedere dal figlio
minorenne convivente un’adeguata partecipazione alle sue spese di mantenimento,
se questi percepisce un reddito. Il guadagno che consegue un figlio minorenne
in qualità di apprendista può ‑ entro certi limiti ‑ essere posto
in deduzione dal contributo alimentare (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 156 ad art. 157; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 480
nota 16). Nella fattispecie il giovane ha un reddito di apprendista di fr.
600.– mensili e beneficia di una rendita completiva dell’assicurazione per
l’invalidità (fr. 281.– nel 1995 e fr. 290.– nel 1996), per un totale di fr.
881.– mensili nel 1995 e di fr. 890.– nel 1996. Di regola l’importo posto a
carico del figlio minorenne ammonta a un terzo del suo reddito (vedi le tabelle
dei minimi di esistenza edite dalla Camera di esecuzione e fallimenti). In
concreto, quindi, il figlio dovrebbe contribuire al proprio mantenimento con
una quota mensile di circa fr. 300.– (fr. 295.– nel 1995 e fr. 297.– nel 1996),
ciò che lascerebbe un residuo di fr. 690.– da coprire a carico dei genitori. La
madre non può essere tenuta a contribuire anche in denaro al mantenimento del
giovane, cui provvede già in natura con le cure e l’educazione, dal momento che
essa non copre con il proprio reddito attuale nemmeno le sue necessità minime.
Ne discende che il contributo alimentare di fr. 450.– posto a carico del padre,
che non copre neppure la metà del fabbisogno del giovane, non può essere
considerato eccessivo viste le circostanze familiari. L’appello deve quindi
essere respinto su questo punto.
- Per stabilire il
contributo alimentare dovuto all’attrice, occorre considerare il quadro
patrimoniale complessivo delle parti. L’appellante dispone di un reddito di fr.
3’216.– e il suo fabbisogno mensile ammonta a fr. 2’786,30 (contributo per
__________ fr. 450.–, minimo di base fr. 1’025.–, alloggio fr. 520.–, premio
cassa malati fr. 151.–, imposte fr. 118.–, varie fr. 159,50, maggiorazione del
20% sul minimo esecutivo fr. 362,80), ciò che gli lascia una disponibilità
mensile di fr. 425.– (arrotondata) fino al 15 luglio 1996 e di fr. 875.– dal 16
luglio 1996 (maggiore età di __________). Questa Camera ha già avuto modo di
stabilire, invero, che per principio il coniuge obbligato a versare contributi
di indigenza (art. 152 CC) non può essere ridotto a vivere egli medesimo
nell’indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale. La “grave ristrettezza”
che dà diritto a una prestazione alimentare, in altri termini, non vale solo
per il coniuge creditore, ma anche per il debitore (sentenza del 9 maggio 1996
in re B. c. B., consid. 5c), soprattutto quando il reddito di costui non sia
più suscettibile – come in concreto – di miglioramento (cfr. DTF 118 II 101 consid.
dd). Nella fattispecie non vi è motivo per costringere l’appellante a rimanere
vita natural durante con mezzi insufficienti a coprire le proprie esigenze
minime.
L’attrice, dal canto
suo, dispone di un reddito mensile netto di fr. 1’400.– fino al 30 giugno 1998
e di un reddito mensile netto di fr. 2’200.– dal 1° luglio 1998 (in caso di
economia domestica comune con i figli), rispettivamente di fr. 1’000.– fino al
30 giugno 1998 e di fr. 1’800.– dal 1° luglio 1998 (in caso di economia domestica
propria). Il suo fabbisogno ammonta a fr. 2’110.– sino al 30 giugno 1998 (fr.
1775.– più maggiorazione del 20% sul minimo esecutivo, in fr. 355.–), fr.
2’214.– (fr. 1’845.– più maggiorazione del 20% sul minimo esecutivo in fr.
369.–) dal 1° luglio 1998 nell’ipotesi di un’economia domestica comune con i
figli. Tali importi salgono a fr. 2’190.– fino al 30 giugno 1998 (1’825.– più
supplemento del 20%, fr. 365.–), rispettivamente a fr. 2’274.– dal 1° luglio
1998 (fr. 1’895.– più supplemento del 20% fr. 379.–) in caso di economia
domestica propria. Ne risulta che l’attrice presenta in ogni caso un ammanco
rispetto alle proprie necessità minime, da coprire mediante un contributo
alimentare a carico del marito. Se essa continua l’economia domestica in comune
con i figli il suo ammanco è di fr. 710.– fino al 30 giugno 1998 e di fr. 14.–
dal 1° luglio 1998. Se invece essa avrà economia domestica propria il suo
ammanco sarà di fr. 1’190.– fino al 30 giugno 1998 e di fr. 474.– dal 1° luglio
1998. Vista l’età e le limitate possibilità di guadagno dell’attrice, non
suscettibili di miglioramento in futuro, il contributo di indigenza le dovrà
essere versato per una durata illimitata. Nella commisurazione del contributo
deve pure essere tenuto conto delle lacune contributive nel regime
dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, dato che entrambi i coniugi
sono entrati in Svizzera come profughi e avranno, al loro pensionamento
rispettivo, solo una rendita parziale di vecchiaia.
In considerazione delle
possibilità economiche del marito, esposte in precedenza, l’attrice ha diritto,
finché continua a vivere con i figli, a un contributo alimentare di fr. 425.–
fino al 15 luglio 1996 (maggiore età di __________), di fr. 700.– dal 16 luglio
1996 al 30 giugno 1998 e di fr. 100.– dal 1° luglio 1998 in poi. Se l’appellata
costituisce economia domestica propria avrà diritto a un contributo alimentare
di fr. 425.– fino al 15 luglio 1996, di fr. 875.– fino al 30 giugno 1998 e di
fr. 475.– dal 1° luglio 1998 in poi, vita natural durante. L’appello deve
dunque essere accolto solo in tale misura.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). In concreto
l’appellante ha causa vinta sul problema della colpa, ma ottiene solo parziale
soddisfazione sull’ammontare del contributo alimentare in favore della moglie e
soccombe su quello dovuto al figlio minorenne. Tenuto conto della motivazione
pretorile sulle modalità di calcolo dei contributi, invero di non facile
comprensione, si giustifica tuttavia, nonostante la parziale soccombenza,
l’ammissione integrale al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Per gli stessi motivi deve essere accolta, senza limitazione, anche
l’istanza di assistenza giudiziaria presentata dall’appellata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è
accolto e la decisione impugnata è così modificata:
-
__________ è condannato a versare a __________ __________ una pensione di indigenza
(art. 152 CC) anticipatamente entro il 5 di ogni mese, di :
a)
fintanto che la figlia __________ convivrà con la madre come ora:
fr. 425.–
fino al 15 luglio 1996
fr. 700.– dal
16 luglio 1996 al 30 giugno 1998 e
fr. 100.–
dopo di allora, vita natural durante
b) in caso
di economia domestica propria della beneficiaria:
fr. 425.–
fino al 15 luglio 1996
fr. 875.–
fino al 30 giugno 1998 e
fr. 475.–
dopo di allora, vita natural durante
Le somme
devono essere adattate all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima
volta nel gennaio 1996, in base all’indice del luglio 1995.
II. Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b)
spese fr.
50.–
fr.
1050.–
sono posti per un terzo
a carico dell’appellata e per due terzi a carico dell’appellante, che rifonderà
a __________ __________ fr. 600.– per ripetibili ridotte di appello.
III. __________
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
IV. Nella misura in
cui l’indennità per ripetibili non copre i costi delle osservazioni
all’appello, __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
V. Intimazione a:
–
avv. __________ __________, __________
–
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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